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Accordo d’associazione tra l’UE, gli Stati membri e il Cile
L’accordo si compone di 3 elementi:
Dialogo politico
Questo elemento mira a promuovere e difendere i valori democratici. Le parti si incontrano regolarmente e coordinano le loro posizioni, intraprendendo iniziative congiunte nei forum internazionali allo scopo di collaborare nel campo della politica estera e della sicurezza. Anche la cooperazione contro il terrorismo fa parte di questo dialogo.
Cooperazione
Gli obiettivi di questo elemento sono:
Cooperazione economica
Questo elemento comprende aree quali la collaborazione relativa a norme, regolamentazione tecnica e procedure di valutazione della conformità, la cooperazione doganale, la cooperazione nei settori agricolo e rurale, misure sanitarie e fitosanitarie, l’industria della pesca e la statistica.
La cooperazione economica include:
Cooperazione nei campi della scienza, della tecnologia e della società dell’informazione
Si concentra sul dialogo, lo scambio di informazioni, la promozione degli scambi, la formazione, i progetti congiunti e l’intensificazione delle attività presenti in questo ambito.
Cooperazione nei campi della cultura, dell’istruzione e dei materiali audiovisivi
Intende garantire un supporto continuo a tutti i livelli di insegnamento e fornire l’accesso all’istruzione ai gruppi sociali più vulnerabili, come le persone disabili o che vivono in condizioni di estrema povertà.
Tra le attività figurano programmi comuni di formazione e scambi nei campi della stampa, del cinema, della televisione e dei giovani.
Cooperazione a livello amministrativo e interistituzionale
Ha per obiettivi l’ammodernamento e il decentramento della pubblica amministrazione. A tale scopo punta sull’assistenza tecnica, sulla condivisione di esperienze e know-how, nonché su studi e formazione.
Cooperazione sociale
Intende incoraggiare la partecipazione delle parti sociali e le misure tese a prevenire la discriminazione dei cittadini di una parte che risiedono legalmente nel territorio dell’altra parte. La priorità viene accordata alle misure che:
Aspetti legati agli scambi commerciali
La parte IV dell’accordo contiene clausole che disciplinano gli scambi commerciali e le tematiche connesse. Essa contempla aspetti quali:
Attuazione dell’accordo
È stato istituito un Consiglio di associazione incaricato di supervisionare l’attuazione dell’accordo.
Emendamenti
L’accordo è stato emendato in varie occasioni. Tali emendamenti sono stati apportati:
L’accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2005.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3).
Le modifiche e correzioni successive apportate all’accordo sono state integrate nel testo base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).
Decisione 2005/269/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005,relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 19).
Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 21).
Decisione 2003/589/CE del Consiglio, del 21 luglio 2003, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile (GU L 199 del 7.8.2003, pag. 19).
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile (GU L 199 del 7.8.2003, pag. 20).
Decisione del Consiglio98/708/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la conclusione, a nome della Comunità, dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione di stupefacenti o di sostanze psicotrope (GU L 336 del 11.12.1998, pag. 46).
Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 336 del 11.12.1998, pag. 48).
Ultimo aggiornamento: 12.05.2021