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Misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

 

SINTESI DI:

Decisione 2014/450/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

Regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

  • Sia la decisione che il regolamento recepiscono una serie di misure delle Nazioni Unite per impedire la collaborazione dei cittadini dell’Unione europea (Unione) e dei residenti nell’Unione con il Sudan, in particolare per quanto riguarda le attività militari.
  • La decisione abroga la decisione 2011/423/PESC e la decisione di esecuzione 2014/40/PESC. Per motivi di chiarezza, le sanzioni nei confronti del Sudan imposte dalla decisione 2011/423/PESC sono separate da quelle relative al Sud Sudan e integrate in un unico testo giuridico.
  • Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 131/2004 e il regolamento (CE) n. 1184/2005 e riguarda solo il Sudan.

PUNTI CHIAVE

Ai cittadini dell’Unione o dei paesi e territori d’oltremare è vietato fornire al Sudan o a qualsiasi persona fisica o organismo in Sudan o per un uso in Sudan:

  • la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione diretti o indiretti di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi
    • armi e munizioni
    • veicoli e materiale militari
    • materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio;
  • la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, connessi ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso;
  • il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi in particolare:
    • sovvenzioni, prestiti e assicurazione all’esportazione
    • assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso
    • assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi correlati.

La decisione prevede che tali misure vengano riesaminate periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

Misure restrittive

La decisione impone un divieto di viaggio e il congelamento dei beni alle persone che:

  • impediscono il processo di pace;
  • costituiscono una minaccia per la stabilità nel Darfur e nella regione;
  • commettono violazioni del diritto internazionale umanitario o del diritto internazionale dei diritti umani o altre atrocità;
  • violano l’embargo sulle armi e/o sono responsabili di voli militari offensivi nella regione del Darfur e sullo spazio aereo sovrastante.

L’allegato alla decisione e l’allegato I del regolamento contengono l’elenco delle persone fisiche alle quali gli Stati membri dell’Unione devono impedire l’ingresso o il transito nel proprio territorio e delle persone, società, entità o organismi i cui fondi e risorse economiche saranno congelati.

Tutte le persone elencate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato per le sanzioni devono essere incluse negli allegati.

Gli allegati possono essere modificati dal Consiglio.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

La decisione e il regolamento si applicano dall’11 luglio 2014.

CONTESTO

Le basi giuridiche di queste sanzioni dell’Unione sono l’articolo 29 del trattato sull’Unione europea, per la decisione, e l’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per il regolamento.

Per maggiori informazioni consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2014/450/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC (GU L 203 dell’11.7.2014, pag. 106).

Le successive modifiche alla decisione 2014/450/PESC sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 (GU L 203 dell’11.7.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche in materia di politica estera e di sicurezza comune — Capitolo 2 — Disposizioni specifiche in materia di politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — articolo 29 (ex articolo 15 TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 05.10.2020

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