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Orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento:

  • definisce gli orientamenti per lo sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti (RTE-T) costituita dalla rete globale e dalla rete centrale, che viene istituita sulla base della rete globale;
  • individua i progetti di interesse comune e specifica i requisiti da rispettare nella gestione dell’infrastruttura RTE-T;
  • stabilisce norme relative alle misure di esecuzione della RTE-T: l’esecuzione di progetti di interesse comune dipende dal loro grado di maturità, dal rispetto delle procedure giuridiche dell’ Unione europea (Unione) e nazionali e dalla disponibilità di risorse finanziarie, senza pregiudicare l’impegno finanziario di uno Stato membro dell’Unione o dell’Unione europea stessa;
  • Gli allegati del regolamento sono stati modificati più volte mediante atti delegati adottati dalla Commissione europea.

PUNTI CHIAVE

Gli orientamenti:

  • delineano una strategia a lungo termine per lo sviluppo di una RTE-T completa, consistente in infrastrutture per le ferrovie, i trasporti marittimi e aerei, le strade, le vie navigabili interne e i terminali ferroviari;
  • disciplinano le norme tecniche, nonché i requisiti per l’interoperabilità delle infrastrutture;
  • definiscono le priorità per lo sviluppo della rete RTE-T.

Il regolamento sostituisce gli orientamenti inizialmente approvati nel 1996 e introduce una rete con una struttura a doppio livello costituita da una rete globale e da una rete centrale. L’obiettivo è completare la seconda rete entro il 2030 mentre il vincolo di scadenza della prima rete è il 2050.

Reti di trasporto centrale e globale

  • La rete globale garantirà l’accessibilità e la connettività di tutte le regioni dell’Unione.
  • La rete centrale sarà composta da quelle parti della rete globale che sono della massima importanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della RTE-T, collegando strategicamente i più importanti nodi urbani e altri nodi (ad esempio porti, aeroporti e valichi di frontiera).
  • Entrambe le parti della rete includeranno tutti i modi di trasporto e le loro interconnessioni.

Sviluppo della rete

  • Gli orientamenti consentono la definizione di progetti di interesse comune europeo per sviluppare la rete.
  • Questi progetti creeranno nuove infrastrutture di trasporto e miglioreranno quelle esistenti.
  • Ulteriori misure promuoveranno l’utilizzo efficiente della rete sotto il profilo delle risorse.
  • I finanziamenti dell’UE sono disponibili per questi progetti nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa, a norma del regolamento (UE) 2021/1153 (si veda la sintesi).

Esempi di tipi di problemi affrontati

L’obiettivo è affrontare i principali problemi incontrati:

  • collegamenti mancanti, in particolare nelle tratte transfrontaliere;
  • disparità in materia di infrastrutture tra gli Stati membri e all’interno di essi;
  • connessioni multimodali insufficienti (connessioni tra modi di trasporto diversi);
  • livelli di emissioni di gas serra troppo elevati dovuti ai trasporti e insufficiente interoperabilità (compatibilità dei diversi sistemi connessi ai trasporti).

Allegati

Il regolamento è integrato da tre allegati.

  • Allegato I. Mappe delle reti globali e centrali.
  • Allegato II. Elenco dei nodi delle reti centrali e globali.
  • Allegato III.Mappe indicative della RTE-T estese a specifici paesi limitrofi.

Atti delegati che modificano il regolamento (UE) n. 1315/2013

  • Il regolamento delegato (UE) n. 473/2014 integra l’allegato III con nuove mappe indicative a seguito di un accordo ad alto livello tra l’Unione e i paesi del partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina) relativo alle linee delle reti ferroviarie e stradali, nonché ai porti, agli aeroporti e ai terminali ferroviari.
  • Il regolamento delegato (UE) 2016/758 adegua l’allegato III a:
    • un accordo ad alto livello tra l’Unione e i paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (*1), Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia) che riguarda le linee delle reti ferroviarie e stradali, nonché i porti e gli aeroporti;
    • un accordo ad alto livello tra l’Unione, l’Islanda e la Norvegia, che tiene in considerazione un numero limitato di adeguamenti sulle mappe stradali, portuali e aeroportuali per riflettere più accuratamente l’allineamento della RTE-T indicativa, secondo la metodologia RTE-T.
  • Il regolamento delegato (UE) 2017/849 modifica le mappe di cui all’allegato I e l’elenco di cui all’allegato II per riflettere:
    • la necessità di includere nella rete globale le piattaforme logistiche, i terminali ferroviari, i porti interni, i porti marittimi e gli aeroporti per i quali l’ultima media biennale del volume di traffico supera la soglia pertinente;
    • progressi nel completamento della rete che richiede un adeguamento delle mappe per le infrastrutture stradali, ferroviarie e per le vie navigabili interne.
  • Il regolamento delegato (UE) 2019/254 adegua le mappe di rete globali indicative, in particolare l’identificazione della rete centrale indicativa di cui all’allegato III, per consentire all’Unione di indirizzare meglio la sua cooperazione con i paesi del partenariato orientale interessati.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

La decisione è in vigore dal 21 dicembre 2013.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1315/2013 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

Ultimo aggiornamento: 06.09.2021



(*1
* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione UNSCR 1244/99 e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

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