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Document 52023PC0790

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero

COM/2023/790 final

Strasburgo, 12.12.2023

COM(2023) 790 final

2018/0198(COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta modifica la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero 1 ("proposta ECBM") e il titolo del medesimo in regolamento relativo alla facilitazione delle soluzioni transfrontaliere.

La Commissione ha adottato la proposta ECBM nel maggio 2018, ma il Parlamento e il Consiglio non hanno raggiunto un accordo sul fascicolo, dato che i due colegislatori hanno assunto posizioni diverse. Il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura il 14 febbraio 2019. Nel complesso, tale posizione era decisamente favorevole alla proposta della Commissione. Il Parlamento ha inoltre presentato alcune aggiunte per consentire una maggiore flessibilità in fase di attuazione. Il Consiglio non ha adottato una posizione formale, in quanto gli Stati membri hanno espresso varie preoccupazioni in merito alla proposta a livello di gruppo di lavoro, e ha interrotto i lavori sul fascicolo.

Il 14 settembre 2023 il Parlamento ha adottato una risoluzione legislativa di iniziativa recante raccomandazioni alla Commissione sulla modifica della proposta ECBM, in conformità all'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("trattato").

La presente proposta modificata della Commissione tiene debitamente conto delle preoccupazioni, delle osservazioni e delle raccomandazioni espresse dai due colegislatori, pur mantenendo l'obiettivo originario della proposta ECBM, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli che creano difficoltà alle comunità transfrontaliere.

Da quando la Commissione ha adottato la proposta ECBM nel 2018, è diventata sempre più pressante la necessità di liberare il potenziale delle regioni transfrontaliere dell'UE proponendo un quadro giuridico per eliminare gli ostacoli transfrontalieri. Gli ostacoli giuridici e amministrativi transfrontalieri pongono sfide significative per la vita quotidiana di 150 milioni di cittadini che vivono in regioni transfrontaliere, nonché per le imprese e le istituzioni, in quanto intralciano le loro attività e incidono negativamente sui risultati economici. Si stima che l'eliminazione del 20 % degli ostacoli aumenterebbe il PIL del 2 % e creerebbe oltre un milione di posti di lavoro nelle regioni transfrontaliere 2 . Oltre agli effetti macroeconomici, l'accesso a servizi pubblici come trasporti, ospedali e università è generalmente più difficoltoso nelle regioni transfrontaliere. Muoversi fra i diversi sistemi amministrativi e giuridici è spesso un'operazione complessa e costosa.

In un'indagine condotta dalla Commissione nel luglio 2020 3 , il 44 % dei cittadini delle regioni transfrontaliere dell'UE ha individuato nelle differenze giuridiche e amministrative i principali ostacoli alla cooperazione. L'impatto di tali ostacoli sullo sviluppo delle regioni transfrontaliere è stato documentato nel riesame a livello transfrontaliero e nella comunicazione della Commissione dal titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" 4 .

Inoltre le regioni transfrontaliere rischiano di essere colpite in misura sproporzionata in periodi di crisi. Ad esempio, durante la pandemia di COVID-19 l'impatto economico sulle regioni transfrontaliere delle misure alle frontiere adottate dagli Stati membri è stato più che doppio rispetto alla media per tutte le regioni dell'UE 5 .

Al fine di avviare il superamento degli ostacoli transfrontalieri, la Commissione ha varato nel 2018 b-solutions 6 , un'iniziativa innovativa che fornisce assistenza legale alle autorità pubbliche nelle regioni transfrontaliere per individuare le cause di fondo degli ostacoli giuridici o amministrativi che incidono sulle loro interazioni transfrontaliere e per esaminare potenziali soluzioni. Nell'ambito dell'iniziativa, alla fine di novembre 2023 sono stati selezionati 154 casi, di cui 90 sono stati chiusi dopo aver individuato la causa dell'ostacolo. Questi 90 casi, che interessavano 27 regioni transfrontaliere in 21 Stati membri, riguardavano ostacoli riscontrati principalmente in materia di occupazione, trasporti pubblici, assistenza sanitaria e cooperazione istituzionale. In oltre un terzo di tali casi la causa di fondo era rappresentata da norme giuridiche e amministrative divergenti da una parte e dall'altra della frontiera, il che richiedeva il coinvolgimento degli Stati membri nella ricerca di una soluzione. L'esperienza acquisita con l'iniziativa b-solutions è stata determinante per analizzare e individuare gli ostacoli giuridici e amministrativi transfrontalieri e ha messo in luce il potenziale di un nuovo strumento, istituito a livello dell'UE, per contribuire a eliminare tali ostacoli. Pur contribuendo all'individuazione degli ostacoli, l'iniziativa b-solutions non è sufficiente a offrire uno strumento di cui gli Stati membri possano avvalersi e su cui possano fare affidamento per attuare le corrispondenti procedure qualora intendano eliminare un ostacolo.

Gli attuali strumenti finanziari e giuridici disponibili a livello dell'UE non forniscono una risposta completa ed efficace agli ostacoli che incidono sulle regioni transfrontaliere. In particolare, i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) 7 , pur essendo efficaci nel facilitare la cooperazione transfrontaliera creando entità giuridiche che operano oltre i confini nazionali, non dispongono di poteri normativi atti a eliminare gli ostacoli nei casi transfrontalieri. Analogamente, sebbene forniscano un sostegno finanziario efficace ai progetti transfrontalieri che contribuiscono ad avvicinare le regioni e i cittadini su entrambi i lati della frontiera, i programmi Interreg non possono da soli far fronte agli ostacoli giuridici e amministrativi, in quanto sono necessarie decisioni che esulano dall'ambito di applicazione delle strutture di gestione dei programmi e dei progetti.

La proposta modificata fornisce pertanto un quadro giuridico applicabile a tutti gli Stati membri per contribuire a trovare soluzioni agli ostacoli giuridici e amministrativi che potrebbero compromettere l'interazione transfrontaliera e lo sviluppo delle regioni transfrontaliere. L'ambito di applicazione comprende infrastrutture che incidono su una regione transfrontaliera o su un servizio pubblico prestato in una regione transfrontaliera. La presente proposta contempla solo gli ostacoli derivanti dal diritto nazionale, anche laddove gli Stati membri recepiscano correttamente, ma in maniera divergente, le direttive dell'UE. Gli ostacoli che configurano una potenziale violazione del diritto dell'Unione non rientrano nell'ambito di applicazione della presente proposta modificata, dato che esistono altri strumenti specifici adeguati per risolvere tali questioni, ad esempio SOLVIT. I punti di coordinamento transfrontaliero possono cooperare con i centri SOLVIT nazionali per l'eventuale trasferimento di fascicoli, se del caso.

La proposta modificata prevede l'istituzione di punti di coordinamento transfrontaliero in tutti gli Stati membri per la segnalazione degli ostacoli transfrontalieri e la valutazione dei fascicoli presentati dagli "iniziatori". Gli iniziatori sono soggetti di diritto pubblico o privato o persone fisiche che redigono un fascicolo transfrontaliero definendo l'interazione transfrontaliera e descrivendo gli ostacoli da sottoporre all'esame dei punti di coordinamento. Gli Stati membri possono individuare organismi già esistenti o di nuova istituzione e possono scegliere di istituire uno o più punti di coordinamento, compresi organismi congiunti con gli Stati membri limitrofi, in linea con il loro quadro istituzionale e le loro preferenze.

Il punto di coordinamento transfrontaliero ha il compito di sottoporre a valutazione l'ostacolo transfrontaliero descritto dall'iniziatore. Se conclude che vi è un ostacolo, esso esamina quali strutture di cooperazione sono disponibili al fine di eliminare l'ostacolo individuato. Se non esistono strutture istituzionali deputate alla cooperazione transfrontaliera atte a eliminare l'ostacolo, o se le strutture esistenti non sono sufficienti per eliminarlo, gli Stati membri possono scegliere di ricorrere allo strumento di facilitazione transfrontaliera di cui al presente regolamento. In qualsiasi fase procedurale, il punto di coordinamento transfrontaliero può scegliere di non eliminare l'ostacolo, anche qualora concluda che l'ostacolo è reale. In tal caso informerà l'iniziatore in tal senso e spiegherà il motivo per cui l'ostacolo descritto nel fascicolo non sarà affrontato. Dopo aver valutato un fascicolo transfrontaliero, il punto di coordinamento transfrontaliero deve trasmettere le conclusioni della valutazione all'iniziatore entro termini ragionevoli.

Lo strumento di facilitazione transfrontaliera consiste in un'unica procedura per far fronte agli ostacoli di natura legislativa o amministrativa. Dopo aver valutato l'ostacolo e individuato la natura della disposizione all'origine dell'ostacolo, il punto di coordinamento transfrontaliero è tenuto a contattare l'autorità competente per verificare dapprima l'interesse e la fattibilità dell'eliminazione dell'ostacolo attraverso le disposizioni amministrative o legislative individuate e a informare di conseguenza l'iniziatore e il punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro limitrofo. Per quanto riguarda gli ostacoli transfrontalieri che richiederebbero un adeguamento della legislazione vigente, la posizione assunta dal punto di coordinamento transfrontaliero che suggerisce al governo nazionale di avviare una procedura legislativa non è in alcun modo vincolante per l'organo legislativo competente. La decisione di eliminare un ostacolo amministrativo o giuridico rimane volontaria e spetta alle autorità nazionali competenti.

