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Strategia globale di assistenza e monitoraggio delle elezioni da parte dell’UE

 

SINTESI DI:

Comunicazione [COM(2000) 191 definitivo] in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni da parte dell’UE

Articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE)

QUAL È LO SCOPO DELLA COMUNICAZIONE E DELL’ARTICOLO DEL TRATTATO?

La comunicazione intende contribuire alla definizione di una linea politica coerente in materia di assistenza elettorale* e monitoraggio elettorale* da parte dell’UE mediante l’adozione di un approccio strategico e metodologico, tenendo conto degli insegnamenti tratti dalle precedenti esperienze.

L’articolo 2 del TUE stabilisce i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

PUNTI CHIAVE

Il diritto di ogni persona di entrare a far parte di un governo è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Nel caso delle elezioni, l’efficace gestione presuppone l’esistenza di un quadro legislativo e regolamentare appropriato. Al fine di garantire il rispetto dello stato di diritto, richiede inoltre un’amministrazione elettorale trasparente e responsabile, e in particolare di attività di supervisione e monitoraggio indipendenti. È inoltre essenziale che i cittadini siano informati e coinvolti nel processo elettorale. I criteri stabiliti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo per la convalida delle elezioni oggetto di osservazione sono accettati a livello internazionale. Le elezioni devono svolgersi periodicamente e devono essere libere, democratiche e autentiche, mentre il voto dev’essere segreto.

Il sostegno dell’UE a diritti umani, democrazia e stato di diritto è sancito nei trattati dell’UE. L’articolo 2 del trattato sull’Unione europea afferma che l’Unione è fondata sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e dello stato di diritto, valori fondamentali comuni a tutti i paesi dell’UE. Le missioni elettorali sono accettate come componenti del mandato dell’UE.

Insegnamenti tratti dall’esperienza

La comunicazione in oggetto passa in rassegna gli insegnamenti tratti nell’ambito delle missioni di assistenza e di monitoraggio realizzate dall’Unione tra il 1993 e il 2000:

  • l’UE ha bisogno di una strategia coerente nel settore;
  • le missioni di osservazione devono fare in modo di non legittimare un processo elettorale illegittimo;
  • occorre garantire una migliore cooperazione con i gruppi di osservatori nazionali nonché la loro formazione;
  • l’assistenza e l’invio di osservatori sono utili anche nel caso di elezioni regionali e locali;
  • sono necessarie missioni esplorative prima di decidere l’invio di osservatori;
  • gli osservatori devono restare in loco abbastanza a lungo per occuparsi di tutte le fasi del processo elettorale;
  • la valutazione delle elezioni è un esercizio delicato, che dovrebbe scaturire in raccomandazioni per gli interventi futuri;
  • il portavoce della missione dovrebbe sempre rilasciare una dichiarazione preliminare dopo lo scrutinio e le proclamazioni finali non vanno rilasciate prima della fine del processo elettorale;
  • i soggetti dell’UE che operano nel settore devono sempre agire all’unisono;
  • occorre chiarire e razionalizzare il processo decisionale dell’UE;
  • occorre una politica di finanziamento coerente e trasparente;
  • occorre potenziare il coordinamento tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo;
  • il coordinamento con altri attori internazionali dovrebbe basarsi su partenariati;
  • bisogna rendere più visibili le missioni dell’UE;
  • le risorse umane responsabili dell’assistenza e del monitoraggio delle elezioni devono corrispondere agli obiettivi politici;
  • sarebbe auspicabile adottare una formula accelerata per quanto riguarda il processo decisionale a livello di UE;
  • una procedura omogenea di assunzione degli osservatori renderebbe più chiare le missioni;
  • occorrono una migliore formazione e orientamenti sul campo per gli osservatori elettorali dell’UE.

Raccomandazioni per il futuro

La comunicazione sottolinea che l’UE dovrebbe adottare una strategia in materia di osservazione e di assistenza elettorale che:

  • agevoli l’adozione di decisioni caso per caso;
  • favorisca la creazione di strutture nazionali sostenibili;
  • promuova il pluralismo politico e della società civile locale;
  • incoraggi il partenariato tra organizzazioni non governative europee e locali, nonché con gli osservatori locali.

