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Filiera agricola e alimentare — pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare e stabilisce norme minime concernenti la loro applicazione.
  • Mira a fermare le grandi imprese che sfruttano i fornitori di piccole e medie dimensioni a causa della loro posizione di contrattazione più debole e a evitare che i costi di tali pratiche vengano trasferiti ai produttori primari.

PUNTI CHIAVE

Le norme tutelano i fornitori di piccole e medie dimensioni, nonché i fornitori più grandi con un fatturato annuo non superiore a 350 000 000 EUR. La protezione dipende dalle dimensioni relative del fornitore e dell’acquirente in termini di fatturato annuo. Questi fornitori sono suddivisi in cinque sottocategorie a seconda del loro fatturato:

  • fino a 2 000 000 EUR;
  • da 2 000 000 EUR a 10 000 000 EUR;
  • da 10 000 000 EUR a 50 000 000 EUR;
  • da 50 000 000 EUR a 150 000 000 EUR;
  • da 150 000 000 EUR a 350 000 000 EUR;

Divieto di pratiche commerciali sleali

La direttiva vieta le seguenti pratiche commerciali sleali in qualsiasi circostanza:

  • pagamenti a più di 30 giorni per prodotti agricoli e alimentari deperibili;
  • pagamenti a più di 60 giorni per altri prodotti agricoli e alimentari;
  • annullamenti con preavviso breve di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili;
  • modifiche unilaterali delle condizioni dell’accordo di fornitura da parte dell’acquirente;
  • pagamenti richiesti dall’acquirente non connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari;
  • pagamenti richiesti dall’acquirente per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari quando tale deterioramento o perdita non siano stati causati dalla negligenza o colpa del fornitore;
  • rifiuto dell’acquirente di confermare per iscritto un accordo di fornitura, nonostante il fornitore abbia richiesto una conferma scritta;
  • uso improprio dei segreti commerciali del fornitore da parte dell’acquirente;
  • azioni di ritorsione commerciale da parte dell’acquirente nei confronti del fornitore se il fornitore esercita i propri diritti contrattuali o legali;
  • trasferimento dei costi per l’esame dei reclami dei clienti ai prodotti del fornitore nonostante l’assenza di negligenza o colpa da parte del fornitore.

La direttiva vieta le seguenti pratiche commerciali sleali a meno che non siano state concordate in termini chiari ed univoci nell’accordo di fornitura:

  • l’acquirente restituisce al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o senza corrispondere alcun pagamento per il loro smaltimento, o entrambi;
  • al fornitore è richiesto un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti agricoli e alimentari, o per la messa a disposizione sul mercato;
  • l’acquirente richiede al fornitore di farsi carico, in toto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti agricoli e alimentari venduti dall’acquirente come parte di una promozione;
  • l’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi della pubblicità o del marketing effettuati dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
  • l’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

Denunce e riservatezza

Gli Stati membri designano le autorità nazionali di contrasto. I fornitori possono presentare denunce all’autorità di contrasto del proprio Paese o del Paese dell’acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.

Se richiesto, l’autorità di contrasto deve adottare le misure necessarie per proteggere l’identità del denunciante e di qualsiasi altra informazione considerata lesiva per gli interessi del denunciante o dei fornitori.

Poteri dell’autorità competente

Le autorità di contrasto devono avere i poteri e le competenze per:

  • avviare e condurre indagini;
  • chiedere informazioni agli acquirenti e ai fornitori;
  • effettuare ispezioni in loco, senza preavviso;
  • imporre di porre fine a una pratica commerciale vietata, se del caso;
  • imporre o avviare procedimenti finalizzati all’imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni e provvedimenti provvisori nei confronti dell’autore della violazione;
  • pubblicare decisioni.

Gli Stati membri possono promuovere il ricorso volontario a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto cooperino efficacemente tra loro e con la Commissione e affinché si prestino reciproca assistenza nei casi con una dimensione transfrontaliera.

La Commissione europea è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013.(si veda la sintesi L’organizzazione comune dei mercati agricoli nell’Unione Europea).

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Deve entrare in vigore negli Stati membri il sabato 1 maggio 2021. Gli Stati membri devono applicare le norme a partire dal 1 novembre 2021.

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 1308/2013 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag.1).

Ultimo aggiornamento: 29.08.2019

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