La presente proposta modificata presenta molteplici vantaggi. Essa fornisce agli Stati membri una procedura standard per eliminare gli ostacoli e garantisce che i cittadini dell'UE che vivono in zone di confine ricevano una risposta (positiva o negativa) dal loro Stato membro entro un lasso di tempo ragionevole in merito alla possibilità di superare gli ostacoli individuati. La proposta offre agli Stati membri che non dispongono di strutture di cooperazione sufficienti un nuovo strumento per eliminare detti ostacoli. Inoltre i punti di coordinamento transfrontaliero di ciascuno Stato membro creeranno una rete efficiente per condividere le conoscenze e rafforzare le capacità, in collegamento con la Commissione. Più in generale, la proposta modificata può svolgere un ruolo importante nel consentire il funzionamento del mercato unico e nel promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE. La proposta può avere un impatto diretto sulla vita quotidiana delle persone che vivono nelle regioni transfrontaliere, migliorando il loro accesso ai servizi e alle opportunità economiche.

Rispetto alla proposta ECBM del 2018, la presente proposta modificata è stata adattata per tenere conto delle preoccupazioni in materia di sussidiarietà e proporzionalità. Lo strumento di facilitazione transfrontaliera è facoltativo e dovrebbe essere utilizzato solo se non sono disponibili altri strumenti presso le strutture di cooperazione esistenti o se tali strumenti non sono atti a eliminare l'ostacolo in modo soddisfacente.

Pur essendo tenuti ad analizzare se un ostacolo è reale e può essere eliminato, gli Stati membri, dopo aver esaminato il fascicolo, possono tuttavia decidere se eliminarlo o no, tenendo conto della valutazione effettuata dal punto di coordinamento transfrontaliero. La proposta modificata si fonda pertanto pienamente sul principio di sussidiarietà, nel rispetto delle prerogative legislative degli Stati membri.

Rispetto alla proposta ECBM del 2018, la proposta modificata semplifica le procedure di valutazione dei fascicoli transfrontalieri presentati dagli iniziatori. Nell'ambito dello strumento di facilitazione transfrontaliera è istituita un'unica procedura, con prescrizioni limitate per gli Stati membri e applicabile agli ostacoli sia giuridici che amministrativi. Inoltre la proposta modificata prevede obblighi amministrativi limitati, in quanto gli Stati membri possono designare quale punto di coordinamento transfrontaliero un organismo già esistente e possono decidere come organizzare al meglio le proprie risorse. Gli Stati membri hanno inoltre facoltà di designare punti di coordinamento transfrontaliero congiunti, situati lungo le loro frontiere comuni, ottimizzando così le rispettive risorse.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Interreg è il principale strumento di finanziamento della politica di coesione per fornire sostegno ai programmi di cooperazione transfrontaliera nelle regioni di confine dell'UE, comprese quelle con i paesi limitrofi dell'EFTA e con Andorra. Questi programmi contribuiscono ad avvicinare le regioni e i cittadini su entrambi i lati della frontiera. Nell'ambito di Interreg VI (2021-2027) 8 , il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) può sostenere l'obiettivo specifico di Interreg "Una migliore governance della cooperazione" al fine di aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini, società civile e istituzioni, in particolare nell'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni transfrontaliere 9 . Alcuni programmi Interreg possono avvalersi di questa opzione per finanziare la creazione di strutture che possano fungere da punti di coordinamento transfrontaliero. Qualora tale sostegno non sia già incluso nei programmi Interreg interessati o la dotazione non sia sufficientemente cospicua, gli Stati membri e i partner dei programmi possono prendere in considerazione la possibilità di riprogrammare il FESR per inserire la creazione e il funzionamento dei punti di coordinamento transfrontaliero. Al di là di questo sostegno complementare e dell'erogazione di finanziamenti dell'UE, con i soli programmi Interreg non è possibile affrontare gli ostacoli giuridici e amministrativi transfrontalieri, essendo necessarie decisioni che esulano dall'ambito di applicazione delle strutture di gestione dei programmi e dei progetti.

La proposta modificata fornisce pertanto il quadro giuridico applicabile a tutti gli Stati membri per trovare soluzioni agli ostacoli giuridici e amministrativi, a complemento sia del sostegno finanziario erogato a titolo di Interreg sia del sostegno istituzionale, rappresentato ad esempio dai GECT, in quanto tali gruppi non dispongono dei poteri legislativi necessari per superare gli ostacoli giuridici 10 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La politica di coesione e il mercato unico si rafforzano a vicenda. Il meccanismo creato a norma del presente regolamento contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi del mercato unico, in particolare rafforzando il potenziale economico delle regioni transfrontaliere, che è parzialmente inutilizzato data la presenza di sistemi giuridici e amministrativi differenti.

In uno studio fatto eseguire dalla Commissione nel 2017 in merito all'impatto economico degli ostacoli transfrontalieri sul PIL e sull'occupazione nelle regioni transfrontaliere interne terrestri si stimava che, se fosse rimosso anche soltanto il 20 % degli ostacoli, il PIL delle regioni transfrontaliere crescerebbe del 2 % 11 . Un quadro giuridico applicabile a tutti gli Stati membri per trovare soluzioni agli ostacoli giuridici e amministrativi nelle regioni transfrontaliere costituisce pertanto anche un complemento necessario al corretto funzionamento del mercato interno, un obiettivo fondamentale dell'UE (articolo 3 TUE e articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE) 12 .

L'ambito di applicazione materiale della proposta modificata non incide sull'esercizio di altre competenze e misure decise nel quadro di altre politiche dell'UE né sull'equilibrio istituzionale stabilito nei trattati.

Il presente regolamento non inciderà sugli altri atti giuridici dell'Unione, in particolare quelli applicabili alla risoluzione stragiudiziale di questioni giuridiche derivanti da ostacoli transfrontalieri o che sono pertinenti alla corretta interpretazione o attuazione del diritto dell'Unione. Il presente regolamento lascia impregiudicati i meccanismi di coordinamento istituiti in materia di sicurezza sociale e fiscalità.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 175, terzo comma, del trattato dispone che possono essere adottate azioni specifiche al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione sociale ed economica previsto dal trattato. Per conseguire uno sviluppo armonioso dell'Unione europea nel suo insieme e una maggiore coesione economica, sociale e territoriale, occorre una cooperazione territoriale più intensa. A tal fine è opportuno adottare misure volte a migliorare le condizioni di attuazione della cooperazione tra le regioni transfrontaliere, che meritano particolare attenzione, in linea con l'articolo 174, paragrafo 3, del trattato.

Sussidiarietà

Le condizioni per la cooperazione territoriale dovrebbero essere poste conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, TUE. Gli Stati membri hanno intrapreso iniziative individuali, bilaterali e addirittura multilaterali per eliminare gli ostacoli giuridici transfrontalieri. Tuttavia non tutti gli Stati membri dispongono di tali strutture di cooperazione, e non per tutte le frontiere di un determinato Stato membro.

Analogamente, i punti di coordinamento transfrontaliero non sono operativi in tutti gli Stati membri per tutte le frontiere interne dell'UE, sebbene siano necessari al fine di creare una rete efficiente per condividere le conoscenze e rafforzare le capacità, in collegamento con la Commissione. Inoltre i finanziamenti dell'UE (prevalentemente a titolo dei programmi Interreg) e gli strumenti giuridici (principalmente i GECT) non sono stati finora sufficienti per eliminare gli ostacoli giuridici transfrontalieri individuati in tutta l'Unione.

Di conseguenza, gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello nazionale, né a livello regionale o locale. A motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, possono essere conseguiti meglio intervenendo a livello dell'UE. Occorrono pertanto ulteriori interventi da parte del legislatore dell'UE.

Proporzionalità

In linea con il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, TUE, il contenuto e la forma dell'azione dell'UE si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Il ricorso allo strumento di facilitazione transfrontaliera di cui al presente regolamento è volontario. Gli Stati membri possono decidere con uno o più Stati membri limitrofi di continuare a eliminare gli ostacoli giuridici in una specifica regione transfrontaliera nell'ambito delle strutture di cooperazione esistenti.

Gli Stati membri possono decidere come organizzare al meglio le proprie risorse nel designare un punto di coordinamento transfrontaliero, anche nominando un organismo già esistente o punti di coordinamento transfrontaliero congiunti con gli Stati membri limitrofi.

Se non dispone di un tale strumento o se le strutture di cooperazione esistenti non sono sufficienti per eliminare un determinato ostacolo transfrontaliero, uno Stato membro può scegliere di ricorrere allo strumento di facilitazione transfrontaliera di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento non va dunque oltre quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. La proposta modificata lascia impregiudicati i mezzi di ricorso previsti dai trattati per far fronte alle violazioni del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri.