La decisione di avviare una missione di osservazione elettorale deve basarsi su una valutazione della missione, che deve essere consigliabile, fattibile e utile. Il Consiglio ha redatto dei criteri a tal riguardo, che sono definiti nell’Allegato III della comunicazione. Tale allegato elenca inoltre le condizioni necessarie per l’intervento degli osservatori.

Tra i criteri sulla cui base decidere se fornire assistenza alle elezioni figurano:

  • una richiesta del governo interessato;
  • il consenso generale dei principali partiti politici e di altri partner;
  • l’esistenza di precedenti attività di monitoraggio politico da parte dell’UE o di programmi di sviluppo;
  • un calendario adeguato;
  • libertà di circolazione;
  • accesso alle informazioni;
  • sicurezza dei responsabili dell’assistenza tecnica.

A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona e della creazione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), quest’ultimo è direttamente coinvolto nelle missioni di osservazione elettorale, in stretta collaborazione con i pertinenti servizi della Commissione (Servizio degli strumenti di politica estera, affiancato al SEAE).

Per quanto riguarda il finanziamento delle missioni, sono all’esame varie possibilità di accelerare e semplificare l’adozione di decisioni relative all’impegno di fondi e all’esecuzione delle spese.

Per quanto riguarda l’assunzione degli osservatori, la comunicazione ritiene che i criteri approvati per la selezione (cfr. allegato IV) e il codice di condotta degli osservatori dell’Unione (cfr. allegato III) costituiscano una base adeguata.

Linee guida per la riuscita

La comunicazione raccomanda di tener conto dei seguenti aspetti per garantire la riuscita delle missioni di assistenza e monitoraggio delle elezioni:

  • stabilire un mandato chiaro per la missione;
  • realizzare sempre una missione esplorativa;
  • istituire un’unità elettorale dell’UE in loco con un’unica centrale incaricata del coordinamento;
  • inviare il gruppo di assistenza tecnica sul posto con sufficiente anticipo;
  • compilare relazioni periodiche sulla missione;
  • formare tutti gli osservatori dell’Unione attraverso un programma comune;
  • collaborare con altre organizzazioni per formare gli osservatori;
  • inviare gli osservatori con incarico a lungo termine sul posto 2 mesi prima della data fissata per le elezioni e farli rimanere fino alla risoluzione delle dispute elettorali;
  • far rispettare il codice di condotta a tutti gli osservatori.

Per valutare i risultati delle elezioni, la comunicazione raccomanda di tener conto dei criteri stabiliti all’allegato III.

Per migliorare la visibilità delle attività elettorali dell’UE, la comunicazione propone di:

  • fornire informazioni in merito a queste attività su Internet;
  • sviluppare dei buoni rapporti con i media;
  • utilizzare materiale pubblicitario appropriato; e
  • integrare la visibilità negli accordi con altri partner.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Assistenza elettorale: sostegno tecnico e materiale offerto nell’ambito del processo elettorale, che può altresì comprendere un aiuto per la definizione di un quadro giuridico per le elezioni, per la registrazione dei partiti politici e degli elettori e per l’educazione civica e la formazione di osservatori locali e giornalisti. L’assistenza elettorale è complementare al monitoraggio delle elezioni.
Monitoraggio elettorale: volto a:
  • consolidare la democrazia;
  • legittimare i processi elettorali;
  • rafforzare la fiducia dell’opinione pubblica;
  • scoraggiare le frodi;
  • consolidare il rispetto dei diritti umani; e
  • contribuire alla risoluzione dei conflitti.

Si basa sui principi di piena copertura, imparzialità, trasparenza e professionalità.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sull’Unione Europea — Titolo I — Disposizioni comuni — Articolo 2 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 17).

Comunicazione della Commissione in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni da parte dell’UE, COM(2000) 191 definitivo dell’11.4.2000.

DOCUMENTI CORRELATI

Risoluzione del Parlamento europeo, dell’8 maggio 2008, sulle missioni di osservazione elettorale dell’UE: obiettivi, prassi e sfide future (GU C 271E del 12.11.2009, pag. 31).

Conclusioni del Consiglio in materia di assistenza e monitoraggio elettorale — Comunicato stampa del Consiglio «Sviluppo», del 31 maggio 2001, pag. I (non pubblicate nella Gazzetta ufficiale).

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni da parte dell’UE (GU C 343 del 5.12.2001, pag. 270).

Ultimo aggiornamento: 02.03.2018

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