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OMC: accordo sul commercio delle merci

 

SINTESI DI:

Decisione del Consiglio 94/800/CE relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) — Aspetti relativi al commercio delle merci

Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELL’ACCORDO?

La decisione approva per conto della Comunità europea (oggi l’Unione europea — UE) l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

PUNTI CHIAVE

L’accordo multilaterale sul commercio di beni comprende il GATT 1994 (accordo generale sulle tariffe e il commercio) e 13 accordi settoriali. Questi includono 4 campi:

  • accesso al mercato,
  • norme che disciplinano le misure non tariffarie,
  • amministrazione doganale e commerciale,
  • misure di protezione commerciale.

ACCESSO AI MERCATI

Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994)

  • Questo testo di base contiene le regole generali che devono disciplinare il commercio delle merci. Le regole specifiche sono fissate dagli accordi settoriali istituiti dall’atto finale. Il GATT del 1994 ha inglobato il GATT del 1947 e tutti gli strumenti giuridici adottati prima dell’accordo sull’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
  • L’accordo generale introduce alcuni principi fondamentali derivanti dal GATT del 1947, il cui obiettivo è in particolare di garantire una concorrenza leale, per esempio:
    • il principio del trattamento generale della nazione più favorita, in base al quale ciascun membro dell’OMC concede ai prodotti di un altro membro un trattamento non meno favorevole di quello che concede ai prodotti simili di qualsiasi altro paese (concetto della non discriminazione);
    • il principio del trattamento nazionale in materia di imposizione e di regolamentazioni interne, in base al quale ciascun membro dell’OMC concede ai prodotti di un altro membro un trattamento regolamentare e fiscale non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali.
  • L’accordo prevede inoltre:
    • il calo e il consolidamento per quanto riguarda il livello massimo dei dazi doganali;
    • il divieto delle restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione;
    • l’obbligo di notifica delle aziende commerciali statali;
    • misure antidumping*;
    • misure compensative*;
    • misure di salvaguardia*;
    • procedure relative alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie;
    • alcuni criteri relativi alle zone di libero scambio e alle unioni doganali;
    • obblighi che devono rispettare i membri di tali zone e unioni.
  • Alcune disposizioni aggiunte nel 1965 prevedono norme e vantaggi speciali per i paesi in via di sviluppo.

Protocollo di Marrakech

Il protocollo di Marrakech allegato al GATT del 1994 è lo strumento giuridico che integra in esso gli elenchi di concessioni e di impegni relativi alle merci negoziati nel corso dell’Uruguay Round e ne stabilisce l’autenticità e le modalità di attuazione.

Prodotti industriali

  • Per quanto riguarda i prodotti industriali, gli obiettivi dell’Uruguay Round erano ridurre gli ostacoli tariffari di almeno un terzo in cinque anni e aumentare il numero di dazi doganali consolidati (quelli che i governi si impegnano a non aumentare). Le riduzioni tariffarie effettuate da ciascun membro sono attuate in cinque fasce uguali, a partire dal 1o gennaio 1995, con riserva delle menzioni contrarie eventualmente contenute negli elenchi di concessioni.
  • Grazie a tali impegni, i dazi doganali percepiti dai paesi sviluppati sui prodotti industriali importati da tutte le regioni del mondo sono stati ridotti del 40 % in media, passando dal 6,3 % al 3,8 %.
  • Per quanto riguarda l’UE, quasi il 40 % delle sue importazioni industriali erano effettuate a dazio nullo. Infatti, i dazi doganali applicati dall’UE sui prodotti industriali sono tra i più bassi del mondo.

Prodotti agricoli

  • L’accordo sull’agricoltura era finalizzato alla riforma del commercio dei prodotti agricoli e alla creazione di un sistema equo e orientato al mercato.
  • In questo modo, l’accesso ai mercati dei prodotti agricoli ormai è soggetto a un regime basato soltanto su dazi doganali. I membri dell’OMC erano tenuti a ridurre sia le spese per le sovvenzioni all’esportazione che i quantitativi di esportazioni sovvenzionate di determinati prodotti. Anche le misure interne di sostegno agli agricoltori (sostegno dei prezzi) dovevano essere ridotte.
  • L’accordo aveva tenuto conto del livello di sviluppo economico dei membri dell’OMC. I paesi in via di sviluppo non hanno dovuto ridurre le loro sovvenzioni o abbassare le loro tariffe tanto quanto i paesi sviluppati e hanno avuto più tempo per attuare i loro obblighi. I paesi meno sviluppati sono stati esentati da tali impegni di riduzione.

