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Document 52018PC0354

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341

COM/2018/354 final

Bruxelles, 24.5.2018

COM(2018) 354 final

2018/0179(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2018) 257 final}
{SWD(2018) 264 final}
{SWD(2018) 265 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta fa parte di una più ampia iniziativa della Commissione in materia di sviluppo sostenibile. Essa pone le basi per un quadro dell’Unione europea che colloca le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) al centro del sistema finanziario, al fine di agevolare la trasformazione dell’economia europea in un sistema più “verde”, più resiliente e circolare. I fattori ESG dovrebbero essere considerati ai fini delle decisioni in materia di investimenti affinché questi ultimi diventino più sostenibili.

La presente proposta, insieme agli atti legislativi proposti ad essa connessi, mira all’integrazione coerente delle considerazioni ESG nel processo di investimento e di consulenza nei vari settori. Questo dovrebbe garantire che i partecipanti ai mercati finanziari - società di gestione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), imprese di assicurazione, enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), gestori di fondi europei per il venture capital (EuVECA), gestori di fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF) e imprese di investimento - che ricevono un mandato dai loro clienti o beneficiari affinché prendano decisioni di investimento per loro conto integrino le considerazioni ESG nei processi interni e informino i clienti al riguardo. La presente proposta garantirebbe inoltre che le imprese di investimento e gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza tengano conto dei fattori ESG come motori della creazione di valore ai fini della consulenza fornita nel contesto dei loro obblighi nei confronti degli investitori e trasmettano a questi ultimi le informazioni correlate. Inoltre, allo scopo di facilitare agli investitori il confronto delle impronte di carbonio degli investimenti, le proposte introducono nuovi indici per le basse emissioni di carbonio e per l’impatto positivo in termini di carbonio. Queste proposte, complementari fra loro, mirano a facilitare gli investimenti in progetti e attivi sostenibili nell’Unione.

Il pacchetto della Commissione si colloca sulla scia degli sforzi mondiali verso un’economia più sostenibile. I governi di tutto il mondo hanno deciso di seguire un percorso più sostenibile per il nostro pianeta e la nostra economia adottando l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2016 e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

L’impegno dell’UE è a favore di uno sviluppo che soddisfi i bisogni di oggi senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Da tempo la sostenibilità è al centro del progetto europeo. I trattati dell’UE ne riconoscono la portata sociale e ambientale, due dimensioni che vanno considerate insieme.

La comunicazione della Commissione del 2016 sulle prossime tappe per un futuro sostenibile per l’Europa 1 lega gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite al quadro politico europeo, al fine di garantire che tutte le azioni e le iniziative politiche dell’Unione, sia nell’Unione europea che nel resto del mondo, facciano propri gli OSS sin dall’inizio. L’UE è inoltre fermamente impegnata a raggiungere i propri obiettivi climatici ed energetici per il 2030 e a integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell’UE, come annunciato da Jean-Claude Juncker negli orientamenti politici del 2014 per la Commissione europea 2 . Di conseguenza, molte delle priorità politiche della Commissione europea per il periodo 2014-2020 contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’UE e all’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Tra queste figurano il piano di investimenti per l’Europa 3 , il pacchetto sull’economia circolare, il pacchetto “Unione dell’energia”, il riesame della strategia per la bioeconomia dell’Unione 4 , l’Unione dei mercati dei capitali 5  e il bilancio dell’Unione per il 2014-2020, compresi il Fondo di coesione e i progetti di ricerca. Inoltre, la Commissione ha lanciato una piattaforma multilaterale per il follow-up e lo scambio delle migliori prassi in materia di realizzazione degli OSS.

Il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell’UE richiede investimenti importanti. Per soddisfare i soli obiettivi climatici ed energetici entro il 2030 è necessario, secondo le stime, un investimento annuo supplementare di 180 miliardi di euro 6 . Una parte sostanziale di questi flussi finanziari dovrà venire dal settore privato. Per ovviare alla carenza di investimenti occorre riorientare in modo significativo i flussi di capitale privato verso investimenti più sostenibili e procedere a un ripensamento globale del quadro finanziario europeo.

In tale contesto, nel dicembre 2016 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti ad alto livello al fine di sviluppare una strategia generale e trasversale dell’Unione europea per la finanza sostenibile. La relazione del gruppo, pubblicata il 31 gennaio 2018, fornisce un quadro esauriente della finanza sostenibile per l’Europa e individua due imperativi per il sistema finanziario europeo. Il primo è il miglioramento del contributo della finanza alla crescita sostenibile e inclusiva. Il secondo è il consolidamento della stabilità finanziaria attraverso l’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle decisioni di investimento. In seguito, il 7 marzo 2018, la Commissione ha pubblicato un piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile 7 .

