Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2016/1952 — Statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce un sistema comune per sviluppare, produrre e diffondere statistiche europee comparabili su prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti finali non civili e i clienti civili nell’UE.

Abroga e sostituisce la direttiva 2008/92/CE.

PUNTI CHIAVE

Fonti dei dati, copertura e trasmissione

I paesi dell’UE elaborano i dati su:

  • volumi di consumo;
  • prezzi e le loro componenti e sottocomponenti concernenti:
    • energia e costi di fornitura;
    • costi pertinenti alla rete;
    • imposte;
    • tasse;
    • tributi e oneri.

La raccolta dei dati potrà essere effettuata da una delle seguenti fonti:

  • indagini statistiche;
  • fonti amministrative;
  • altri fonti che applicano metodi di stima statistica.

I paesi dell’UE devono aver tenuto conto nella raccolta dei dati dei principi di riduzione degli oneri a carico dei rispondenti e di semplificazione amministrativa.

La raccolta deve essere effettuata conformemente alla metodologia descritta nell’Allegato I (prezzi del gas naturale) e Allegato II (prezzi dell’energia elettrica). I dati raccolti devono essere trasmessi alla Commissione (Eurostat) annualmente oppure ogni due anni.

I paesi dell’UE non sono tenuti a trasmettere i dati sui prezzi del gas naturale applicati ai clienti civili se il consumo di gas naturale nel settore domestico è inferiore all’1,5 % del consumo finale energetico nel settore domestico.

Assicurazione della qualità e relazioni

Ogni tre anni, i paesi dell’UE trasmettono a Eurostat una relazione standard sulla qualità dei dati conforme ai criteri di qualità stabiliti nel regolamento (CE) n. 223/2009 ­ Statistiche europee — e nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/803. Eurostat in seguito valuta la qualità dei dati forniti e utilizza tale valutazione come pure un’analisi delle relazioni sulla qualità per elaborare e pubblicare una relazione sulla qualità delle statistiche europee oggetto del presente regolamento.

Il Comitato

La Commissione (Eurostat) è assistita e informata dal comitato del sistema statistico europeo, un comitato formato dai rappresentanti dei paesi dell’UE e presieduto dalla Commissione.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il 7 dicembre 2016.

CONTESTO

E’ necessario che i dati forniti sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati agli utenti finali siano di alta qualità, comparabili, aggiornati, attendibili ed armonizzati al fine di delineare una politica energetica dell’Unione e per monitorare i mercati dell’energia dei paesi dell’UE.

Fino alla data d’entrata in vigore di cui questo regolamento, i dati dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai consumatori finali nel settore domestico erano raccolti sulla base d’un accordo volontario.

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (GU L 311 del 17.11.2016, pag.1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/803 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo ai requisiti tecnici riguardanti il contenuto delle relazioni sulla qualità delle statistiche europee sui prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica a norma del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 20.5.2019, pag. 23).

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 223/2009 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 05.09.2018

Top