Tessili e abbigliamento

  • L’accordo multifibre (AMF) del 1973, che riguarda le fibre naturali e sintetiche e i prodotti connessi, ha significato l’esclusione del commercio dei prodotti tessili dal regime comune del GATT. Infatti, questo accordo ha istituito un’eccezione per i tessili, consentendo ai membri dell’OMC di concludere tra loro accordi bilaterali che limitano le loro reciproche esportazioni tessili. Tali accordi sarebbero vietati in base alle norme generali del GATT.
  • I negoziati dell’Uruguay Round si prefiggevano di garantire un’integrazione senza scosse del settore dei tessili e dell’abbigliamento nel quadro del GATT del 1994. L’accordo sui tessili e sull’abbigliamento (ATA) prevedeva così lo smantellamento a tappe dell’accordo multifibre (AMF) entro il 1o gennaio 2005. Ciò significava che le restrizioni bilaterali dovevano essere gradualmente eliminate.
  • Potranno essere prese misure di salvaguardia per i paesi le cui industrie locali avranno difficoltà di adattamento. Tali misure, della durata massima di tre anni, saranno oggetto di una vigilanza rigorosa da parte del comitato di vigilanza tessile.

Misure relative agli investimenti nel settore degli scambi (MIS)

  • L’accordo sulle misure relative agli investimenti nel settore degli scambi di merci (MIS) riconosce che alcune misure riguardanti gli investimenti possono avere un effetto di restrizione e distorsione sul commercio. I membri dell’OMC si impegnano a non applicare MIS che siano incompatibili con il principio del trattamento nazionale stabilito dal GATT o con il divieto delle restrizioni quantitative. L’accordo stila in allegato un elenco di esempio delle MIS incompatibili con tali norme (obbligo di acquisto di un quantitativo determinato di prodotti d’origine nazionale ecc.).
  • Tutte le MIS devono essere notificate ed eliminate entro un termine di due anni per i paesi sviluppati, di cinque anni per i paesi in via di sviluppo e di sette anni per i paesi meno avanzati. La vigilanza di tali impegni è garantita da un comitato delle misure relative agli investimenti. Inoltre, i membri hanno deciso di stabilire in seguito se sarà opportuno completare l’accordo con norme relative alla politica in materia di investimenti e di concorrenza.

NORME RELATIVE ALLE MISURE NON TARIFFARIE

Ostacoli tecnici al commercio

  • L’accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (OTC) si prefigge di garantire che i regolamenti tecnici e le norme, nonché le procedure di valutazione della conformità, non creino inutili ostacoli al commercio internazionale. L’accordo conferma che i paesi possono adottare tali misure per un obiettivo legittimo come la protezione della salute o della sicurezza delle persone o la protezione ambientale. Tuttavia, i regolamenti tecnici e le norme non devono avere come effetto la discriminazione tra i prodotti nazionali e quelli simili importati. L’accordo incoraggia il ricorso alle norme internazionali nonché l’armonizzazione e il reciproco riconoscimento dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità.
  • L’accordo prevede inoltre la creazione di centri d’informazione nazionali onde agevolare l’accesso alle informazioni sui regolamenti tecnici.

Misure sanitarie e fitosanitarie

  • L’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) riguarda tutte le misure SPS che possono, direttamente o indirettamente, condizionare il commercio internazionale. Le misure SPS sono quelle applicate per proteggere la vita delle persone e degli animali o per preservare i vegetali dai rischi derivanti da additivi, contaminanti, tossine o organismi patogeni presenti nei prodotti alimentari o ancora per proteggere un paese dai danni derivanti dall’entrata, dall’insediamento o dalla diffusione di parassiti.
  • L’accordo riconosce che i paesi membri possono adottare misure SPS basate su principi scientifici ma tali misure non devono avere un effetto discriminatorio nei confronti di altri paesi o essere utilizzate a fini protezionisti. Ogniqualvolta sia possibile, i paesi membri sono incoraggiati a fissare le misure sulla base di norme, direttive o raccomandazioni internazionali.
  • Se i membri scelgono di non rispettare gli standard internazionali, devono dimostrare scientificamente che ciò è necessario. L’applicazione delle norme può essere contestata e viene allora avviata una procedura di risoluzione delle controversie.

AMMINISTRAZIONE DOGANALE E COMMERCIALE

Valutazione in dogana

  • Quando i dazi doganali sono basati sul valore delle merci, è importante stabilire una procedura chiara per determinare il valore in dogana delle merci importate. Infatti, quando è effettuata secondo regole non eque, la valutazione in dogana può avere l’effetto di una misura di protezione non tariffaria ed essere più restrittiva del dazio doganale stesso.
  • L’accordo sul valore in dogana riconosce che il valore in dogana deve essere basato sul valore reale delle merci. Nei casi ben precisi in cui il prezzo non può servire per determinare il valore in dogana, l’accordo prevede altri cinque metodi di valutazione in dogana, che devono essere applicati in ordine di importanza.

Ispezione prima della spedizione

  • Al fine di evitare frodi e di compensare le carenze delle loro amministrazioni, alcuni paesi in via di sviluppo fanno ricorso ai servizi di società private per verificare la qualità, la quantità, il prezzo e/o la classificazione doganale delle merci importate prima che siano esportate dal paese fornitore.
  • L’accordo sull’ispezione prima della spedizione enuncia gli obblighi spettanti ai paesi utilizzatori essenzialmente in materia di non discriminazione, trasparenza, protezione delle informazioni commerciali confidenziali e verifica dei prezzi.

