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Decisione 2014/450/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan
Ai cittadini dell’Unione o dei paesi e territori d’oltremare è vietato fornire al Sudan o a qualsiasi persona fisica o organismo in Sudan o per un uso in Sudan:
La decisione prevede che tali misure vengano riesaminate periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
Misure restrittive
La decisione impone un divieto di viaggio e il congelamento dei beni alle persone che:
L’allegato alla decisione e l’allegato I del regolamento contengono l’elenco delle persone fisiche alle quali gli Stati membri dell’Unione devono impedire l’ingresso o il transito nel proprio territorio e delle persone, società, entità o organismi i cui fondi e risorse economiche saranno congelati.
Tutte le persone elencate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato per le sanzioni devono essere incluse negli allegati.
Gli allegati possono essere modificati dal Consiglio.
La decisione e il regolamento si applicano dall’11 luglio 2014.
Le basi giuridiche di queste sanzioni dell’Unione sono l’articolo 29 del trattato sull’Unione europea, per la decisione, e l’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per il regolamento.
Per maggiori informazioni consultare:
Decisione 2014/450/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC (GU L 203 dell’11.7.2014, pag. 106).
Le successive modifiche alla decisione 2014/450/PESC sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 (GU L 203 dell’11.7.2014, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche in materia di politica estera e di sicurezza comune — Capitolo 2 — Disposizioni specifiche in materia di politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — articolo 29 (ex articolo 15 TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).
Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 05.10.2020