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Norme minime per le procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato

La presente direttiva fissa norme minime per le procedure di concessione e di revoca dello status di rifugiato, al fine di ridurre le disparità tra le procedure nazionali d'esame e assicurare la qualità della presa di decisioni nei paesi dell’Unione europea (UE).

ATTO

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

SINTESI

La direttiva si applica a tutte le richieste di asilo * introdotte sul territorio dei paesi dell’Unione europea (UE), compresa la frontiera o in una zona di transito. Non si applica invece alla Danimarca, che ha scelto di non aderire alle politiche di giustizia e affari interni dell’UE.

I paesi dell’UE sono obbligati ad applicare questa direttiva alle procedure di trattamento delle domande di asilo in base alla Convenzione di Ginevra *. Se nel quadro delle proprie procedure d’asilo i paesi dell’UE esaminano anche la qualifica del richiedente per qualsiasi altro tipo di protezione internazionale, devono applicare la presente direttiva a tutta la procedura. Inoltre, possono applicare la direttiva anche alle procedure di trattamento di domande riguardanti qualsiasi altro tipo di protezione internazionale.

Garanzie fondamentali

Una domanda di asilo non può essere respinta per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente. I paesi dell’UE devono inoltre garantire che le decisioni siano prese sulla base di un esame individuale, obiettivo e imparziale.

I richiedenti asilo possono rimanere nel territorio del paese fino a quando non sia adottata una decisione sulla loro domanda.

Inoltre, i paesi dell’UE devono far sì che i richiedenti:

  • siano informati della procedura da seguire, dei loro diritti e obblighi e del risultato della decisione presa dall'autorità accertante *. Tutte le decisioni devono essere comunicate per iscritto e, qualora una domanda sia respinta, la decisione deve essere motivata e le possibilità di ricorso contro una decisione negativa comunicate per iscritto;
  • usufruiscano, secondo le necessità, dei servizi di un interprete per presentare le loro argomentazioni alle autorità competenti;
  • abbiano la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). In generale, i paesi dell’UE devono consentire all'UNHCR l'accesso ai richiedenti asilo, compresi quelli collocati nei siti di trattenimento, alle informazioni concernenti le richieste e procedure di asilo e consentirgli di fornire il proprio parere a qualsiasi autorità competente;
  • abbiano la possibilità effettiva di consultare un legale, eventualmente a loro spese, in primo grado. In caso di decisione negativa dell'autorità accertante, i paesi dell’UE in questione fanno sì che l'assistenza legale gratuita sia concessa su richiesta. Questo diritto può essere accompagnato da riserve ed essere accordato solo nei procedimenti dinanzi a un giudice e non per i ricorsi o riesami ulteriori, solo rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono specificatamente designati dal diritto nazionale, solo se il ricorso o il riesame hanno buone possibilità di successo e solo a chi non disponga delle risorse necessarie.

Garanzie supplementari sono previste, a determinate condizioni, per i minori non accompagnati *:

  • una persona rappresenta e assiste il minore nel quadro della sua domanda;
  • qualora la procedura preveda un colloquio personale, il rappresentante ha la possibilità di informare il minore del senso del colloquio;
  • una persona in possesso di conoscenze sulle esigenze particolari del minore preparerà la decisione dell’autorità accertante e condurrà eventualmente il colloquio personale.

Obblighi

I paesi dell’UE possono imporre a chi fa domanda di asilo degli obblighi in materia di cooperazione con le autorità nazionali. In particolare possono prevedere che i richiedenti asilo debbano:

  • manifestarsi presso le autorità competenti o presentarsi personalmente;
  • presentare la domanda personalmente e/o in un luogo designato;
  • presentare i documenti che sono in loro possesso e che presentano un interesse per l'esame della domanda, come i loro passaporti.

Procedura d'esame

In generale le decisioni sulle domande sono adottate dall’autorità accertante designata dai paesi dell’UE. Il personale di tale autorità deve conoscere i criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

Prima che l'autorità competente emetta la propria decisione, il richiedente solitamente ha la possibilità di chiedere un colloquio personale con un funzionario abilitato. Il colloquio ha luogo in genere non in presenza dei familiari e in condizioni che garantiscono un’adeguata riservatezza. Forma oggetto di una relazione scritta, il cui contenuto può essere presentato all'approvazione del richiedente. Tuttavia, il rifiuto da parte del richiedente di approvare la relazione non potrà impedire all'autorità responsabile di prendere una decisione.

I paesi dell’UE non possono trattenere una persona per il solo motivo che chiede asilo. Quando un richiedente è trattenuto, i paesi dell’UE fanno in modo di prevedere la possibilità di un controllo giurisdizionale rapido. La direttiva sulle norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo prevede ulteriori norme sul trattenimento dei richiedenti.

I paesi dell’UE possono procedere ad esami medici per determinare l'età di un minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di asilo.

I paesi dell’UE devono garantire la riservatezza delle informazioni relative a ciascuna domanda di asilo.

Procedure di primo grado

I principi di base e le garanzie fondamentali previste dalla direttiva si applicano pienamente alle procedure dette "normali". I paesi dell’UE possono anche prevedere procedure speciali che derogano a questi principi e garanzie per esaminare domande di asilo in due casi:

  • quando si tratta di domande ulteriori (provenienti da una persona che ha già presentato tale domanda presso il paese dell’UE interessato);
  • a certe condizioni per pronunciarsi alla frontiera sulla concessione di un'autorizzazione di entrata sul territorio alle persone che hanno presentato una domanda.