I prodotti finanziari, che si tratti di fondi d’investimento, assicurazioni sulla vita o prodotti pensionistici, e i servizi di gestione del portafoglio consentono di mettere in comune il capitale degli investitori e di destinarlo all’investimento collettivo per il tramite di un portafoglio di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e altri titoli. Sebbene le norme vigenti delle direttive 2009/65/CE 8 , 2009/138/CE 9 , 2011/61/UE 10 , 2014/65/UE 11 e (UE) 2016/2341 12 richiedano agli investitori istituzionali e ai gestori degli attivi di agire nel migliore interesse dei loro clienti e di prevedere la possibilità di integrare i rischi per la sostenibilità, essi non considerano né integrano sistematicamente tali rischi nelle loro decisioni di investimento e nei loro processi di informativa.

La Direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2011/61/UE sono integrate da quattro quadri normativi sui fondi:

·regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital 13 ,

·regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale 14 ,

·regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine 15 e

·regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari 16 .

Il panorama normativo per i prodotti finanziari è completato dalle norme di distribuzione, incluse quelle in materia di consulenza, stabilite nella direttiva 2014/65/UE e nella direttiva (UE) 2016/97 17 . Tali direttive impongono alle imprese di investimento e agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza di agire nel migliore interesse dei loro clienti, senza tuttavia obbligarli a tenere esplicitamente conto dei rischi ESG nelle loro consulenze né di divulgare tali considerazioni.

La direttiva (UE) 2016/2341 rappresenta un primo passo in direzione di un quadro normativo più conciso in materia di informativa nel settore dei servizi finanziari in rapporto ai fattori ESG. La direttiva (UE) 2017/828 18 relativa all’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti ha incrementato gli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi, chiedendo loro di sviluppare e comunicare una strategia di impegno che includa una descrizione delle modalità con cui monitorano le società partecipate su risultati non finanziari, impatto sociale e ambientale e governo societario, e di comunicare su base annua le modalità di attuazione della loro politica di impegno. Ciononostante, manca tuttora la trasparenza sulle modalità adottate da investitori istituzionali, gestori degli attivi e consulenti finanziari per tenere conto dei rischi per la sostenibilità nel loro processo decisionale o di consulenza. La conseguenza è che i loro clienti non ottengono tutte le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni di investimento o formulare raccomandazioni di investimento consapevoli. Inoltre, le imprese soggette alla direttiva 2014/95/UE 19 relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, recante modifica della direttiva 2013/34/UE 20 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni predispongono dichiarazioni di carattere non finanziario in merito al loro sviluppo, alle loro prestazioni, alla loro posizione e all’impatto delle attività che svolgono, che riguardano tra l’altro problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta introduce nuove prescrizioni in aggiunta agli elementi esistenti della legislazione pertinente. Tali nuovi elementi sono coerenti con gli obiettivi delle disposizioni vigenti nel settore normativo interessato, e nello specifico con la direttiva 2009/65/CE, la direttiva 2009/138/CE, la direttiva 2011/61/UE, la direttiva 2014/65/UE, la direttiva (UE) 2016/97, la direttiva (UE) 2016/2341, il regolamento (UE) n. 345/2013, il regolamento (UE) n. 346/2013 e il regolamento (UE) 2015/760. La proposta allinea le norme dei diversi quadri normativi e ne preserva la coerenza.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

L’Europa deve affrontare le conseguenze sempre più catastrofiche e imprevedibili del cambiamento climatico e dell’esaurimento delle risorse. Per tale ragione una crescita economica più sostenibile, ossia la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più efficiente in termini di risorse e circolare, una maggior trasparenza e una visione e una pianificazione a lungo termine, oltre ad assicurare la stabilità del sistema finanziario, sono elementi chiave per garantire la competitività a lungo termine dell’economia dell’UE. Considerato il ruolo essenziale del sistema finanziario in tale ambito, occorre stimolare investimenti più sostenibili per i capitali privati. Tale idea è il fulcro del progetto per l’Unione dei mercati dei capitali (UMC) 21 .

