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Aiuti di Stato nel settore agricolo

La Commissione europea ha adottato nuovi orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2007-2013, che fissano una serie di regole applicabili agli aiuti notificati, complementari a quelle previste dal regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006.

ATTO

Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 [Gazzetta ufficiale C 319 del 27.12.2006].

SINTESI

I nuovi orientamenti riguardano gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale; essi si applicano nel periodo 2007-2013 e sostituiscono i precedenti orientamenti (2000-2006) applicabili nel settore agricolo.

Gli orientamenti si applicano agli aiuti di Stato concessi per le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. L’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) fornisce un elenco dettagliato dei prodotti agricoli inclusi. Non sono contemplati il settore della pesca e dell'acquacoltura, ma, contrariamente agli orientamenti precedenti (2000-2006), sono compresi gli aiuti a favore di determinate attività del settore della silvicoltura.

Per alcuni prodotti dell'allegato I del trattato che non rientrano in un'organizzazione comune di mercato (OCM) i paesi dell’Unione europea (UE) continuano ad essere tenuti a notificare gli aiuti di Stato alla Commissione, la quale può solo formulare osservazioni al riguardo. I paesi UE sono invitati a tener conto di queste osservazioni per evitare l'avvio di procedimenti d'infrazione nei loro confronti.

Nell'ambito degli orientamenti gli aiuti di Stato sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  • le misure connesse allo sviluppo rurale;
  • gli aiuti a favore della gestione dei rischi e delle crisi;
  • gli altri tipi di aiuti;
  • gli aiuti a favore del settore forestale.

MISURE DI SVILUPPO RURALE

Sulla scia del regolamento (CE) n. 1698/2005 recante le modalità del sostegno della Comunità a favore dello sviluppo rurale (che costituisce il secondo pilastro della politica agricola comune (PAC)), gli orientamenti espongono le regole in materia di aiuti di Stato a favore delle misure di sviluppo rurale o di altre misure strettamente connesse.

Sono autorizzati i seguenti aiuti a favore degli investimenti nelle aziende agricole:

  • gli aiuti a favore degli investimenti nelle aziende agricole propriamente detti;
  • gli aiuti a favore della conservazione dei paesaggi tradizionali e dei fabbricati aziendali;
  • gli aiuti per il trasferimento di fabbricati aziendali realizzato nell'interesse pubblico;
  • gli aiuti agli investimenti necessari per la tutela dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni di igiene e del benessere degli animali;
  • un aiuto per i costi aggiuntivi connessi a investimenti realizzati nei paesi UE ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE:
  • un aiuto agli investimenti realizzati per conformarsi alle norme nazionali e comunitarie in vigore (esclusivamente per i costi aggiuntivi sostenuti da giovani agricoltori nei 36 mesi successivi all'insediamento).

Gli aiuti agli investimenti connessi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli sono autorizzati se soddisfano le condizioni previste da una delle seguenti disposizioni:

Gli aiuti a favore dell'ambiente e del benessere degli animali devono rispettare gli obiettivi generali della politica ambientale della Comunità. Si tratta del principio di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, e del principio «chi inquina paga».

Gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi naturali in alcune regioni devono contribuire a mantenere l'uso agricolo dei terreni, a preservare lo spazio rurale e a salvaguardare e promuovere metodi di coltura sostenibili. Per beneficiare di tali aiuti, i paesi dell’UE devono provare l'esistenza degli svantaggi e dimostrare che l'importo dell'aiuto evita ogni sovracompensazione di tali svantaggi; il livello delle indennità compensative deve essere proporzionale all'impatto economico degli svantaggi; per calcolare l'importo dei pagamenti compensativi può essere preso in considerazione solo l'impatto economico degli svantaggi permanenti che sfuggono al controllo dell'uomo.

