EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:172:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 172, 02 luglio 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 172

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
2 luglio 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2004/C 172/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2004/C 172/2

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina

2

2004/C 172/3

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15.4.2004 al 15.5.2004 [Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio]

4

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

2.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 172/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

1o luglio 2004

(2004/C 172/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2168

JPY

yen giapponesi

131,64

DKK

corone danesi

7,4335

GBP

sterline inglesi

0,6701

SEK

corone svedesi

9,1615

CHF

franchi svizzeri

1,5232

ISK

corone islandesi

88,43

NOK

corone norvegesi

8,441

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5815

CZK

corone ceche

31,875

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

251,35

LTL

litas lituani

3,4529

LVL

lats lettoni

0,6563

MTL

lire maltesi

0,4262

PLN

zloty polacchi

4,5005

ROL

leu rumeni

40 629

SIT

tolar sloveni

239,85

SKK

corone slovacche

39,845

TRL

lire turche

1 791 400

AUD

dollari australiani

1,7283

CAD

dollari canadesi

1,6172

HKD

dollari di Hong Kong

9,4907

NZD

dollari neozelandesi

1,9013

SGD

dollari di Singapore

2,0875

KRW

won sudcoreani

1 402,54

ZAR

rand sudafricani

7,5203


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


2.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 172/2


Avviso di apertura

di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina

(2004/C 172/02)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (1) (il «regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dall'Associazione europea dei produttori di fertilizzanti -European Fertilizer Manufacturers Association (il «richiedente»).

2.   Prodotto

Il prodotto in esame è costituito dal nitrato di ammonio non in soluzione acquosa e dai miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con tenore di azoto superiore al 28 % in peso, originari della Russia e dell'Ucraina («prodotto in questione»), normalmente classificabili ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 132/2001 del Consiglio (2) sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, e dal regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio (3) sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia.

4.   Motivazione del riesame

Il richiedente ha trasmesso informazioni da cui risulta che la portata delle misure vigenti non basta più a contrastare il dumping pregiudizievole.

Il richiedente sostiene che sul mercato sono apparsi nuovi tipi di prodotti, che dovrebbero rientrare nel campo di applicazione delle misure in quanto hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché le stesse utilizzazioni finali del prodotto interessato dalle misure. Sia il prodotto in questione che i nuovi tipi di prodotti dovrebbero pertanto essere considerati un unico prodotto.

5.   Procedura per la determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, limitandone la portata alle definizione del prodotto in questione.

L'inchiesta valuterà la necessità di modificare la portata delle misure in vigore.

a)   Questionari

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai richiedente, agli importatori, agli utilizzatori, ai produttori esportatori della Russia e dell'Ucraina, agli esportatori e alle autorità russe e ucraine. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a) del presente avviso.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova a sostegno. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a) del presente avviso.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve essere presentata entro il termine di cui al punto 6, lettera b) del presente avviso.

6.   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2) del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (+32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse collaborato.


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1.

(3)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.

(4)  Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente a uso interno. È protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


2.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 172/4


Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15.4.2004 al 15.5.2004

[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (1)]

(2004/C 172/03)

Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio] Accettazione

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

26.04.2004

Velcade

Millenium Pharmaceuticals Ltd

Building 3 Chiswick Park

566 Chiswick High Road

Chiswick

London W4 5YA

United Kingdom

EU/1/04/274/001

28.04.2004

28.04.2004

Lysodren

Laboratoire HRA Pharma

19, rue Frédérick Lemaitre

F-75020 Paris

EU/1/04/273/001

30.04.2004

28.04.2004

Dukoral

SBL Vaccin AB

S-105 21 Stockholm

EU/1/03/263/001-003

03.05.2004

Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio] Accettazione

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

22.04.2004

Onsenal

Pharmacia-Pfizer EEIG

Hillbottom Road

High Wycombe

Bucks HP12 4PX

United Kingdom

EU/1/03/259/001-006

04.05.2004

22.04.2004

Kudeq

Pfizer Limited Sandwich

Kent CT13 9NJ

United Kingdom

EU/1/02/244/001-024

27.04.2004

22.04.2004

Bextra

Pharmacia-Pfizer EEIG

Hillbottom Road

High Wycombe

Bucks HP12 4PX

United Kingdom

EU/1/02/239/001-024

04.05.2004

22.04.2004

Dynastat

Pharmacia Europe EEIG

Hillbottom Road

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4PX

United Kingdom

EU/1/02/209/001-008

04.05.2004

22.04.2004

Rayzon

Pharmacia Europe EEIG

Hillbottom Road

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4PX

United Kingdom

EU/1/02/210/001-008

04.05.2004

28.04.2004

Zerit

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

141-149 Staines Road

Hounslow TW3 3JA

United Kingdom

EU/1/96/009/001-017

30.04.2004

28.04.2004

Viracept

Roche Registration Limited

40 Broadwater Road

Welwyn Garden City

Hertfordshire AL7 3AY

United Kingdom

EU/1/97/054/006

30.04.2004

29.04.2004

Stocrin

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

EU/1/99/111/001-009

07.05.2004

29.04.2004

Sustiva

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

141-149 Staines Road

Hounslow TW3 3JA

United Kingdom

EU/1/99/110/001-009

04.05.2004

07.05.2004

Ferriprox

Apotex Europe Ltd

Rowan House

41 London Street

Reading

Berkshire RG1 4PS

United Kingdom

EU/1/99/108/001

11.05.2004

10.05.2004

Enbrel

Wyeth Europa Limited

Huntercombe Lane

South Taplow

Maidenhead

Berkshire SL6 0PH

United Kingdom

EU/1/99/126/001-003

12.05.2004

11.05.2004

Cancidas

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

EU/1/01/196/001-003

13.05.2004

13.05.2004

Cancidas

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

EU/1/01/196/001-003

17.05.2004

Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio] Accettazione

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

07.05.2004

Equilis StrepE

Intervet International BV

Wim de Körverstraat, 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

EU/2/04/043/001

11.05.2004

Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio] Accettazione

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

28.04.2004

SevoFlo

Abbott laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/2/02/035/001-006

30.04.2004

28.04.2004

Locatim

Biokema Anstalt

Aeulestrasse 38

9490 Vaduz

Fürstentum Liechtenstein

EU/2/99/011/001

29.04.2004

Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:

Agenzia europea di valutazione dei medicinali

7, Westferry Circus, Canary Wharf

LONDON E14 4HB

UK


(1)  GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.


Top