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Condivisione delle informazioni sui progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea

La legge istituisce le regole secondo le quali i paesi dell’Unione europea (UE) devono comunicare alla Commissione dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture per l’energia nell’Unione europea in un ampio spettro di settori energetici.

ATTO

Regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio.

SINTESI

A decorrere dal 1o gennaio 2015 e successivamente ogni due anni, i paesi dell’UE dovranno comunicare alla Commissione europea riguardo a progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nei seguenti settori:

petrolio;

gas naturale;

energia elettrica (compresa l’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, l’energia derivata da carbone e lignite e la cogenerazione di elettricità e calore utile);

produzione di biocarburanti;

cattura, trasporto e stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta da tali settori.

Il regolamento si applica ai progetti di investimento dei tipi elencati nell’allegato per i qualisono stati avviati i lavori di costruzione o disattivazione’investimento o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all’investimento.

I dati aiuteranno la Commissione a ottenere un quadro generale dello sviluppo degli investimenti in infrastrutture per l’energia nell’UE. La disponibilità di dati e informazioni regolari e aggiornati permetterà alla Commissione di effettuare paragoni e valutazioni o di proporre misure pertinenti.

In base all’articolo 5, il tipo di informazioni che verranno comunicate alla Commissione sarà:

il volume della capacità programmata o in costruzione;

il tipo e le caratteristiche principali dell’infrastruttura o la capacità programmata o in costruzione, compresa l’ubicazione dei progetti di trasmissione transfrontaliera, ove pertinente;

l’anno probabile di attivazione;

il tipo di fonti di energia utilizzate;

gli impianti capaci di rispondere alle crisi in materia di sicurezza delle forniture, come impianti che consentano i flussi inversi o il cambio di combustibile; e

l’installazione di sistemi di cattura del carbonio o di meccanismi di messa in conformità per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 256/2014

9.4.2014

-

GU L 84 del 20.3.2014

Ultima modifica: 08.08.2014

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