Gli aiuti per il rispetto delle norme sono destinati a coprire una parte delle spese sostenute e delle perdite di reddito risultanti dall'applicazione di norme nei settori della protezione dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute degli animali e delle piante, del benessere degli animali e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Gli aiuti per l'insediamento dei giovani agricoltori riguardano persone di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola come capo azienda. I giovani agricoltori sono tenuti anche a presentare un piano di sviluppo relativo alle loro attività agricole.

Gli aiuti per il prepensionamento o la cessazione delle attività agricole sono autorizzati purché subordinati alla cessazione permanente e definitiva di ogni attività agricola a vocazione commerciale.

Gli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori mirano a incoraggiare la costituzione di organizzazioni di produttori per favorire la concentrazione dell'offerta e adattare la produzione dei loro membri alle esigenze del mercato. Questi aiuti sono limitati però alle piccole e medie imprese (PMI). Le spese ammissibili riguardano: l'affitto di locali adeguati, l'acquisto di attrezzature d'ufficio, compresi computer e programmi, le spese amministrative (comprese le spese di personale), oneri fissi e spese varie.

Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria hanno lo scopo di favorire lo scambio di particelle agricole e agevolare la creazione di aziende economicamente vitali. Questi aiuti possono essere concessi esclusivamente a copertura dei costi legali e amministrativi connessi alla ricomposizione, fino al 100 % delle spese realmente sostenute.

Gli aiuti destinati a incoraggiare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità perseguono il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e incoraggiano gli agricoltori a partecipare ai sistemi di qualità alimentare.

Per l'assistenza tecnica nel settore agricolo possono essere concessi aiuti per le seguenti azioni:

  • istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei lavoratori agricoli;
  • servizi di sostituzione in caso di assenza dell'agricoltore per vacanze o per malattia;
  • servizi di consulenza forniti da terzi;
  • l'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere;
  • pubblicazione di dati e conoscenze scientifiche;
  • pubblicazioni.

Gli aiuti al settore zootecnico hanno l'obiettivo di sostenere la conservazione e il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico comunitario.

Gli aiuti per le regioni ultraperiferiche e le isole del mar Egeo, destinati a rispondere ai bisogni specifici di tali regioni, sono esaminati dalla Commissione caso per caso in base alle normative specifiche loro applicabili e tenendo conto della compatibilità delle misure con i programmi di sviluppo rurale previsti per tali regioni.

GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI

Possono essere concessi aiuti di Stato per gestire le crisi nel settore della produzione agricola primaria. Occorre tuttavia evitare quanto più possibile le distorsioni di concorrenza: esigere un contributo minimo da parte dei produttori alle perdite o ai costi di tali misure significa incoraggiarli a minimizzare tali rischi. Le misure di gestione dei rischi e delle crisi che possono essere finanziate mediante la concessione di aiuti di Stato sono descritte qui di seguito:

  • aiuti per l'indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola;
  • aiuti relativi alle TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili) e i capi morti;
  • aiuti per il pagamento di premi assicurativi;
  • aiuti per la soppressione di capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione.

Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà verranno valutati in conformità degli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

ALTRI TIPI DI AIUTI

Il regolamento (CE) n. 800/2008 stabilisce le condizioni alle quali sono autorizzati gli aiuti a favore dell'occupazione e gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo.

Esistono strumenti di aiuto orizzontali applicabili al settore agricolo. Gli aiuti di Stato al settore agricolo sono soggetti anche al rispetto di un certo numero di regole più generali relative alla compatibilità di alcuni aiuti con il TFUE. Si tratta per esempio degli aiuti alla formazione (anche previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008), degli aiuti di Stato sul capitale di rischio, di aiuti di Stato sotto forma di garanzia e di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

Gli aiuti alla pubblicità a favore dei prodotti agricoli possono essere autorizzati se la campagna pubblicitaria si incentra sui prodotti di qualità, ossia su denominazioni riconosciute dalla Comunità (ad esempio le denominazioni di origine controllata (DOC), le denominazioni di origine protetta (DOP) o le indicazioni geografiche protette (IGP) o per marchi di qualità nazionali e regionali. Inoltre la campagna pubblicitaria non deve essere dedicata direttamente ai prodotti di una o più imprese.

