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Agricoltori delle isole del Mar Egeo: sostegno dell’Unione europea

L’Unione europea (UE) ha norme speciali per sostenere l’agricoltura nelle isole minori del Mar Egeo condizionate da fattori geografici ed economici.

ATTO

Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio.

SINTESI

L’Unione europea (UE) ha norme speciali per sostenere l’agricoltura nelle isole minori del Mar Egeo condizionate da fattori geografici ed economici.

CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Consente azioni speciali atte a mitigare le difficoltà affrontate da tali isole a causa della loro posizione remota. Ha due obiettivi:

  • 1.

    garantire a tali isole minori l’approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione, o in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi dovuti all’isolamento;

  • 2.

    garantire, sul lungo periodo, la continuità e lo sviluppo della produzione locale.

PUNTI CHIAVE

Gestione e dotazione finanziaria

La Grecia decide il livello geografico adeguato a cui elaborare il programma e lo sottopone alla Commissione per l’approvazione. Ogni anno è reso disponibile un importo di 23,93 milioni di euro (di cui non più di 7,11 milioni di euro possono essere usati per finanziare il regime speciale di approvvigionamento) proveniente dal bilancio dell’UE, come stabilito dall’articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento.

Regime specifico di approvvigionamento

Qualora venga concordato, è autorizzato a condizione che l’impatto del beneficio economico si ripercuota effettivamente fino all’utilizzatore finale il quale, a seconda dei casi, può essere il consumatore se si tratta di prodotti destinati al consumo diretto, l’ultimo trasformatore o il confezionatore se si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione o di condizionamento, oppure l’agricoltore se si tratta di prodotti destinati all’alimentazione animale o di fattori di produzione agricoli.

Il vantaggio è pari all’importo dell’aiuto. L’autorità responsabile può richiedere una garanzia pari all’importo del vantaggio da assegnare.

Misure per sostenere i prodotti agricoli locali

Il programma può comprendere misure a sostegno della produzione, della trasformazione o della vendita di prodotti agricoli nelle isole minori del Mar Egeo.

Ogni misura può comprendere una serie di azioni. Per ogni azione il programma deve definire almeno i beneficiari, le condizioni di ammissibilità e l’importo unitario dell’aiuto assegnato per tale azione.

Controlli e sanzioni

I prodotti soggetti a regime specifico di approvvigionamento sono controllati all’ingresso delle isole minori del Mar Egeo, nonché quando vengono esportati o spediti. Qualora non vengano rispettate le norme, le autorità possono ritirare il vantaggio assegnato agli operatori (ossia agricoltori e società agricole) e sospendere temporaneamente/revocare la registrazione di tali operatori.

Le misure a sostegno dei prodotti agricoli locali sono verificate con controlli amministrativi e in loco. In caso di pagamenti errati, il beneficiario interessato è obbligato a rimborsare l’importo in questione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

A decorrere dal 21 marzo 2013. Il regolamento (UE) n. 229/2013 abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006.

Per ulteriori informazioni consultare i programmi POSEI e le misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo sul sito Internet della Commissione europea

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 229/2013

21.3.2013

-

GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41-50

Ultimo aggiornamento: 16.03.2015

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