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Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) ha lo scopo di fornire un sostegno ai lavoratori in esubero, principalmente nelle regioni e nei settori svantaggiati dalla loro apertura all'economia globalizzata. Tale fondo ha una dotazione annuale potenziale pari a 500 milioni di euro, destinata al reinserimento professionale dei lavoratori.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione [Cfr atto(i) modificatore(i)].
SINTESI
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sostiene il reinserimento dei lavoratori europei colpiti da licenziamenti derivanti direttamente da trasformazioni profonde negli scambi commerciali internazionali. Tale aiuto è individuale e limitato nel tempo. A termine, le misure previste dal Fondo hanno il fine di aiutare i lavoratori in esubero a ritrovare un nuovo posto di lavoro e a conservarlo.
Fino al 31 dicembre 2011, il fondo offre un aiuto anche ai lavoratori che hanno perso il proprio posto di lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale.
Criteri d’intervento
Affinché il FEG possa intervenire, la domanda di sovvenzione deve essere presentata da uno Stato membro.
Il contributo può essere concesso in caso di trasformazioni profonde della struttura del commercio mondiale che provochino gravi perturbazioni economiche in un paese dell’Unione europea (UE). Potrebbe trattarsi di aumento significativo delle importazioni, di una perdita di quota di mercato in un settore di attività, o di delocalizzazioni di imprese verso paesi terzi. Il FEG può intervenire altresì qualora sia possibile stabilire un legame diretto e dimostrabile tra i licenziamenti e la crisi finanziaria ed economica.
La crisi o le perturbazioni economiche devono causare:
Misure finanziate
In concreto, il Fondo finanzia:
Le misure di protezione sociale passive, come le indennità di disoccupazione, non saranno finanziate, per contro, tramite il FEG.
Funzionamento
Il numero annuale di lavoratori beneficiari del Fondo dipende da diversi fattori. Può trattarsi dell'andamento del mercato dell'occupazione, del numero di domande ammissibili presentate tramite gli Stati membri o delle risorse di bilancio disponibili, benché ad oggi la dotazione annuale potenziale di 500 milioni di euro non si sia ancora esaurita.
I lavoratori beneficiano dell'aiuto del FEG per il tramite degli Stati membri. L'aiuto non è quindi distribuito alle imprese. Inoltre, la durata dell'intervento del Fondo è limitata a 24 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Il FEG è un fondo di solidarietà per far fronte ad una situazione di emergenza ovvero di crisi. Inoltre non finanzia la ristrutturazione di imprese o di settori d’attività.
Contesto
In generale, gli effetti dell'apertura delle economie alla concorrenza internazionale sono positivi. La globalizzazione rende infatti più dinamica la competitività e offre nuove prospettive in termini di crescita e di posti di lavoro.
Ciononostante, tale apertura al commercio mondiale comporta al tempo stesso effetti negativi sul contesto economico. L'intensificazione dei flussi commerciali determina in effetti una maggiore concorrenza fra sistemi socioeconomici locali, nazionali e regionali. Ciò causa inevitabilmente danni ai settori meno competitivi, i cui costi di adeguamento sono elevati (riconversione della manodopera e delle strutture produttive). Da ciò risultano talvolta perdite consistenti di posti di lavoro.
Al di là dei Fondi strutturali e della strategia europea per la crescita e l'occupazione, i quali forniscono già una risposta globale al livello della gestione e dell'anticipazione delle sfide connesse alla globalizzazione, tale Fondo specifico è essenziale se si vogliono evitare i rischi di impoverimento individuale persistente.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore - Data di scadenza |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1927/2006 |
19.1.2007 |
- |
GU L 406 del 30.12.2006 |
Atto/i modificatore/i |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 546/2009 |
2.7.2009 |
- |
GU L 167 del 29.6.2009 |
ATTI COLLEGATI
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nel 2009 [COM(2010) 464 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nel 2008 [COM(2009) 394 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2 luglio 2008, intitolata “La solidarietà di fronte al cambiamento: il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) nel 2007 – bilancio e prospettive” [COM(2008) 421 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La Commissione traccia un bilancio positivo sulla realizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) dopo il suo primo anno di attività. Tuttavia l’efficienza del fondo può essere migliorata a breve termine, semplificando le sue procedure, aumentando la sua visibilità e favorendo gli scambi di esperienze.
La Commissione studia la possibilità di rafforzare il suo impatto relativamente alla creazione di posti di lavoro e alla formazione di lavoratori europei. Il FEG potrebbe essere anche utilizzato per incoraggiare la mobilità dei lavoratori e per analizzare e prevedere meglio l’evoluzione della congiuntura economica.
Ultima modifica: 17.01.2011