EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0365

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

COM/2018/365 final

Bruxelles, 27.7.2018

COM(2018) 365 final

2018/0189(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta è legata alla proposta, presentata dalla Commissione, di una decisione del Consiglio relativa all’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (“l’Atto di Ginevra”).

La presente proposta della Commissione è volta a garantire il quadro giuridico per un’efficace partecipazione dell’UE all’Unione di Lisbona dell’OMPI dopo che l’Unione sarà divenuta parte contraente dell’Atto di Ginevra.

L’articolo 9 dell’Atto di Ginevra sancisce l’impegno di ciascuna parte contraente a proteggere sul proprio territorio le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche ma conformemente alle disposizioni del suddetto atto, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce della parte contraente di origine, invalidamenti o cancellazioni che possano prendere effetto con riguardo al proprio territorio. L’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), dell’Atto di Ginevra stabilisce che una denominazione di origine o indicazione geografica registrata è protetta, in ciascuna parte contraente che non ha rifiutato la protezione a norma dell’articolo 15, o che ha inviato all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale una notifica di concessione della protezione a norma dell’articolo 18, a decorrere dalla data della registrazione internazionale. La regola 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione comune nell’ambito dell’Accordo di Lisbona e dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona (“il regolamento di esecuzione comune”) specifica che il rifiuto deve essere notificato entro il termine di un anno a decorrere dal ricevimento della notifica di registrazione internazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 4. Nel caso di cui all’articolo 29, paragrafo 4, tale termine può essere prolungato di un anno.

In questo contesto, al momento di divenire parte contraente dell’Atto di Ginevra, l’Unione dovrebbe presentare un elenco di indicazioni geografiche dell’UE estratte dai registri dell’UE per le indicazioni geografiche (da concordare con gli Stati membri dell’UE) per le quali è chiesta la protezione nell’ambito del sistema di Lisbona. Tale elenco dovrebbe essere stabilito in stretta consultazione con gli Stati membri, secondo la prassi e la metodologia consolidate in uso per alcuni degli accordi internazionali bilaterali sulle indicazioni geografiche conclusi dall’UE (prendendo in considerazione il valore di produzione e il valore di esportazione, la protezione nell’ambito di altri accordi nonché l’effettivo o potenziale uso improprio nei paesi terzi interessati e l’equilibrio tra gli Stati membri), tenuto conto del campo di applicazione delle indicazioni geografiche registrate da paesi terzi membri dell’Unione di Lisbona. Successivamente all’adesione dell’UE all’Unione di Lisbona, la presentazione di domande per la registrazione internazionale di ulteriori indicazioni geografiche protette e registrate nell’Unione sarà possibile su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di un gruppo di produttori interessato.

È opportuno predisporre procedure appropriate per la valutazione, da parte della Commissione, delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche originarie di parti terze contraenti e iscritte nel registro internazionale nonché per la relativa procedura di opposizione, tenendo conto delle specificità dell’Atto di Ginevra.

Le modalità secondo cui l’Unione garantisce il rispetto delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche originarie di parti terze contraenti e registrate nel registro internazionale devono essere conformi alle disposizioni del capo III dell’Atto di Ginevra. L’articolo 14 dell’Atto di Ginevra impone in particolare a ciascuna parte contraente di mettere a disposizione mezzi di ricorso efficaci per la protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche registrate e dispone che un’autorità pubblica o qualsiasi parte interessata, sia essa una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, a seconda del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche, possa avviare un’azione legale per garantire tale protezione. La coesistenza di marchi commerciali preesistenti e di denominazioni di origine o indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale che godono di protezione o sono utilizzate nell’Unione dovrebbe essere possibile, ove ricorrano mutatis mutandis le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012.

Sette Stati membri dell’UE sono membri dell’Unione di Lisbona e come tali hanno accettato la protezione di denominazioni di paesi terzi. Per consentire a tali Stati membri di adempiere agli obblighi internazionali da essi assunti precedentemente all’adesione dell’Unione all’UE di Ginevra, è opportuno prevedere un regime transitorio che produca effetti solo a livello nazionale e non incida sugli scambi intraunionali o internazionali.

