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Strategia globale di assistenza e monitoraggio delle elezioni da parte dell’UE
SINTESI DI:
Articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE)
QUAL È LO SCOPO DELLA COMUNICAZIONE E DELL’ARTICOLO DEL TRATTATO?
La comunicazione intende contribuire alla definizione di una linea politica coerente in materia di assistenza elettorale* e monitoraggio elettorale* da parte dell’UE mediante l’adozione di un approccio strategico e metodologico, tenendo conto degli insegnamenti tratti dalle precedenti esperienze.
L’articolo 2 del TUE stabilisce i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
PUNTI CHIAVE
Il diritto di ogni persona di entrare a far parte di un governo è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Nel caso delle elezioni, l’efficace gestione presuppone l’esistenza di un quadro legislativo e regolamentare appropriato. Al fine di garantire il rispetto dello stato di diritto, richiede inoltre un’amministrazione elettorale trasparente e responsabile, e in particolare di attività di supervisione e monitoraggio indipendenti. È inoltre essenziale che i cittadini siano informati e coinvolti nel processo elettorale. I criteri stabiliti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo per la convalida delle elezioni oggetto di osservazione sono accettati a livello internazionale. Le elezioni devono svolgersi periodicamente e devono essere libere, democratiche e autentiche, mentre il voto dev’essere segreto.
Il sostegno dell’UE a diritti umani, democrazia e stato di diritto è sancito nei trattati dell’UE. L’articolo 2 del trattato sull’Unione europea afferma che l’Unione è fondata sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e dello stato di diritto, valori fondamentali comuni a tutti i paesi dell’UE. Le missioni elettorali sono accettate come componenti del mandato dell’UE.
Insegnamenti tratti dall’esperienza
La comunicazione in oggetto passa in rassegna gli insegnamenti tratti nell’ambito delle missioni di assistenza e di monitoraggio realizzate dall’Unione tra il 1993 e il 2000:
Raccomandazioni per il futuro
La comunicazione sottolinea che l’UE dovrebbe adottare una strategia in materia di osservazione e di assistenza elettorale che:
La decisione di avviare una missione di osservazione elettorale deve basarsi su una valutazione della missione, che deve essere consigliabile, fattibile e utile. Il Consiglio ha redatto dei criteri a tal riguardo, che sono definiti nell’Allegato III della comunicazione. Tale allegato elenca inoltre le condizioni necessarie per l’intervento degli osservatori.
Tra i criteri sulla cui base decidere se fornire assistenza alle elezioni figurano:
A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona e della creazione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), quest’ultimo è direttamente coinvolto nelle missioni di osservazione elettorale, in stretta collaborazione con i pertinenti servizi della Commissione (Servizio degli strumenti di politica estera, affiancato al SEAE).
Per quanto riguarda il finanziamento delle missioni, sono all’esame varie possibilità di accelerare e semplificare l’adozione di decisioni relative all’impegno di fondi e all’esecuzione delle spese.
Per quanto riguarda l’assunzione degli osservatori, la comunicazione ritiene che i criteri approvati per la selezione (cfr. allegato IV) e il codice di condotta degli osservatori dell’Unione (cfr. allegato III) costituiscano una base adeguata.
Linee guida per la riuscita
La comunicazione raccomanda di tener conto dei seguenti aspetti per garantire la riuscita delle missioni di assistenza e monitoraggio delle elezioni:
Per valutare i risultati delle elezioni, la comunicazione raccomanda di tener conto dei criteri stabiliti all’allegato III.
Per migliorare la visibilità delle attività elettorali dell’UE, la comunicazione propone di:
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si consulti:
TERMINI CHIAVE
Si basa sui principi di piena copertura, imparzialità, trasparenza e professionalità.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Versione consolidata del trattato sull’Unione Europea — Titolo I — Disposizioni comuni — Articolo 2 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 17).
Comunicazione della Commissione in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni da parte dell’UE, COM(2000) 191 definitivo dell’11.4.2000.
DOCUMENTI CORRELATI
Risoluzione del Parlamento europeo, dell’8 maggio 2008, sulle missioni di osservazione elettorale dell’UE: obiettivi, prassi e sfide future (GU C 271E del 12.11.2009, pag. 31).
Conclusioni del Consiglio in materia di assistenza e monitoraggio elettorale — Comunicato stampa del Consiglio «Sviluppo», del 31 maggio 2001, pag. I (non pubblicate nella Gazzetta ufficiale).
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni da parte dell’UE (GU C 343 del 5.12.2001, pag. 270).
Ultimo aggiornamento: 02.03.2018