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Blocchi geografici: misure per impedire il trattamento discriminatorio dei clienti
SINTESI DI:
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
Il regolamento non si applica a:
Il regolamento non si applica ai servizi relativi ai contenuti tutelati da diritti d’autore, quali i servizi di streaming, gli e-book, i software e i videogiochi, ma ciò verrà rivisto al momento della valutazione del regolamento.
Accesso alle interfacce online
Il regolamento vieta di bloccare l’accesso ai siti web e il reindirizzamento senza il previo consenso del cliente.
Anche se il cliente acconsente al reindirizzamento, la versione originale visitata deve rimanere accessibile.
Laddove il blocco, l’accesso limitato o il reindirizzamento siano giustificati dal diritto dell’UE o dal diritto nazionale in conformità con il diritto dell’UE, i professionisti devono fornire ai clienti una chiara spiegazione.
Condizioni di accesso a beni e servizi
Vi sono tre situazioni specifiche in cui un professionista non può applicare diverse condizioni generali di accesso a beni o servizi, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, a meno che ciò non avvenga per rispettare i requisiti giuridici comunitari o nazionali:
Mezzi di pagamento
I professionisti sono liberi di decidere quali mezzi di pagamento e quali marchi di carte accettare. Tuttavia, essi hanno il divieto di discriminare all’interno dello stesso mezzo di pagamento o marchio per motivi legati a:
I professionisti sono considerati discriminatori quando rifiutano un pagamento per il quale:
I professionisti possono tuttavia addebitare spese per l’uso di strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie* non rientrano nelle disposizioni dell’UE sulle commissioni sui pagamenti basati su carta.
Relazione con il diritto della concorrenza e vendite passive
In generale, il regolamento non incide sulle regole sulla concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Gli accordi riguardanti le vendite attive* restano disciplinati dalle norme dell’UE in materia di esenzioni per gli accordi verticali di fornitura e distribuzione. Tuttavia, il regolamento sui blocchi geografici si applica alle vendite passive*: un accordo restrittivo con un fornitore che richiede che un professionista tratti i clienti di altri paesi dell’UE in modo diverso per tali vendite, in modo vietato dal regolamento, non è consentito e deve essere ignorato.
Revisione
Entro il marzo 2020 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione europea riferisce sulla valutazione dell’applicazione del regolamento. La prima valutazione stabilisce se l’ambito di applicazione debba essere ampliato.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
È stato applicato dal lunedì 3 dicembre 2018.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60I, del 2.3.2018, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1). Testo ripubblicato in rettifica (GU L 071, 9.3.2012, pag. 55).
Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1). Testo ripubblicato in rettifica (GU L 169 del 28.6.2016, pag. 19).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 2015/751 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha solo un valore documentario.
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza: Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1: Regole di concorrenza Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza: Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1: Regole di concorrenza Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (ex articolo 82 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 89).
Ultimo aggiornamento: 16.10.2018