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Apparecchi che bruciano carburanti gassosi (dal 2018)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Modifica e aggiorna le regole stabilite nella normativa precedente (direttiva 2009/142/CE).
  • Stabilisce le regole per l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei loro accessori.
  • Fornisce l’accesso al mercato dell’Unione europea (UE) agli apparecchi e agli accessori interessati per quanto concerne la sicurezza.
  • Riguarda l’efficienza energetica di questi prodotti, a meno che non si applichi un’altra normativa dell’UE più specifica.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • Il regolamento si applica agli apparecchi a gas e agli accessori laddove per:
    • «apparecchi» si intendono apparecchi che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, refrigerare, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata* e caloriferi che devono essere muniti di tali bruciatori;
    • «accessori» si intendono dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i loro sottogruppi, destinati a essere incorporati in un apparecchio che brucia carburanti gassosi o montati per costituire tale apparecchio.
  • Il regolamento non si applica agli apparecchi destinati specificamente all’uso:
    • in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
    • su aerei e ferrovie;
    • a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori.

Condizioni da rispettare quando si immettono sul mercato apparecchi o accessori

  • Gli apparecchi e gli accessori devono rispettare il regolamento (i cui requisiti essenziali sono indicati nell’allegato I) prima di poter essere immessi sul mercato e messi in servizio nell’UE.
  • Gli apparecchi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da operare in modo sicuro e non presentare alcun pericolo per le persone, gli animali domestici e i beni materiali in condizioni di uso normale*.
  • Tutti gli apparecchi devono essere corredati di:
    • istruzioni tecniche destinate all’installatore, contenenti tutte le istruzioni di installazione, regolazione e manutenzione necessarie a consentire la corretta esecuzione di tali lavori ai fini di un uso sicuro dell’apparecchio, includendo, ad esempio:
      • il tipo di gas e la pressione di alimentazione da usare,
      • il flusso di aria fresca necessaria,
      • le condizioni per la dispersione dei prodotti della combustione;
    • istruzioni d’uso e manutenzione destinate agli utenti, che devono contenere tutte le informazioni necessarie a un uso sicuro e soprattutto devono richiamare l’attenzione dell’utente sulle restrizioni imposte a tale uso;
    • avvertenze indicanti chiaramente il tipo di gas da usare, la pressione di alimentazione del gas e le restrizioni imposte all’uso, in particolare quella secondo cui l’apparecchio deve essere installato solo in locali con aerazione sufficiente.

Esame del tipo

  • Il fabbricante deve presentare la domanda di esame UE del tipo a un solo organismo notificato*. La domanda deve indicare:
    • nome e indirizzo del fabbricante;
    • una dichiarazione scritta attestante che la stessa domanda non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato;
    • la documentazione tecnica, come descritto nel regolamento.
  • Se il tipo soddisfa i criteri stabiliti dal presente regolamento, l’organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame UE del tipo.

Dichiarazione di conformità UE

  • Prima di immettere un tipo di apparecchio o di accessorio sul mercato, il fabbricante deve sottoporlo a una sorveglianza della fase di produzione da parte di un organismo notificato.
  • Se la valutazione della conformità del prodotto ha avuto esito positivo, il fabbricante deve redigere una dichiarazione di conformità UE* dichiarando che il prodotto in questione è conforme ai requisiti del presente regolamento.
  • L’apparecchio a gas o la targhetta dei dati devono recare il marchio CE e le informazioni seguenti:
    • nome del fabbricante;
    • denominazione commerciale;
    • categoria dell’apparecchio;
    • pressione di alimentazione;
    • le ultime due cifre dell’anno in cui è stato aggiunto il marchio CE.
  • I fabbricanti devono
    • conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per dieci anni dalla data di immissione sul mercato dell’apparecchio o dell’accessorio;
    • informare le autorità nazionali in merito a qualsiasi apparecchio che possa rappresentare un rischio.
  • Gli importatori devono garantire che gli apparecchi e gli accessori che immettono sul mercato siano conformi al presente regolamento, che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che il marchio CE e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione per controlli da parte delle autorità. Il loro nome e i dati di contatto devono essere indicati sull’apparecchio o sull’accessorio.
  • I distributori devono:
    • prestare la massima attenzione nel manipolare un apparecchio o un accessorio, evitando di metterne a rischio la conformità;
    • verificare che gli apparecchi che rendono disponibili sul mercato rechino il marchio CE e siano accompagnati da una dichiarazione di conformità.
  • I governi dell’UE segnalano alla Commissione europea gli organismi autorizzati ad effettuare le prove di valutazione della conformità.
  • La Commissione coordina la collaborazione tra le autorità nazionali.
  • I paesi dell’UE devono comunicare alla Commissione i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione che usano sul loro territorio entro il 21 ottobre 2017. Devono inoltre comunicare in anticipo eventuali successive modifiche a queste condizioni.
  • I paesi dell’UE dovranno istituire sanzioni per eventuali violazioni della legge entro il 21 marzo 2018.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica a partire dal 21 aprile 2018, a parte alcuni articoli che trattano in gran parte degli organismi e delle procedure di notifica, nonché della comunicazione dei tipi di gas e delle corrispondenti pressioni di alimentazione utilizzati sul territorio dei paesi dell’UE, che si applicano a partire dal 21 ottobre 2016.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

* TERMINI CHIAVE

Bruciatori ad aria soffiata: l’aria viene portata a monte del bruciatore tramite un ventilatore soffiante.

Uso normale: è considerato tale quando l’apparecchio è:

  • installato correttamente e sottoposto a regolare manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante;
  • usato nell’ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione;
  • usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.

Organismo notificato: esegue valutazioni di conformità alle condizioni previste dalla normativa comunitaria. Si tratta di un servizio offerto ai fabbricanti nel pubblico interesse.

Dichiarazione UE di conformità al tipo: il fabbricante dichiara che gli apparecchi sono conformi al tipo descritto nell’attestato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali del presente regolamento (marchio CE).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99-147)

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10-27)

Ultimo aggiornamento: 06.03.2017

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