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Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale

 

SINTESI DI:

Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale

Decisione (UE) 2022/314 del Consiglio relativa all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

  • La convenzione mira a garantire la conservazione a lungo termine e l’uso sostenibile delle risorse alieutiche, salvaguardando nel contempo gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse. Si applica all’Oceano Pacifico settentrionale oltre le zone soggette a giurisdizione nazionale, conformemente al diritto internazionale. La convenzione interessa tutte le risorse alieutiche eccetto:
    • le specie sedentarie (che in fase di raccolta sono immobili sul fondale marino o al di sotto di quest’ultimo oppure non sono in grado di spostarsi tranne quando sono a contatto fisico costante con il fondale marino o il sottosuolo),
    • le specie catadrome (specie che trascorrono la maggior parte della loro vita in acque dolci per poi migrare in acque salate per la riproduzione), e
    • i mammiferi marini, i rettili marini e gli uccelli marini.
  • La decisione ratifica la convenzione per conto dell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

Le parti della convenzione sono tenute ad applicare vari principi generali individualmente o collettivamente, adottando un approccio precauzionale o ecosistemico. Tali principi comprendono:

  • la promozione del migliore utilizzo e la garanzia della sostenibilità a lungo termine delle risorse alieutiche;
  • l’adozione di provvedimenti atti a garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate a livelli sostenibili;
  • la tutela della biodiversità nell’ambiente marino;
  • la prevenzione o l’eliminazione della pesca eccessiva e dell’eccesso di capacità di pesca;
  • la garanzia che i dati sulle attività di pesca, ivi compreso l’impatto sulle specie bersaglio, siano completi e accurati;
  • la garanzia del rispetto delle norme in materia di conservazione e gestione, unitamente a sanzioni che scoraggino le violazioni e impediscano ai trasgressori di beneficiare delle loro attività illecite;
  • la riduzione al minimo dell’inquinamento e dei rifiuti derivanti dai pescherecci, dai rigetti o dagli attrezzi abbandonati.

Nell’applicazione dell’approccio precauzionale, le parti sono tenute a:

  • usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate;
  • non invocare la mancanza di dati scientifici adeguati come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione; e
  • tenere conto delle migliori prassi internazionali.

L’approccio ecosistemico è un approccio integrato in cui le decisioni vengono prese per salvaguardare gli ecosistemi marini più ampi e garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse.

Organizzazione

Conservazione e gestione

  • All’NPFC spettano varie responsabilità, ivi compresa la determinazione degli elementi seguenti:
    • la natura e l’entità delle attività di pesca per ciascuna risorsa alieutica, ivi compreso il totale ammissibile di cattura o lo sforzo di pesca totale ammissibile;
    • le zone in cui la pesca può avere luogo;
    • i periodi in cui la pesca può avere luogo;
    • i limiti di taglia applicabili alle catture che possono essere detenute a bordo;
    • i tipi di attrezzi da pesca, tecnologie e pratiche autorizzati.
  • L’NPFC deve istituire procedure per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, al fine di garantire il rispetto della convenzione.
  • L’NPFC deve inoltre istituire un programma di osservazione allo scopo di raccogliere dati comprovati sulle catture e sullo sforzo di pesca, altri dati scientifici e ulteriori informazioni riguardanti le attività di pesca e i conseguenti impatti sull’ambiente marino.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La convenzione è entrata in vigore il 23 marzo 2022.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 14).

Decisione (UE) 2022/314 del Consiglio, del 15 febbraio 2022, relativa all’adesione dell’Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d’alto mare nell’Oceano Pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 12).

DOCUMENTI CORRELATI

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay) (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 26.04.2022

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