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Recupero dei vapori di benzina nelle stazioni di servizio per un’aria più pulita

I vapori di benzina emessi durante il rifornimento dei veicoli a motore sono nocivi per la salute umana e l’ambiente. Con una direttiva del 2009, l’Unione europea (UE) sta intervenendo per recuperare tali vapori.

ATTO

Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

SINTESI

I vapori di benzina emessi durante il rifornimento dei veicoli a motore sono nocivi per la salute umana e l’ambiente. Con una direttiva del 2009, l’Unione europea (UE) sta intervenendo per recuperare tali vapori.

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Assicura il recupero di vapori di benzina nocivi che possono essere emessi durante il rifornimento di un veicolo a motore in una stazione di servizio. Le pompe di benzina di molte stazioni di servizio dell’UE dovranno essere dotate di sistemi per il recupero di questo vapore.

PUNTI CHIAVE

  • La presente direttiva si applica alle stazioni di servizio nuove o oggetto di una ristrutturazione completa che hanno un flusso annuo di oltre 500 m3 di benzina, nonché alle stazioni di servizio con un flusso annuo di oltre 100 m3 situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza. Esse hanno l’obbligo di installare dei sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II (sistemi PVR, petrol vapour recovery).
  • Le stazioni di servizio esistenti più grandi, il cui flusso è superiore a 3 000 m3 devono installare sistemi PVR entro il 2018.
  • L’apparecchiatura PVR deve essere certificata dal produttore in conformità con le norme tecniche pertinenti, e deve essere in grado di catturare almeno l’85 % dei vapori di benzina.
  • L’efficienza delle apparecchiature PVR deve essere verificata almeno una volta l’anno oppure ogni tre anni se la stazione di servizio dispone di attrezzature di controllo automatico.
  • Le stazioni di servizio che abbiano installato un sistema di recupero dei vapori di benzina di fase II devono informarne i consumatori collocando un cartello, un adesivo o qualsiasi altra forma di notifica sul distributore di benzina o nelle sue vicinanze.
  • I metodi di verifica e le norme utilizzate per determinare l’efficienza dei sistemi PVR sono armonizzati ai sensi della direttiva 2014/99/UE.

CONTESTO

La benzina è una miscela complessa di composti organici volatili che evaporano facilmente nell’aria, dove contribuiscono all’insorgenza di diversi problemi di inquinamento. Questi includono livelli eccessivi di benzene tossico nell’aria e la formazione fotochimica di ozono, un inquinante atmosferico in grado di provocare malattie respiratorie come l’asma. Inoltre, l’ozono è un gas serra.

Per maggiori informazioni, consultare il sito Internet della Commissione europea sullo stoccaggio e la distribuzione di benzina.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2009/126/CE

31.10.2009

1.1.2012

GU L 285 del 31.10.2009, pag. 36-39

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2014/99/UE

12.11.2014

12.5.2016

GU L 304 del 23.10.2014, pag. 89-90

Ultimo aggiornamento: 11.08.2015

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