Appare equo che le tasse da versare nell’ambito dell’Atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune per la presentazione all’Ufficio internazionale di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, nonché le tasse da versare per altre iscrizioni nel registro internazionale e per la fornitura di estratti, attestati o altre informazioni relative al contenuto di tale registrazione internazionale siano a carico dello Stato membro di cui la denominazione di origine o l’indicazione geografica è originaria.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Per quanto riguarda i prodotti agricoli, l’UE ha istituito sistemi di protezione uniformi e completi delle indicazioni geografiche per i vini (1970), le bevande spiritose (1989), i vini aromatizzati (1991) e altri prodotti agricoli e alimentari (1992). Grazie a questi sistemi, le denominazioni dei prodotti tutelati godono di un’ampia protezione in tutta l’UE basata su una procedura unica di domanda. Le principali disposizioni sono attualmente previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 per il vino, dal regolamento (UE) n. 251/2014 del 26 febbraio 2014 per i vini aromatizzati, dal regolamento (CE) n. 110/2008 del 15 gennaio 2008 per le bevande spiritose e dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 per i prodotti agricoli e alimentari.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La proposta è in linea con le politiche generali dell’UE volte a promuovere e rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche tramite accordi bilaterali, regionali e multilaterali.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

In considerazione dell’oggetto del trattato, il regolamento dovrebbe essere basato sull’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L’Unione ha competenza esclusiva a concludere l’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona. Tale competenza scaturisce dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 ottobre 2017 nella causa C-389/15 - Commissione contro Consiglio, che ha chiarito che il progetto di Accordo di Lisbona riveduto, ossia l’Atto di Ginevra, è inteso principalmente a facilitare e disciplinare gli scambi tra l’Unione europea e i paesi terzi e, in secondo luogo, è tale da avere effetti diretti e immediati su tali scambi, e per questo motivo la sua negoziazione rientra nella competenza esclusiva che l’articolo 3, paragrafo 1, del TFUE conferisce all’Unione europea nel settore della politica commerciale comune di cui all’articolo 207, paragrafo 1, del TFUE.

A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell’UE.

Proporzionalità

Le misure proposte non vanno oltre quanto necessario per permettere all’Unione di partecipare all’Unione di Lisbona in modo da garantire una protezione efficace delle indicazioni geografiche dell’UE.

Scelta dell’atto giuridico

Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è lo strumento giuridico adeguato per l’attuazione dell’adesione dell’Unione europea all’Unione di Lisbona in quanto garantisce le prerogative legislative di entrambe le istituzioni.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente

Consultazioni dei portatori di interessi

La tabella di marcia dell’UE sull’adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche è stata pubblicata il 21 dicembre 2017, con un termine per la presentazione delle osservazioni delle parti interessate fissato al 18 gennaio 2018. Entro il termine stabilito sono pervenute 8 osservazioni. Tutte, tranne una, erano sostanzialmente favorevoli all’iniziativa e sostenevano l’adesione dell’UE. In tre di esse è stata espressa l’opinione che l’UE dovrebbe far avanzare le discussioni sul riconoscimento e la protezione delle indicazioni geografiche non agricole. Due osservazioni erano contrarie a un elenco ristretto, in quanto tutte le indicazioni geografiche dell’Unione dovrebbero beneficiare di una protezione nell’ambito dell’Atto di Ginevra.

Assunzione e uso di perizie

Lo studio dell’ottobre 2012 realizzato da AND International “Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI)” (Il valore della produzione di prodotti agricoli e alimentari, vini, vini aromatizzati e alcolici tutelati da indicazione geografica) (http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en) ha individuato una serie di benefici delle politiche dell’UE in materia di indicazioni geografiche per i consumatori (garanzia della qualità), per i produttori (apertura del sistema a tutti i produttori che rispettano i requisiti di qualità, concorrenza leale, maggiorazione dei prezzi, protezione efficace), per la società in generale (legame di prodotti di valore con le zone rurali, tutela della tradizione, ripristino di un collegamento tra produttori e consumatori) e per l’ambiente (legame di prodotti tradizionali con i paesaggi e i sistemi agricoli). Esaminando i dati economici su ciascuna delle 2768 indicazioni geografiche registrate nell’UE-27 dal 2005 al 2010, lo studio ha rilevato in particolare che il prezzo di un prodotto con indicazione geografica risulta in media 2,23 volte superiore al prezzo di un prodotto senza indicazione geografica comparabile. Nel 2010, il valore delle vendite di prodotti con indicazione geografica dell’UE (tutti i settori) è stato di 54,3 miliardi di EUR (5,7% dell’intero settore degli alimenti e delle bevande dell’UE); la stima del valore delle esportazioni di prodotti con indicazione geografica dell’UE è di 11,5 miliardi di EUR (15% delle esportazioni dell’UE nel settore degli alimenti e delle bevande). 

