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Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà è definito dall’articolo 5(3) del trattato sull’Unione europea. Esso mira a garantire che le decisioni siano adottate a un livello che sia il più vicino possibile al cittadino, verificando che l’azione da intraprendere a livello dell’Unione europea (UE) sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall’azione a livello nazionale, regionale o locale.

Concretamente è il principio per cui l’Unione europea (Unione) non interviene, se non nei settori di sua esclusiva giurisdizione, a meno che la sua azione non sia considerata più efficace di quella intrapresa al livello nazionale, regionale o locale.

Il principio di sussidiarietà è strettamente connesso al principio di proporzionalità, secondo cui l’azione intrapresa dall’Unione non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei trattati. Un altro principio correlato, il principio di attribuzione, stabilisce che tutti gli ambiti delle politiche sui quali non vi sia esplicito accordo nei trattati da parte di tutti gli Stati membri rimangono di loro competenza.

Al trattato di Lisbona sono allegati due protocolli fondamentali:

  • Il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali, che incoraggia il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nelle attività dell’Unione e richiede che i documenti e le proposte dell’Unione siano loro trasmessi tempestivamente, in modo che possano esaminarli prima che il Consiglio dell’Unione europea adotti una decisione.
  • Il protocollo n. 2 richiede che la Commissione europea tenga conto della dimensione regionale e locale di tutti i progetti di atti legislativi e faccia una dichiarazione dettagliata su come viene rispettato il principio di sussidiarietà. Il protocollo consente ai parlamenti nazionali di inviare un parere qualora ritenessero che tale progetto di atto legislativo non sia conforme al principio. In tal caso la proposta deve essere revisionata e può essere mantenuta, modificata o ritirata dalla Commissione, oppure bloccata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

In caso di mancato rispetto del principio di sussidiarietà, il Comitato europeo delle regioni o gli Stati membri possono rinviare un atto adottato direttamente alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

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