Gli aiuti connessi alle esenzioni fiscali nell'ambito della direttiva 2003/96/CE possono essere concessi sotto forma di applicazione di aliquote di tassazione ridotte o nulle, purché non sia stata applicata all'agricoltura alcuna differenziazione di imposta. Tali aiuti riguardano i prodotti utilizzati come carburanti ai fini della produzione agricola primaria o i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per la produzione agricola primaria.

Non sono più autorizzati gli aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine.

AIUTI PER IL SETTORE FORESTALE

Finora non esistevano norme comunitarie specifiche relative agli aiuti di Stato nel settore forestale (silvicoltura e industrie forestali) e potevano essere erogati aiuti in conformità alle norme comunitarie comuni a tutti i settori, oppure a determinati regolamenti specifici. Per ragioni di trasparenza la Commissione ha pertanto inteso definire con maggiore precisione la politica applicata agli aiuti di Stato nel settore forestale. Gli orientamenti riguardano esclusivamente gli alberi vivi e il loro ambiente naturale nelle foreste e altri terreni boschivi. Essi non si applicheranno agli aiuti di Stato a favore delle industrie collegate alla silvicoltura, né a favore del trasporto di legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica.

Saranno autorizzati gli aiuti nel settore forestale destinati:

  • a contribuire direttamente alla conservazione o al ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, della biodiversità locale e di un ecosistema forestale sano;
  • agli imboschimenti di terreni agricoli e non agricoli, alla creazione di sistemi agroforestali su superfici agricole, al pagamento delle indennità Natura 2000, ai pagamenti a favore dell'ambiente forestale, al ripristino del potenziale forestale e agli interventi preventivi, nonché agli investimenti non produttivi;
  • alla copertura delle spese supplementari e delle perdite di reddito connesse all'uso di tecnologie forestali rispettose dell'ambiente e più vincolanti di quelle imposte dalla normativa, se i proprietari forestali si impegnano volontariamente ad usare tali tecnologie e se tale impegno rispetta determinate condizioni;
  • all'acquisto di superfici forestali se l'intensità non supera quella stabilita per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole;
  • alla formazione dei proprietari e degli addetti forestali e ai servizi di consulenza forniti da terzi;
  • alla costituzione di associazioni di silvicoltori;
  • a favore di attività di divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota e progetti dimostrativi, alle condizioni enunciate al capitolo "assistenza tecnica nel settore agricolo" degli orientamenti.

PROCEDURE

Tutti i nuovi regimi di aiuto e tutti i nuovi aiuti individuali devono essere notificati alla Commissione prima di essere posti in esecuzione, ad eccezione degli aiuti contemplati da uno dei regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione. Contrariamente agli orientamenti 2000-2006, in futuro saranno autorizzati esclusivamente regimi di aiuto di durata limitata, per un periodo non superiore a 7 anni. I nuovi orientamenti acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2007.

I paesi dell’UE sono tenuti a inviare relazioni annuali alla Commissione che potrà chiedere informazioni complementari.

Gli orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2013. La Commissione può tuttavia modificarli prima di tale scadenza per importanti motivi connessi alla politica della concorrenza, o alla politica agricola o per motivi connessi alla salute umana e animale, oppure per tener conto di altre politiche comunitarie o di impegni assunti in sede internazionale.

CONTESTO

I nuovi orientamenti si inseriscono nel contesto della riforma della PAC del 2003 che assegna in particolare allo sviluppo rurale un ruolo di primo piano e riflettono la volontà della Commissione di garantire una coerenza negli aiuti che i paesi dell’UE concedono nel settore agricolo. Per questo motivo gli orientamenti del periodo 2007-2013 si basano in particolare sul regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare sui suoi artt. 88 e 89 che contengono disposizioni specifiche in materia di aiuti di Stato.

Ultima modifica: 12.09.2011

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