I paesi dell’UE possono anche decidere, nel rispetto dei principi di base e delle garanzie fondamentali previste dalla direttiva, di accelerare una procedura d'esame soprattutto nei seguenti casi:

  • il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza o hanno pertinenza minima per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato oppure le sue dichiarazioni sono incoerenti, contraddittorie, poco plausibili rendendo chiaramente la domanda poco convincente;
  • il richiedente non ha presentato alcuna informazione che consenta di stabilire, con una certezza sufficiente, la sua identità o nazionalità o è probabile che, per cattiva volontà, abbia proceduto alla distruzione o si sia disfatto dei documenti d'identità o abbia indotto le autorità in errore per quanto concerne la sua identità o nazionalità;
  • il richiedente proviene da un paese che il paese dell’UE interessato ha designato come un “paese di origine sicuro” o “paese terzo sicuro”.

Un paese terzo designato come paese di origine sicuro non può essere considerato tale per un determinato richiedente asilo se non fa valere ragioni serie che consentano di ritenere che non si tratta di un paese sicuro per la sua situazione personale, considerate le condizioni richieste per pretendere lo status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.

In determinate condizioni, i paesi dell’UE possono dichiarare una domanda inammissibile e non esaminarla a fondo, in particolare quando:

  • un altro paese dell’UE è competente per l’esame della domanda conformemente al regolamento Dublino II o un altro paese dell’UE ha già concesso lo status di rifugiato (DE) (EN) (ES) (FR) al richiedente;
  • il richiedente può beneficiare della protezione in un paese terzo se si tratta di un paese di primo asilo o di un paese terzo sicuro per il richiedente;
  • il richiedente ha presentato una domanda identica dopo una decisione finale.

I paesi dell’UE possono applicare la nozione di paese terzo sicuro unicamente quando le autorità competenti hanno acquisito la certezza che nei paesi terzi interessati:

  • i richiedenti non devono temere né per la propria vita né per la propria libertà a motivo della loro razza, della loro religione, della loro nazionalità, della loro appartenenza a un gruppo sociale specifico o alle loro opinioni politiche;
  • il principio di non respingimento è rispettato conformemente alla Convenzione di Ginevra;
  • viene rispettato il divieto, previsto dal diritto internazionale, di adottare misure di allontanamento contrarie al divieto della tortura e di trattamenti crudeli, disumani e degradanti;
  • la possibilità esiste di sollecitare il riconoscimento dello status di rifugiato e, qualora venga accordato, di beneficiare di una protezione conformemente alla Convenzione di Ginevra.

Procedura di ritiro

I paesi dell’UE s'impegnano in un esame per ritirare lo status di rifugiato riconosciuto a una persona quando insorgono nuovi elementi in cui si indica che occorre riesaminare la validità del suo status.

Tale esame deve essere conforme a taluni principi e garanzie relativi soprattutto all'informazione della persona interessata e alla sua possibilità di presentare, nel corso di un colloquio, motivi contrari a questo ritiro.

Procedura di ricorso

I paesi dell’UE devono garantire ai richiedenti un diritto a un mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice avverso una decisione sulla sua domanda di asilo e avverso altri tipi di decisioni prese nel quadro delle procedure di asilo (compresa una decisione di revoca dello status o di ammissibilità della domanda).

Contesto

Il Consiglio europeo di Tampere del 1999 decideva nelle sue conclusioni l'applicazione di un regime di asilo europeo comune basato sull'applicazione integrale e globale della Convenzione di Ginevra. A breve termine, ciò implicava la fissazione di norme comuni per una procedura di asilo valida ed efficace, come previsto dal quadro di controllo approvato dal Consiglio il 27 marzo 2000. A più lungo termine, la fissazione di una procedura di asilo comune e uno status uniforme valido per tutto il territorio dell'Unione.

Termini chiave dell'atto

  • Domanda di asilo: domanda introdotta da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che si può equiparare a una domanda di protezione internazionale da parte di un paese dell’UE in virtù della Convenzione di Ginevra. Qualsiasi domanda di protezione internazionale viene considerata una domanda di asilo, a meno che la persona interessata non chieda esplicitamente un altro tipo di protezione che può far oggetto di una richiesta separata.
  • Convenzione di Ginevra: la convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 1967. Ai sensi dell’articolo 78 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la politica di asilo dell’UE deve essere conforme alla convenzione di Ginevra.
  • Autorità accertante dello status di rifugiato: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di un paese dell’UE competente in prima istanza per pronunciarsi sulla domanda.
  • Minore non accompagnato: qualsiasi persona di età inferiore a 18 anni che entri sul territorio di un paese dell’UE senza essere accompagnato da un maggiorenne.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2005/85/CE

2.1.2006

1.12.2007(1.12.2008 per l’articolo 15)

GU L 326 del 13.12.2005

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dell'8 settembre 2010, sull'applicazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato [COM(2010) 465 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La presente relazione fornisce una panoramica sul recepimento della direttiva 2005/85/CE nel diritto nazionale dei paesi dell'UE e sui problemi riscontrati nella sua applicazione.

La relazione descrive una serie di casi di recepimento incompleto o non corretto e inadempienze nell'attuazione della direttiva da parte dei paesi dell'UE. Inoltre, a causa di alcune disposizioni e deroghe facoltative previste dalla direttiva, persistono differenze tra le modalità e le garanzie procedurali dei paesi dell'UE. Ciò vale soprattutto per quanto riguarda:

  • i colloqui personali;
  • l'assistenza legale e la rappresentanza;
  • le procedure accelerate;
  • il concetto di paese terzo sicuro;
  • il concetto di paese di origine sicuro;
  • l'accesso a un mezzo di impugnazione efficace.

Per correggere le differenze procedurali tra i paesi dell'UE causate da talune norme vaghe e ambigue della direttiva, la Commissione ha adottato nel 2009 una proposta [COM(2009) 554 def.] per modificarla.

Ultima modifica: 16.10.2010

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