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Personale dei treni transfrontalieri: condizioni di lavoro

 

SINTESI DI:

Direttiva 2005/47/CE concernente l’accordo su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

  • L'accordo stabilisce un equilibrio tra:
    • l'esigenza di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori mobili nei servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;
    • l'esigenza di flessibilità di funzionamento delle imprese di trasporto ferroviario nella prospettiva di uno spazio ferroviario integrato dell'Unione europea (UE).
  • L'accordo riconosce ai lavoratori un periodo di riposo giornaliero di 12 ore consecutive e pause da 30 a 45 minuti. L'accordo limita il tempo di guida giornaliera a 9 ore per una prestazione diurna e a 8 ore per una prestazione notturna.
  • I datori di lavoro godono invece di una maggiore flessibilità perché possono eccezionalmente ridurre i periodi di riposo giornaliero a 9 ore invece delle 11 previste dalla direttiva 2003/88/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro.
  • I paesi dell'UE possono mantenere o introdurre norme più favorevoli rispetto a quelle previste dalla direttiva.
  • La direttiva non può servire a giustificare una minore protezione nei confronti dei lavoratori interessati quando questa sia accordata dalla legislazione nazionale esistente.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 27 luglio 2005. I paesi dell'UE dovevano integrarla nel diritto nazionale entro il 27 luglio 2008.

CONTESTO

La presente direttiva si inscrive nel quadro generale dell’interoperabilità dei sistemi ferroviari dell'UE. Una rete ferroviaria più integrata deve permettere all'UE di ridurre l'utilizzo del trasporto su strada e gli effetti nefasti che ne conseguono. Coinvolgendo le parti sociali, essa mira a garantire condizioni di lavoro soddisfacenti per i lavoratori impiegati nei servizi di interoperabilità ferroviaria.

* TERMINI CHIAVE

Lavoratore mobile: qualsiasi membro del personale ferroviario assegnato a servizi di interoperabilità transfrontaliera per più di un'ora per ciascuna prestazione giornaliera.

Servizio di interoperabilità transfrontaliera: funzionamento dei treni appartenenti a un paese sulle linee di un altro paese.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (GU L 195 del 27.7.2005, pag. 15-17)

DOCUMENTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Consiglio: Impatto economico e sociale dell'accordo allegato alla direttiva 2005/47/CE, concluso tra le parti sociali il 27 gennaio 2004, su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario [COM(2008) 855 def. del 15.12.2008]

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9-19)

Ultimo aggiornamento: 06.09.2016

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