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Document C:2004:172:FULL
Official Journal of the European Union, C 172, 02 July 2004
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 172, 02 luglio 2004
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 172, 02 luglio 2004
ISSN 1725-2466 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
47o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
I Comunicazioni |
|
|
Commissione |
|
2004/C 172/1 |
||
2004/C 172/2 |
||
2004/C 172/3 |
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IT |
|
I Comunicazioni
Commissione
2.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
1o luglio 2004
(2004/C 172/01)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2168 |
JPY |
yen giapponesi |
131,64 |
DKK |
corone danesi |
7,4335 |
GBP |
sterline inglesi |
0,6701 |
SEK |
corone svedesi |
9,1615 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5232 |
ISK |
corone islandesi |
88,43 |
NOK |
corone norvegesi |
8,441 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5815 |
CZK |
corone ceche |
31,875 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
251,35 |
LTL |
litas lituani |
3,4529 |
LVL |
lats lettoni |
0,6563 |
MTL |
lire maltesi |
0,4262 |
PLN |
zloty polacchi |
4,5005 |
ROL |
leu rumeni |
40 629 |
SIT |
tolar sloveni |
239,85 |
SKK |
corone slovacche |
39,845 |
TRL |
lire turche |
1 791 400 |
AUD |
dollari australiani |
1,7283 |
CAD |
dollari canadesi |
1,6172 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,4907 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9013 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0875 |
KRW |
won sudcoreani |
1 402,54 |
ZAR |
rand sudafricani |
7,5203 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
2.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/2 |
Avviso di apertura
di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina
(2004/C 172/02)
La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (1) (il «regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata dall'Associazione europea dei produttori di fertilizzanti -European Fertilizer Manufacturers Association (il «richiedente»).
2. Prodotto
Il prodotto in esame è costituito dal nitrato di ammonio non in soluzione acquosa e dai miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con tenore di azoto superiore al 28 % in peso, originari della Russia e dell'Ucraina («prodotto in questione»), normalmente classificabili ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 132/2001 del Consiglio (2) sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, e dal regolamento (CE) n. 658/2002 del Consiglio (3) sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia.
4. Motivazione del riesame
Il richiedente ha trasmesso informazioni da cui risulta che la portata delle misure vigenti non basta più a contrastare il dumping pregiudizievole.
Il richiedente sostiene che sul mercato sono apparsi nuovi tipi di prodotti, che dovrebbero rientrare nel campo di applicazione delle misure in quanto hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché le stesse utilizzazioni finali del prodotto interessato dalle misure. Sia il prodotto in questione che i nuovi tipi di prodotti dovrebbero pertanto essere considerati un unico prodotto.
5. Procedura per la determinazione del dumping
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, limitandone la portata alle definizione del prodotto in questione.
L'inchiesta valuterà la necessità di modificare la portata delle misure in vigore.
a) Questionari
Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai richiedente, agli importatori, agli utilizzatori, ai produttori esportatori della Russia e dell'Ucraina, agli esportatori e alle autorità russe e ucraine. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a) del presente avviso.
b) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova a sostegno. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a) del presente avviso.
La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve essere presentata entro il termine di cui al punto 6, lettera b) del presente avviso.
6. Termini
a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
b) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2) del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».
Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione B |
Ufficio: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (+32-2) 295 65 05 |
Telex COMEU B 21877. |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse collaborato.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1.
(3) GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1.
(4) Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente a uso interno. È protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
2.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 172/4 |
Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15.4.2004 al 15.5.2004
[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (1)]
(2004/C 172/03)
Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio] Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
||||||
26.04.2004 |
Velcade |
|
EU/1/04/274/001 |
28.04.2004 |
||||||
28.04.2004 |
Lysodren |
|
EU/1/04/273/001 |
30.04.2004 |
||||||
28.04.2004 |
Dukoral |
|
EU/1/03/263/001-003 |
03.05.2004 |
Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio] Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
||||||
22.04.2004 |
Onsenal |
|
EU/1/03/259/001-006 |
04.05.2004 |
||||||
22.04.2004 |
Kudeq |
|
EU/1/02/244/001-024 |
27.04.2004 |
||||||
22.04.2004 |
Bextra |
|
EU/1/02/239/001-024 |
04.05.2004 |
||||||
22.04.2004 |
Dynastat |
|
EU/1/02/209/001-008 |
04.05.2004 |
||||||
22.04.2004 |
Rayzon |
|
EU/1/02/210/001-008 |
04.05.2004 |
||||||
28.04.2004 |
Zerit |
|
EU/1/96/009/001-017 |
30.04.2004 |
||||||
28.04.2004 |
Viracept |
|
EU/1/97/054/006 |
30.04.2004 |
||||||
29.04.2004 |
Stocrin |
|
EU/1/99/111/001-009 |
07.05.2004 |
||||||
29.04.2004 |
Sustiva |
|
EU/1/99/110/001-009 |
04.05.2004 |
||||||
07.05.2004 |
Ferriprox |
|
EU/1/99/108/001 |
11.05.2004 |
||||||
10.05.2004 |
Enbrel |
|
EU/1/99/126/001-003 |
12.05.2004 |
||||||
11.05.2004 |
Cancidas |
|
EU/1/01/196/001-003 |
13.05.2004 |
||||||
13.05.2004 |
Cancidas |
|
EU/1/01/196/001-003 |
17.05.2004 |
Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio] Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
||||
07.05.2004 |
Equilis StrepE |
|
EU/2/04/043/001 |
11.05.2004 |
Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio] Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
||||
28.04.2004 |
SevoFlo |
|
EU/2/02/035/001-006 |
30.04.2004 |
||||
28.04.2004 |
Locatim |
|
EU/2/99/011/001 |
29.04.2004 |
Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:
Agenzia europea di valutazione dei medicinali |
7, Westferry Circus, Canary Wharf |
LONDON E14 4HB |
UK |
(1) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.