Valutazione d’impatto

I requisiti della comunicazione “Legiferare meglio” non prevedono per questa iniziativa una valutazione d’impatto, un piano di attuazione o una consultazione pubblica.

Gli orientamenti per legiferare meglio chiariscono che la valutazione d’impatto dovrebbe essere effettuata solo quando ciò risulta utile sulla base di un’analisi caso per caso. In linea di principio, la valutazione d’impatto non è necessaria quando le possibilità di scelta a disposizione della Commissione sono molto ridotte o nulle. Tale è il caso di specie, in quanto l’adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona è giustificata in considerazione della competenza esclusiva dell’Unione per le materie disciplinate dall’Atto di Ginevra, e in quanto tale passo sarebbe anche la logica conclusione del processo di riesame del sistema di Lisbona intrapreso dall’Unione europea. Le misure proposte nel presente progetto di regolamento sono necessarie al fine di garantire l’adeguata applicazione dell’Atto di Ginevra da parte dell’Unione europea.

L’adesione dell’UE comporterebbe un certo numero di vantaggi. Essa garantirebbe che le attuali e future indicazioni geografiche registrate a livello dell’UE ma non registrate dai sette Stati membri dell’UE che fanno parte dell’Unione di Lisbona possano diventare ammissibili alla protezione nell’ambito del sistema di Lisbona. Le indicazioni geografiche dell’UE potrebbero, in linea di principio, acquisire una protezione rapida, di elevato livello e a tempo indeterminato in tutte le parti attuali e future dell’Atto di Ginevra. Il registro multilaterale istituito aumenterebbe la reputazione delle indicazioni geografiche europee grazie alla vasta copertura geografica della protezione conferita a norma dell’Atto di Ginevra. Si prevede che una migliore protezione internazionale delle indicazioni geografiche derivante dall’adesione dell’UE possa contribuire a consolidare e potenzialmente ampliare gli impatti positivi della protezione delle indicazioni geografiche sulla crescita inclusiva e sull’occupazione nel settore della produzione agricola ad alto valore aggiunto, sui flussi commerciali e di investimento, sulla competitività delle imprese e in particolare delle PMI, nonché sul funzionamento del mercato interno, sulla concorrenza e sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale di agricoltori e produttori di generi alimentari nei confronti dei loro prodotti con indicazione geografica protetta è esposta a rischi di sfruttamento e perdita, in particolare sui mercati mondiali. L’adesione dell’UE al sistema di Lisbona aiuterebbe i soggetti rurali a proteggere a livello mondiale ciò che ha valore a livello locale, controbilanciando in tal modo la consueta tendenza a un’uniformazione dei prodotti nel quadro della globalizzazione nonché la pressione al ribasso sui prezzi dei prodotti agricoli. Nell’attuale situazione di incertezze politiche ed economiche, ciò costituirebbe per i membri della comunità rurale una dimostrazione visibile dell’azione dell’UE in difesa e a tutela dei loro interessi nel mondo. Poiché l’Atto di Ginevra è sostanzialmente equivalente alla normativa dell’UE sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, l’adesione dell’UE non dovrebbe richiedere adeguamenti significativi della sostanza di tale normativa.

Da un punto di vista amministrativo, l’Atto di Ginevra prevede un’unica serie di regole per ottenere la protezione in tutti i membri e, pertanto, un meccanismo più semplice e più efficiente rispetto all’attuale prassi dell’UE, consistente nel gestire una serie di procedure locali nel quadro di accordi bilaterali. In termini di politica commerciale, esso dimostrerà il ruolo di guida responsabile dell’UE nella promozione del multilateralismo. L’adesione dell’UE non dovrebbe generare costi o oneri aggiuntivi rispetto alla situazione attuale per gli operatori o gli Stati membri dell’UE che desiderano far proteggere le indicazioni geografiche nell’ambito del sistema di Lisbona. Al contrario, si prevede che tali costi e oneri amministrativi possano addirittura diminuire.

Per le imprese, l’adesione dell’UE non comporterà ulteriori costi di adeguamento, di conformità o transazionali né oneri amministrativi diversi da eventuali tasse per esami individuali che i membri di Lisbona potrebbero applicare, ma da cui andranno detratti i risparmi derivanti dalla procedura internazionale.