Scelta dell'atto giuridico

Come illustrato nella sezione 1, gli Stati membri hanno intrapreso iniziative individuali, bilaterali e addirittura multilaterali per eliminare gli ostacoli giuridici transfrontalieri; quanto sopra tuttavia non vale necessariamente per tutti gli Stati membri ed è certamente insufficiente per far fronte a tutti gli ostacoli.

Un regolamento stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di designare punti di coordinamento transfrontaliero e di garantire che gli iniziatori ricevano da essi una risposta, in seguito alla valutazione di un fascicolo transfrontaliero, entro un termine ragionevole (che può essere fissato a norma del diritto nazionale). Un regolamento è compatibile con la proposta di uno strumento volontario, pronto all'uso (lo strumento di facilitazione transfrontaliera), e con la prerogativa degli Stati membri di scegliere lo strumento appropriato. La scelta del presente regolamento modificato è coerente con la proposta ECBM presentata dalla Commissione nel 2018 e con il contesto interistituzionale del presente fascicolo (cfr. sezione 1).

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente: nuova normativa

Consultazioni dei portatori di interessi

L'idea di una politica transfrontaliera deriva inizialmente dal lavoro intrapreso dalla presidenza lussemburghese del Consiglio nel 2015, che ha condotto all'istituzione di un gruppo di lavoro informale di Stati membri e gruppi di Stati membri, riunitosi fino al dicembre 2018. Il gruppo di lavoro ha esaminato varie possibilità per agevolare l'eliminazione degli ostacoli transfrontalieri ancora in essere, specialmente nell'attuazione di progetti transfrontalieri.

Altri portatori di interessi, in particolare le regioni e le istituzioni frontaliere, invocano già da tempo uno strumento che affronti gli ostacoli transfrontalieri. Quanto sopra è emerso con particolare chiarezza durante il riesame a livello transfrontaliero effettuato dalla Commissione tra il 2015 e il 2017. Nell'ambito delle consultazioni pubbliche condotte nel corso del riesame in tutte le lingue ufficiali dell'Unione sono pervenute oltre 620 risposte. In merito alla domanda relativa a potenziali soluzioni per le questioni frontaliere, i rispondenti hanno chiesto esplicitamente alla Commissione di promuovere una maggiore flessibilità nell'attuazione della legislazione a livello nazionale/regionale nelle regioni frontaliere.

Nel parere espresso dal Comitato delle regioni e nella risoluzione del Parlamento europeo in risposta alla comunicazione dal titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" è stata accolta con favore la proposta presentata nel 2018 di sviluppare questo strumento. Entrambi i documenti sono stati adottati nell'estate del 2018. Facendo seguito alla proposta del 2018, il 5 dicembre 2018 il Comitato delle regioni ha adottato un'altra relazione (relatore: Bouke Arends, NL/PSE) a sostegno della proposta. Il 10 ottobre 2023 il Comitato delle regioni ha adottato un nuovo parere sul "Meccanismo transfrontaliero europeo 2.0" (relatore: Magali Altounian, FR/RENEW).

L'iniziativa b-solutions di cui alla sezione 1 ha ulteriormente evidenziato la necessità di uno strumento giuridico istituito a norma del diritto dell'UE per contribuire a superare gli ostacoli transfrontalieri. Nell'indagine del 2020 condotta dalla Commissione (cfr. anche la sezione 1), il 44 % dei cittadini delle regioni frontaliere dell'UE ha individuato nelle differenze giuridiche e amministrative i principali ostacoli alla cooperazione transfrontaliera.

Valutazione d'impatto

L'impatto e il valore aggiunto europeo dei programmi Interreg sono chiaramente riconosciuti 13 . Tuttavia in molti casi gli ostacoli transfrontalieri (in particolare quelli riguardanti i servizi sanitari, i trasporti pubblici locali e lo sviluppo imprenditoriale) derivano da differenze nelle pratiche amministrative e nei quadri giuridici nazionali. È difficile che i programmi riescano ad affrontare tali ostacoli da soli, essendo necessarie decisioni che esulano dall'ambito di applicazione delle strutture dei programmi.

La proposta ECBM del 2018 rientrava nel pacchetto legislativo sulla politica di coesione 2021-2027 ed era accompagnata da una valutazione d'impatto 14 che continua ad applicarsi. Tale valutazione d'impatto si fonda sul summenzionato studio del 2017, fatto eseguire dalla Commissione. Poiché i risultati sono tuttora pertinenti e validi, non è necessaria una valutazione d'impatto aggiornata per la proposta modificata. La presente proposta introduce sostanziali semplificazioni della proposta ECBM del 2018, pur mantenendone l'obiettivo originario, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi che rendono difficoltoso lo sviluppo economico e sociale delle regioni transfrontaliere dell'UE.

In uno studio più recente, condotto dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo, dal titolo "Mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context - European added value assessment" 15 , si è concluso che l'adozione di un nuovo strumento legislativo a livello dell'UE che affronti gli ostacoli giuridici e amministrativi transfrontalieri potrebbe apportare vantaggi economici pari a 123 miliardi di EUR l'anno all'interno dell'UE e incidere positivamente a livello sociale sulle regioni frontaliere.

La Commissione ha pubblicato un invito a presentare contributi sulla necessità di un atto giuridico a livello dell'UE per eliminare gli ostacoli transfrontalieri. Tutti i portatori di interessi sono stati invitati a fornire riscontri e dati concreti in merito agli ostacoli che incontrano, ai loro effetti e all'eventuale esistenza di strumenti alternativi per trovare soluzioni. Il periodo di consultazione si è concluso il 16 novembre 2023. Oltre 50 portatori di interessi hanno presentato risposte e contributi. I contributi evidenziano il persistere di numerosi ostacoli amministrativi e giuridici alla cooperazione tra le regioni frontaliere dell'UE. In essi si sottolinea la necessità di creare un nuovo strumento pronto all'uso nel quadro del diritto dell'UE per superare detti ostacoli, migliorando così la cooperazione transfrontaliera e contribuendo allo sviluppo delle regioni frontaliere.

La presente proposta modificata mira a liberare i potenziali effetti positivi di una maggiore interazione transfrontaliera in tutta l'Unione. Essa fornisce un quadro globale applicabile a tutti gli Stati membri per trovare soluzioni agli ostacoli giuridici e amministrativi che limitano tale interazione transfrontaliera e frenano il potenziale delle regioni frontaliere dell'UE.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente: nuova normativa.

Diritti fondamentali

La presente proposta modificata pone in essere un meccanismo giuridico per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi nelle regioni transfrontaliere ed è pertanto rivolta principalmente alle autorità degli Stati membri. I cittadini dovrebbero trarre vantaggio dalle soluzioni trovate ricorrendo al meccanismo proposto. L'eliminazione degli ostacoli giuridici nelle regioni transfrontaliere grazie alla presente proposta dovrebbe incidere positivamente sulla vita quotidiana delle persone che vivono in tali regioni, migliorando il loro accesso ai servizi e alle opportunità economiche. La proposta osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e non incide negativamente su nessun diritto fondamentale. In particolare, e dato il suo obiettivo di eliminare gli ostacoli giuridici in un contesto transfrontaliero, il regolamento promuove il diritto di accesso ai servizi di interesse economico generale (articolo 36) e la libertà d'impresa (articolo 16). Tuttavia, poiché i servizi pubblici transfrontalieri comprendono una gamma più ampia di attività, la proposta promuoverà anche l'accesso alla protezione della salute (articolo 35). Più in generale, lo strumento di facilitazione transfrontaliera può incidere positivamente sui servizi di trasporto pubblico transfrontalieri, nonché sulla libertà di circolazione e di soggiorno (articolo 45).

La proposta modificata affronta anche la questione della tutela giuridica efficace delle persone che vivono nelle regioni transfrontaliere.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta modificata non ha alcuna incidenza sul bilancio, in quanto non comporta l'erogazione di risorse finanziarie in nessuna forma.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Come tutti i regolamenti dell'UE, il regolamento proposto sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L'articolo 291, paragrafo 1, TFUE dispone che gli Stati membri adottino tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Come indicato nella sezione 3.2 della comunicazione sulle regioni frontaliere, persino quando esiste una legislazione europea gli Stati membri dispongono di un certo margine di manovra e di discrezionalità per quanto riguarda le modalità di applicazione di tale legislazione nei sistemi nazionali e le modalità di esecuzione dettagliate. Questa situazione può generare complessità e in certi casi addirittura incertezza giuridica quando due sistemi diversi si incontrano lungo le frontiere interne, oltre a gonfiare i costi.

Per valutare l'efficacia nell'eliminazione degli ostacoli giuridici nelle regioni transfrontaliere del meccanismo da istituire a norma del regolamento proposto, la Commissione dovrebbe esaminare la legislazione secondo quanto previsto dall'agenda "Legiferare meglio 16 ". La Commissione propone pertanto di effettuare una valutazione e di riferire al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo in merito all'applicazione del regolamento proposto. Nella sua relazione, essa utilizzerà indicatori per valutarne l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo e il margine di semplificazione entro cinque anni dall'applicazione del regolamento proposto.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Poiché dai negoziati dei colegislatori sulla proposta ECBM del 2018 sono scaturite forti preoccupazioni espresse dal Consiglio, le disposizioni dettagliate sono state oggetto di attento esame, revisione, semplificazione e ristrutturazione per rispondere alle preoccupazioni principali. Tale processo ha comportato la riduzione del numero di disposizioni da 26 a 14 articoli. La proposta modificata combina elementi della proposta iniziale della Commissione con nuovi elementi introdotti a seguito della risoluzione legislativa di iniziativa del Parlamento.

