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Lavorare con attrezzature munite di videoterminali

 

SINTESI DI:

Direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali

QUAL È L’OBBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Essa stabilisce le prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali* nell’ Unione Europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La presente Direttiva contiene regole che integra le regole generali contenute nella Direttiva 89/391/CEE relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori a lavoro (si veda sintesi).

Si prega di notare che, tuttavia, la presente direttiva non si applica:

  • ai posti di guida di veicoli o macchine;
  • ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
  • ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’uso da parte del pubblico;
  • ai sistemi denominati «portatili» ove non siano oggetto d’utilizzazione prolungata in un posto di lavoro stazione di lavoro*;
  • alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure necessarie all’uso diretto di tale attrezzatura;
  • alle macchine per scrivere classiche, denominate ««macchine finestra»».

Obblighi dei datori di lavoro

  • Per assicura la sicurezza e la salute dei lavorati, i datori di lavoro sono tenuti a:
    • compiere un’analisi dei posti di lavoro per determinarne le condizioni di sicurezza e di salute per i lavoratori, in particolare per quanto riguarda i rischi eventuali per la vista e problemi di affaticamento fisico e mentale;
    • garantire che i lavoratori ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, relative alla stazione di lavoro.
  • Inoltre, devono organizzare le attività dei lavoratori in modo tale che il lavoro giornaliero sull’attrezzatura munita di videoterminali sia periodicamente interrotto da pause o cambi di attività.
  • Devono fornire ai lavoratori la formazione sull’uso della stazione di lavoro prima di cominciare questo tipo di lavoro e qualora ci sia un sostanziale cambiamento nell’organizzazione della stazione di lavoro.

Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori

  • Prima di iniziare l’attività su videoterminale, i lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie, e ad intervalli regolari durante le loro attività e se subentrino disturbi visivi.
  • Se necessario e se i normali dispositivi di correzione non può essere usati, i lavoratori devono essere forniti dei interessati dispositivi speciali di correzione in funzione all’attività svolta, a titolo gratuito.

Atti delegati

La Commissione Europea è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all’Articolo 10a del Regolamento (UE) 2019/1243, per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati, per progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo delle attrezzature munite di videoterminali.

Revisione della normativa

Come parte del suo quadro strategico sulla sicurezza e salute al lavoro 2021-2027, pubblicato a giugno 2021, la Commissione sta programmando di revisionare la Direttiva 90/270/CEE in vista della digitalizzazione da quando la suddetta Direttiva è stata adottata per la prima volta.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

La presente Direttiva 90/270/CEE è entrata in vigore dal 11 giugno 1990 e doveva diventare legge (trasposizione) negli Stati membri entro 31 dicembre 1992.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Attrezzature munite di videoterminali. Uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato.
Stazione di lavoro. L’insieme che comprende le attrezzature munite di un videoterminale, eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, e/o software per l’interfaccia uomo/macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per documenti, il sedile e il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva del Consiglio, 90/270/CEE del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE) (GU L156 21.6.1990, pag. 14).

Successivi emendamenti alla Direttiva 90/270/CEE sono stati incorporati nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Quadro strategico dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027. Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione (COM(2021) 323 finale, 28.6.2021).

Direttiva del Consiglio 89/391/CEE del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 10.11.2021

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