L’atto di Ginevra consente l’adesione dell’UE unitamente ai suoi Stati membri. Tuttavia, tenuto conto del carattere uniforme ed esaustivo del sistema di protezione delle indicazioni geografiche dell’UE per i prodotti agricoli, qualsiasi denominazione di origine o indicazione geografica per la quale i sette Stati membri dell’UE che aderiscono al sistema di Lisbona hanno chiesto la protezione (attualmente circa 800) e ammissibile alla protezione a norma della legislazione dell’UE non dovrebbe più essere protetta nell’ambito della legislazione nazionale, ma esclusivamente tramite la legislazione dell’UE. Lo stesso vale per la protezione delle indicazioni geografiche originarie di paesi terzi aderenti al sistema di Lisbona e per le quali essi hanno chiesto la protezione nell’ambito di tale sistema. L’adesione dell’UE comporterà pertanto una riduzione degli oneri amministrativi connessi alla partecipazione al sistema di Lisbona per gli Stati membri dell’UE.

In particolare, successivamente all’adesione dell’UE, sarà possibile far riferimento al registro del sistema di Lisbona anziché negoziare nei dettagli la protezione bilaterale delle indicazioni geografiche. Ciò sarebbe in linea con la prassi seguita in altri settori dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), in cui l’UE incoraggia i propri partner ad aderire e conformarsi agli accordi internazionali in materia di diritti di proprietà intellettuale, quali la Convenzione di Berna sulla protezione del diritto d’autore e il protocollo di Madrid per la registrazione dei marchi, anziché creare una rete di iniziative divergenti che possono confondere le parti interessate.

L’adesione dell’UE potrebbe costituire un incentivo per l’adesione di un maggior numero di paesi terzi al sistema di Lisbona, poiché consentirebbe a tali paesi di accedere alla protezione in tutta l’Unione di Lisbona e di trarre beneficio da una procedura di esame efficace per le singole indicazioni geografiche in caso di equivalenza del loro sistema con quello dell’UE.

In particolare, l’adesione dell’UE potrebbe avere effetti positivi per i paesi in via di sviluppo che prevedono di aderire all’Atto di Ginevra, poiché le loro indicazioni geografiche potrebbero ottenere la protezione nell’UE tramite il sistema di Lisbona. L’interesse dell’Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI), composta da 17 membri, nei confronti dell’adesione al sistema di Lisbona è un elemento favorevole e mostra il potere di attrazione dello strumento delle indicazioni geografiche per tutelare i diritti e il valore tradizionale degli agricoltori dei paesi in via di sviluppo.

I potenziali svantaggi potrebbero consistere nell’adesione ancora limitata al sistema di Lisbona, nel rischio di rallentare ulteriormente i progressi in materia di indicazioni geografiche in sede OMC, nello scetticismo di alcuni Stati membri dell’UE nei confronti di questa adesione e nell’incertezza con riguardo agli impatti finanziari. Tuttavia, il sistema modernizzato nell’ambito dell’Atto di Ginevra dovrebbe essere più attraente per i potenziali nuovi membri; i progressi compiuti in sede OMPI potrebbero anche avere ripercussioni positive sul dibattito relativo alle indicazioni geografiche nell’ambito dell’OMC, in quanto permetterebbero di creare sinergie adeguate e di avvicinare l’Accordo di Lisbona riveduto al processo dell’OMC; gli Stati membri dell’UE che nutrono riserve riguardo al sistema di Lisbona non saranno tenuti ad aderirvi; infine, i membri dell’Unione di Lisbona hanno compiuto progressi nei loro sforzi volti ad assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema di Lisbona.

Nel complesso, i vantaggi dell’adesione dell’UE all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona superano gli svantaggi. Al fine di pervenire all’adesione dell’UE al sistema di Lisbona, la Commissione dovrà presentare una proposta relativa agli atti giuridici necessari per l’adesione dell’UE all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona e per la sua attuazione.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente

Diritti fondamentali

La partecipazione dell’UE all’Unione di Lisbona in quanto parte contraente dell’Atto di Ginevra è conforme all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce la protezione della proprietà intellettuale.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Si veda la scheda finanziaria allegata.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Non pertinente

2018/0189 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Per poter esercitare pienamente la sua competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, l’Unione diventerà parte contraente dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (“l’Atto di Ginevra”) 2 , a norma della decisione (UE).../... del Consiglio 3 . Le parti contraenti dell’Atto di Ginevra sono membri di un’Unione particolare creata dall’Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine 4 (“Unione particolare”). Conformemente all’articolo 3 della decisione (UE).../..., nell’ambito dell’Unione particolare l’Unione deve essere rappresentata dalla Commissione.

(2)È opportuno stabilire norme che consentano all’Unione di esercitare pienamente tutti i propri diritti e obblighi derivanti dalla sua adesione all’Atto di Ginevra.