Capo I - Disposizioni generali (articoli da 1 a 3)

Il capo I stabilisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento proposto e definisce i termini principali.

L'oggetto (articolo 1) è costituito da una procedura volta a facilitare l'eliminazione degli ostacoli transfrontalieri. Per scegliere lo strumento appropriato, gli Stati membri istituiranno e organizzeranno punti di coordinamento transfrontaliero. La proposta specifica i compiti di tali punti di coordinamento transfrontaliero nonché i compiti di coordinamento della Commissione.

L'ambito di applicazione della proposta (articolo 2) è riferito ad aspetti sia geografici sia sostanziali. In virtù della base giuridica, il regolamento si applicherà agli ostacoli transfrontalieri a norma del diritto nazionale in tutte le regioni frontaliere interne terrestri e marittime tra gli Stati membri limitrofi. Il regolamento non incide su altri atti giuridici dell'Unione, in particolare quelli applicabili alla risoluzione stragiudiziale di questioni giuridiche derivanti da ostacoli transfrontalieri e alla corretta interpretazione o attuazione del diritto dell'Unione.

L'articolo 3 elenca le definizioni necessarie per attuare la proposta. Per quanto riguarda la definizione di iniziatori, la proposta è ampia, in quanto include qualsiasi soggetto pubblico o privato che partecipa alla fornitura, alla gestione, all'istituzione o al funzionamento di qualunque servizio pubblico transfrontaliero o di un'infrastruttura transfrontaliera o qualsiasi persona fisica che detenga un interesse nell'eliminazione dell'ostacolo transfrontaliero. Più persone fisiche o giuridiche possono presentare congiuntamente un fascicolo transfrontaliero.

Capo II – Punti di coordinamento transfrontaliero (articoli 4 e 5)

La proposta prevede diverse opzioni per l'istituzione dei punti di coordinamento transfrontaliero (articolo 4) ed elenca i rispettivi compiti (articolo 5). Le opzioni consentono agli Stati membri di attuare tale obbligo con la maggiore flessibilità possibile e nel pieno rispetto dei rispettivi quadri istituzionali e giuridici interni (uno o più punti di coordinamento transfrontaliero, a livello nazionale e/o regionale, un'autorità a sé stante o un organismo di diritto pubblico esistente). Gli Stati membri limitrofi possono anche applicare queste opzioni a un punto di coordinamento transfrontaliero congiunto che operi su entrambi i lati di una frontiera comune.

I punti di coordinamento transfrontaliero dovrebbero fungere da "sportelli unici" per gli iniziatori e costituire i loro punti di contatto preferenziali nel rispettivo Stato membro. Se un determinato Stato membro istituisce più punti di coordinamento transfrontaliero, uno di essi dovrebbe assumere il ruolo di punto di coordinamento transfrontaliero principale e gli altri dovrebbero coadiuvarlo nell'assolvere i suoi compiti e trasmettere le informazioni necessarie.

Capo III – Fascicoli transfrontalieri (articoli da 6 a 9)

Il fulcro della proposta riguarda la gestione di un fascicolo transfrontaliero che individua un ostacolo transfrontaliero. La proposta definisce gli elementi di un fascicolo transfrontaliero (articolo 7), le fasi della valutazione preliminare negli Stati membri (articolo 8) e alcuni aspetti procedurali (articolo 9).

Sulla base dell'esperienza acquisita con l'iniziativa b-solutions, non è opportuno imporre agli iniziatori di individuare le disposizioni amministrative e giuridiche all'origine dell'ostacolo; possono assisterli in tal senso organizzazioni esperte in materia di ostacoli transfrontalieri (ad esempio l'Associazione delle regioni frontaliere europee, la Mission Opérationnelle Transfrontalière o il Servizio centrale europeo per le iniziative transfrontaliere). Gli iniziatori possono presentare i fascicoli transfrontalieri una sola volta, e precisamente nello Stato membro in cui l'iniziatore è situato o ha la sua sede legale (articolo 6, paragrafo 2).

Oltre a fornire una descrizione degli elementi necessari affinché i punti di coordinamento transfrontaliero possano valutarlo, il fascicolo transfrontaliero dovrebbe anche illustrare la portata di eventuali deroghe o eccezioni alle disposizioni o alle pratiche normalmente applicabili per limitarle al minimo indispensabile.

Scopo della valutazione preliminare è accertare se esista un ostacolo transfrontaliero o se il fascicolo possa essere chiuso. Anche se la valutazione preliminare conclude che esiste un ostacolo transfrontaliero, il meccanismo di risoluzione degli ostacoli transfrontalieri è volontario, per cui la procedura può essere chiusa in qualsiasi fase, purché all'iniziatore sia fornita una debita spiegazione.

L'articolo 8, paragrafo 5, fa riferimento all'elenco degli strumenti a disposizione degli Stati membri. L'organismo competente valuta se siano disponibili uno o più strumenti da applicare allo specifico ostacolo transfrontaliero, per eliminarlo in coordinamento con altre parti che utilizzano tali strumenti. In fase di applicazione, gli Stati membri seguono le procedure e gli aspetti pertinenti a detti strumenti. Se tuttavia l'organismo competente valuta che nessuno degli strumenti disponibili si applica allo specifico ostacolo transfrontaliero o che nessuno di essi è sufficiente per eliminarlo, lo Stato membro può applicare lo strumento di facilitazione transfrontaliera proposto al capo IV quale strumento supplementare istituito a norma del diritto dell'Unione.

Per garantire all'iniziatore la certezza del diritto, l'articolo 9 stabilisce un quadro procedurale per la valutazione preliminare: i termini, la necessità di indicare i motivi della decisione di eliminare un determinato ostacolo transfrontaliero e i mezzi di ricorso contro tali decisioni.

Capo IV – Strumento di facilitazione transfrontaliera (articoli da 10 a 13)

L'articolo 10 definisce la procedura di richiesta, se il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente ricorre allo strumento di facilitazione transfrontaliera (articolo 8, paragrafo 6) dopo aver sottoposto a valutazione l'ostacolo transfrontaliero di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e gli altri strumenti esistenti disponibili per eliminare l'ostacolo individuato (articolo 8, paragrafo 5). Il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente trasmette all'iniziatore le informazioni riguardanti l'ostacolo transfrontaliero individuato, la natura della disposizione all'origine dell'ostacolo e le fasi successive, che ne comportano o meno l'eliminazione (articolo 10, paragrafo 2). È inoltre garantito un coordinamento con lo Stato membro limitrofo, se non esiste un punto di coordinamento transfrontaliero congiunto, una volta individuato l'ostacolo nell'ordinamento giuridico nazionale (articolo 10, paragrafo 3). Che l'ostacolo sia di natura amministrativa o giuridica, il punto di coordinamento transfrontaliero è tenuto a contattare l'autorità competente per verificare in primo luogo l'interesse e la fattibilità dell'eliminazione dell'ostacolo attraverso le disposizioni o le pratiche amministrative o giuridiche individuate a livello nazionale (articolo 10, paragrafi 4 e 5). L'iniziatore può essere informato in merito alla necessità di disporre di maggiore tempo per l'analisi giuridica, le consultazioni all'interno dello Stato membro o il coordinamento con lo Stato membro limitrofo (articolo 10, paragrafo 7).

Se viene adottata la decisione di eliminare l'ostacolo individuato, la procedura può variare a seconda della natura della disposizione all'origine dell'ostacolo transfrontaliero. Nel contesto di una disposizione amministrativa, l'autorità contattata dal punto di coordinamento transfrontaliero può decidere di modificare la disposizione o la pratica, compresa la sua interpretazione (articolo 10, paragrafo 4). In tal caso, il punto di coordinamento transfrontaliero ne informa per iscritto l'iniziatore (articolo 11, paragrafo 1, lettera a)). Nel contesto di una disposizione legislativa, l'autorità contattata dal punto di coordinamento transfrontaliero può solo suggerire di adeguare il quadro legislativo per eliminare l'ostacolo (articolo 10, paragrafo 5), in linea con le norme costituzionali dello Stato membro. In tal caso, il punto di coordinamento frontaliero informa per iscritto l'iniziatore in merito alle fasi della procedura legislativa che potrebbero essere previste. Qualora due o più Stati membri limitrofi concludano di voler avviare una procedura legislativa o modificare una disposizione o una pratica amministrativa per eliminare lo stesso ostacolo, dovranno procedere in stretto coordinamento, possibilmente prevedendo una tempistica parallela e l'istituzione di un comitato congiunto, conformemente ai rispettivi quadri legislativi (articolo 11, paragrafo 3).