La presente proposta, complementare al predetto obiettivo, è indicata come azione prioritaria nella revisione intermedia dell’UMC poiché prevede provvedimenti per sfruttare il potere di trasformazione della tecnologia finanziaria e indirizzare i capitali privati verso investimenti sostenibili. Essa contribuisce allo sviluppo di mercati dei capitali più integrati, consentendo agli investitori di trarre più facilmente benefici dal mercato unico e di prendere decisioni consapevoli.

La presente proposta fa parte di un più ampio pacchetto dell’Unione europea volto a conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di clima e sviluppo sostenibile e contribuisce al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione per il 2014-2020, quali la politica in materia di qualità dell’aria, il pacchetto sull’economia circolare, la strategia dell’Unione dell’energia, compresi il pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei” e la strategia dell’Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. A differenza delle altre iniziative dell’Unione, la presente proposta si incentra esplicitamente sugli aspetti relativi al finanziamento da parte del settore privato. Essa è coerente con il riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria 22 , che prevede modifiche ai regolamenti che istituiscono l’Autorità bancaria europea 23 , l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali 24 e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 25 , affinché le Autorità possano tenere conto dei rischi correlati ai fattori ambientali, sociali e di governance nell’adempimento dei loro compiti. In tal modo si assicurano attività dei mercati finanziari maggiormente coerenti con obiettivi sostenibili. La proposta della Commissione riguardo a un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) prevede svariate informative in rapporto ai fattori ESG 26 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta rientra nell’ambito della competenza concorrente in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e si fonda sull’articolo 114 TFUE, che consente l’adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

L’informativa destinata agli investitori finali rafforza la protezione di questi ultimi poiché ha l’obiettivo di aiutarli a effettuare scelte di investimento più consapevoli. Attualmente gli investitori finali non sono in grado di cogliere i benefici del mercato interno a causa della mancanza di un apposito e coerente quadro in materia di informativa sull’integrazione dei rischi ESG da parte dei gestori degli attivi (incluse le imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio), degli EPAP e di altri enti pensionistici, delle imprese di assicurazione che mettono a disposizione IBIP, degli intermediari assicurativi e delle imprese di investimento che forniscono consulenza. Inoltre, gli investitori finali non ricevono attualmente informative coerenti riguardo ai prodotti e servizi finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili.

L’analisi svolta ai fini della relazione sulla valutazione d’impatto indica che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari non sono incoraggiati attraverso incentivi normativi a comunicare agli investitori finali il modo in cui integrano i fattori di sostenibilità nel loro processo decisionale relativo agli investimenti. Risulta di conseguenza più difficile e costoso per gli investitori finali fare scelte di investimento informate. L’informativa nei settori della gestione patrimoniale, delle assicurazioni e delle pensioni resta carente in termini di sistematicità, coerenza e comparabilità.

Nella relazione sulla valutazione d’impatto sono state individuate considerevoli differenze tra gli Stati membri e i settori dei servizi finanziari. Si è inoltre avuto uno sviluppo parallelo di prassi basate sul mercato che si fondano su priorità di natura commerciale, il che dà luogo a esiti divergenti e genera quindi un’ulteriore e inutile frammentazione del mercato. La divergenza tra gli standard di informativa e le prassi basate sul mercato rende difficilissimo comparare prodotti e servizi finanziari differenti, crea condizioni non eque per i diversi prodotti e servizi finanziari, i creatori di prodotti e i canali di distribuzione, e crea ulteriori ostacoli al mercato unico. Tale divergenza genera inoltre confusione tra gli investitori finali e ne distorce le decisioni di investimento, riducendo le opportunità di investimenti sostenibili. Requisiti e approcci differenti ostacolano le libertà fondamentali e hanno quindi un effetto diretto sul funzionamento del mercato interno. Inoltre, per rispondere all’accordo di Parigi sul clima, poiché i partecipanti ai mercati finanziari rappresentano un importante elemento trainante, gli Stati membri probabilmente adotteranno ulteriori misure nazionali divergenti per incentivare investimenti più sostenibili. Tali misure divergenti potrebbero però creare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno e arrivare a danneggiare i partecipanti ai mercati finanziari. Le norme in materia di informativa non regolamentano l’accesso al mercato per questi ultimi e per i consulenti finanziari, ma stabiliscono le modalità di svolgimento delle loro attività. Le norme supportano il funzionamento corretto e sicuro del mercato interno, tutelano la concorrenza tra i vari partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari e preservano gli incentivi comportamentali per l’innovazione. Pertanto, la base giuridica pertinente è l’articolo 114 TFUE.