(3)L’atto di Ginevra protegge le denominazioni di origine, incluse quelle definite dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 e dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 , e le indicazioni geografiche, nel prosieguo congiuntamente denominate “indicazioni geografiche”.

(4)In seguito all’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra, la Commissione dovrebbe in primo luogo presentare all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (“l’Ufficio internazionale”) una domanda di iscrizione nel registro di tale Ufficio (“il registro internazionale”) di un elenco di indicazioni geografiche originarie del territorio dell’Unione e ivi protette. I criteri per la compilazione di tale elenco dovrebbero, come avviene per alcuni accordi bilaterali e regionali dell’Unione relativi alla protezione delle indicazioni geografiche, tener conto in particolare del valore di produzione e del valore di esportazione, della protezione nell’ambito di altri accordi nonché degli usi impropri effettivi o potenziali nei paesi terzi in questione.

(5)Al fine di garantire che ulteriori indicazioni geografiche protette e registrate nell’Unione siano iscritte nel registro internazionale, è opportuno autorizzare la Commissione, in una fase successiva, a presentare le domande per la registrazione internazionale di tali indicazioni geografiche aggiuntive, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di un gruppo di produttori interessato o, in casi eccezionali, su richiesta di un singolo produttore.

(6)È opportuno fissare procedure adeguate per consentire alla Commissione di valutare le indicazioni geografiche originarie delle parti contraenti dell’Atto di Ginevra che non sono Stati membri (“parti terze contraenti”) e iscritte nel registro internazionale, al fine di predisporre una procedura per decidere in merito alla protezione nell’Unione e, se del caso, per annullare tale protezione.

(7)L’applicazione, da parte dell’Unione, della protezione delle indicazioni geografiche originarie di parti terze contraenti e iscritte nel registro internazionale dovrebbe avvenire in conformità del capo III dell’atto di Ginevra, e in particolare del suo articolo 14, che impone a ciascuna parte contraente di mettere a disposizione mezzi di ricorso giuridici efficaci per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dispone che un’autorità pubblica o qualsiasi parte interessata, che si tratti di una persona fisica o di un’entità giuridica, pubblica o privata, in funzione del proprio ordinamento giuridico e delle prassi vigenti, possa avviare procedimenti giudiziari per garantire tale protezione. Al fine di garantire che parallelamente alle indicazioni geografiche siano protetti anche i marchi commerciali, tenuto conto della salvaguardia dei diritti dei marchi preesistenti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, dell’Atto di Ginevra, è opportuno tutelare la coesistenza di marchi preesistenti e indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale che godono di protezione o che sono utilizzati nell’Unione.

(8)Sette Stati membri sono membri dell’Unione particolare e in quanto tali hanno accettato la protezione delle indicazioni geografiche delle parti terze contraenti. Per consentire a tali Stati membri di adempiere agli obblighi internazionali da essi assunti precedentemente all’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra, è opportuno prevedere un regime transitorio che produca effetti solo a livello nazionale e non incida sugli scambi intraunionali o internazionali.

(9)Appare equo che le tasse da versare nell’ambito dell’Atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune per la presentazione all’Ufficio internazionale di una domanda di registrazione internazionale di un’indicazione geografica, nonché le tasse da versare per altre iscrizioni nel registro internazionale e per la fornitura di estratti, attestati o altre informazioni relative al contenuto di tale registrazione internazionale siano a carico dello Stato membro di cui l’indicazione geografica è originaria. Ciò non pregiudica l’eventuale decisione dello Stato membro di chiedere il rimborso di tali tasse al gruppo di produttori o al singolo produttore che utilizza l’indicazione geografica per la quale è chiesta la registrazione internazionale.

(10)Al fine di coprire eventuali carenze in relazione al bilancio di funzionamento dell’Unione particolare, l’Unione dovrebbe essere in grado di fornire un contributo speciale entro i limiti delle risorse a tal fine disponibili nel suo bilancio annuale.

(11)Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione dell’appartenenza dell’UE all’Unione particolare, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire un elenco di indicazioni geografiche per le quali presentare una domanda di registrazione internazionale presso l’Ufficio internazionale al momento dell’adesione all’Atto di Ginevra, per presentare successivamente la domanda di registrazione internazionale di un’indicazione geografica presso l’Ufficio internazionale, per respingere un’opposizione, per decidere circa la concessione o meno della protezione di un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale nonché per annullare la protezione nell’Unione di un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative all’attuazione dei diritti e degli obblighi dell’Unione in seguito alla sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (“l’Atto di Ginevra”).