La decisione di eliminare un ostacolo amministrativo o giuridico rimane volontaria.

Capo V – Disposizioni finali (articoli 12-14);

Il capo V definisce i compiti di coordinamento della Commissione (articolo 12), i compiti di monitoraggio e comunicazione (articolo 13) e la data di entrata in vigore e di applicazione (articolo 14).

L'articolo 13, paragrafo 1, prevede che ciascuno Stato membro informi la Commissione dell'istituzione del proprio punto di coordinamento transfrontaliero (sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento proposto).

L'articolo 13, paragrafo 2, stabilisce l'obbligo per la Commissione di trasmettere una relazione sull'applicazione del regolamento proposto entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

2018/0198 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero

La proposta COM(2018) 373 final della Commissione è così modificata:

1)il titolo è sostituito dal seguente:

"REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla
facilitazione delle soluzioni transfrontaliere"

2)i considerando da 1 a 28 sono sostituiti dai seguenti:

(1)"L'articolo 175, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("trattato") dispone che possono essere adottate azioni specifiche al di fuori dei Fondi 17 di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione sociale ed economica previsto dal trattato. Nel contesto dato, anche la cooperazione territoriale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui a tale articolo. A tal fine è opportuno adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione territoriale.

(2)L'articolo 174, terzo comma, del trattato riconosce le sfide cui sono confrontate le regioni transfrontaliere e stabilisce che l'Unione rivolga un'attenzione particolare a tali regioni quando essa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.

(3)La comunicazione della Commissione dal titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" 18 ha riconosciuto i progressi compiuti finora nel trasformare tali regioni da zone prevalentemente periferiche in aree di crescita e opportunità, ma ha posto in evidenza nel contempo i persistenti ostacoli giuridici e di altra natura in tali regioni, riguardanti in particolare i servizi sanitari, la regolamentazione del lavoro, l'ambito fiscale e lo sviluppo imprenditoriale, oltre agli ostacoli connessi alle differenze tra le culture amministrative e gli ordinamenti giuridici nazionali. Né i finanziamenti per la cooperazione territoriale europea, assicurati in particolare nel contesto dei programmi "Interreg" 19 , né il sostegno istituzionale alla cooperazione offerto dai gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti dal regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 o dall'iniziativa b-solutions, avviata nel 2018 dalla Commissione 21 , sono sufficienti a eliminare determinati ostacoli amministrativi e giuridici che ostacolano una cooperazione efficace.

(4)Le regioni transfrontaliere rischiano di essere colpite in misura sproporzionata in periodi di crisi. Durante la pandemia di COVID-19, l'impatto economico sulle regioni transfrontaliere delle misure alle frontiere adottate dagli Stati membri è stato più che doppio rispetto alla media per tutte le regioni dell'UE. Questa esperienza rende più evidente la necessità di elaborare modalità per far fronte agli ostacoli transfrontalieri.

(5)In alcune regioni dell'Unione esistono già diversi strumenti giuridici per eliminare gli ostacoli transfrontalieri a livello intergovernativo, nazionale, regionale e locale, però non riguardano tutte le regioni frontaliere dell'Unione o non affrontano necessariamente in modo coerente le questioni relative allo sviluppo e al rafforzamento della coesione territoriale. Al fine di integrare gli strumenti esistenti occorre dunque uno strumento supplementare stabilito dal diritto dell'Unione, vale a dire lo strumento di facilitazione transfrontaliera.

(6)Al fine di predisporre la struttura amministrativa per rispondere adeguatamente alle richieste riguardanti ostacoli transfrontalieri, ciascuno Stato membro dovrebbe istituire uno o più punti di coordinamento transfrontaliero incaricati di ricevere e valutare le richieste riguardanti ostacoli transfrontalieri. Tali strutture dovrebbero mantenere i contatti con la Commissione e fornirle sostegno nel suo ruolo di coordinamento.

(7)Sebbene le regioni frontaliere marittime siano di natura diversa, date le minori possibilità di interazioni transfrontaliere e di utilizzo di servizi pubblici transfrontalieri, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle frontiere marittime.

(8)A livello dell'Unione esistono diversi strumenti stragiudiziali per monitorare e far rispettare il diritto dell'Unione, in particolare riguardanti il mercato unico, come SOLVIT 22 . Il presente regolamento non dovrebbe incidere sugli strumenti esistenti. Lo strumento supplementare creato si applicherà solo agli ostacoli transfrontalieri derivanti dal diritto nazionale, tra cui l'applicazione corretta ma divergente del diritto dell'Unione che potrebbe ostacolare in modo non intenzionale la programmazione o la messa in opera di servizi pubblici e infrastrutture transfrontalieri. Non dovrebbe applicarsi ai fascicoli che configurano una potenziale violazione del diritto dell'Unione che disciplina il mercato interno da parte di un'autorità pubblica di un altro Stato membro. Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicati i meccanismi di coordinamento istituiti in materia di sicurezza sociale e fiscalità. 

(9)Al fine di individuare gli eventuali ostacoli transfrontalieri che potrebbero essere contemplati dal presente regolamento, è necessario definire le situazioni che si qualificano come interazioni transfrontaliere. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle infrastrutture per le attività transfrontaliere e ai servizi pubblici transfrontalieri. Essendo prestati in una prospettiva a lungo termine, i "servizi pubblici transfrontalieri" dovrebbero operare a favore del pubblico o di un gruppo specifico di destinatari nella regione frontaliera in cui il servizio è prestato, migliorando in tal modo le condizioni di vita e la coesione territoriale nelle regioni interessate. Anche le infrastrutture necessarie per le attività transfrontaliere possono subire gli effetti di ostacoli transfrontalieri, quali le diverse norme tecniche riguardanti edifici o veicoli, come anche le pertinenti attrezzature. È opportuno che un fascicolo transfrontaliero sia presentato da un iniziatore, vale a dire un soggetto di diritto pubblico o privato o una persona fisica, unicamente se e nella misura in cui sia detentore di un interesse legittimo riguardante un servizio pubblico transfrontaliero o determinate infrastrutture.

(10)Al fine di predisporre le adeguate capacità amministrative a livello nazionale per trattare le richieste riguardanti ostacoli transfrontalieri e di prevedere una rete di organismi nazionali che siano in grado di mantenere contatti tra di loro per l'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero istituire uno o più punti di coordinamento transfrontaliero a livello nazionale o regionale. È inoltre opportuno che due o più Stati membri limitrofi possano designare in qualità di punti di coordinamento transfrontaliero gli organismi congiunti già esistenti su un dato confine, o conferire a un'autorità congiunta o a un organismo congiunto già esistente i compiti aggiuntivi del punto di coordinamento transfrontaliero per tutti i relativi confini. 

(11)Al fine di istituire un quadro di riferimento per la gestione delle richieste riguardanti ostacoli transfrontalieri comune a tutti i punti di coordinamento transfrontaliero, occorre definire i compiti da assolvere a cura di ciascun punto di coordinamento transfrontaliero. I punti di coordinamento transfrontaliero dovrebbero fungere da "sportelli unici" per gli iniziatori e costituire i loro punti di contatto preferenziali. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni di contatto dei punti di coordinamento transfrontaliero siano disponibili al pubblico e assicurarne la visibilità e l'accessibilità. Se in uno Stato membro esistono più punti di coordinamento transfrontaliero, dovrà essere individuato chiaramente un punto di contatto unico per ciascun iniziatore. Affinché sia possibile seguire l'esito delle richieste riguardanti ostacoli transfrontalieri e aumentare la trasparenza in merito all'eliminazione degli ostacoli transfrontalieri, è opportuno altresì che i punti di coordinamento transfrontaliero siano responsabili della creazione e della tenuta di un registro pubblico di tutti i fascicoli transfrontalieri presentati dagli iniziatori situati nel relativo Stato membro. Occorre inoltre che il presente regolamento stabilisca obblighi in materia di coordinamento, cooperazione e scambio di informazioni tra i diversi punti di coordinamento transfrontaliero di uno stesso Stato membro e tra i punti di coordinamento transfrontaliero di Stati membri limitrofi.

(12)Un dato iniziatore dovrebbe presentare il proprio fascicolo transfrontaliero una sola volta. Tuttavia, qualora anche un diverso iniziatore in un altro Stato membro presenti un fascicolo transfrontaliero speculare in tale altro Stato membro, i punti di coordinamento transfrontaliero degli Stati membri dovrebbero coordinarsi per evitare fascicoli paralleli.

(13)L'esistenza di diversi livelli di diritto nazionale applicabile può rendere difficile individuare la disposizione specifica che costituisce un ostacolo transfrontaliero. Grazie anche all'esperienza acquisita con l'iniziativa b-solutions, l'iniziatore dovrebbe pertanto limitarsi a descrivere la situazione e il problema da risolvere.

