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Prodotti tessili: denominazioni delle fibre tessili ed etichettatura

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili

SINTESI

CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Mira a garantire che i consumatori siano adeguatamente informati e che il mercato interno dei prodotti tessili funzioni correttamente.

Stabilisce norme su:

  • le denominazioni delle fibre tessili relativamente alla loro definizione e utilizzo al momento dell’indicazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili;
  • l’etichettatura dei prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale;
  • i metodi di analisi per controllare le informazioni indicate sulle etichette o sui contrassegni.

PUNTI CHIAVE

La legislazione riguarda:

  • prodotti composti esclusivamente di fibre tessili e
  • prodotti trattati allo stesso modo dei prodotti tessili, per esempio prodotti le cui fibre tessili costituiscono almeno l’80 % in peso.

Sono esclusi i prodotti dati in lavorazione a lavoranti a domicilio, a imprese indipendenti o a sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.

Denominazioni delle fibre

La descrizione della composizione fibrosa dei prodotti tessili deve usare le fibre tessili elencate nell’allegato I del regolamento.

I produttori possono rivolgersi alla Commissione europea per inserire una nuova denominazione di fibra nell’allegato I al regolamento. Essi devono fornire una scheda tecnica compilata ai sensi dell’allegato II, che elenca i requisiti minimi.

Indicazione della composizione

  • L’uso dei termini «100 %», «puro» o «tutto» è limitato ai prodotti tessili composti di un’unica fibra tessile.
  • I termini «lana vergine» o «lana di tosa» (e i termini elencati nell’allegato III) possono essere usati sulle etichette solo quando il prodotto è composto esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non abbia subito operazioni di filatura.
  • Prodotti composti da più fibre devono essere etichettati con la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente.
  • La presenza di parti non tessili di origine animale (per esempio una cinghia in pelle o una borsa in tessuto) in prodotti tessili deve essere indicata con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale».

Etichettatura e contrassegno di prodotti tessili

  • Se i prodotti devono essere venduti al consumatore, essi devono essere etichettati e contrassegnati in modo durevole, leggibile, visibile e accessibile per indicare la loro composizione fibrosa. L’etichettatura o il contrassegno sono di responsabilità di chi immette i prodotti sul mercato.
  • Per i prodotti composti da due o più componenti tessili che abbiano una diversa composizione fibrosa, deve comparire la composizione di ogni componente.
  • L’etichettatura deve essere garantita nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del paese dove il prodotto è immesso sul mercato.
  • L’etichettatura non è richiesta per i prodotti elencati nell’allegato V.

Vigilanza del mercato

Le autorità di vigilanza del mercato dei paesi dell’UE devono controllare la composizione fibrosa dei prodotti tessili, in base ai metodi elencati nell’allegato VIII.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dall'8 maggio 2012.

CONTESTO

Legislazione sui prodotti tessili e sull'abbigliamento

ATTO

Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1–64)

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1007/2011 sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente un valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 30.11.2015

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