Ai fini del presente regolamento, le denominazioni di origine, incluse quelle definite dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e dal regolamento (UE) n. 1308/2013, e le indicazioni geografiche, sono in appresso congiuntamente denominate “indicazioni geografiche”.

Articolo 2
Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche al momento dell’adesione

Al momento dell’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra, la Commissione presenta all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (“l’Ufficio internazionale”) le domande per la registrazione internazionale di indicazioni geografiche protette e registrate nell’ambito del diritto dell’Unione e relative a prodotti originari dell’Unione a norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’Atto di Ginevra.

La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce l’elenco delle indicazioni geografiche di cui al primo comma, conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Al fine di istituire l’elenco di cui al secondo comma, la Commissione prende in considerazione, in particolare, i seguenti elementi:

(a)il valore di produzione dell’indicazione geografica;

(b)il valore di esportazione dell’indicazione geografica;

(c)la protezione dell’indicazione geografica nell’ambito di altri accordi internazionali;

(d)l’uso improprio attuale o potenziale dell’indicazione geografica in altri membri dell’Unione particolare;

(e)il numero complessivo di indicazioni geografiche originarie dei territori degli altri membri dell’Unione particolare e iscritte nel registro dell’Ufficio internazionale (“il registro internazionale”).

Articolo 3
Successiva registrazione internazionale di indicazioni geografiche dell’Unione

Successivamente all’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di un gruppo di produttori interessato o di un singolo produttore che utilizza un’indicazione geografica protetta e registrata nell’Unione, adottare atti di esecuzione al fine di presentare all’Ufficio internazionale una domanda di registrazione internazionale per un’indicazione geografica protetta e registrata nell’ambito del diritto dell’Unione e relativa a un prodotto originario dell’Unione.

Al fine di valutare l’opportunità di presentare o no una domanda di registrazione internazionale, la Commissione tiene conto dei criteri di cui all’articolo 2, terzo comma. I suddetti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 4
Valutazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

(1)La Commissione valuta la pubblicazione notificata dall’Ufficio internazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra relativa alle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale e per le quali la parte contraente di origine, quale definita all’articolo 1, punto xv), dell’Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, al fine di stabilire se essa contenga gli elementi obbligatori di cui alla norma 5(2) del regolamento di esecuzione comune nell’ambito dell’Accordo di Lisbona e dell’Atto di Ginevra (il “regolamento di esecuzione comune”) 8 e le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5(3) del suddetto regolamento, nonché di valutare se la pubblicazione si riferisce a un prodotto per il quale è attualmente prevista una protezione delle indicazioni geografiche nell’ambito dell’Unione. Il termine per effettuare tale valutazione non deve essere superiore a quattro mesi e non deve includere la valutazione di altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione dei prodotti sul mercato e, in particolare, alle norme sanitarie e fitosanitarie, alle norme di commercializzazione e all’etichettatura dei prodotti alimentari.

(2)Se, sulla base della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1, ritiene che le condizioni stabilite nel suddetto paragrafo sono prima facie soddisfatte, la Commissione procede alla pubblicazione dell’indicazione geografica per cui è proposta la protezione nell’Unione, con indicazione del tipo di prodotto e del paese di origine, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

(3)Se, sulla base della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1, ritiene che le condizioni stabilite nel suddetto paragrafo non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione per rifiutare la protezione dell’indicazione geografica mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche relative a prodotti che non rientrano nell’ambito di competenza dei comitati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, la decisione è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, dell’Atto di Ginevra, la Commissione notifica all’Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale in questione sul territorio dell’Unione entro un anno dal ricevimento della notifica della registrazione internazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra.

Articolo 5
Procedura di opposizione per le indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

(1)Entro due mesi dalla data di pubblicazione del nome dell’indicazione geografica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine, o una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita nell’Unione o in un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine, possono presentare opposizione alla Commissione in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

(2)Tale opposizione è ammissibile solo se è presentata entro il termine di cui al paragrafo 1 e se contiene una o più delle seguenti dichiarazioni:

(a)che l’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

(b)che l’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è interamente o parzialmente omonima di un’indicazione geografica già protetta nell’Unione e che non esiste sufficiente distinzione nella pratica tra le condizioni di uso e di presentazione locali e tradizionali dell’indicazione geografica proposta per la protezione e dell’indicazione geografica già protetta nell’Unione, tenuto conto dell’esigenza di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori;

(c)che la protezione nell’Unione dell’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale violerebbe il diritto di un marchio commerciale preesistente;

(d)che la protezione nell’Unione dell’indicazione geografica proposta pregiudicherebbe l’uso di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o la natura esclusiva di un marchio commerciale o il valore economico di prodotti immessi legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del nome dell’indicazione geografica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 4, paragrafo 2;

(e)che l’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale si riferisce a un prodotto per il quale la protezione delle indicazioni geografiche all’interno dell’UE non è attualmente prevista;

(f)che la denominazione di cui è chiesta la registrazione è un termine generico nel territorio dell’Unione.

