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Programma NER 300: aumentare le tecnologie a bassa emissione di CO2

 

SINTESI DI:

Decisione 2010/670/UE della Commissione, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

La decisione relativa al NER 300* stabilisce le norme e le condizioni in base alle quali l’Unione europea (Unione) finanzia progetti dimostrativi innovativi a basse emissioni di carbonio per catturare e stoccare geologicamente i gas di anidride carbonica (CO2). Essi sono noti come progetti di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e progetti a fonte energetica rinnovabile (FER).

La decisione è stata modificata due volte:

  • La decisione (UE) 2015/191 della Commissione ha esteso i limiti temporali della decisione finale di investimento e della data di avviamento a causa della crisi economica (si vedano l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 1);
  • La decisione (UE) 2017/2172 della Commissione ha permesso ai fondi non erogati da NER 300 di essere incanalati in altri strumenti finanziari (InnovFin EDP e gli strumenti di debito del Meccanismo per collegare l’Europa).

PUNTI CHIAVE

  • I progetti CCS ammissibili riguardano la produzione di energia e svariate applicazioni industriali, come le raffinerie e la produzione di ferro e acciaio.
  • I progetti FER ammissibili riguardano la bioenergia, l’energia solare, il fotovoltaico, il geotermico, l’eolico, l’energia marina, l’energia idroelettrica (energia elettrica generata da acqua in movimento) e le reti intelligenti (reti energetiche modernizzate che controllano automaticamente i flussi di energia).
  • Un primo ciclo di inviti a presentare proposte, avviato a dicembre 2012, ha messo a disposizione 1,1 miliardo di euro a 20 progetti di energia rinnovabile. Questi progetti dovevano prendere avvio a dicembre 2016, una scadenza che è stata estesa a dicembre 2019, comprendendo un periodo di tolleranza di un anno, dalla decisione (UE) 2015/191.
  • Un secondo ciclo, organizzato a luglio 2014, ha concesso 1 miliardo di euro a 18 progetti FER e a un progetto CCS. Originariamente, tali progetti dovevano prendere avvio entro il 30 giugno 2018, ma la scadenza è stata estesa a giugno 2021 dalla decisione (UE) 2015/191, comprendendo un periodo di tolleranza di un anno. A causa della pandemia di COVID-19, le date di inizio delle attività sono state estese ulteriormente a livello di singolo progetto, e l’ultima di esse sarà a luglio 2022.
  • Non sono in programma ulteriori inviti a presentare proposte nell’ambito di NER 300. La Commissione europea sta ora concentrando l’attenzione sui progetti che sono già stati selezionati per ricevere finanziamenti e ne sta monitorando i progressi.
  • Entro il 15 luglio di ogni anno, i paesi membri dell’UE devono presentare una relazione alla Commissione sullo stato di attuazione dei progetti in corso. Questa relazione deve contenere informazioni sulla quantità di CO2 stoccata o di energia pulita prodotta e sull’erogazione del finanziamento, nonché dettagli su qualsiasi questione di importanza significativa.
  • I fondi non spesi dei progetti ritirati nell’ambito del secondo bando NER 300 sono incanalati nel Fondo per l’innovazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

La decisione è in vigore dal 5 novembre 2010.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

NER 300: il programma è stato così chiamato perché è finanziato dalla vendita di 300 milioni di quote di emissione (diritti di emettere una tonnellata di CO2) della riserva per i nuovi entranti del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione. Il programma sovvenziona l’installazione di tecnologie FER e CCS innovative.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

Le successive modifiche alla decisione 2010/670/UE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l’innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 13.07.2021

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