Garanzia dell’Unione europea per progetti realizzati dalla Banca europea per gli investimenti al di fuori dell’Unione europea
SINTESI DELLA:
Decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell’Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell’Unione
QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?
Fornisce alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia dell’Unione in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell’Unione.
È stata modificata dalla decisione (UE) 2018/412 che ha aumentato di 5,3 miliardi di euro i prestiti della BEI sotto garanzia della UE. Di questo importo, 3,7 miliardi di euro sono destinati a progetti nei settori pubblico (1,4 miliardi di euro) e privato (2,3 miliardi di euro) rivolti ad affrontare le cause di fondo della migrazione.
PUNTI CHIAVE
La garanzia:
- si applica ai prestiti, alle garanzie sui prestiti e agli strumenti del mercato del capitale di debito* finalizzati a progetti di investimento in paesi ammissibili;
- impone alle attività di finanziamento della BEI di aderire ai principi della sana prassi bancaria;
- copre le operazioni della BEI sottoscritte nel periodo dal 1° aprile 2014 e il 31 dicembre 2020. Può essere automaticamente prorogata di altri sei mesi se non viene pattuita una nuova garanzia;
- copre fino al 65 % dell’importo dei finanziamenti totali;
- non può superare 32,3 miliardi di euro;
- prevede:
- 3,7 miliardi di euro ai progetti del settore pubblico o privato rivolti ad affrontare le cause e le conseguenze della migrazione;
- almeno il 25 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- massimali per le diverse regioni geografiche e paesi;
- costituisce una «garanzia globale» (che copre tutti i mancati pagamenti alla BEI) e una «garanzia per i rischi politici» (che copre tutti i mancati pagamenti dovuti ma non ricevuti a causa di non trasferibilità della valuta, espropriazione, eventi bellici o disordini civili, violazioni di contratto).
Per essere ammissibili alla garanzia dell’UE, le attività di finanziamento devono fornire valore aggiunto e sostegno a:
- sviluppo del settore privato locale, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI);
- infrastrutture economiche e sociali, compresi trasporti, energia e ambiente nonché tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici;
- resilienza economica a lungo termine dei profughi, dei migranti e delle loro comunità d’accoglienza e di transito;
- interessi generali dell’Unione, come le politiche in materia di azione per il clima e l’ambiente;
- integrazione regionale fra i paesi, ivi inclusa l’integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione e i beneficiari, i paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato e l’Unione;
- paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà incentivando la crescita inclusiva e lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile;
- principi dell’uguaglianza di genere, della trasparenza retributiva e parità salariale.
Gli allegati identificano i paesi potenzialmente ammissibili e quelli ammissibili, ai finanziamenti della BEI garantiti dall’Unione.
La Commissione europea:
- aggiorna, in concertazione con la BEI, gli orientamenti tecnici regionali in essere entro un anno dall’entrata in vigore della decisione;
- riferisce una volta l’anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI nell’ambito della decisione;
- presenta una relazione di valutazione entro il 30 giugno 2019. Tale relazione comprende gli elementi di valutazione per una possibile proroga della garanzia della Unione ed è seguita da una relazione successiva entro il 31 dicembre 2021;
- ha il potere, dall’8 aprile 2018, di adottare atti delegati.
La BEI:
- coopera con:
- la Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna al fine di massimizzare le sinergie fra le sue politiche di finanziamento e le risorse di bilancio dell’Unione;
- altre istituzioni finanziarie europee e internazionali per aumentare l’efficienza, condividere i rischi e evitare eventuali duplicazioni.
- valuta e sorveglia i progetti d’investimento, esercitando la diligenza dovuta, in particolare riguardo alle norme ambientali, sociali e sui diritti umani;
- mette a disposizione del pubblico sul suo sito web le informazioni su tutte le sue operazioni di finanziamento;
- rifiuta i progetti che coinvolgano il rischio di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, elusione, frode o evasione fiscale;
- notifica prontamente all’OLAF, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, se sospetta possibile frode, corruzione, riciclaggio di denaro o altre attività illecite.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?
Viene applicata a partire dall’11 maggio 2014.
CONTESTO
- La garanzia dell’Unione permette alla BEI di fornire finanziamenti a lungo termine a condizioni vantaggiose per progetti al di fuori dell’Unione che non sarebbero altrimenti compatibili con la propensione al rischio della BEI, nel contempo evitando che i rischi compromettano il merito creditizio della BEI. Questo consente alla banca di mantenere i suoi tassi di interesse attivi al livello più basso possibile.
- La garanzia proveniente dal bilancio UE è fornita dal mandato per i prestiti esterni (ELM) tra la Commissione e la BEI. Ciò sostiene l’attività della BEI nei paesi in fase di preadesione, nei paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato, in Asia, America Latina e Sud Africa.
- Per il periodo ELM in corso, l’Unione aveva garantito inizialmente 27 miliardi di euro di operazione dalla BEI. Nel marzo 2018 questo è stato aumentato di 5,3 miliardi di euro, di cui 3,7 miliardi di euro sono destinati ai progetti pubblici e privati per affrontare la migrazione.
- Tale aumento aiuta a implementare il Piano per gli investimenti esterni (PIE), che si propone di affrontare le cause profonde della migrazione e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
TERMINI CHIAVE
Strumenti del mercato del capitale di debito: un mercato dove i governi e le imprese possono reperire mezzi finanziari tramite lo scambio di titoli di debito, inclusi titoli di aziende primarie o di Stato.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell’Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell’Unione (GU L 135 del 8.5.2014, pag. 1).
Le successive modifiche alla decisione n. 466/2014/UE sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI COLLEGATI
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attività esterna della BEI nel 2016 con una garanzia a carico del bilancio dell’UE [COM(2017) 767 final del 15.12.2017].
Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento «Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attività esterna della BEI nel 2016 con la garanzia a carico del bilancio dell’UE» [SWD(2017) 460 final del 15.12.2017].
Ultimo aggiornamento: 03.12.2019