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Denominazioni ed etichettatura dei prodotti tessili (rifusione)
La presente direttiva armonizza le norme relative all'etichettatura dei prodotti tessili al fine di eliminare gli ostacoli al mercato interno nel settore tessile e di garantire un'informazione adeguata ai consumatori.
ATTO
Direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).
SINTESI
La presente direttiva definisce il quadro normativo applicabile alle denominazioni tessili. Essa si applica:
Solo i prodotti tessili conformi alle disposizioni della direttiva possono essere immessi sul mercato. La presente direttiva non si applica ai prodotti tessili:
Denominazioni autorizzate dei prodotti tessili
Le denominazioni previste dall'allegato I della direttiva non devono essere utilizzate per altre fibre. Pertanto, la denominazione «seta» è vietata per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.
Soltanto un prodotto composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine «100 %» o «puro» o eventualmente «tutto». La lana può essere qualificata come «lana vergine» o «lana di tosa» solo se è composta esclusivamente da una fibra.
Composizione dei prodotti tessili
Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l’85 % del peso totale, viene designato in uno dei seguenti modi:
Se l’insieme delle fibre che compongono il prodotto rappresentano ciascuna meno del 10 % della composizione, si può utilizzare l’espressione «altre fibre», seguita da una percentuale globale o dalla loro denominazione, a condizione che sia specificata la composizione percentuale del prodotto stesso. La presenza delle altre fibre deve essere riportata in ordine decrescente di composizione.
I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40 % del peso possono essere designati con la denominazione «misto lino», completata dall’indicazione della composizione «Ordito puro cotone-trama puro lino».
Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale è ammessa una quantità di fibre estranee fino al 2 % del peso totale del prodotto tessile. Questa tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato. Una tolleranza di fabbricazione del 3 %, riferita al peso totale delle fibre, è ammessa tra le percentuali in fibre indicate sull’etichetta e quelle risultanti dall’analisi.
Etichettatura
I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione di commercializzazione. L’etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d’accompagnamento, quando questi prodotti non sono destinati al consumatore finale.
Se i prodotti sono destinati al consumatore finale, le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili sono indicati chiaramente e sono facilmente leggibili sulle etichette e sui contrassegni, sugli imballaggi o sui documenti promozionali. Gli Stati membri possono esigere che le informazioni siano redatte nelle rispettive lingue nazionali.
Il prodotto tessile composto di più parti con diversa composizione è munito di un’etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Due o più prodotti tessili che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa possono essere muniti di una sola etichetta.
La direttiva fornisce indicazioni precise anche in merito all'etichettatura di taluni prodotti quali gli articoli di corsetteria.
La presente direttiva abroga la direttiva 96/74/CE.
Termini chiave dell'atto
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
3.2.2009 |
- |
GU L19 del 23.1.2009 |
MODIFICHE DEGLI ALLEGATI
Allegati I e V - Melammina
Direttiva 2009/121/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I e V della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (Testo rilevante ai fini del SEE)
ATTI COLLEGATI
Proposta di regolamento …/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del […] relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili (testo rilevante ai fini del SEE) [COM(2009) 31 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La presente proposta intende semplificare e migliorare il quadro regolamentare esistente relativo alle denominazioni tessili, al fine di promuovere l'innovazione nel settore tessile e dell'abbigliamento e di consentire agli utilizzatori e ai consumatori di fibre di beneficiare più rapidamente dei prodotti innovativi. In tale prospettiva, la direttiva 96/74/CE sarà trasformata in un regolamento, mentre le direttive 96/73/CE e 73/44/CEE saranno abrogate.
La proposta detta le definizioni dei termini «prodotti tessili», «fibra tessile», «larghezza apparente», «componente tessile», «fibre estranee», «fodera», «etichettatura globale» e «prodotto monouso». Disciplina altresì i tipi di denominazione per le fibre tessili esistenti e nuove.
Procedura di codecisione (2009/0006/COD)
Direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili [Gazzetta ufficiale L 32 del 3.2.1997]. Questo atto legislativo è una codifica della direttiva 72/276/CEE del Consiglio e delle direttive che la modificano. Esso prevede quindici metodi di analisi quantitativa applicabili ai prodotti tessili composti da talune mischie binarie. Qualora si debba analizzare una mischia binaria per la quale non esiste nessun metodo di analisi uniformato sul piano comunitario, il laboratorio incaricato del controllo può utilizzare qualsiasi metodo valido a sua disposizione. Inoltre la direttiva istituisce un comitato per le denominazioni e l'etichettatura dei prodotti tessili, incaricato di adattare al progresso tecnico i metodi di analisi quantitativa di cui sopra, secondo la procedura di regolamentazione. Le direttive 2006/2/CE, 2007/4/CE e 2009/122/CE modificano la direttiva 96/73/CE.
Ultima modifica: 16.09.2009