Norme d’origine

  • Le norme d’origine sono i criteri necessari per determinare il paese d’origine di un prodotto ma non devono costituire inutili ostacoli al commercio internazionale. L’accordo sulle norme d’origine istituisce discipline nell’applicazione di tali norme e riguarda quelle utilizzate negli strumenti non preferenziali di politica commerciale. Il principale obiettivo dell’accordo è l’armonizzazione delle norme d’origine non preferenziali affinché siano applicati gli stessi criteri per tutti i membri dell’OMC, indipendentemente dello scopo della loro applicazione.
  • In attesa dell’armonizzazione, i membri dell’OMC devono adoperarsi per definire chiaramente le condizioni necessarie per la determinazione dell’origine e affinché le norme d’origine non abbiano un effetto di restrizione, distorsione o disorganizzazione del commercio internazionale.

Procedure riguardanti le licenze d’importazione

  • Le licenze d’importazione sono procedure amministrative che esigono , quale condizione preliminare all’importazione di merci in un paese, la presentazione all’autorità amministrativa competente di una domanda o di altri documenti.
  • I principali obiettivi dell’accordo sulle procedure riguardanti le licenze d’importazione sono semplificare tali procedure e assicurarne la trasparenza e la prevedibilità per fare in modo che siano applicate e amministrate in modo giusto ed equo.

Facilitazione commerciale

L’accordo sulla facilitazione degli scambi mira a facilitare il movimento, la liberazione e la liquidazione delle merci, comprese le merci in transito, mediante un’efficace cooperazione tra le dogane e altre autorità competenti in materia di agevolazioni commerciali.

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

Misure antidumping

Sovvenzioni e misure compensative

  • Il nuovo accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative, contrariamente a quello nato dal Tokyo Round, definisce il termine «sovvenzione» e afferma che soltanto le sovvenzioni specifiche sono soggette alla sua disciplina. Enuncia i criteri che consentono di determinare se una sovvenzione è specifica a un’impresa o a un ramo produttivo o a un gruppo di imprese o di rami produttivi. L’accordo classifica le sovvenzioni nelle tre categorie seguenti:
    • chiaramente proibite,
    • sovvenzioni che possono essere contestate secondo le regole dell’OMC;
    • sovvenzioni consentite.
  • L’accordo prevede misure correttive diverse in base alla categoria di sovvenzioni.
  • L’accordo contiene inoltre norme relative all’uso delle misure compensative, vale a dire i dazi imposti dal paese importatore per compensare l’effetto della sovvenzione. Si tratta di norme simili a quelle che si applicano nel caso degli interventi antidumping.

Salvaguardia

  • L’accordo sulle misure di salvaguardia fissa le norme per l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dall’articolo XIX del GATT del 1994.
  • L’accordo vieta le misure della «zona grigia» quali le misure di autolimitazione delle esportazioni o le altre intese di suddivisione del mercato. L’accordo prevede inoltre una clausola di estinzione per tutte le misure di salvaguardia esistenti e fornisce precisazioni sulle procedure e le norme da seguire per prendere misure di salvaguardia.

ACCORDI PLURILATERALI

  • L’allegato 4 dell’accordo di Marrakech include quattro accordi plurilaterali (tali accordi si applicano solo ai membri dell'OMC che li hanno espressamente accettati):
    • l’accordo sulla carne bovina (in vigore solo fino a dicembre 1997);
    • l’accordo sui prodotti lattiero-caseari (in vigore solo fino a dicembre 1997);
    • l’accordo sul commercio delle aeronavi civili;
    • l’accordo sugli appalti pubblici. L’accordo sugli appalti pubblici intende aprire gli appalti pubblici alle società straniere.
  • L’accordo riguarda cinque settori di attività: i porti, gli aeroporti, l’acqua, l’elettricità e i trasporti urbani. Si basa sul principio della reciprocità: i paesi devono aprire i loro appalti pubblici nei settori indicati soltanto ai firmatari dell’accordo che si sono impegnati nello stesso settore.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E L’ACCORDO?

  • La decisione è stata applicata dal 22 dicembre 1994.
  • L’accordo si applica dal 1o gennaio 1995.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda: «L’UE e l’OMC» (Commissione europea).

* TERMINI CHIAVE

Misure antidumping: misure, ad es. dazi specifici, applicati alle importazioni nell’UE di «prodotti in dumping», vale a dire i prodotti esportati nell’UE a un prezzo inferiore al loro prezzo interno.
Misure compensative: misure, ad es. dazi compensativi (che neutralizzano gli effetti negativi delle sovvenzioni) imposti dall’UE alle importazioni oggetto di sovvenzioni e che danneggiano quindi l’industria dell’UE che produce lo stesso prodotto.
Misure di salvaguardia: queste misure sono introdotte quando un’inchiesta della Commissione europea conclude che le importazioni sono aumentate tanto da causare (o minacciare di provocare) danni gravi ai produttori dell’UE. Esse sono misure temporanee, come le quote, applicate alle importazioni per offrire ai tempi dell’industria comunitaria i cambiamenti necessari.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 94/800/CE Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pagg. 1-2)

Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) — Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU L 336 del 23.12.1994, pagg. 3-10)

Ultimo aggiornamento: 18.04.2017

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