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Accisa sul tabacco lavorato

 

SINTESI DI:

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio — Struttura e aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La presente direttiva stabilisce i principi generali e le aliquote minime dell’accisa sul tabacco lavorato (cioè sigarette, sigari e sigaretti e altro tabacco a taglio fino per arrotolare le sigarette e altri tabacchi da fumo) nel territorio dell’Unione europea (UE).

PUNTI CHIAVE

Disposizioni che si applicano alle sigarette

  • Gli Stati membri devono applicare una accisa minima sia sulle sigarette prodotte nell’UE e che su quelle importate. L’imposta si compone di:
    • un’imposta ad valorem* accisa calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto compresi i dazi doganali (gli Stati membri possono tuttavia escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell’accisa ad valorem riscossa sulle sigarette) e l’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata al prezzo medio ponderato di vendita*;
    • un’accisa specifica calcolata per unità di prodotto.
  • L’aliquota dell’accisa ad valorem e l’importo dell’accisa specifica devono essere identici per tutte le sigarette.
  • Dal 1o gennaio 2014:
    • l’elemento specifico dell’accisa non può essere inferiore al 7,5 % e non può essere superiore al 76,5 %.
    • l’accisa globale sulle sigarette è pari ad almeno il 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 90 euro per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Gli Stati membri che applicano un’accisa di almeno 115 euro per 1000 sigarette non sono tenuti a rispettare la regola del 60 %. Ad alcuni paesi (Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania e Croazia) è stato concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 al fine di raggiungere i requisiti di cui sopra.
  • Se un paese dell’UE aumenta l’aliquota dell’IVA applicabile alle sigarette, esso può ridurre l’accisa globale fino a un livello, espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, equivalente all’incidenza dell’aumento dell’aliquota IVA. Tuttavia, lo Stato membro in questione deve aumentare nuovamente l’accisa in modo da raggiungere almeno il livello originale entro il 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno della riduzione.

Disposizioni sui tabacchi lavorati a eccezione delle sigarette

  • I paesi dell’UE devono applicare un’accisa ai tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, che può essere:
    • un’imposta ad valorem calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto di ciascun prodotto;
    • un’imposta specifica espressa in un importo per chilogrammo o per 1 000 pezzi;
    • un’imposta mista contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.
  • L’accisa globale deve essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati per:
    • sigari e sigaretti: al 5 % del prezzo di vendita al minuto o a 12 euro per 1 000 pezzi o per chilogrammo;
    • tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 46 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto o a 54 euro per chilogrammo; tali aliquote minime saliranno gradualmente, entro il 2020, al 50 % o a 60 euro;
    • altri tabacchi da fumo al 20 % del prezzo di vendita al minuto o a 22 euro per chilogrammo.

Prezzo massimo di vendita al minuto

I produttori, i loro rappresentanti o mandatari nell’UE, nonché gli importatori di tabacco da paesi terzi hanno il diritto di stabilire il prezzo massimo di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascun paese dell’UE in cui sono destinati a essere immessi al consumo. Tale disposizione non pregiudica tuttavia l’applicazione della normativa nazionale sul controllo dei prezzi o il rispetto dei prezzi imposti, a condizione che siano compatibili con la normativa dell’UE.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

È stata applicata dal 1o gennaio 2011. La direttiva 2011/64/UE codifica e sostituisce le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE (e successive modificazioni).

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Ad valorem: un dazio legato al valore del prodotto in questione.
Prezzo medio ponderato di vendita al minuto: calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, sulla struttura e sulle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (codifica) (GU L 176 del 5.7.2011, pagg. 24-36)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 14.11.2017

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