Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale
SINTESI DI:
Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale
Decisione (UE) 2022/314 del Consiglio relativa all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale
QUAL È L’OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?
- La convenzione mira a garantire la conservazione a lungo termine e l’uso sostenibile delle risorse alieutiche, salvaguardando nel contempo gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse. Si applica all’Oceano Pacifico settentrionale oltre le zone soggette a giurisdizione nazionale, conformemente al diritto internazionale. La convenzione interessa tutte le risorse alieutiche eccetto:
- le specie sedentarie (che in fase di raccolta sono immobili sul fondale marino o al di sotto di quest’ultimo oppure non sono in grado di spostarsi tranne quando sono a contatto fisico costante con il fondale marino o il sottosuolo),
- le specie catadrome (specie che trascorrono la maggior parte della loro vita in acque dolci per poi migrare in acque salate per la riproduzione), e
- i mammiferi marini, i rettili marini e gli uccelli marini.
- La decisione ratifica la convenzione per conto dell’Unione europea (Unione).
PUNTI CHIAVE
Le parti della convenzione sono tenute ad applicare vari principi generali individualmente o collettivamente, adottando un approccio precauzionale o ecosistemico. Tali principi comprendono:
- la promozione del migliore utilizzo e la garanzia della sostenibilità a lungo termine delle risorse alieutiche;
- l’adozione di provvedimenti atti a garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate a livelli sostenibili;
- la tutela della biodiversità nell’ambiente marino;
- la prevenzione o l’eliminazione della pesca eccessiva e dell’eccesso di capacità di pesca;
- la garanzia che i dati sulle attività di pesca, ivi compreso l’impatto sulle specie bersaglio, siano completi e accurati;
- la garanzia del rispetto delle norme in materia di conservazione e gestione, unitamente a sanzioni che scoraggino le violazioni e impediscano ai trasgressori di beneficiare delle loro attività illecite;
- la riduzione al minimo dell’inquinamento e dei rifiuti derivanti dai pescherecci, dai rigetti o dagli attrezzi abbandonati.
Nell’applicazione dell’approccio precauzionale, le parti sono tenute a:
- usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate;
- non invocare la mancanza di dati scientifici adeguati come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione; e
- tenere conto delle migliori prassi internazionali.
L’approccio ecosistemico è un approccio integrato in cui le decisioni vengono prese per salvaguardare gli ecosistemi marini più ampi e garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse.
Organizzazione
Conservazione e gestione
- All’NPFC spettano varie responsabilità, ivi compresa la determinazione degli elementi seguenti:
- la natura e l’entità delle attività di pesca per ciascuna risorsa alieutica, ivi compreso il totale ammissibile di cattura o lo sforzo di pesca totale ammissibile;
- le zone in cui la pesca può avere luogo;
- i periodi in cui la pesca può avere luogo;
- i limiti di taglia applicabili alle catture che possono essere detenute a bordo;
- i tipi di attrezzi da pesca, tecnologie e pratiche autorizzati.
- L’NPFC deve istituire procedure per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, al fine di garantire il rispetto della convenzione.
- L’NPFC deve inoltre istituire un programma di osservazione allo scopo di raccogliere dati comprovati sulle catture e sullo sforzo di pesca, altri dati scientifici e ulteriori informazioni riguardanti le attività di pesca e i conseguenti impatti sull’ambiente marino.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La convenzione è entrata in vigore il 23 marzo 2022.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 14).
Decisione (UE) 2022/314 del Consiglio, del 15 febbraio 2022, relativa all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 12).
DOCUMENTI CORRELATI
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay) (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).
Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 26.04.2022