This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Adattare le misure di difesa degli scambi dell'Unione europea facendo seguito a una decisione dell'OMC
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Nello specifico, la Commissione europea può:
Le misure adottate ai sensi del presente regolamento generalmente hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle stesse.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?
Si applica dal 16 aprile 2015.
CONTESTO
Qualora il governo di un membro dell’OMC ritenga che un altro membro stia violando un accordo o un impegno preso in seno all’organizzazione, la controversia è rinviata all’organo di conciliazione dell’OMC.
* TERMINI CHIAVE
Provvedimenti anti-dumping: provvedimenti, quali dazi specifici, applicati alle importazioni nell’UE di prodotti oggetto di dumping, ovvero prodotti esportati verso l’Unione a un prezzo più basso di quello nazionale.
Provvediment antisovvenzioni: provvedimenti, quali dazi di compensazione (che rendono nulli gli effetti negativi delle sovvenzioni), imposti dall’UE sulle importazioni oggetto di sovvenzioni e che perciò danneggiano le industrie dell’Unione che producono lo stesso prodotto.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l’Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6-10)
Ultimo aggiornamento: 13.02.2017