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Accordo UE-India in materia doganale

 

SINTESI DI:

Decisione del Consiglio 2004/633/CE relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d’India

Accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d’India

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELL’ACCORDO?

  • La decisione riguarda la firma da parte dell’Unione europea e dell’India di un accordo che punta a semplificare le misure doganali e a condividere l’esperienza e le conoscenze in materia doganale.
  • Lo scopo dell’accordo è quello di agevolare il movimento legittimo delle merci e una collaborazione efficace tra le autorità amministrative responsabili dell’applicazione della normativa doganale*. Ciò può avvenire stabilendo e mantenendo canali di comunicazione tra le rispettive autorità doganali per agevolare uno scambio rapido e sicuro di informazioni. La cooperazione definita dall’accordo può essere potenziata o integrata da accordi relativi a settori o argomenti specifici.

PUNTI CHIAVE

Cooperazione doganale

Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale:

  • agevolando la legittima circolazione delle merci e scambiandosi informazioni e consulenze su misure volte a migliorare le tecniche e le procedure doganali, nonché su sistemi informatizzati;
  • prestandosi reciprocamente assistenza tecnica;
  • scambiandosi personale e competenze.

Assistenza amministrativa reciproca

  • Le parti si impegnano ad assistersi reciprocamente per garantire la corretta applicazione della normativa doganale. L’accordo prevede due tipologie di assistenza:
    • Assistenza su richiesta: l’autorità interpellata* fornisce all’autorità richiedente* tutte le informazioni pertinenti per garantire la corretta applicazione della normativa doganale e rilevare le operazioni che violano detta normativa. Le informazioni relative possono riguardare reati quali la presentazione di documenti non corretti o falsificati e la regolarità delle procedure di esportazione e importazione tra le due parti. L’assistenza può venire richiesta anche se ci sono le basi per ritenere che le persone, i luoghi, le merci o i mezzi di trasporto siano coinvolti in violazioni della legislazione.
    • assistenza spontanea: Le parti contraenti si assistono reciprocamente qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale. In particolare, di propria iniziativa, condividono informazioni che possano contribuire a evitare un danno considerevole per l’economia, la salute pubblica, la sicurezza o altri interessi vitali.

Aspetti formali e deroghe all’obbligo di prestare assistenza

  • Le richieste devono essere presentate per iscritto, ad eccezione dei casi urgenti in cui possono essere presentate richieste orali, confermate successivamente per iscritto. Le richieste devono contenere:
    • i dati dell’autorità richiedente;
    • la misura richiesta;
    • l’oggetto e il motivo della richiesta;
    • Tutti strumenti giuridicamente vincolanti in causa;
    • i dettagli sulle persone oggetto dell’indagine.
  • La parte interpellata può rifiutarsi di fornire assistenza nel caso in cui ciò possa pregiudicare la sovranità, l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali di una delle parti. È possibile una deroga all’obbligo di fornire assistenza qualora tale assistenza violi un segreto professionale, commerciale o industriale. L’assistenza può essere rinviata dall’autorità interpellata qualora interferisca in un’indagine, in un’azione giudiziaria o in un procedimento in corso.
  • L’accordo contiene clausole sulla riservatezza relative alle informazioni fornite, coperte dall’obbligo del segreto professionale. Ai dati personali è riservato un alto livello di tutela.
  • L’accordo istituisce un comitato misto di cooperazione doganale che provvede al funzionamento dell’accordo ed esamina tutte le questioni derivanti dalla sua applicazione.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?

La decisione è stata applicata dal 30 marzo 2004. L’accordo è entrato in vigore il 1 novembre 2004.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Normativa doganale: qualsiasi disposizione adottata dalla Comunità europea o dall’India che disciplini l’importazione, l’esportazione, il transito delle merci e il vincolo a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo.
Autorità interpellata: l’autorità doganale competente che riceve una domanda di assistenza.
Autorità richiedente: l’autorità doganale competente che presenta una domanda di assistenza.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2004/633/CE del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d’India (GU L 304, del 30.9.2004, pag. 24)

Accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d’India (GU L 304, del 30.9.2004, pagg. 25-31)

Ultimo aggiornamento: 07.11.2017

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