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Diritto all’informazione nei procedimenti penali

Gli indagati o imputati di reati in un paese dell’UE devono essere informati dei loro diritti procedurali e delle accuse a loro carico.

ATTO

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali.

SINTESI

Gli indagati o imputati di reati in un paese dell’UE devono essere informati dei loro diritti procedurali e delle accuse a loro carico.

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

La direttiva stabilisce norme minime comuni per tutti i paesi dell’UE indipendentemente dallo status giuridico e dalla cittadinanza o nazionalità di una persona. È volta a contribuire alla prevenzione degli errori giudiziari e alla riduzione del numero dei ricorsi.

PUNTI CHIAVE

Gli indagati e gli imputati devono essere informati prontamente, oralmente o per iscritto, sui vari diritti procedurali, che comprendono:

  • il diritto a un avvocato,
  • le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio,
  • il diritto di essere informato dell’accusa,
  • il diritto all’interpretazione e alla traduzione,
  • il diritto al silenzio.

Inoltre, le persone arrestate devono ricevere prontamente una « comunicazione dei diritti » da parte delle autorità preposte all’applicazione della legge (ossia la polizia o il ministero della giustizia, a seconda del paese dell’UE), scritta in linguaggio semplice, con le informazioni degli ulteriori diritti, fra cui:

  • il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine,
  • il diritto di informare le autorità consolari e un’altra persona,
  • il diritto di accesso all’assistenza medica d’urgenza,
  • conoscere il numero massimo di ore o giorni in cui saranno detenute prima di essere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria,
  • la possibilità di contestare la legittimità dell’arresto.

Qualora una persona sia stata arrestata ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, le deve essere fornita un’idonea « comunicazione dei diritti » da parte delle autorità preposte all’applicazione della legge, con i vari diritti applicabili in tale situazione.

Inoltre, agli indagati o imputati devono essere prontamente fornite informazioni relative al reato che sono sospettati di aver commesso e, successivamente, informazioni dettagliate relative all’accusa. In caso di arresto o detenzione, devono inoltre essere informati dei motivi di tale arresto o detenzione. Devono inoltre avere accesso alla documentazione relativa all’indagine, in modo da poter esercitare i loro diritti di difesa.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 21 giugno 2012 e doveva essere recepita dalle legislazioni dei paesi dell’UE entro il 2 giugno 2014.

CONTESTO

La direttiva è la seconda di una serie di misure che, insieme, sono pensate per stabilire norme minime relative ai diritti procedurali in tutta l’UE, ai sensi della tabella di marcia del 2009 per i diritti procedurali. Segue una direttiva del 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione.

Per ulteriori informazioni consultare:

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2012/13/UE

21.6.2012

2.6.2014

GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1

Ultimo aggiornamento: 02.03.2015

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