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Convenzione internazionale sulla semplificazione e sull’armonizzazione delle procedure doganali

 

SINTESI DI:

Protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali

Decisione 2003/231/CE relativa all’adesione dell’UE al protocollo di modifica della convenzione internazionale sulla semplificazione e sull’armonizzazione delle procedure doganali

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

La convenzione originale del 1973 si prefiggeva di creare uno strumento internazionale per semplificare e armonizzare le procedure doganali dei firmatari e quindi facilitare il commercio internazionale.

La Convenzione di Kyoto riveduta (RKC) modifica la convenzione originale ed costituisce la base per procedure doganali efficaci, prevedibili ed efficienti. Mira a:

  • contribuire efficacemente allo sviluppo del commercio internazionale:
    • semplificare e armonizzare le procedure e le pratiche doganali; e
    • promuovere la cooperazione internazionale;
  • unire gli importanti vantaggi relativi alla facilitazione del commercio legittimo ad adeguati livelli di controllo doganale;
  • migliorare l’efficacia e l’efficienza delle amministrazioni doganali e, quindi, la competitività economica generale;
  • incoraggiare gli investimenti e il coinvolgimento delle piccole e medie imprese nel commercio internazionale;
  • stimolare la crescita economica facilitando il commercio.

La Convenzione di Kyoto riveduta:

  • è uno strumento vivente;
  • riflette le pratiche doganali moderne;
  • promuove il controllo doganale;
  • garantisce la facilitazione delle operazioni doganali in merito al commercio internazionale.

PUNTI CHIAVE

Struttura della Convenzione di Kyoto riveduta

La Convenzione di Kyoto riveduta è costituita da una parte principale, un allegato generale e allegati specifici.

  • L’allegato generale contiene le procedure e le pratiche fondamentali ed è obbligatorio per l’adesione e l’attuazione da parte delle parti contraenti. Contiene altresì standard generali e di transizione.
  • Gli allegati specifici si occupano di diverse procedure doganali e sono costituiti da norme e pratiche raccomandate. Le parti contraenti possono avere accesso a specifici allegati e/o capitoli a loro discrezione.
  • Gli allegati sono accompagnati da linee guida di natura informativa e non vincolante, sviluppate per garantire l’interpretazione uniforme delle norme della Convenzione di Kyoto riveduta, nonché per fornire esempi di pratiche nazionali.

Parti contraenti

  • Qualsiasi membro dell’ Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate, o di qualsiasi unione doganale o economica, può diventare un firmatario della Convenzione di Kyoto riveduta.
  • La parti contraenti:
    • stipulano l’allegato o gli allegati specifici che (in tutto o in parte) accettano al momento della loro adesione alla Convezione di Kyoto riveduta;
    • accettano le regole della Convenzione di Kyoto riveduta, e sono vincolate dall’allegato generale e da tutti gli standard;
    • possono esprimere eventuali riserve che vengono prese in esame ogni 3 anni.
  • Una parte contraente può accettare uno o più degli allegati specifici o uno o più dei capitoli.
  • L’adesione alla Convenzione ha durata illimitata, ma ogni parte contraente può revocarla in qualsiasi momento dopo la sua entrata in vigore. Questo vale anche per gli allegati o i capitoli specifici.
  • L’eventuale decisione di una delle parti contraenti di revocare l’accettazione dell’allegato generale, costituisce la rinuncia della stessa alla Convenzione.
  • Al momento, la Convenzione è stata sottoscritta da 112 membri.

Gestione della Convenzione di Kyoto riveduta

La Convenzione di Kyoto riveduta prevede un comitato di gestione per amministrare, prendere in esame e aggiornare la convenzione a intervalli regolari. Esso:

  • sovrintende all’attuazione della Convenzione;
  • assicura uniformità nella sua interpretazione e applicazione;
  • propone emendamenti;
  • esamina e aggiorna pratiche e linee guida e ne consiglia di nuove;
  • è composto dalle parti contraenti, compresa l’UE;
  • si riunisce almeno una volta all’anno ed elegge il proprio presidente e vicepresidente;
  • prende le decisioni all’unanimità e, se il consenso non può essere raggiunto, attraverso il voto espresso dalle parti contraenti presenti.

Le amministrazioni doganali che hanno le qualifiche necessarie per diventare parti contraenti, i membri dell’ Organizzazione mondiale del commercio e i rappresentanti di altre organizzazioni internazionali possono partecipare alle sessioni del comitato di gestione in qualità di osservatori.

Votazioni

  • Ciascuna parte contraente può esprimere il proprio voto su questioni relative all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica dell’organismo e all’allegato generale della Convenzione di Kyoto riveduta.
  • L’UE stessa non ha un voto individuale, ma vota a nome di tutti i Paesi dell’UE, che siano essi presenti alla riunione o meno.

Emendamenti alla Convenzione

Il comitato di gestione raccomanda alle parti contraenti le modifiche alla parte principale, all’allegato generale, agli allegati specifici e ai capitoli.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E L’ACCORDO?

La convenzione è entrata in vigore il 25 settembre 1974. Per effetto della decisione 2003/231/CE, l’UE ha aderito alla Convenzione di Kyoto riveduta il 17 marzo 2003. La Convenzione di Kyoto riveduta è entrata in vigore il 3 febbraio 2006. L’UE non ha ancora avuto accesso all’Appendice III della Convenzione.

CONTESTO

  • La Convenzione di Kyoto dell’OMC è stata adottata nel 1973 come convenzione internazionale sulla semplificazione e sull’armonizzazione delle procedure doganali. È entrata in vigore nel 1974, con 63 membri iniziali. L’UE ha aderito alla Convenzione internazionale sulla semplificazione e sull’armonizzazione delle procedure doganali nel 1974.
  • Nel giugno 1999, il Consiglio dell’OMD ha adottato il protocollo di modifica della convenzione internazionale sulla semplificazione e sull’armonizzazione delle procedure doganali, nota come Convenzione di Kyoto riveduta (RKC).
  • Il Protocollo di Emendamento contiene le Appendici I, II e III e sostituisce la Convenzione di Kyoto del 1973.
  • La Convenzione di Kyoto riveduta è entrata in vigore il 3 febbraio 2006. La Convenzione include attualmente 112 membri.
  • L’UE ha aderito al Protocollo di Emendamento, comprese le Appendici I e II, mediante la Decisione 2003/231/CE del Consiglio. Al momento, l’UE non ha avuto accesso all’Appendice III della Convenzione.

Per maggiori informazioni, si veda:

  • L’OMD in sintesi (Organizzazione mondiale delle dogane).

DOCUMENTI PRINCIPALI

Protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (GU L 86 del 3.4.2003, pag. 23).

Decisione 2003/231/CE del Consiglio, del 17 marzo 2003, relativa all’adesione della Comunità europea al protocollo di modifica della convenzione internazionale sulla semplificazione e sull’armonizzazione dei regimi doganali (convenzione di Kyoto) (GU L 86 3.4.2003, pag. 21).

Le successive modifiche alla decisione 2003/231/UE sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 10.06.2021

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