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Programma per una politica in materia di spettro radio

Il programma dell'UE per una politica in materia di spettro radio mira ad assicurare il funzionamento del mercato interno in vari settori della politica europea che concernono l'uso dello spettro radio, e ad assicurare che l'EU massimizzi il proprio uso di tale risorsa limitata in modo coordinato

ATTO

Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce un programma pluriennale per una politica in materia di spettro radio.

SINTESI

Il programma quinquennale dell'UE per una politica in materia di spettro radio definisce la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro per settori del mercato interno europeo che usano lo spettro, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca e il comparto spaziale, i trasporti, l'energia e le politiche audiovisive. L'accesso allo spettro radio è, infatti, essenziale per una vasta gamma di attività, dalle comunicazioni senza fili, dall'industria delle telecomunicazioni e la strumentazione a corto raggio, fino ai trasporti, alla sicurezza pubblica e alle applicazioni spaziali.

Gli obiettivi del programma per una politica in materia di spettro radio sono:

  • rendere disponibile una porzione di spettro sufficiente a soddisfare le necessitàcrescenti , in particolare i 1 200 MHz per le comunicazioni senza fili;
  • portare al massimo la flessibilità nell'uso dello spettro;
  • migliorare l'uso efficiente dello spettro;
  • promuovere la concorrenza fra servizi di comunicazioni elettroniche;
  • armonizzare il mercato interno e sviluppare servizi transnazionali;
  • evitare interferenze e anomalie;
  • proteggere la salute umana.

Agli Stati membri si richiede di:

  • adottare, entro il 1o gennaio 2013, misure di autorizzazione e allocazione appropriate per lo sviluppo dei servizi di banda larga;
  • incentivare l'uso collettivo dello spettro, così come il suo uso condiviso;
  • cooperare allo sviluppo di norme armonizzate per attrezzature e terminali radio;
  • adottare procedure e condizioni di selezione che promuovono l'investimento e l'uso efficiente dello spettro.

La Commissione europea sta elaborando delle buone norme per quanto riguarda le procedure e le condizioni di selezione per bande di spettro, per evitare l'iper-frammentazione del mercato interno.

Per assicurare una concorrenza leale, gli Stati membri adotteranno misure quali:

  • limitare il quantitativo di spettro per il quale sono concessi i diritti di utilizzo a qualsiasi operatore economico;
  • riservare porzioni di spettro ai nuovi entrati;
  • limitare la concessione di nuovi diritti di utilizzo in determinate bande, per impedire che gli operatori accumulino troppo spettro e condizionino negativamente la concorrenza;
  • proibire le cessioni dei diritti di utilizzo dello spettro;
  • modificare i diritti esistenti di determinati operatori nei casi di eccessivo accumulo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE.

Gli Stati membri devono allocare una porzione di spettro sufficiente affinché tutti i cittadini europei abbiano accesso alla banda larga entro il 2020.

Entro il 1o gennaio 2013, gli Stati membri dovevano autorizzare l'uso di bande armonizzate per permettere ai consumatori un facile accesso ai servizi di banda larga senza fili, inclusa la banda degli 800 MHz (dividendo digitale). Dovrebbero inoltre consentire lo scambio dei diritti di utilizzo dello spettro in tali bande armonizzate.

La Commissione, insieme agli Stati membri, sta costituendo un inventario dell'uso attuale dello spettro e delle necessità future per lo spettro dai 400 MHz ai 6 GHz.

L'UE partecipa a negoziati internazionali in materia di spettro, in base alle norme del suo trattato costitutivo, per difendere i propri interessi. Nei negoziati internazionali, gli Stati membri devono anche assicurare che lo spettro richiesto per lo sviluppo delle politiche dell'UE sia disponibile. L'UE è disponibile ad assistere gli Stati membri nella risoluzione di questioni di coordinamento in materia di spettro con paesi terzi.

RIFERIMENTO

Atto

Entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione n. 243/2012/UE

10.4.2012

1.7.2015, salvo specificato diversamente

GU L 81 del 21.3.2012

Ultima modifica: 14.02.2014

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