(14) Affinché il quadro procedurale garantisca nel contempo la certezza del diritto all'iniziatore di un fascicolo transfrontaliero, è opportuno che il punto di coordinamento transfrontaliero valuti i fascicoli transfrontalieri e che una risposta preliminare e una risposta definitiva siano comunicate all'iniziatore entro termini ragionevoli, in linea di principio quelli stabiliti dal diritto nazionale. Se l'iniziatore non ha individuato gli ostacoli transfrontalieri, dovrebbero provvedere in tal senso le autorità competenti o gli organismi di diritto pubblico competenti. L'analisi di un fascicolo transfrontaliero potrebbe portare alla conclusione che non esista un vero e proprio ostacolo transfrontaliero, perché la descrizione del presunto ostacolo si basa su informazioni insufficienti o su un'errata interpretazione delle disposizioni legislative o amministrative applicabili o perché esistono disposizioni legislative o amministrative che prevedono già le modalità necessarie per eliminare l'ostacolo. In tal caso l'ostacolo transfrontaliero dovrebbe essere considerato eliminato e il fascicolo transfrontaliero dovrebbe essere chiuso. Una volta confermata l'esistenza di un ostacolo transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di decidere lo strumento appropriato per gestire la situazione tra quelli disponibili nella regione transfrontaliera interessata, avvalendosi in primo luogo dei meccanismi già esistenti, se adeguati, per eliminare l'ostacolo. Qualora decidano di non eliminare gli ostacoli transfrontalieri, è opportuno che gli Stati membri ne indichino debitamente i motivi unitamente agli eventuali mezzi di ricorso, in particolare se uno Stato membro conclude che l'ostacolo individuato non rientra nell'ambito del presente regolamento.

(15)Se non ha individuato uno strumento adeguato esistente, l'autorità competente può scegliere di utilizzare lo strumento di facilitazione transfrontaliera o indicare i motivi per cui decide di non eliminare l'ostacolo transfrontaliero. Poiché l'esito della procedura potrebbe variare leggermente in funzione della natura amministrativa o legislativa dell'eventuale ostacolo giuridico transfrontaliero, è necessario prevedere tali casi specifici nell'ambito dello strumento di facilitazione transfrontaliera.

(16)Per prevedere una struttura procedurale efficace per la gestione dei fascicoli relativi a ostacoli transfrontalieri, il presente regolamento dovrebbe stabilire le fasi procedurali essenziali, sia per i fascicoli in cui l'ostacolo è di natura amministrativa sia per quelli in cui è di natura legislativa. È inoltre opportuno chiarire che la diversità dei sistemi giuridici negli Stati membri limitrofi può condurre a situazioni nelle quali determinati ostacoli transfrontalieri sono considerati disposizioni amministrative in uno Stato membro ma disposizioni legislative nell'altro, e viceversa. Ciascuno Stato membro dovrebbe pertanto applicare la procedura appropriata. Gli Stati membri limitrofi dovrebbero, nella misura del possibile, coordinare al massimo le rispettive procedure. Se è adottata una posizione definitiva riguardo a un fascicolo, è opportuno che i relativi motivi siano comunicati all'iniziatore unitamente alla decisione.

(17)Al fine di garantire il monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento a livello dell'Unione e di fornire sostegno agli Stati membri, anche in termini di sviluppo delle capacità, alla Commissione dovrebbero essere affidati i compiti pertinenti al conseguimento di tali obiettivi. Il punto di coordinamento a livello dell'UE dovrebbe, in particolare, fornire sostegno ai punti di coordinamento transfrontaliero promuovendo lo scambio di esperienze tra tali punti di coordinamento. Il sostegno può anche consistere in strumenti di assistenza tecnica come l'iniziativa b-solutions.

(18)Ai fini dell'elaborazione di politiche basate su dati concreti, è opportuno che l'attuazione del presente regolamento sia oggetto di relazione. Tale relazione dovrebbe esaminare gli aspetti principali a fini di valutazione, tra cui l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo, il margine di semplificazione, la sostenibilità e la necessità di ulteriori interventi a livello dell'Unione. È opportuno che la Commissione presenti la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e, a norma dell'articolo 307, primo comma, del trattato, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo. È opportuno che la relazione sia presentata cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento per assicurare un'ampia base di dati concreti sull'utilizzo del presente regolamento e dello strumento di facilitazione transfrontaliera.

(19)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali, osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e non incide negativamente su nessun diritto fondamentale. Dato il suo obiettivo di eliminare gli ostacoli giuridici in un contesto transfrontaliero, il regolamento può promuovere il diritto di accesso ai servizi di interesse economico generale (articolo 36) e la libertà d'impresa (articolo 16). L'ampia gamma dei servizi pertinenti può anche favorire l'accesso alla protezione della salute (articolo 35). Più in generale, data l'elevata probabilità che lo strumento di facilitazione transfrontaliera incida positivamente sui servizi di trasporto pubblico transfrontalieri, il presente regolamento potrebbe avere un'incidenza positiva sulla libertà di circolazione e di soggiorno (articolo 45).

(20)Le condizioni per la cooperazione territoriale dovrebbero essere poste conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. L'esperienza mostra che gli Stati membri hanno intrapreso iniziative individuali, bilaterali o addirittura multilaterali per eliminare gli ostacoli giuridici transfrontalieri. Strumenti di tale tipo non esistono tuttavia in tutti gli Stati membri, né per tutte le frontiere di un determinato Stato membro. Gli obiettivi dell'azione proposta non possono dunque essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della necessaria partecipazione di almeno due Stati membri limitrofi, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Occorrono pertanto ulteriori interventi da parte del legislatore dell'Unione.

(21)Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Il ricorso allo strumento di facilitazione transfrontaliera di cui al presente regolamento è facoltativo per ciascuno Stato membro. Uno Stato membro dovrebbe decidere, lungo una determinata frontiera con uno o più Stati membri limitrofi, di eliminare gli ostacoli transfrontalieri utilizzando gli strumenti esistenti da esso predisposti a livello nazionale o in collaborazione con uno o più Stati membri limitrofi. Il presente regolamento non va dunque oltre quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi in relazione alle regioni transfrontaliere per le quali gli Stati membri non dispongono di strumenti efficaci per eliminare gli ostacoli transfrontalieri esistenti,";

3)gli articoli da 1 a 26 sono sostituiti dai seguenti:

"CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.Il presente regolamento stabilisce una procedura volta a facilitare l'eliminazione degli ostacoli transfrontalieri che ostacolano l'istituzione e il funzionamento di qualsiasi infrastruttura necessaria allo svolgimento di attività transfrontaliere pubbliche o private o di qualsiasi servizio pubblico transfrontaliero prestato in una determinata regione transfrontaliera purché promuova la coesione economica, sociale e territoriale nella regione transfrontaliera ("strumento di facilitazione transfrontaliera").

2.Il presente regolamento stabilisce altresì norme riguardanti:

a)l'organizzazione e i compiti dei punti di coordinamento transfrontaliero negli Stati membri;

b)i compiti di coordinamento della Commissione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica agli ostacoli transfrontalieri nelle regioni frontaliere terrestri o marittime di Stati membri limitrofi.

Esso non si applica agli ostacoli transfrontalieri nelle regioni situate alle frontiere tra Stati membri e paesi terzi.

2.Il presente regolamento non incide su tutti gli altri atti giuridici dell'Unione, in particolare quelli applicabili alla risoluzione stragiudiziale di questioni giuridiche derivanti da ostacoli transfrontalieri e alla corretta interpretazione o attuazione del diritto dell'Unione. Esso lascia inoltre impregiudicati i meccanismi di coordinamento istituiti in materia di sicurezza sociale e fiscalità.

Articolo 3

Definizioni

1.Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)"interazione transfrontaliera":

a)qualsiasi infrastruttura necessaria allo svolgimento di attività transfrontaliere pubbliche o private;

b)l'istituzione, il funzionamento o la prestazione di qualsiasi servizio pubblico transfrontaliero in una regione transfrontaliera;

2)"ostacolo transfrontaliero": qualunque disposizione o pratica legislativa o amministrativa di un'autorità pubblica di uno Stato membro che potrebbe incidere negativamente su un'interazione transfrontaliera e di conseguenza sullo sviluppo di una regione transfrontaliera senza che si configuri una potenziale violazione del diritto dell'Unione che disciplina il mercato interno;

3)"autorità competente": organismo di livello nazionale, regionale o locale investito del potere di adottare atti giuridicamente vincolanti e applicabili;

4)"fascicolo transfrontaliero": documento redatto da uno o più iniziatori per la presentazione a un punto di coordinamento transfrontaliero;

5)"servizio pubblico transfrontaliero": un'attività svolta nell'interesse pubblico per prestare un servizio o risolvere problemi comuni o favorire lo sviluppo potenziale di regioni frontaliere situate su diversi lati di uno o più confini di Stati membri limitrofi, purché promuova la coesione economica, sociale e territoriale nel territorio transfrontaliero;

6)"iniziatore": qualsiasi soggetto pubblico o privato che partecipa alla fornitura, alla gestione, all'istituzione o al funzionamento di qualunque servizio pubblico transfrontaliero o di un'infrastruttura transfrontaliera o qualsiasi persona fisica che detenga un interesse legittimo nell'eliminazione di un ostacolo transfrontaliero.

2.Ai fini del presente regolamento, il riferimento all'"autorità competente" comprende anche le situazioni in cui sono competenti, o devono essere consultate, più autorità all'interno dello stesso Stato membro.

