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Registro dell’Unione per il sistema di scambio di quote di emissioni

 

SINTESI DI:

Regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Mira a garantire l’accurata contabilizzazione delle quote rilasciate nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea (UE).

PUNTI CHIAVE

Registro dell’Unione

  • Il registro dell’Unione è una banca dati online centralizzata e unica gestita dall’Unione europea sui conti degli operatori che gestiscono impianti quali centrali elettriche e linee aeree.
  • Copre tutti gli Stati membri dell’Unione che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’UE (EU ETS), istituito dalla direttiva 2003/87/CE, che mira a ridurre le emissioni in modo economicamente vantaggioso nell’ambito della politica dell’UE per affrontare il cambiamento climatico.
  • Il registro riguarda:
    • le entità coperte dalla direttiva in ciascuno Stato membro dell’Unione e le eventuali quote gratuite assegnate a tali impianti;
    • i conti delle società o delle persone titolari di tali quote;
    • i trasferimenti di quote eseguiti da titolari di conti;
    • i dati annuali verificati sulle emissioni di CO2 degli impianti e degli operatori di linee aeree;
    • La concordanza annuale delle quote e delle emissioni verificate.

Fase IV

  • Il regolamento stabilisce i requisiti generali, operativi e di manutenzione per il registro UE per la fase IV dell’EU ETS dal 2021 al 2030.
  • Sostituisce il regolamento (UE) n. 389/2013 (si veda la sintesi), che riguardava la fase III (2013–2020) di EU ETS.

Elementi principali

Il regolamento riguarda una serie di aspetti, tra cui i seguenti.

  • Il sistema dei registri, che viene gestito e tenuto da un amministratore centrale e da amministratori nazionali.
  • Un catalogo delle operazioni dell’Unione, che controlla, registra e autorizza automaticamente tutte le operazioni tra i conti nel registro, ha sostituito il catalogo indipendente delle operazioni dalla fase II ed è ora parte integrante del registro dell’Unione.
  • Il regolamento semplifica le regole sulla gestione dei conti, con lo scopo di ridurre gli oneri per gli amministratori nazionali.
  • Contiene regole specifiche per il registro EU ETS concernenti questioni quali:
    • emissioni verificate e conformità;
    • operazioni, comprese le regole sull’esecuzione dei trasferimenti e sulla creazione, l’assegnazione e il trasferimento di quote;
    • elenchi dei conti di fiducia per le operazioni superiori a una determinata soglia (valore) che l’amministratore centrale deve fissare, per garantire la sicurezza delle operazioni di valore elevato;
    • il miglioramento dei collegamenti tra EU ETS e altri sistemi ETS ove siano stati conclusi accordi di collegamento (ad es. l’ETS svizzero – si veda la sintesi).
  • Qualora vengano rilevate delle difformità, l’amministratore centrale deve garantire che il registro metta fine ai processi pertinenti e deve informare il relativo conto o titolare delle quote che il processo è stato concluso.
  • Disposizioni tecniche e requisiti per il registro, compresi i punti di assistenza nazionali per i titolari e ai rappresentanti dei conti.

Abrogazione

Abroga e sostituisce il regolamento (UE) n. 389/2013. Quest’ultimo rimane in vigore fino al 31 dicembre 2025 per tutte le transazioni necessarie in relazione al periodo di scambio compreso tra il 2013 e il 2020 e ai conti di Kyoto fino al periodo di adempimento degli impegni (periodo di allineamento) del secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto nel 2023.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 1 gennaio 2021.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/1122 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 21.11.2023

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