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Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione fornisce supporto alle persone che hanno perso il lavoro a causa degli effetti della globalizzazione oppure degli effetti, ancora in corso, della crisi economica e finanziaria.

PUNTI CHIAVE

Dal 2007, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) ha assistito i lavoratori che sono stati collocati in esubero perché le loro aziende hanno chiuso o spostato la produzione al di fuori dell’UE a causa della globalizzazione per trovare nuovi posti di lavoro o per riqualificarsi. Nel periodo compreso tra il 2009 e il 2011, nonché a partire dal 2014 in poi, il Fondo ha altresì assistito i lavoratori collocati in esubero a causa della crisi economica e finanziaria.

In generale, il FED fornisce assistenza nei casi in cui oltre 500 lavoratori siano collocati in esubero:

  • da una singola azienda (compresi i suoi fornitori e produttori a valle);
  • In un particolare settore all’interno di una o più regioni limitrofe.

Con un budget annuale di 170 milioni di euro ogni anno tra il 2014 e il 2020, il FEG può offrire fino al 60 % del costo dei progetti volti ad aiutare i i singoli lavoratori in esubero a trovare un altro lavoro o avviare una propria attività. Il fondo non è stato progettato per aiutare le aziende a restare in attività o per la loro ristrutturazione.

Potenziali beneficiari

Il FEG può assistere i singoli lavoratori in esubero (lavoratori permanenti, a tempo determinato, interinali e autonomi) nonché i giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) nelle medesime regioni, se il tasso di disoccupazione giovanile è pari ad almeno il 20 %, in egual numero rispetto ai lavoratori che ricevono supporto.

Le misure ammissibili comprendono:

  • sostegno per trovare un’occupazione,
  • consulenza professionale,
  • istruzione, formazione e riqualificazione,
  • tutoraggio e lezioni private,
  • imprenditorialità e creazione di imprese.

Procedura di presentazione della domanda

Le domande di contributo sono presentate alla Commissione europea da parte dei governi dell’Unione europea e, se approvate, sono gestite ed eseguite dalle autorità nazionali o regionali. I progetti durano 2 anni.

A differenza dei progetti finanziati dai Fondi strutturali e di investimento (fondi SIE) dell’UE, come ad esempio il Fondo sociale europeo, i progetti FEG forniscono un sostegno alle persone per un breve e ben definito periodo di tempo.

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1309/2013 viene abrogato dal regolamento (UE) n. 2021/691 (si veda la sintesi) a partire dal 1 gennaio 2021. Tuttavia, esso continua ad applicarsi fino a quando alla valutazione ex post sia effettuata.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

La decisione è in vigore dal 1o gennaio 2014.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-20) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1309/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).

Ultimo aggiornamento: 19.08.2021

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