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Sicurezza marittima: livello minimo di formazione della gente di mare
SINTESI DI:
Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alla gente di mare che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione di:
Formazione
La direttiva stabilisce le norme in materia di formazione e gli standard di competenza che devono essere soddisfatti dai marittimi candidati all’emissione o al rinnovo di certificati che consentono loro di svolgere le funzioni per le quali è rilasciato il relativo certificato di competenza o competenza.
Le categorie di marittimi ai quali si applicano tali norme sono:
Per alcune categorie di navi, come le navi cisterna e le navi passeggeri ro-ro, esistono norme speciali e requisiti minimi obbligatori relativi alla loro formazione e alle qualifiche della gente di mare La direttiva stabilisce inoltre norme in materia di istruzione e formazione relative alla gestione delle situazioni di emergenza, alla lotta contro gli incendi e all’assistenza medica, nonché per i membri dell’equipaggio responsabili dei servizi di ristorazione.
Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide
I certificati devono essere rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri per consentire ai titolari di prestare servizio come indicato nel documento o come autorizzato dalle normative nazionali. Questi documenti sono rilasciati ai candidati che soddisfano gli standard nazionali di idoneità fisica (in particolare per quanto riguarda la vista e l’udito) e che forniscono una prova soddisfacente di identità, età, servizio in mare e capacità (abilità, mansioni e livello).
Gli Stati membri possono rilasciare certificati separati per i radio operatori.
I titolari di certificati sono tenuti a dimostrare, a intervalli regolari, di soddisfare ancora gli standard relativi alle capacità e alla competenza professionale.
Le convalide possono essere incluse nei certificati o essere rilasciate separatamente. I certificati possono utilizzare il formato contenuto nel codice STCW (Sezione A-I/2) o possono discostarsene (nel qual caso devono, come minimo, includere le informazioni richieste nel formato). Tutti i marittimi in servizio devono essere in grado di produrre la copia originale del loro certificato. Gli Stati membri devono inoltre applicare le misure necessarie per prevenire e sanzionare le frodi e altre pratiche illegali relative alla procedura di certificazione.
La modifica della direttiva 2012/35/UE ha introdotto l’obbligo per gli Stati membri di:
Sanzioni o provvedimenti disciplinari
Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un’indagine imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, azioni o omissioni che possano arrecare una minaccia diretta alla sicurezza della vita o delle cose in mare o all’ambiente marino. Sanzioni o provvedimenti disciplinari sono previsti e applicati nei casi in cui:
Monitoraggio e valutazione della formazione
Gli Stati membri devono garantire che:
Periodi di riposo per il personale di guardia
Al fine di prevenire l’affaticamento del personale di guardia, che è spesso causa di incidenti in mare, vengono stabilite delle regole relativamente ai periodi minimi di riposo.
A tutto il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia o di marinaio facente parte di una guardia deve essere concesso un periodo di riposo della durata minima di dieci ore ogni ventiquattro ore. Esso può essere ripartito in non più di due periodi, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore. Inoltre, la modifica della direttiva 2012/35/UE prevede che a tali ufficiali o marinai siano concesse 77 ore di riposo ogni sette giorni.
Deroghe
In caso di eccezionale necessità, le autorità competenti possono rilasciare una dispensa che permetta a un determinato appartenente alla gente di mare di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i sei mesi. Ciò sarebbe in una qualità per la quale il marittimo non detiene il certificato appropriato a condizione che le sue qualifiche siano sufficienti a garantire le normali condizioni di sicurezza.
Responsabilità degli Stati membri
Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che:
Comunicazione a bordo
Per rafforzare la sicurezza dei mari ed evitare la perdita di vite umane e l’inquinamento marino, è opportuno migliorare la comunicazione fra i membri dell’equipaggio a bordo delle navi che navigano nelle acque comunitarie.
A bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro, e di tutte le navi da passeggeri provenienti da e/o dirette a un porto di uno Stato membro, sia stabilita una lingua di lavoro comune. a bordo delle petroliere, delle chimichiere e delle gasiere la direttiva stabilisce che il comandante, gli ufficiali e i marinai siano in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni.
Controllo dello Stato di approdo
Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono, sono soggette, mentre si trovano nei porti di uno Stato membro, al controllo dello Stato di approdo per verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo ed è tenuta ad avere un certificato ai sensi della convenzione STCW possieda tale certificato. Essi devono assicurare che siano applicate le disposizioni e le procedure pertinenti stabilite dalla direttiva 2009/16/CE sul controllo da parte dello Stato di approdo.
In alcuni casi è necessario valutare l’idoneità della gente di mare in servizio sulla nave a mantenere le norme tecniche di guardia stabilite dalla convenzione (verifica dei certificati). Ciò è particolarmente necessario quando una nave che utilizza un porto dell’UE battente bandiera di un paese che non ha ratificato la convenzione STCW è stata utilizzata in modo tale da presentare un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, oppure ha un comandante, ufficiale o marinaio in possesso di un certificato rilasciato da un paese terzo che non ha ratificato la convenzione. In altri casi, i membri dell’equipaggio possono essere invitati a fornire una dimostrazione in loco delle loro competenze.
La direttiva specifica i motivi per i quali una nave può essere trattenuta in stato di fermo, come la mancanza di formazione o le condizioni di lavoro dell’equipaggio, laddove è stato accertato che tali carenze rappresentano un pericolo per le merci, le cose o l’ambiente.
Nel 2015, la Commissione europea ha pubblicato un elenco di paesi terzi riconosciuti per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare. Dalla pubblicazione, Etiopia, Figi, Oman e Montenegro sono stati aggiunti a questa lista.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva 2008/106/CE è entrata in vigore il 23 dicembre 2008. Essa modifica e sostituisce la direttiva 2001/25/UE che ha abrogato la direttiva 94/58/CE. La direttiva 94/58/CE doveva entrare in vigore negli Stati membri il 31 dicembre 1995.
La Direttiva di modifica 2012/35/UE è in vigore dal 3 gennaio 2013. Doveva entrare in vigore negli Stati membri il 4 luglio 2014.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).
Le successive modifiche alla Direttiva 2008/106/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione di esecuzione (UE) 2018/501 della Commissione, del 22 marzo 2018 relativa al riconoscimento del Sultanato dell’Oman a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 82 del 26.3.2018, pag. 15).
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1412 della commissione del 1 agosto 2017 relativa al riconoscimento delle Figi a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 202 del 3.8.2017, pag. 6).
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1239 della Commissione, del 6 luglio 2017 relativa al riconoscimento dell’Etiopia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 177 dell’8.7.2017, pag. 43).
Decisione di esecuzione (UE) 2017/727 della Commissione del 23 marzo 2017 relativa al riconoscimento del Montenegro a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GU L 107 del 25.4.2017, pag. 31).
Ultimo aggiornamento: 17.12.2018