3.Ai fini del presente regolamento, il termine "ostacolo transfrontaliero" riguarda uno o più ostacoli transfrontalieri connessi a un fascicolo transfrontaliero.

CAPO II

Punti di coordinamento transfrontaliero

Articolo 4

Istituzione dei punti di coordinamento transfrontaliero

1.Ciascuno Stato membro istituisce uno o più punti di coordinamento transfrontaliero conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli, conformemente al paragrafo 3.

2.Due o più Stati membri limitrofi possono decidere di istituire un punto di coordinamento frontaliero congiunto competente per una o più delle rispettive regioni transfrontaliere.

3.Ciascun punto di coordinamento transfrontaliero è istituito secondo una delle modalità seguenti:

a)come autorità o organismo di diritto pubblico a sé stante;

b)all'interno di un'autorità o di un organismo di diritto pubblico esistente, anche affidando a un'autorità o a un organismo di diritto pubblico esistente i compiti aggiuntivi del punto di coordinamento transfrontaliero.

4.Gli Stati membri provvedono affinché, entro due mesi dalla data della decisione che istituisce il punto di coordinamento transfrontaliero, i dati di contatto e le informazioni relative ai suoi compiti siano disponibili sul sito web dei programmi Interreg di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1059. Gli Stati membri garantiscono la visibilità e l'accessibilità del punto di coordinamento transfrontaliero.

Articolo 5

Compiti principali dei punti di coordinamento transfrontaliero

1.Gli Stati membri definiscono, individualmente nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o congiuntamente nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, i compiti che ciascun punto di coordinamento transfrontaliero è deputato a svolgere e i compiti che sono attribuiti all'autorità competente.

2.Gli Stati membri decidono se i punti di coordinamento transfrontaliero possono agire per proprio conto in risposta a un fascicolo transfrontaliero o se sono responsabili unicamente della comunicazione con gli iniziatori per conto dell'autorità competente.

3.Il punto di coordinamento transfrontaliero costituisce l'unico punto di contatto dell'iniziatore, a seconda dell'organizzazione dei punti di contatto istituiti dagli Stati membri, secondo le modalità seguenti:

a)ciascun punto di coordinamento transfrontaliero nazionale è competente per tutti i fascicoli transfrontalieri presentati da un iniziatore situato nel territorio del rispettivo Stato membro;

b)ciascun punto di coordinamento transfrontaliero regionale è competente per i fascicoli transfrontalieri presentati da un iniziatore situato nella regione frontaliera o nelle regioni frontaliere del rispettivo Stato membro;

c)ciascun punto di coordinamento transfrontaliero congiunto è competente per i fascicoli transfrontalieri presentati da un iniziatore situato in una delle regioni frontaliere interessate.

4.Oltre ai compiti di cui agli articoli 8, 10 e 11, i punti di coordinamento transfrontaliero svolgono i compiti seguenti:

a)istituire e mantenere un registro pubblico relativo a tutti i fascicoli transfrontalieri presentati da iniziatori situati in tale Stato membro;

b)mantenere i contatti con la Commissione e assistere la Commissione nei suoi compiti di coordinamento di cui all'articolo 12 fornendo le informazioni necessarie, compresa la classificazione NUTS per ciascun fascicolo.

Se in uno Stato membro esistono più punti di coordinamento transfrontaliero, uno di questi ("punto di coordinamento transfrontaliero principale") svolge i compiti di cui alle lettere a) e b).

5.Gli Stati membri provvedono affinché il registro di cui al paragrafo 4 rimanga disponibile al pubblico in formati aperti leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 , che consentano operazioni di selezione, ricerca, estrazione, comparazione e utilizzo dei dati, e che ciascun registro sia aggiornato almeno tre volte l'anno. Il punto di coordinamento transfrontaliero può integrare le informazioni ad accesso aperto o collegare il registro al portale web unico di cui all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060, al sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1, dello stesso regolamento o al sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1059.

6.Se in uno Stato membro esistono più punti di coordinamento transfrontaliero, i punti di coordinamento transfrontaliero trasmettono le informazioni necessarie al punto di coordinamento transfrontaliero principale per metterlo in grado di svolgere i compiti di cui ai paragrafi 4 e 5.

7.Se due o più Stati membri limitrofi hanno deciso di istituire un punto di coordinamento transfrontaliero congiunto, tale punto trasmette le informazioni necessarie ai punti di coordinamento transfrontaliero principali dei rispettivi Stati membri.

CAPO III

Fascicoli transfrontalieri

Articolo 6

Preparazione e presentazione di fascicoli transfrontalieri

1.L'iniziatore prepara un fascicolo transfrontaliero conformemente all'articolo 7.

2.L'iniziatore presenta il fascicolo transfrontaliero al punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro in cui è situato o ha la sua sede legale.

3.Se in due o più Stati membri limitrofi sono aperti fascicoli riguardanti lo stesso ostacolo transfrontaliero, i rispettivi punti di coordinamento transfrontaliero si coordinano tra di loro per chiarire quale tra loro sarà il principale responsabile del fascicolo.

Articolo 7

Contenuto dei fascicoli transfrontalieri

1.Il fascicolo transfrontaliero comprende almeno gli elementi seguenti:

a)una descrizione dell'interazione transfrontaliera, il relativo contesto e il problema derivante da un ostacolo transfrontaliero che dovrebbe essere eliminato;

b)una giustificazione della necessità di eliminare l'ostacolo transfrontaliero;

c)se disponibile, una descrizione dell'impatto negativo dell'ostacolo transfrontaliero sullo sviluppo della regione frontaliera;

d)la zona geografica interessata;

e)se disponibile e pertinente, la previsione della durata necessaria dell'applicazione di una deroga o di un'eccezione all'ostacolo transfrontaliero o, se debitamente giustificata, della sua abrogazione.

2.L'iniziatore può anche individuare l'ostacolo transfrontaliero e, se possibile, suggerire il testo dell'eventuale deroga o eccezione all'ostacolo transfrontaliero o di una risoluzione giuridica ad hoc.

3.La zona geografica di cui al paragrafo 1, lettera d), è limitata al minimo necessario per la conclusione efficace di un fascicolo transfrontaliero.

Articolo 8

Fasi della valutazione preliminare

1.Il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente valuta ciascun fascicolo transfrontaliero presentato a norma degli articoli 6 e 7 e individua l'ostacolo transfrontaliero o gli ostacoli transfrontalieri.

2.Entro il termine di due mesi dalla presentazione del fascicolo, il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente può chiedere all'iniziatore di presentare chiarimenti sul fascicolo transfrontaliero o ulteriori informazioni specifiche. Un'eventuale richiesta in tale senso specifica il motivo e l'aspetto secondo cui il fascicolo transfrontaliero non è ritenuto sufficientemente completo per essere esaminato.

Se il fascicolo transfrontaliero riveduto non rimedia agli aspetti considerati insufficienti, il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente può porre fine alla procedura e informare in tal senso l'iniziatore indicandone i motivi.

3.Se dopo aver valutato un fascicolo transfrontaliero il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente giunge alla conclusione che il presunto ostacolo transfrontaliero non esiste, può porre fine alla procedura e informare di ciò l'iniziatore indicandone i motivi.

4.Il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente, se dopo aver valutato un fascicolo transfrontaliero giunge alla conclusione che il presunto ostacolo transfrontaliero esiste, può scegliere in qualsiasi fase della procedura di non eliminarlo e informare di ciò l'iniziatore indicandone i motivi.

5.Prima di concludere la valutazione, il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente valuta altresì, per ciascun presunto ostacolo transfrontaliero, se è possibile avvalersi di un accordo di cooperazione internazionale in vigore, a prescindere se sia bilaterale o multilaterale, plurisettoriale o settoriale, che stabilisca un meccanismo proprio per l'eliminazione degli ostacoli transfrontalieri tra gli Stati membri interessati da tale ostacolo o da tali ostacoli. Qualora esista un accordo internazionale di questo tipo, l'eliminazione di uno o più ostacoli transfrontalieri, i soggetti che vi partecipano e la procedura da seguire, in particolare a fini di collegamento e cooperazione con lo Stato membro limitrofo, sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni di tale accordo.

6.Se uno Stato membro decide di eliminare l'ostacolo e in assenza di un accordo internazionale del tipo di cui al paragrafo 5, o qualora gli accordi internazionali in vigore non sembrino contribuire in modo soddisfacente all'eliminazione dell'ostacolo descritto nel fascicolo transfrontaliero, il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente può applicare lo strumento di facilitazione transfrontaliera, agendo individualmente o, se necessario e così concordato, congiuntamente con lo Stato membro limitrofo.

Articolo 9

Informazioni da fornire all'iniziatore

1.Dopo aver ricevuto un fascicolo transfrontaliero o la sua versione riveduta, il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente informa per iscritto l'iniziatore di tutte le fasi della valutazione preliminare espletate a norma dell'articolo 8, entro il termine standard previsto dalla legislazione nazionale per rispondere a una richiesta equivalente presentata all'amministrazione.