L’accettazione di incarichi in qualità di gestore di fondi è disciplinata dalla direttiva 2009/65/CE, dalla direttiva 2011/61/UE, dal regolamento (UE) n. 345/2013 e dal regolamento (UE) n. 346/2013. L’accettazione di incarichi in qualità di EPAP è disciplinata dalla direttiva (UE) 2016/2341, in qualità di impresa di assicurazione dalla direttiva 2009/138/CE, in qualità di fornitore di servizi di gestione del portafoglio dalla direttiva 2014/65/UE e in qualità di consulente finanziario dalla direttiva 2014/65/UE e dalla direttiva (UE) 2016/97. Tali partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari continueranno ad essere assoggettati a detti quadri normativi, e le norme in materia di informativa da essi stabilite saranno integrate dalle norme nello stesso ambito contenute in questo nuovo regolamento.

La presente proposta modifica la direttiva (UE) 2016/2341, basata sugli articoli 53 e 62 e sull’articolo 114, paragrafo 1, del TFUE. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati invocando il principio della “persona prudente” in relazione alla considerazione dei rischi ESG e all’inclusione dei fattori ESG nelle decisioni di investimento interne e nei processi di gestione del rischio. Poiché la governance generale e la gestione del rischio dovrebbero già integrare i fattori e i rischi ESG, tali attività dovrebbero essere organizzate in conformità degli atti delegati. Poiché la Commissione intende avvalersi degli attuali poteri ai sensi della direttiva 2009/65/CE, della direttiva 2009/138/CE e della direttiva 2011/61/UE per specificare l’integrazione dei rischi ESG ai sensi di tali direttive, i poteri di cui alla direttiva (UE) 2016/2341 prevedono i mezzi per tutelare non solo la protezione dei consumatori, ma anche condizioni di parità tra gli EPAP e gli altri partecipanti ai mercati finanziari. Poiché le modifiche alla direttiva (UE) 2016/2341 proposte riguardano le norme relative al comportamento degli EPAP in materia di investimenti, l’articolo 114 TFUE è la base giuridica adeguata.

   Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE).

Secondo il principio di sussidiarietà, l’Unione può intervenire solo se gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. I problemi individuati non sono limitati al territorio di uno Stato membro. Di conseguenza, lo scopo della proposta è assicurare una soluzione coordinata per le carenze originate dall’attuale legislazione dell’UE che riguarda i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari. L’uniformità e la certezza del diritto in relazione all’esercizio delle libertà sancite dal trattato possono essere meglio garantite tramite un intervento a livello dell’UE.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5 del TUE. I provvedimenti proposti sono necessari per realizzare gli obiettivi di trasparenza e riduzione dei costi della ricerca sostenuti dagli investitori per determinare le modalità di integrazione dei rischi per la sostenibilità nel processo di investimento da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari. La disponibilità e la qualità delle informazioni su tale aspetto rappresentano un elemento fondamentale per la creazione di condizioni paritetiche con l’assicurazione di un approccio coerente in tutti i settori e gli Stati membri. La consultazione ha dimostrato che i costi necessari per considerare e integrare i fattori ESG sono limitati.

La relazione sulla valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta indica che le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 e (UE) 2016/2341 e i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 non considerano né impongono esplicitamente l’informativa sulla sostenibilità. La presente proposta la lo scopo di ridurre i costi per la ricerca a carico degli investitori finali in merito agli investimenti sostenibili.

Di conseguenza, la proposta non va al di là di quanto necessario per affrontare i problemi a livello dell’UE.

Scelta dell’atto giuridico

La presente proposta include disposizioni che affrontano in maniera coordinata le carenze delle misure di protezione degli investitori e garantiscono agli investitori finali una maggiore certezza del diritto. La semplice modifica delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 e (UE) 2016/2341 e dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 non basterebbe a risolvere il problema della mancanza di trasparenza in merito all’integrazione dei rischi per la sostenibilità e al perseguimento degli obiettivi di investimento sostenibile, poiché potrebbe risultare in un’attuazione disomogenea. La proposta ha lo scopo di incrementare la trasparenza sull’integrazione dei rischi per la sostenibilità e sul perseguimento degli obiettivi di investimento sostenibile. Per il conseguimento di tali obiettivi è necessario un regolamento direttamente applicabile che assicuri un’armonizzazione completa; esso rappresenta il metodo migliore per ottenere la massima armonizzazione tra i diversi quadri normativi evitando nel contempo le divergenze.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Le risposte a una consultazione pubblica sugli investimenti a lungo termine e sostenibili (dal 18 dicembre 2015 al 31 marzo 2016) suggeriscono che il legame tra i doveri degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi e i fattori ESG è debole e che i mercati non integrano a sufficienza i rischi ESG né rispondono in misura adeguata alle opportunità offerte dai fattori ESG.