(3)I motivi di opposizione di cui al paragrafo 2 sono valutati dalla Commissione in relazione al territorio dell’Unione o a una parte di esso.

Articolo 6
Decisione relativa alla protezione nell’Unione di indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

(1)Se non le pervengono opposizioni, o se le opposizioni pervenute sono irricevibili, la Commissione respinge se del caso le opposizioni irricevibili e decide di concedere la protezione dell’indicazione geografica mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

(2)Se le perviene un’opposizione ricevibile di cui all’articolo 5, paragrafo 2, la Commissione decide se concedere o no la protezione di un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche relative a prodotti che non rientrano nell’ambito di competenza dei comitati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, la decisione è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

(3)La decisione di concedere la protezione a un’indicazione geografica conformemente ai paragrafi 1 o 2 definisce l’ambito di applicazione della protezione concessa e può includere condizioni che siano compatibili con l’Atto di Ginevra, in particolare la concessione di un periodo di transizione definito secondo quanto specificato dall’articolo 17 dell’Atto di Ginevra e dalla regola 14 del regolamento di esecuzione comune.

(4)Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, dell’Atto di Ginevra, la Commissione notifica all’Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale in questione sul territorio dell’Unione entro un anno dal ricevimento della notifica della registrazione internazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’Atto di Ginevra.

Articolo 7
Uso delle indicazioni geografiche

(1)Gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 6 si applicano fatte salve altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione di prodotti sul mercato e, in particolare, all’organizzazione comune dei mercati agricoli, alle norme sanitarie e fitosanitarie e all’etichettatura degli alimenti. La Commissione informa l’Ufficio internazionale in merito a tali condizioni di uso al momento dell’adesione.

(2)Fatto salvo il paragrafo 1, le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conformemente alla registrazione internazionale.

Articolo 8
Cancellazione di un’indicazione geografica di un paese terzo iscritta nel registro internazionale

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione nell’Unione di un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale in una o più delle seguenti circostanze:

(a)l’indicazione geografica non è più protetta nella parte contraente di origine;

(b)l’indicazione geografica non è più iscritta nel registro internazionale;

(c)la conformità con gli elementi obbligatori di cui alla norma 5(2) del regolamento di esecuzione comune o con le informazioni dettagliate relative alla qualità, alla reputazione o alle caratteristiche di cui alla norma 5(3) del suddetto regolamento non è più garantita.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

La Commissione notifica senza indugio all’Ufficio internazionale la declaratoria di inefficacia sul territorio dell’Unione della registrazione internazionale dell’indicazione geografica cancellata a norma del primo comma.

Articolo 9
Relazione con i marchi commerciali

(1)La protezione di un’indicazione geografica non pregiudica la validità di un marchio commerciale preesistente depositato o registrato in buona fede o acquisito con l’uso in buona fede sul territorio dell’Unione.

(2)Un’indicazione geografica iscritta nel registro internazionale non è protetta sul territorio dell’Unione se, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione del medesimo, la protezione della suddetta indicazione geografica sul territorio dell’Unione sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

(3)Fatto salvo il paragrafo 2, un marchio preesistente depositato o registrato in buona fede sul territorio dell’Unione o acquisito con l’uso in buona fede, il cui uso violerebbe la protezione di un’indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto in questione nonostante la protezione di un’indicazione geografica purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 . In tali casi l’uso dell’indicazione geografica è consentito, così come quello del marchio in questione.

Articolo 10
Protezione transitoria

(1)Gli Stati membri che erano membri dell’Unione particolare prima dell’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra possono concedere la protezione a un paese terzo parte contraente dell’Accordo di Lisbona del 1958, o di tale accordo quale riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979, per mezzo di un sistema di protezione nazionale, con effetto a decorrere dalla data in cui l’Unione diventa parte contraente dell’Atto di Ginevra, per quanto riguarda le indicazioni geografiche registrate a tale data nell’ambito dell’Unione particolare, o con effetto a decorrere dalla data in cui la registrazione internazionale dell’indicazione geografica nel registro internazionale è notificata allo Stato membro dalla Commissione.

