Este documento es un extracto de la web EUR-Lex
Equini (sperma, ovuli ed embrioni) — Commercio nell’Unione europea
SINTESI DI:
SINTESI
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
Armonizza le condizioni zootecniche* e genealogiche in presenza delle quali gli equini (compresi tutti gli animali appartenenti alla famiglia degli equidi*), nonché lo sperma, gli ovuli e gli embrioni degli stessi, vengono venduti o acquistati nell’Unione europea (UE).
PUNTI CHIAVE
— |
Ai sensi di questa direttiva, gli equini devono essere registrati e identificati e vengono introdotte norme genealogiche che conferiscono alla Commissione europea l’incarico di:
|
— |
Negli scambi interni all’UE, gli equini registrati nel paese speditore devono essere iscritti nel libro genealogico del paese di destinazione sotto lo stesso nome.
|
— |
Ciascun paese dell’UE è responsabile per l’aggiornamento di un elenco di organizzazioni che curano i libri genealogici e per la circolazione di questo elenco tra gli altri paesi dell’UE.
|
— |
La direttiva copre anche le norme zootecniche. Ad esempio, la Commissione deve determinare le norme generali per gli equini riproduttori registrati nonché le prestazioni dei metodi di monitoraggio. I paesi dell’UE devono inoltre garantire che gli equini (o lo sperma, gli ovuli e gli embrioni degli stessi) comprati e venduti siano accompagnati da un certificato di origine e di identificazione.
|
— |
Il commercio di equini all’interno dell’UE non può essere vietato o limitato sulla base di dati genealogici o zootecnici.
|
— |
I requisiti sanitari generali per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni sono armonizzati nella direttiva 92/65/CEE, che stabilisce inoltre le regole per l’approvazione dei centri di raccolta dello sperma e degli embrioni nonché dei team di produzione.
|
— |
Il regolamento (UE) 2015/262 consolida le norme di documentazione e identificazione dell’UE con l’introduzione di un sistema di passaporti per equini.
|
A PARTIRE DA QUANTO ENTRA IN VIGORE LA DIRETTIVA?
È entrata in vigore il 4 luglio 1990. I paesi dell’UE dovevano recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 1o luglio 1991.
CONTESTO
Scambi e importazioni intracomunitari di equini
TERMINI CHIAVE
*Equidi: membri della famiglia degli equini, che comprende cavalli, asini, zebre e ibridi.
*Zootecnico: che pertiene alla tecnologia dell’allevamento, compresi addomesticamento e riproduzione.
*Libro genealogico: un libro, o altra forma di registro, che elenca gli equini registrati e idonei, indicandone gli ascendenti noti.
ATTO
Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pagg. 55-59)
Successive modifiche e correzioni alla direttiva 90/427/CEE sono state incorporate nel testo originario. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.
ATTI COLLEGATI
Decisione 92/353/CEE della Commissione, dell’11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU L 192 del 11.7.1992, pagg. 63-65)
Decisione 92/354/CEE della Commissione, dell’11 giugno 1992, che stabilisce talune norme di coordinamento tra organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU L 192 dell’11.7.1992, pag. 66)
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pagg. 54-72). Si veda la versione consolidata.
Decisione 96/78/CE della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l’iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione (GU L 19 del 25.1.1996, pagg. 39-40)
Decisione 96/79/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (GU L 19 del 25.1.1996, pagg. 41-49)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pagg. 1-53)
Ultimo aggiornamento: 27.11.2015