A dicembre 2016 è stato istituito un gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile che contribuisse attraverso raccomandazioni allo sviluppo di una strategia dell’UE sulla finanzia sostenibile: a metà luglio del 2017 il gruppo ha pubblicato una relazione intermedia dal titolo “Financing a Sustainable European Economy” (Finanziare un’economia europea sostenibile)e il 18 luglio dello stesso anno l’ha presentata in occasione di un evento con i portatori di interessi, consultati poi tramite un questionario. Una sintesi dei commenti ricevuti è stata pubblicata insieme alla relazione finale il 31 gennaio 2018.. In tutte le risposte sono emerse alcune tendenze di rilievo, ad esempio:

·l’importanza di una chiara strategia a livello dell’UE sulla sostenibilità;

·l’importanza di creare un ambiente favorevole agli investimenti sostenibili e alle conseguenti operazioni finanziarie;

·la necessità di definire i doveri degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi riguardo alla sostenibilità, i quali potrebbero essere estesi per includere considerazioni ambientali, sociali e di governance di più ampio respiro; il concetto di dovere dovrebbe includere anche la nozione di sostenibilità;

·la necessità di migliorare l’informativa.

La Commissione ha ricevuto otto risposte alla valutazione d’impatto iniziale sui doveri degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi riguardo alla sostenibilità (dal 13 novembre all’11 dicembre 2017). In tutte le risposte è stato espresso parere favorevole sul lavoro della Commissione volto ad assicurare che i fattori di sostenibilità siano valutati, considerati costantemente e comunicati dagli investitori istituzionali e dai gestori degli attivi. Inoltre, in tutte le risposte è stato fatto riferimento a problematiche quali la trasparenza e l’informativa, la vigilanza sull’integrazione dei fattori ESG, la chiarezza sui doveri degli investitori nell’attuale legislazione dell’Unione europea, la comparabilità e l’affidabilità dei dati a disposizione e gli accordi in materia di gestione dei rischi e di governance.

La Commissione ha nuovamente consultato i portatori di interessi attraverso una consultazione pubblica sui doveri degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi riguardo alla sostenibilità (dal 13 novembre 2017 al 29 gennaio 2018). La consultazione approfondiva due delle otto raccomandazioni nella relazione intermedia del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile e, nello specifico, chiedeva di esprimere punti di vista sull’integrazione dei fattori ESG da parte degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi. La Commissione ha ricevuto 191 risposte.

Essa ha inoltre condotto interviste mirate con i portatori di interessi (da gennaio a febbraio 2018), vale a dire con investitori istituzionali e gestori degli attivi di medie e grandi dimensioni (imprese di assicurazione e fondi pensione) che hanno già integrato i fattori ESG nel loro processo decisionale relativo agli investimenti e/o hanno prodotti di investimento socialmente responsabili. Sono stati intervistati 23 soggetti e utilizzati questionari su input e dati. Nella gran parte dei casi, i soggetti intervistati hanno confermato la necessità di chiarire a livello dell’UE se gli investitori istituzionali e i gestori degli attivi sono tenuti a valutare i rischi correlati ai fattori ESG e a prenderli in considerazione qualora siano rilevanti. I soggetti intervistati hanno fornito ulteriori dettagli su aspetti quali la strategia di investimento, la gestione del rischio, le misure di governance (ad esempio un comitato ESG specifico, un membro del consiglio ESG, processi di controllo interno relativi ai fattori ESG), l’impegno nei confronti dei beneficiari dell’investimento e la politica di voto. Alcuni soggetti hanno anche asserito di avere attuato politiche ESG distinte, di avere l’obbligo di riferire a un comitato ESG e al consiglio di amministrazione e di avere allineato le loro politiche di remunerazione ai fattori ESG. I gestori degli attivi hanno asserito che tra i benefici dell’integrazione dei fattori ESG ci sono l’impatto positivo sui risultati finanziari (specialmente nel lungo periodo), il miglioramento del rapporto rischio/rendimento del portafoglio che gestiscono, il ritorno di immagine e la capacità di attirare nuovi clienti. Gli assicuratori e gli enti pensionistici hanno parlato di un incremento della domanda da parte degli investitori. La maggior parte degli intervistati comunica le informazioni sui fattori ESG a livello di soggetto e per mezzo di relazioni periodiche/annuali, mentre altri intervistati ricorrono a una comunicazione specifica per ciascun cliente, che non è pubblica. Alcuni soggetti hanno iniziato a comunicare pubblicamente le informazioni sui fattori ESG a livello di prodotti.