2.Qualora la legislazione nazionale non preveda tale termine, si applicano i seguenti termini:

a)tre mesi per le fasi della valutazione preliminare di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma;

b)sei mesi per le fasi della valutazione preliminare di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4.

3.Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 indicano altresì:

a)quali fasi della valutazione preliminare sono state espletate, le relative motivazioni e conclusioni, se già disponibili;

b)le modalità e le procedure di ricorso eventualmente previste dalla legislazione nazionale in relazione a tali fasi di valutazione preliminare.

4.La prima risposta all'iniziatore a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, può anche indicare la necessità di un ulteriore lasso di tempo per un'analisi giuridica o per consultazioni nello Stato membro o per il coordinamento con lo Stato membro limitrofo.



CAPO IV

Strumento di facilitazione transfrontaliera

Articolo 10

Procedura

1.Il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente, se ha deciso, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, di applicare lo strumento di facilitazione transfrontaliera, applica la procedura di cui al presente articolo.

2.Dopo aver individuato l'ostacolo transfrontaliero nel proprio ordinamento giuridico nazionale, il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente informa l'iniziatore in merito a quanto segue:

a)l'ostacolo transfrontaliero individuato;

b)la natura della disposizione all'origine dell'ostacolo transfrontaliero che sarebbe necessario modificare per eliminare l'ostacolo;

c)le fasi successive, se esse comportino o meno l'eliminazione dell'ostacolo transfrontaliero e quale delle procedure di cui ai paragrafi 4 o 5 del presente articolo si applichi.

3.Dopo la valutazione del fascicolo transfrontaliero e l'individuazione dell'ostacolo transfrontaliero, il punto di coordinamento transfrontaliero competente scambia le informazioni pertinenti relative all'ostacolo transfrontaliero con il punto di coordinamento transfrontaliero competente nello Stato membro limitrofo. I punti di coordinamento transfrontaliero si adoperano per evitare l'esistenza di procedure parallele riguardanti uno stesso ostacolo transfrontaliero.

4.Se l'ostacolo transfrontaliero consiste in una disposizione o pratica amministrativa che non richiede la modifica di una disposizione giuridica, il punto di coordinamento transfrontaliero contatta l'autorità competente responsabile della disposizione amministrativa per verificare se una modifica di tale disposizione o pratica amministrativa sia sufficiente a eliminare l'ostacolo transfrontaliero e se l'autorità sia disposta a effettuare la pertinente modifica. L'iniziatore è informato per iscritto entro otto mesi dalla presentazione del fascicolo transfrontaliero.

5.Se l'ostacolo transfrontaliero consiste in una disposizione giuridica, il punto di coordinamento transfrontaliero contatta l'autorità competente per verificare se una modifica, che può essere un'eccezione o una deroga alla disposizione giuridica applicabile, eliminerebbe l'ostacolo transfrontaliero e se l'autorità competente intenda adottare le misure necessarie per avviare una procedura legislativa conformemente al quadro istituzionale e giuridico. L'iniziatore è informato per iscritto entro otto mesi dalla presentazione del fascicolo transfrontaliero.

6.Se un fascicolo transfrontaliero è stato presentato al punto di coordinamento transfrontaliero di due o più Stati membri limitrofi, ciascuno di essi decide in merito al tipo di procedura da seguire nel proprio Stato membro.

7.Se il punto di coordinamento transfrontaliero non ha la possibilità di rispondere all'iniziatore entro otto mesi a norma dei paragrafi 4 e 5 a causa di un'analisi giuridica, di consultazioni interne a uno Stato membro, dell'attività di coordinamento con lo Stato membro limitrofo o del fatto che l'autorità competente dello Stato membro limitrofo sta avviando la modifica di una disposizione amministrativa o una procedura legislativa, l'iniziatore è informato per iscritto del motivo del ritardo e del calendario della risposta.

Articolo 11

Fasi finali per l'eliminazione dell'ostacolo transfrontaliero

1.Il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente, sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 8 e conformemente alle informazioni ricevute a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, informa per iscritto l'iniziatore in merito all'esito del fascicolo comunicandogli quanto segue:

a)l'esito di una procedura a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, compresa, ove pertinente, la modifica di eventuali disposizioni amministrative;

b)l'esito di una procedura a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, compreso, se del caso, l'avvio di una procedura legislativa o la modifica di qualsiasi disposizione giuridica;

c)il fatto che l'ostacolo non sarà eliminato;

d)i motivi soggiacenti alla posizione adottata di cui alle lettere a), b) o c);

e)il termine per presentare un eventuale ricorso a norma del diritto nazionale. In assenza di un termine a norma del diritto nazionale, all'iniziatore sono concessi sei mesi per chiedere il riesame della decisione.

2.Qualora abbia deciso di eliminare l'ostacolo transfrontaliero mediante la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 5, il punto di coordinamento transfrontaliero o l'autorità competente:

a)informa il punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro limitrofo;

b)informa l'iniziatore delle fasi più importanti della modifica della disposizione giuridica, e se del caso della procedura legislativa avviata per procedere a una modifica legislativa volta a eliminare l'ostacolo transfrontaliero, oppure della decisione finale di rigetto della procedura.

L'iniziatore dovrebbe essere informato anche qualora la modifica di una disposizione giuridica sia stata avviata dalle autorità competenti dello Stato membro limitrofo.

3.Qualora lo Stato membro interessato e lo Stato membro limitrofo concludano che ciascuno di essi è disposto ad avviare una propria procedura legislativa o a modificare le proprie disposizioni o pratiche amministrative, essi procedono all'esecuzione in stretto coordinamento, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici. Tale coordinamento può riguardare la tempistica delle procedure e può portare all'istituzione di un comitato congiunto con rappresentanti dei punti di coordinamento transfrontaliero.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 12

Compiti di coordinamento della Commissione

La Commissione assolve i seguenti compiti di coordinamento:

a)mantenere i contatti con i punti di coordinamento transfrontaliero;

b)sostenere il rafforzamento della capacità istituzionale negli Stati membri necessaria per attuare efficacemente il presente regolamento;

c)promuovere lo scambio di esperienze tra gli Stati membri, in particolare tra i punti di coordinamento transfrontaliero;

d)pubblicare e tenere aggiornato l'elenco di tutti i punti di coordinamento transfrontaliero nazionali e regionali;

e)istituire e tenere un registro pubblico dei fascicoli transfrontalieri.

Articolo 13

Monitoraggio e comunicazione

1.Entro il gg mm aaaa [il primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento più sei mesi; da completare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni], ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito all'istituzione del proprio punto o dei propri punti di coordinamento transfrontaliero e dei relativi dati di contatto.

2.Entro il gg mm aaaa [il primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento più cinque anni; da completare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e riferisce in merito al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    COM(2018) 373 final del 29.5.2018.
(2)    Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana, Caragliu, A., Capello, R., Camagni, R. et al., Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles in land border regions – Final report, Ufficio delle pubblicazioni, 2017,  https://data.europa.eu/doi/10.2776/25579 ; COM(2017) 534 final del 20.9.2017 dal titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE", pag. 6.
(3)     https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/cooperation/european-territorial/survey-2020/cross-border-survey-2020-report_en.pdf .
(4)    Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" (COM(2017) 534 final del 20.9.2017).
(5)    Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana, Capello, R., Caragliu, A., Analysis of the economic impacts of border-related measures taken by Member States in the fight against COVID-19 – Final report, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022,  https://data.europa.eu/doi/10.2776/973169 .
(6)     https://www.b-solutionsproject.com/ .
(7)    Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).
(8)    Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).
(9)    Articolo 14, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1059.
(10)    Cfr. articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1082/2006.
(11)    Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana, Caragliu, A., Capello, R., Camagni, R. et al., Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles in land border regions – Final report, Ufficio delle pubblicazioni, 2017,  https://data.europa.eu/doi/10.2776/25579 ; cfr. COM(2017) 534 final, pag. 6; per maggiori dettagli cfr. anche il documento di accompagnamento SWD(2017) 307 final, punto 2.2, pagg. 20-22.
(12)    Cfr. anche il nono considerando del preambolo del trattato sull'Unione europea (grassetto aggiunto): "DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori".
(13)    Commissione, "European Territorial Cooperation, Work Package 11, Ex-post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF)", luglio 2016.
(14)    SWD(2018) 282 final - 2018/0197 (COD).
(15)    EPRS, "Mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context: European added value assessment," PE 740.233, 2023.
(16)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: "Legiferare meglio: risultati migliori per un'Unione più forte" (COM(2016) 615 final del 14.9.2016).
(17)    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo Plus (FSE+), Fondo di coesione, Fondo per una transizione giusta (JTF), Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), Fondo Sicurezza interna (ISF) e Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI); cfr. l'articolo 1 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).
(18)    Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE", COM(2017) 534 final del 20.9.2017.
(19)    Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj).
(20)    Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1082/oj).
(21)    Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE", COM(2017) 534 final del 20.9.2017.
(22)    Raccomandazione 2013/461/UE della Commissione, del 17 settembre 2013 (GU L 249 del 19.9.2013, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2013/461/oj).
(23)    Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj).
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