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Accordo d’associazione tra UE e Cile

 

SINTESI DI:

Accordo d’associazione tra l’UE, gli Stati membri e il Cile

Decisione 2002/979/CE relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e il Cile

Decisione 2005/269/CE, CECA del 28 febbraio 2005 relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e il Cile

QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?

  • L’accordo intende stabilire un’associazione politica ed economica tra l’UE e il Cile.
  • Contempla tematiche commerciali, finanziarie, scientifiche, tecniche, sociali e culturali.
  • Le decisioni approvano la firma e segnano la conclusione dell’accordo per conto dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

L’accordo si compone di 3 elementi:

  • dialogo politico;
  • cooperazione;
  • scambi commerciali.

Dialogo politico

Questo elemento mira a promuovere e difendere i valori democratici. Le parti si incontrano regolarmente e coordinano le loro posizioni, intraprendendo iniziative congiunte nei forum internazionali allo scopo di collaborare nel campo della politica estera e della sicurezza. Anche la cooperazione contro il terrorismo fa parte di questo dialogo.

Cooperazione

Gli obiettivi di questo elemento sono:

  • consolidare la capacità istituzionale;
  • promuovere lo sviluppo sociale;
  • incoraggiare sinergie produttive;
  • intensificare la cooperazione.

Cooperazione economica

Questo elemento comprende aree quali la collaborazione relativa a norme, regolamentazione tecnica e procedure di valutazione della conformità, la cooperazione doganale, la cooperazione nei settori agricolo e rurale, misure sanitarie e fitosanitarie, l’industria della pesca e la statistica.

La cooperazione economica include:

  • cooperazione industriale attraverso contatti, un dialogo più intenso, progetti di cooperazione industriale, consolidamento dell’innovazione, diversificazione e qualità del prodotto;
  • cooperazione volta a promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
  • cooperazione in termini di servizi, ambiente, energia, trasporti, turismo e industria mineraria;
  • promozione degli investimenti;
  • protezione del consumatore e protezione dei dati;
  • dialogo macroeconomico;
  • diritti di proprietà intellettuale; e
  • commesse pubbliche, per le quali viene offerta assistenza tecnica.

Cooperazione nei campi della scienza, della tecnologia e della società dell’informazione

Si concentra sul dialogo, lo scambio di informazioni, la promozione degli scambi, la formazione, i progetti congiunti e l’intensificazione delle attività presenti in questo ambito.

Cooperazione nei campi della cultura, dell’istruzione e dei materiali audiovisivi

Intende garantire un supporto continuo a tutti i livelli di insegnamento e fornire l’accesso all’istruzione ai gruppi sociali più vulnerabili, come le persone disabili o che vivono in condizioni di estrema povertà.

Tra le attività figurano programmi comuni di formazione e scambi nei campi della stampa, del cinema, della televisione e dei giovani.

Cooperazione a livello amministrativo e interistituzionale

Ha per obiettivi l’ammodernamento e il decentramento della pubblica amministrazione. A tale scopo punta sull’assistenza tecnica, sulla condivisione di esperienze e know-how, nonché su studi e formazione.

Cooperazione sociale

Intende incoraggiare la partecipazione delle parti sociali e le misure tese a prevenire la discriminazione dei cittadini di una parte che risiedono legalmente nel territorio dell’altra parte. La priorità viene accordata alle misure che:

  • incoraggiano lo sviluppo umano;
  • promuovono il ruolo delle donne;
  • modernizzano le relazioni industriali;
  • sviluppano un servizio sanitario efficiente;
  • favoriscono la creazione di posti di lavoro.

Aspetti legati agli scambi commerciali

La parte IV dell’accordo contiene clausole che disciplinano gli scambi commerciali e le tematiche connesse. Essa contempla aspetti quali:

  • la liberalizzazione degli scambi di beni e servizi;
  • il miglioramento dell’ambiente di investimento;
  • la liberalizzazione dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali;
  • l’apertura dei mercati delle commesse pubbliche;
  • la protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
  • la creazione di un meccanismo efficace per la risoluzione delle controversie.

Attuazione dell’accordo

È stato istituito un Consiglio di associazione incaricato di supervisionare l’attuazione dell’accordo.

Emendamenti

L’accordo è stato emendato in varie occasioni. Tali emendamenti sono stati apportati:

  • in seguito all’ingresso nell’UE di nuovi paesi in varie fasi e, recentemente, della Croazia;
  • a causa delle modifiche apportate agli allegati e alle appendici dell’accordo in merito allo scambio di determinati prodotti, come vino e bevande alcoliche;
  • come aggiornamento delle regole relative al trasporto diretto;
  • a fronte di trasformazioni tecnologiche (ad es. nella produzione dell’acciaio).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2005.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

  • Cile (Commissione europea).

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3).

Le modifiche e correzioni successive apportate all’accordo sono state integrate nel testo base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

Decisione 2005/269/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005,relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 19).

DOCUMENTI CORRELATI

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 21).

Decisione 2003/589/CE del Consiglio, del 21 luglio 2003, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile (GU L 199 del 7.8.2003, pag. 19).

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile (GU L 199 del 7.8.2003, pag. 20).

Decisione del Consiglio98/708/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la conclusione, a nome della Comunità, dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la produzione di stupefacenti o di sostanze psicotrope (GU L 336 del 11.12.1998, pag. 46).

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sulla prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 336 del 11.12.1998, pag. 48).

Ultimo aggiornamento: 12.05.2021

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