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Aumenta la trasparenza di alcune attività nei mercati finanziari, come l’uso di operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)* e riutilizzo* delle garanzie reali*, in modo che si possano monitorare e identificare i rischi.
Il regolamento crea un quadro normativo a livello dell’Unione sulla segnalazione delle informazioni concernenti le SFT in repertori di dati sulle negoziazioni, sulle informazioni concernenti le SFT e i total return swap* che devono essere comunicate agli investitori in organismi d’investimento collettivo, e per le condizioni minime di trasparenza che devono essere soddisfatte dalle parti coinvolte in un riutilizzo delle garanzie reali.
Trasmissione dei rapporti
A tale riguardo, l’ESMA deve sviluppare:
Tali standard tecnici sono successivamente esaminati e adottati dalla Commissione europea come regolamenti delegati o regolamenti di attuazione.
Trasparenza per gli investitori
Trasparenza del riutilizzo
Cooperazione tra le autorità competenti
Segreto professionale
Qualsiasi informazione riservata ricevuta, scambiata o trasmessa come definito dal presente regolamento è soggetta al segreto professionale.
Rapporti con i paesi extra-UE
Sanzioni
I paesi dell’UE devono garantire che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
Si applicano determinati requisiti essenziali in relazione a:
Atti delegati
La Commissione ha adottato una serie diatti delegati che integrano o modificano il regolamento. Tali regolamenti integrano il regolamento (UE) 2015/2365 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione:
Ulteriori regolamenti delegati riguardano:
Atti di esecuzione
La Commissione ha adottato inoltre 3 atti di esecuzione:
Stato di avanzamento
Entro 36 mesi dall’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione che adotta, la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione riguarderà l’efficacia, l’efficienza e la proporzionalità degli obblighi di cui al presente regolamento e può essere accompagnata da proposte adeguate.
La Commissione ha inoltre presentato una relazione sullo stato di avanzamento degli sforzi internazionali per attenuare i rischi connessi con le SFT in data 19 ottobre 2017.
Il regolamento si applica a partire dal 12 gennaio 2016 sulla base del seguente processo di attuazione graduale:
I regolamenti delegati e di esecuzione si applicano dall’11 aprile 2019. Il regolamento delegato relativo ai soggetti del Regno Unito (1) verrà applicato quando il regolamento principale cesserà di essere applicato nel Regno Unito (1) in seguito alla Brexit.
Per maggiori informazioni, consultare:
Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
Regolamento delegato (UE) 2019/463 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei soggetti esonerati (GU L 80 del 22.3.2019, pag. 16).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione del 13 dicembre 2018 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all’utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati (GU L 81 del 22.3.2019, pagg. 85-124).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/364 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 125).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/365 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 128).
Regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 1).
Regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 22).
Regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la raccolta, verifica, aggregazione, comparazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 30).
Regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 45).
Regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 58).
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 648/2012 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2365, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 [COM(2017) 604 final del 19.10.2017].
Ultimo aggiornamento: 05.06.2019
(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.