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Accordo con Hong Kong sulla cooperazione e assistenza reciproca in materia doganale

 

SINTESI DI:

Decisione 1999/400/CE relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e Hong Kong (Cina)

Accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e Hong Kong (Cina)

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

L’accordo mira a migliorare la cooperazione tra le autorità amministrative responsabili dell’applicazione della normativa doganale*. Oltre a prevedere diverse tipologie di cooperazione, contiene articoli finalizzati a sviluppare e migliorare ulteriormente la cooperazione doganale mediante accordi su questioni specifiche.

La decisione conclude l’accordo per conto della Comunità europea (ora Unione europea).

PUNTI CHIAVE

Cooperazione doganale

Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale:

  • promuovendo un coordinamento e canali di comunicazione efficaci tra le rispettive autorità doganali per agevolare uno scambio rapido e sicuro di informazioni;
  • favorendo la circolazione delle merci;
  • scambiando le informazioni e le competenze necessarie per migliorare le procedure doganali;
  • prestandosi reciprocamente assistenza tecnica;
  • scambiandosi il personale, quando ciò rappresenta un vantaggio per entrambe le parti.

Assistenza amministrativa reciproca

Sono due le tipologie di assistenza amministrativa reciproca:

  • assistenza a richiesta: l’ autorità interpellata* è tenuta a fornire all’autorità richiedente* qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la normativa doganale è correttamente applicata. Le informazioni possono riguardare azioni accertate o programmate che possano violare detta normativa oppure anche la regolarità delle procedure di esportazione e importazione tra i due paesi.

L’accordo comprende inoltre una sorveglianza speciale in tutti i casi sospetti, applicabile ad ogni persona fisica o giuridica, luogo, movimento di merci o mezzo di trasporto che è o potrebbe essere collegato o utilizzato per perpetrare operazioni contrarie alla normativa doganale.

  • assistenza spontanea: le parti possono assistersi reciprocamente, di propria iniziativa, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale e in particolare se ricevono informazioni che potrebbero interessare l’altra parte.

Aspetti formali e deroghe all’obbligo di prestare assistenza

Le richieste devono essere presentate per iscritto, ad eccezione dei casi urgenti in cui possono essere presentate richieste orali, confermate successivamente per iscritto.

Le richieste devono contenere:

  • i dati dell’autorità richiedente;
  • la misura richiesta;
  • l’oggetto e il motivo della richiesta;
  • la normativa in causa;
  • le persone fisiche o giuridiche interessate;
  • un’esposizione succinta dei fatti pertinenti e delle indagini già effettuate.

La parte interpellata può rifiutarsi di ottemperare a una richiesta nel caso in cui ciò possa pregiudicare la sovranità, l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali di una delle parti. È possibile una deroga all’obbligo di fornire assistenza qualora tale assistenza violi un segreto professionale, commerciale o industriale.

L’accordo contiene clausole di riservatezza in relazione alle informazioni fornite. Ai dati personali è riservato un alto livello di tutela.

L’accordo prevede l’istituzione di un comitato misto di cooperazione doganale che provvede al buon funzionamento dell’accordo ed esamina tutte le questioni derivanti dalla sua applicazione.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

È entrato in vigore il 1° giugno 1999.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Normativa doganale: include qualsiasi disposizione legale o regolamentare ovvero qualsiasi altro strumento giuridico vincolante adottato dall’UE e da Hong Kong che disciplini l’importazione, esportazione e transito delle merci e la loro collocazione sotto qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo di competenza delle autorità doganali e di altre autorità amministrative.
Autorità interpellata: l’autorità doganale competente che riceve una domanda di assistenza.
Autorità richiedente: l’autorità doganale competente che presenta una domanda di assistenza.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 1999/400/CE del Consiglio, dell’11 maggio 1999, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e Hong Kong (Cina) (GU L 151 del 18.6.1999, pag. 20).

Accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e Hong Kong (Cina) (GU L 151 del 18.6.1999, pag. 21).

Ultimo aggiornamento: 08.01.2019

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