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Aiuti di Stato — opere cinematografiche e altre opere audiovisive

 

SINTESI DI:

Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive

QUAL È LO SCOPO DELLA COMUNICAZIONE?

  • Mira a definire criteri chiari che inquadrino l’intervento finanziario degli Stati membri a favore dell’industria cinematografica e audiovisiva.
  • Stabilisce le regole per valutare se i regimi nazionali di sostegno all’industria audiovisiva non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’UE in misura contraria al comune interesse e se pertanto rispettino le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.

PUNTI CHIAVE

Criteri per la valutazione dei regimi di aiuti alle opere audiovisive

La comunicazione del 2013 aggiorna le regole originariamente stabilite dalla Commissione europea nel 2001. Le nuove regole contengono i seguenti elementi chiave:

  • riguardano tutti gli aspetti della creazione di un’opera cinematografica, dalla concezione della storia alla presentazione al pubblico che sono culturali in conformità con il «test culturale» applicato;
  • gli aiuti per i videogiochi non sono coperti (non tutti i giochi si qualificano come opere audiovisive);
  • esse limitano la possibilità per gli Stati membri di richiedere che una determinata parte del bilancio del film sovvenzionato sia spesa nello Stato membro che concede l’aiuto come condizione per la concessione dell’aiuto alla produzione;
  • consentono aiuti fino al 50 %, in linea di principio, fino al 60 % per le coproduzioni finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro, e fino al 100 % in caso di opere difficili e coproduzioni internazionali con paesi a basso reddito;
  • le attività di distribuzione e promozione possono essere sovvenzionate con gli stessi limiti applicati alla produzione;
  • anche le attività di pre-produzione possono beneficiare di aiuti fino al 100 %;
  • consentono il sostegno alle attività di pre-produzione, produzione, promozione e distribuzione, escludendo nel contempo gli aiuti destinati specificatamente a singole parti della catena del valore della produzione;
  • aumentano la trasparenza nei confronti dei cittadini in quanto devono essere pubblicati su un sito Internet pubblico:
    • il testo integrale del regime di aiuto approvato e le sue disposizioni di applicazione,
    • per gli aiuti concessi superiori a 500 000 EUR, i dettagli del beneficiario dell’aiuto e l’importo dell’aiuto.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA COMUNICAZIONE?

Viene applicata dal 16 novembre 2013.

CONTESTO

Nel 2001 il Consiglio ha adottato una risoluzione sugli aiuti nazionali alle industrie cinematografiche e audiovisive. Ciò ha evidenziato che l’industria cinematografica e audiovisiva europea gioca un ruolo cruciale nella conservazione della diversità culturale in Europa, ma che soffre di debolezze strutturali, quali:

  • la sotto-capitalizzazione delle società;
  • la frammentazione dei mercati nazionali, che sono dominati da produzioni extraeuropee; e
  • scarsa circolazione transnazionale delle opere europee.

La risoluzione richiedeva:

  • agli Stati membri di attuare politiche nazionali a sostegno della creazione di prodotti cinematografici e audiovisivi, poiché gli aiuti nazionali possono contribuire alla nascita di un mercato audiovisivo europeo;
  • di proseguire le discussioni tra gli Stati membri e la Commissione per aumentare la certezza del diritto per tali accordi.

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera d) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che gli aiuti a favore della cultura e della conservazione del patrimonio possono essere compatibili con il mercato comune se non incidono sulle condizioni commerciali e sulla concorrenza nell’UE in misura contraria al comune interesse.

L’obiettivo della diversità culturale giustifica la natura specifica degli aiuti nazionali all’industria cinematografica e audiovisiva: gli aiuti nazionali sono essenziali per contribuire alla nascita di un mercato audiovisivo europeo.

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — parte tre —Politiche e azioni interne dell’Unione — titolo VII: Norme comuni in materia di concorsi, tassazione e ravvicinamento delle legislazioni — Capitolo 1: Regole sulla concorrenza — Sezione 2: Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107 (ex articolo 87 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 91).

Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU L 198 del 27.6.2014, pag. 30).

Risoluzione del Consiglio del 12 febbraio 2001 sugli aiuti nazionali ai settori del cinema e degli audiovisivi (GU L 73 del 6.3.2001, pag. 3).

Ultimo aggiornamento: 23.09.2019

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