Adesione dell’Unione europea alla convenzione di Istanbul
SINTESI DI:
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul 11 maggio 2011
Decisione (UE) 2017/865 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale
Decisione (UE) 2017/866 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l’asilo e il non-respingimento
Decisione (UE) 2023/1075 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione
Decisione (UE) 2023/1076 relativa alla conclusione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento
QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLE DECISIONI?
- La convenzione di Istanbul mira a creare un quadro giuridico per proteggere le donne da tutte le forme di violenza e si occupa di:
- misure giuridiche che puniscano le diverse forme di violenza nei confronti delle donne;
- servizi di protezione e di sostegno alle vittime;
- violenza di genere nell’ambito della migrazione e dell’asilo.
- Le decisioni (UE) 2017/865 e 2017/866 autorizzano l’Unione europea (Unione) a firmare la convenzione.
- Le decisioni (UE) 2023/1075 e 2023/1076 ratificano la convenzione a nome dell’Unione. L’Unione è ora vincolata da norme ambiziose e globali volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, di asilo e non-respingimento, nonché per quanto riguarda le sue istituzioni e la pubblica amministrazione.
- I sei Stati membri dell’Unione che non hanno ancora ratificato la convenzione saranno vincolati solo dall’acquis dell’Unione, che attua la convenzione. Qualsiasi altra questione oggetto della convenzione resta di competenza degli Stati membri. Per garantire la piena protezione delle donne fornita dalla convenzione in tali sei Stati membri, questi ultimi devono ratificare la convenzione insieme all’Unione.
PUNTI CHIAVE
Definizioni utilizzate nella convenzione
- La violenza contro le donne è intesa come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne e si riferisce a tutti gli atti di violenza di genere che determinano o sono suscettibili di provocare danno fisico, sessuale, psicologico o economico o una sofferenza alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica o privata.
- Violenza domestica si riferisce a tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
- Il genere è inteso come i ruoli, i comportamenti, le attività e gli attributi sociali che una determinata società ritiene appropriati per le donne e gli uomini.
- La violenza di genere nei confronti delle donne è la violenza diretta contro una donna perché è una donna o che colpisce le donne in modo sproporzionato.
Obiettivi
La convenzione si impegna a:
- proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- contribuire a eliminare la discriminazione nei confronti delle donne e a promuovere la parità tra donne e uomini, anche attraverso l’emancipazione femminile;
- elaborare un quadro generale, politiche e misure per proteggere e assistere le vittime;
- promuovere la cooperazione internazionale in materia;
- fornire sostegno alle organizzazioni e alle forze dell’ordine affinché cooperino reciprocamente per eliminare la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- istituire un meccanismo di controllo per garantire l’effettiva attuazione delle misure.
Diritti fondamentali, parità e non discriminazione
I firmatari devono adottare misure legislative per promuovere e proteggere il diritto di ogni singola persona, in particolare delle donne, di vivere senza violenza in pubblico e in privato, attraverso:
- la condanna e il divieto di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne;
- l’integrazione del principio di parità tra donne e uomini nelle rispettive costituzioni nazionali;
- l’abolizione delle leggi e delle pratiche discriminatorie nei confronti delle donne.
Prevenzione
La prevenzione implica l’eliminazione dei pregiudizi, degli usi e costumi, delle tradizioni e di altre pratiche basate sull’idea della inferiorità delle donne o su ruoli stereotipici per le donne e gli uomini, anche attraverso:
- l’istruzione;
- la formazione volta alla sensibilizzazione;
- la formazione professionale;
- programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento;
- la partecipazione del settore privato e dei mass media.
Protezione e sostegno
Le parti contraenti della convenzione devono proteggere le vittime da qualsiasi ulteriore atto di violenza, adempiendo agli obblighi di segnalazione e fornendo alle vittime:
- informazioni pertinenti;
- servizi di supporto generali e specializzati;
- assistenza in materia di denunce individuali/collettive;
- case rifugio;
- linee telefoniche di sostegno;
- supporto alle vittime di violenza sessuale;
- protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza.
Ricorsi
I firmatari devono fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti degli autori dei reati e delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell’ambito delle loro competenze, anche affrontando quanto segue:
- procedimenti e vie di ricorso in materia civile;
- risarcimenti;
- custodia di figli/e, diritti di visita e sicurezza;
- conseguenze civili dei matrimoni forzati;
- violenza psicologica e fisica;
- atti persecutori (stalking);
- violenza sessuale, compreso lo stupro;
- mutilazioni genitali femminili;
- aborto forzato e sterilizzazione forzata;
- molestie sessuali;
- reati d’«onore»;
- sanzioni.
Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive
Le questioni trattate comprendono:
- risposta immediata, prevenzione e protezione;
- valutazione e gestione dei rischi;
- misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice, ordinanze di ingiunzione o di protezione;
- gratuito patrocinio;
- estensione del concetto di limitazione.
Migrazione e asilo
Le questioni trattate comprendono:
- status di residente;
- richieste di asilo basate sul genere;
- diritto di non-respingimento.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La convenzione è stata firmata a nome dell’Unione il 13 giugno 2017 e la procedura è stata completata con il deposito di due strumenti di approvazione il 28 giugno 2023, attivando il 1o ottobre 2023 l’entrata in vigore della convenzione per l’Unione.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica Istanbul, 11 maggio 2011 (GU L 143I del 2.6.2023, pag. 7).
Decisione (UE) 2017/865 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale (GU L 131 del 20.5.2017, pag. 11).
Decisione (UE) 2017/866 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l’asilo e il non-respingimento (GU L 131 del 20.5.2017, pag. 13).
Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione (GU L 143I del 2.6.2023, pag. 1).
Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento (GU L 143I del 2.6.2023, pag. 4).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un’Unione dell’uguaglianza: Strategia per la parità di genere 2020-2025 [COM(2020) 152 final del 5.3.2020].
Ultimo aggiornamento: 12.10.2023