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Avvocati che esercitano stabilmente all'estero — Le norme dell'Unione europea

SINTESI DI:

Direttiva 98/5/CE sull’esercizio permanente della professione di avvocato in un paese dell’UE diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica

SINTESI

COSA FA LA DIRETTIVA?

La direttiva consente agli avvocati che hanno acquistato la qualifica in un paese dell’Unione europea (UE), di esercitare stabilmente in un altro paese con il titolo professionale d’origine. La direttiva si applica ai cittadini dell’UE autorizzati all’esercizio con il titolo professionale di «avvocato» , ma il sistema si estende anche ai cittadini dei paesi dello Spazio economico europeo e della Svizzera.

PUNTI CHIAVE

Diritto di esercitare

  • Gli avvocati possono praticare stabilmente la loro professione in un altro paese dell’UE con il titolo professionale acquisito nel paese dell’UE d’origine.
  • Coloro che desiderano farlo, devono registrarsi presso le autorità competenti del paese dell’UE ospitante.

Ambiti di attività

  • Gli avvocati che esercitano con il loro titolo professionale d’origine possono svolgere le stesse attività professionali degli avvocati del paese ospitante, con alcune eccezioni.
  • Possono fornire consulenze sul diritto del paese d’origine e di quello UE ospitante, così come sulla legislazione dell’UE e quella internazionale. Per quanto concerne le attività legate alla rappresentanza ed alla difesa di un cliente in giudizio, è possibile che agli avvocati che hanno acquisito la qualifica in un paese diverso da quello in questione venga richiesto di collaborare di concerto con un avvocato locale.

Posizione paritaria

  • In presenza di determinate condizioni, gli avvocati provenienti da altri paesi dell’UE possono ottenere il titolo professionale del paese UE ospitante. Devono svolgere un’attività effettiva e regolare per tre anni nel paese ospitante e avere maturato una dimestichezza sufficiente con il diritto del paese ospitante durante detto periodo.
  • Qualora l’attività legata al diritto del paese ospitante non risulti sufficiente, gli avvocati che hanno acquistato la qualifica al di fuori di quest’ultimo potranno comunque ottenere il titolo professionale del paese ospitante dimostrando alle autorità competenti di avere acquisito le conoscenze necessarie con altri mezzi (ad es. frequentando corsi o seminari pertinenti).

Esercizio in comune della professione

Se un paese dell’UE ospitante consente l’esercizio in comune della professione, uno o più avvocati appartenenti a uno studio collettivo nel paese d’origine potranno continuare a esercitare come membri dello studio collettivo nel paese ospitante.

Regole professionali e deontologiche

Gli avvocati che esercitano stabilmente in un altro paese dell’UE devono osservare le regole professionali e deontologiche del paese ospitante, pur restando soggetti al codice deontologico del proprio paese d’origine.

Procedure disciplinari

Gli avvocati che esercitano con il titolo professionale del paese d’origine sono soggetti alle procedure disciplinari del paese dell’UE ospitante.

A PARTIRE DA QUANTO ENTRA IN VIGORE LA DIRETTIVA?

A partire dal 14 marzo 1998. I paesi dell’UE avrebbero dovuto recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 14 marzo 2000.

CONTESTO

Alla professione legale si applicano anche altri strumenti giuridici dell’UE. Essi riguardano:

ATTO

Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pagg. 36-43)

Le modifiche successive alla direttiva 98/5/CE sono state incorporate nel testo base. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pagg. 17-18). Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pagg. 22-142). Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 28.10.2015

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