Tali sistemi di protezione nazionale cessano di avere effetto il giorno in cui è adottata la decisione sulla protezione a norma del presente regolamento o il giorno in cui vengono meno gli effetti della registrazione internazionale.

(2)Qualora una denominazione di un paese terzo non sia registrata a norma del presente regolamento, le conseguenze del sistema di protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

(3)Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

Articolo 11
Tasse

Le tasse dovute a norma dell’articolo 7 dell’Atto di Ginevra, come specificato nel regolamento di esecuzione comune, per la presentazione di una domanda presso l’Ufficio internazionale per la registrazione internazionale di un’indicazione geografica nel registro internazionale, nonché per la fornitura di estratti, attestati o altre informazioni relative al contenuto di tale registro sono a carico dello Stato membro di cui l’indicazione geografica è originaria.

Ciò non pregiudica l’eventuale decisione di uno Stato membro di chiedere il rimborso degli importi di cui al primo comma al gruppo di produttori o al singolo produttore che utilizza l’indicazione geografica per la quale è chiesta la registrazione internazionale.

Articolo 12
Contributo finanziario speciale

Se le entrate provenienti dall’Unione particolare sono ricavate conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, lettera v), dell’Atto di Ginevra, l’Unione può versare un contributo speciale nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nel bilancio annuale dell’Unione.

Articolo 13
Procedura di comitato

(1)La Commissione è assistita dai seguenti comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 con riguardo ai prodotti di seguito elencati:

(a)per i prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del medesimo regolamento;

(b)per i prodotti vitivinicoli aromatizzati quali definiti all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 , dal comitato per i prodotti vitivinicoli aromatizzati istituito dall’articolo 34 del medesimo regolamento;

(c)per le bevande spiritose quali definite all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 , dal comitato per le bevande spiritose istituito dall’articolo 25 del medesimo regolamento;

(d)per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli istituito dall’articolo 57 del medesimo regolamento.

(2)Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

SCHEDA FINANZIARIA

FS/18/YG/mh

agri.ddg1.a.2(2018)1387240

6.221.2018.1

DATA: 5.3.2018

1.

LINEA DI BILANCIO:

05 06 01

STANZIAMENTI:

7,228 milioni di EUR

2.

TITOLO:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

3.

BASE GIURIDICA:

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

4.

OBIETTIVI:

Stabilire le norme sull’attuazione dell’adesione dell’Unione europea all’Unione di Lisbona come parte contraente dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

5.

INCIDENZA FINANZIARIA

PERIODO DI 12 MESI


(milioni di EUR)

ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO

2018

(milioni di EUR)

ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO

2019

(milioni di EUR)

5,0

SPESE A CARICO

-    DEL BILANCIO DELL’UE
(RESTITUZIONI/INTERVENTI)

-    DEI BILANCI NAZIONALI

-    ALTRO

-

1,0

1,0

-

-

1,0 (stima)

5.1

ENTRATE

-    RISORSE PROPRIE DELL’UE
(PRELIEVI/DAZI DOGANALI)

-    SUL PIANO NAZIONALE

2020

2021

2022

2023

5.0.1

PREVISIONI DI SPESA

5.1.1

PREVISIONI DI ENTRATA

5.2

METODO DI CALCOLO: non ancora determinato in questa fase

6.0

FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

NO

6.1

FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

SÌ NO

6.2

NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

SÌ NO

6.3

STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

NO

OSSERVAZIONI:

Le tasse saranno a carico dello Stato membro di cui è originaria l’indicazione geografica. L’Unione può tuttavia versare un contributo speciale a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera v), dell’Atto di Ginevra entro i limiti delle risorse a tal fine disponibili nel suo bilancio annuale. Nel 2018, un importo di 1 milione di EUR è assegnato alla linea di bilancio 05 06 01 per questo scopo.

(1)    GU C […] del […], pag. […].
(2)     http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf .
(3)    GU L [...] del [...], pag. [...].
(4)     http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf .
(5)    Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(6)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(7)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(8)    Regolamento di esecuzione comune nell’ambito dell’Accordo di Lisbona e dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona quale adottato dall’assemblea dell’Unione di Lisbona l’11 ottobre 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416 , Doc. WIPO A/57/11 dell’11 ottobre 2017.
(9)    Regolamento (CE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
(10)    Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).
(11)    Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
Top