Valutazione di taluni effetti di piani e programmi sull’ambiente (VAS)
SINTESI DI:
Direttiva 2001/42/CE — Direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS)
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
- Lo scopo della direttiva è di garantire un alto livello di protezione ambientale e far sì che nella redazione, nell’adozione e nell’implementazione dei piani e dei programmi si tenga conto delle considerazioni di natura ambientale.
- Essa promuove lo sviluppo sostenibile assicurando che vengano eseguite le valutazioni ambientali di determinati disegni e programmi che si ritiene abbiano effetti significativi sull’ambiente.
PUNTI CHIAVE
- I piani e i programmi pubblici coperti dalla direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS) sono soggetti a una valutazione ambientale durante la loro preparazione e prima della loro adozione.
- Questa direttiva si applica ai seguenti piani e programmi pubblici (e ai relativi emendamenti) che sono stati redatti e/o adottati da un’autorità competente e che sono soggetti a disposizioni amministrative, regolamentari e legislative:
- piani e programmi preparati per settori specifici (agricoltura, silvicoltura, pesca, energia, industria, trasporti, gestione dei rifiuti, gestione delle risorse idriche, telecomunicazioni, turismo, pianificazione urbana e del territorio e utilizzo del suolo) che tracciano le linee per lo sviluppo del consenso ai progetti in base alla direttiva sulla valutazione di impatto ambientale (VIA);
- piani e programmi per i quali è richiesta una valutazione in base agli articoli 6 e 7 della direttiva «Habitat»;
- piani e programmi che tracciano le linee per la futura approvazione di progetti diversi da quelli di cui alla direttiva sulla VIA (non limitati ai settori elencati sopra) e identificati dai paesi membri dell’UE come piani e programmi a impatto ambientale significativo. Ciò potrà essere stabilito dai paesi dell’UE attraverso un esame dei singoli casi o specificando tipologie di piani e programmi o combinando entrambi questi approcci.
- La direttiva definisce una procedura e una serie di passi da seguire quando si esegue la valutazione di un piano o di un programma al quale viene applicata. Tali passi comprendono:
- definizione del campo di applicazione;
- preparazione del rapporto ambientale;
- consultazione e partecipazione pubblica;
- processo decisionale; e
- monitoraggio.
- La direttiva è inoltre soggetta a una procedura di screening:
- i piani e i programmi diversi da quelli elencati all’articolo 3, paragrafo 2, ma che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti, nonché
- i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e lievi modifiche a piani e programmi, ma solo se possono avere effetti significativi sull’ambiente.
- Il margine di discrezionalità dei paesi dell’UE è limitato dai criteri di significatività dell’allegato II, quando si tratta di esaminare determinati piani e programmi. È anche limitato dall’obiettivo generale della direttiva, ovvero quello di garantire un elevato livello di protezione ambientale.
- I piani e i programmi il cui unico fine è quello di servire la difesa nazionale o le emergenze civili, così come i piani e programmi finanziari o di budget, non sono coperti da questa direttiva.
- Nelle fasi iniziali del processo decisionale in cui si sviluppano i piani e i programmi, si applica un insieme specifico di regole, e cioè nel momento in cui:
- si prepara una relazione sui probabili effetti significativi sull’ambiente;
- si informano e si consultano il pubblico e le autorità ambientali;
- si conducono consultazioni transfrontaliere con i paesi dell’UE potenzialmente coinvolti;
- si identificano le misure per fronteggiare e monitorare impatti ambientali significativi.
- Il rapporto ambientale deve contenere, tra le altre informazioni, quanto segue:
- il contenuto del piano o del programma e i suoi principali obiettivi, oltre ai collegamenti con altri piani e programmi attinenti;
- la situazione ambientale esistente e il suo sviluppo probabile nel caso in cui il piano o programma non venisse realizzato;
- i problemi ambientali esistenti attinenti al piano o programma, e in particolare quelli relativi alle zone che fanno parte della rete Natura 2000;
- le misure previste per prevenire, ridurre e compensare gli eventuali effetti avversi significativi per l’ambiente;
- una descrizione delle modalità seguite per la valutazione;
- le misure di monitoraggio previste;
- un riepilogo non tecnico delle sopracitate informazioni.
- La bozza del piano o programma e il rapporto ambientale dovranno essere messi a disposizione delle autorità responsabili in materia ambientale e del pubblico. Le autorità e il pubblico dovranno avere l’opportunità di esprimere le proprie opinioni in merito alla bozza del piano o programma nella fase iniziale e con una tempistica adeguata prima della sua adozione o dell’avvio della procedura legislativa.
- Il paese dell’UE responsabile della preparazione del piano o programma dovrà inviarne una copia, unitamente a una copia del rapporto ambientale, agli altri paesi dell’UE:
- qualora ritenga che il piano o programma possa avere effetti di natura ambientale sul territorio di questi altri paesi dell’UE;
- dietro richiesta di tali paesi dell’UE.
- Il rapporto ambientale, le opinioni espresse dalle autorità pertinenti e dal pubblico e i risultati di eventuali consultazioni transfrontaliere dovranno essere tenuti in considerazione dalle autorità competenti durante la stesura del piano o programma e prima che venga adottato.
- Quando un piano o un programma vengono adottati, il paese dell’UE responsabile ha il dovere di informare tutte le parti interessate che sono state consultate e di mettere a loro disposizione:
- il piano o programma così come viene adottato;
- una dichiarazione di sintesi sul modo in cui le considerazioni di natura ambientale sono state integrate e il rapporto sull’impatto ambientale;
- le opinioni e i risultati delle consultazioni;
- le motivazioni per aver scelto il piano o programma così come è stato adottato;
- le misure di monitoraggio intraprese.
- Tuttavia, la valutazione ambientale eseguita in ottemperanza alla direttiva VAS, non annulla l’obbligo di condurre la valutazione di impatto ambientale richiesta dalla direttiva VIA né quello di soddisfare ogni altro requisito legale dell’UE.
- I paesi dell’UE possono fornire procedure coordinate o comuni al fine di evitare doppie valutazioni ambientali in relazione a quei piani e programmi per i quali l’obbligo di eseguire tali valutazioni emerge simultaneamente da questa direttiva e da altre disposizioni legislative dell’UE.
- Entro il 21 luglio 2006, e successivamente ogni 7 anni, la Commissione europea continuerà a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio dei rapporti sull’applicazione della direttiva.
DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?
È in vigore dal 21 luglio 2001. Doveva entrare in vigore nei paesi dell’UE il 21 luglio 2004.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37)
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50)
I successivi emendamenti alla direttiva 92/43/CEE sono stati incorporati nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pagg. 1-21)
Si veda la versione consolidata.
Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’applicazione e l’efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) [COM(2009) 469 def. del 14.9.2009]
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente [COM(2017) 234 final, del 15.5.2017]
Ultimo aggiornamento: 11.10.2018