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Misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
Preferenze commerciali
Prodotti originari dei Balcani occidentali e trattati nei capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata * dell’UE (frutta e verdura) possono essere importati nell’UE in esenzione dai dazi doganali * e dagli oneri di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative * né misure di effetto equivalente. Le preferenze eccezionali comprendono anche una quota globale di vino di 30 000 ettolitri che può essere utilizzata da ciascun paese o territorio dopo l’esaurimento della quota nazionale nel quadro del suo accordo bilaterale concluso con l’UE.
Condizioni di ammissione
L’ammissione al beneficio delle misure preferenziali da parte dei paesi e dei territori è subordinata alle seguenti condizioni:
I beneficiari devono anche impegnarsi ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi che fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare attraverso la creazione di una zona di libero scambio regionale.
La Commissione europea può proporre che le preferenze commerciali siano sospese in tutto o in parte se un paese o territorio non rispetta i suoi obblighi.
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le procedure per l’applicazione dei contingenti tariffari * ai prodotti agricoli. Attualmente, il sistema si applica al vino di uve fresche volume inferiore al 15 %, ad eccezione del vino spumante per il quale esiste un’esenzione in relazione a una quota di 30 000 ettolitri divisa tra i vari paesi e territori dei Balcani occidentali. La quota di questo contingente per paese è stabilita nei protocolli sul vino firmati con ciascuno di essi quando hanno firmato i rispettivi accordi di stabilizzazione e di associazione con l’UE.
La Commissione può adottare misure protettive se le importazioni di prodotti agricoli causano gravi perturbazioni nei mercati interni dell’UE.
DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
È stato applicato dal lunedì 4 gennaio 2010. Il regolamento (CE) n. 1215/2009 codifica e sostituisce il regolamento (CE) n. 2007/2000 (e successive modifiche).
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
PUNTI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (versione codificata) (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1215/2009 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI COLLEGATI
Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione del 2 giugno 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo * in seguito all’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall’altro (GU L 209 del 12.8.2017, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 01.02.2019