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Cooperazione finanziaria con i paesi terzi per la sicurezza nucleare (2014-2020)

 

SINTESI

Regolamento (Euratom) n. 237/2014 che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare

QUAL È L'OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Permette di sovvenzionare i paesi terzi al fine di mantenere gli standard di sicurezza nucleare più elevati possibili.
  • Sostiene lo sviluppo di strategie per:
    • la gestione dei rifiuti nucleari e del combustibile utilizzato, e
    • lo smantellamento degli impianti nucleari e dei siti per l'estrazione dell'uranio dismessi.
  • Esso copre il periodo 2014-2020 e ha una dotazione finanziaria pari a 225 milioni di euro.

PUNTI CHIAVE

Obiettivi

  • Promuovere l'approccio dell'UE per raggiungere gli standard di sicurezza più elevati possibili rafforzando in tal modo la sicurezza del settore nucleare dei paesi terzi.
  • Eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni e mantenere un miglioramento costante, attraverso l'istruzione, la formazione e la condivisione di competenze.
  • Cooperare con le autorità di regolamentazione per la sicurezza (le autorità incaricate della supervisione e del controllo della sicurezza del settore nucleare) per garantire la loro competenza tecnica e indipendenza, e rafforzare le norme di sicurezza nucleare. Si tratta nello specifico delle attività di autorizzazione e di valutazione della sicurezza o «stress test» degli impianti nucleari.

Attuazione

Si basa su un programma di azione annuale, previsto per ciascun paese che richiede assistenza. Questo programma include dettagli come le misure da adottare, i progetti da realizzare, gli importi di finanziamento e i risultati attesi.

Politica dell'UE in materia di cooperazione internazionale

Lo strumento fa parte della politica estera dell'UE in materia di cooperazione internazionale. La maggior parte delle norme sulla sua attuazione sono contenute nel regolamento (UE) n. 236/2014 per finanziare le strategie di cooperazione estera. Questa cooperazione non è volta a promuovere l'energia nucleare in sé al di fuori dell'UE.

Idoneità

Il programma, pur se aperto a tutti i paesi, dà priorità ai paesi che hanno presentato domanda di adesione all'UE, ai paesi che confinano con l'UE e ai paesi che sono vincolati a trattati internazionali in materia di sicurezza nucleare, come la Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77, 15.3.2014, pag. 109–116)

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95–108)

Successive correzioni al Regolamento (UE) n. 236/2014 sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 03.08.2016

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