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Congelamento delle risorse: elenco delle persone e dei gruppi coinvolti in atti terroristici

Questa posizione comune prevede che sia redatto un elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici cui si applica la misura del congelamento dei capitali e delle risorse finanziarie.

ATTO

Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo.

SINTESI

Il Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 ha definito il terrorismo come una delle principali sfide per il mondo e ha individuato la lotta al terrorismo come uno degli obiettivi prioritari dell’Unione europea (UE). Obiettivo di questa posizione comune è applicare ulteriori misure di lotta al terrorismo, in aggiunta alla risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In particolare, essa istituisce un elenco di persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici, cui si applica la misura del congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nell’ambito della lotta contro il finanziamento del terrorismo.

Definizioni

Per «persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici» si intendono soggetti per i quali sia provato, sulla base di informazioni precise, che hanno già commesso, che tentano di commettere o che agevolano atti terroristici.

Gli «atti terroristici» sono definiti come atti intenzionali che possano recare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale intimidendo seriamente la popolazione, imponendo costrizioni di ogni genere, destabilizzando o distruggendo le strutture fondamentali, costituzionali, sociali ed economiche. In questo elenco sono compresi gli atti seguenti:

  • attentato alla vita o all’integrità fisica di una persona;
  • sequestro di persona e cattura di ostaggi;
  • distruzione massiccia di strutture pubbliche o private, compresi i sistemi informatici;
  • sequestro di mezzi di trasporto collettivo (aeromobili o navi);
  • fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche o chimiche;
  • diffusione di sostanze pericolose o cagionamento di inondazioni, esplosioni o incendi;
  • manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali;
  • direzione di un gruppo terroristico o partecipazione alle sue attività, anche sotto forma di finanziamento o di fornitura di mezzi logistici.

La semplice minaccia di commettere uno dei crimini di cui sopra è da considerarsi anch’essa come un atto terroristico.

La posizione comune definisce altresì i gruppi terroristici come associazioni strutturate di persone, che agiscono in modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici, indipendentemente dalla loro composizione e dal grado di complessità della loro struttura.

Elenco delle persone ed entità

L’elenco figurante all’allegato della posizione comune è redatto sulla base delle inchieste condotte dalle autorità competenti, giudiziarie o di polizia nei paesi dell’UE. L’elenco deve essere riesaminato almeno ogni semestre ai fini di un aggiornamento. L’elenco comprende i gruppi di attivisti rivoluzionari, nonché i nomi delle persone che ne fanno parte, fra cui:

  • CIRA (Continuity Irish Republican Army);
  • E.T.A (Patria basca e libertà);
  • G.R.A.P.O (Gruppo di resistenza antifascista 1° ottobre);
  • Hamas-Izz al-Din al-Qassem (ala terroristica di Hamas);
  • LVF (Loyalist Volunteer Force);
  • PIJ (Jihad islamica palestinese).

Il nome di Osama Bin Laden e quello dei soggetti e delle entità associate a quest'ultimo non figurano in tale elenco in quanto rientrano già nella posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti di Osama Bin Laden, dei membri dell'Organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate. Le misure previste da questa posizione comune vengono applicate dal regolamento (CE) n. 881/2002, adottato lo stesso giorno.

Misure che devono essere adottate da parte dell’UEe dei suoi paesi

L’UE, nei limiti dei suoi poteri e delle sue competenze, ordina il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, dei gruppi e delle entità figuranti nell’elenco e garantisce che tali persone e gruppi non abbiano accesso ai fondi e ai capitali congelati.

I paesi dell’UE, nell'ambito di una cooperazione di polizia e giudiziaria adeguata, si prestano assistenza reciproca ai fini della prevenzione e della lotta contro gli atti terroristici. Al fine di condurre le indagini e le azioni penali nei confronti di persone ed entità figuranti nell’elenco, le loro autorità si avvalgono appieno dei poteri di cui dispongono in virtù di atti dell'UE o di altri accordi bilaterali o internazionali.

Analogamente a questa posizione comune, la posizione comune 2001/930/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa alla lotta al terrorismo, prevede il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone o delle entità che agevolano, tentano di compiere o compiono atti terroristici sul territorio dell’UE.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Posizione comune 2001/931/PESC

27.12.2001

-

GU L 344 del 28.12.2001

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [Gazzetta ufficiale L 344 del 28.12.2001].

Il regolamento in questione costituisce una misura necessaria a livello UE ed integra le procedure amministrative e giudiziarie relative alle organizzazioni terroristiche nei paesi UE e nei paesi terzi. Con il regolamento si intende lottare contro qualsiasi forma di finanziamento delle attività terroristiche. A tal fine, il regolamento definisce la nozione di “capitali e altre attività finanziarie” da congelare, quella di “servizi bancari e altri servizi finanziari” e quella di “controllo di una persona giuridica”. Il regolamento prevede inoltre deroghe che permettono, in taluni casi specifici, di scongelare i capitali.

Il regolamento prevede l’elaborazione, il riesame e la modifica di un elenco di persone, gruppi o entità ai quali esso si applica. Questo elenco è stato aggiornato da successivi regolamenti e decisioni.

Decisione 2005/671/GAI del Consiglio , del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici [Gazzetta ufficiale L 253 del 29.9.2005].

See also

  • Sito web sulla lotta alla minaccia terroristica (EN) della direzione generale degli Affari interni della Commissione europea

Ultima modifica: 30.03.2010

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