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Sostanze chimiche pericolose: norme sull’esportazione e l’importazione

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Attua la convenzione di Rotterdam, relativa alla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, all’interno dell’Unione europea (Unione).
  • Garantisce che i paesi che ricevono determinate sostanze chimiche dall’Unione siano:
    • informati in merito all’esportazione;
    • invitati a fornire il proprio assenso all’esportazione;
    • informati in merito al trattamento sicuro delle sostanze chimiche, al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente da potenziali danni.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • Il regolamento si applica a:
    • sostanze chimiche pericolose elencate nella convenzione di Rotterdam;
    • sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno dell’Unione;
    • sostanze chimiche esportate.
  • Esso non si applica a:
    • sostanze stupefacenti;
    • materiali radioattivi;
    • rifiuti;
    • armi chimiche;
    • alimenti e additivi alimentari;
    • mangimi;
    • organismi geneticamente modificati e alcuni medicinali;
    • sostanze chimiche esportate a scopi di ricerca o di analisi in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull’ambiente.
  • Il regolamento impone etichettatura e imballaggio adeguati delle sostanze chimiche quando sono esportate da uno Stato Membro dell’Unione.
  • L’allegato I contiene gli elenchi delle sostanze chimiche (pesticidi e sostanze chimiche industriali) soggette a determinati obblighi all’atto dell’esportazione.
  • Le sostanze chimiche pericolose possono essere esportate in quanto tali o sciolte in una miscela o in un articolo.
  • Questo regolamento è la rifusione del regolamento (CE) n. 689/2008, lo sostituisce e aggiorna alcune procedure e la terminologia, che dovevano essere allineate ad altre disposizioni dell’Unione.
  • Inoltre, coinvolge l’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (si veda la sintesi) nell’attuazione dei requisiti legali.

Come funziona

  • Il regolamento attua le due principali procedure della convenzione, ovvero la procedura di previo assenso informato e lo lo scambio di informazioni. Contiene notifiche di esportazione al fine di informare i paesi sul commercio di talune sostanze chimiche, ma va anche oltre la convenzione, ad esempio, applicando le procedure alle esportazioni verso tutti i paesi, a prescindere dalla loro adesione alla convenzione.
  • La procedura di previo assenso consente alle parti importatrici della convenzione di informare le parti esportatrici in merito al proprio assenso alle importazioni delle sostanze chimiche pericolose elencate nella convenzione. Il regolamento impone il consenso esplicito del paese importatore per sostanze chimiche non presenti nell’elenco della convenzione.
  • Ogni sostanza chimica elencata nella convenzione dispone di un documento di orientamento alla decisione volto ad aiutare i governi ad effettuare decisioni più informate. Tutte le parti sono tenute a prendere una decisione in merito all’autorizzazione delle importazioni, nota come risposta sulle importazioni, e il regolamento garantisce che le risposte sulle importazioni vengano rispettate per le esportazioni dell’Unione.
  • Nell’ambito del meccanismo di scambio di informazioni, ogni parte deve notificare il segretariato della convenzione quando vieta una sostanza chimica e deve notificare le parti importatrici all’esportazione. Il regolamento istituisce la procedura di notifica di esportazione per le esportazioni dell’Unione di tali sostanze chimiche verso tutti i paesi importatori.
  • Tutte le sostanze chimiche destinate all’esportazione devono essere etichettate e imballate secondo determinati standard e accompagnate da informazioni fondamentali di sicurezza contenute in una scheda informativa sulla sicurezza.
  • Ogni Stato membro deve istituire un’autorità nazionale designata, responsabile dell’attuazione del regolamento.
  • La Commissione europea e gli Stati membri condividono la responsabilità nell’ambito della convenzione, in particolare per quanto riguarda:
    • attività d’informazione, formazione o altri servizi;
    • condivisione delle informazioni
    • le questioni relative alla composizione delle controversie.

Attuazione del regolamento (UE) 649/2012

Nel 2018 la Commissione ha pubblicato una relazione e un documento di lavoro dei servizi della Commissione sul funzionamento del regolamento (UE) n. 649/2012. La relazione concludeva che le procedure stabilite dal regolamento avevano funzionato bene e avevano contribuito al raggiungimento dei suoi obiettivi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dall’1o marzo 2014. Il regolamento (UE) n. 649/2012 ha rivisto e sostituito il regolamento (UE) n. 689/2008 e le sue successive modifiche.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione) (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 649/2012 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio,al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Sintesi della relazione riassuntiva sul funzionamento del regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose [COM(2018) 697 final del 17.10.2018].

Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Sintesi della relazione sul funzionamento del regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose che accompagna il documento della relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Sintesi della relazione riassuntiva sul funzionamento del regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose [SWD(2018) 438 final del 17.10.2018].

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

Ultimo aggiornamento: 15.09.2023

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