Il 18 luglio 2018 la Commissione ha organizzato inoltre una conferenza dal titolo “Sustainable Finance: Interim Report” (Finanza sostenibile: relazione intermedia). Circa 450 rappresentanti hanno avuto l’occasione di discutere della relazione intermedia del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile e di formulare osservazioni. Il 22 marzo 2018 la Commissione ha inoltre organizzato una conferenza ad alto livello sul finanziamento della crescita sostenibile per mantenere lo slancio del vertice One Planet e continuare a consolidare il sostegno e l’impegno dei leader dell’Unione e dei principali soggetti privati nei confronti dei cambiamenti necessari nel sistema finanziario per finanziare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione si è basata su svariati studi, informazioni e fonti di dati del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, dell’OCSE, del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile, dell’Eurosif, del mondo accademico, dei gruppi di riflessione e della European Fund and Asset Management Association e sulle relazioni e gli studi di mercato di imprese private. Il processo ha inoltre attinto a uno studio della Commissione relativo all’efficienza delle risorse e ai doveri fiduciari degli investitori pubblicato nel 2015. La Commissione ha anche fatto affidamento sull’esperienza accumulata con due progetti Orizzonte 2020 relativi alla finanza sostenibile, vale a dire un progetto sullo sviluppo di metriche, parametri di riferimento e strumenti di valutazione per gli investimenti nell’energia sostenibile per il settore finanziario e un progetto sui rischi e sulle opportunità della transizione energetica.

Valutazione d’impatto

Per preparare questa iniziativa è stata effettuata una valutazione d’impatto.

La proposta tiene conto dei pareri trasmessi dal comitato per il controllo normativo (il parere positivo con riserve trasmesso il 14 maggio 2018 e i due pareri negativi precedenti). La proposta e la valutazione d’impatto riveduta rispondono ai commenti del comitato per il controllo normativo, secondo le cui conclusioni prima di procedere ulteriormente con questa iniziativa erano necessari adeguamenti. Le principali perplessità del Comitato riguardavano i costi associati agli obblighi di informativa, sia per gli emittenti minori che per i soggetti finanziari rilevanti. Pertanto, le opzioni d’intervento nella relazione sulla valutazione d’impatto rispecchiano le preoccupazioni del Comitato:

(a)chiarendo gli obblighi di informativa riguardo all’integrazione dei rischi per la sostenibilità e gli obblighi di informativa dei prodotti o servizi finanziari che perseguono obiettivi di investimento sostenibile;

(b)individuando incentivi affinché i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari riducano i costi eventualmente sostenuti dalle società partecipate, nello specifico per l’utilizzo delle informazioni contenute nelle relazioni sulla gestione o nelle dichiarazioni di carattere non finanziario in conformità alla direttiva 2013/34/UE;

(c)fornendo esempi di circostanze in cui le informazioni e i dati potrebbero non essere direttamente disponibili sul mercato oppure i dati disponibili potrebbero essere di scarsa qualità e/o non comparabili;

(d)migliorando la presentazione dei compromessi tra costi e benefici.

In generale, le opzioni d’intervento considerate nella valutazione d’impatto sono le seguenti:

(a)l’obbligo esplicito di integrare i rischi ESG nei processi decisionali o di consulenza in materia di investimenti come parte dei doveri nei confronti di investitori e/o beneficiari;

(b)l’introduzione dell’informativa obbligatoria a livello di partecipanti ai mercati finanziari e di consulenti finanziari in relazione alle modalità di integrazione dei rischi ESG nel processo decisionale e di consulenza in materia di investimenti;

(c)l’introduzione dell’informativa obbligatoria per prodotti o servizi finanziari specifici in relazione all’integrazione dei rischi ESG nel processo decisionale e di consulenza in materia di investimenti;

(d)inoltre, quando i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari commercializzano prodotti o servizi dichiarando che tali prodotti o servizi perseguono obiettivi di investimento sostenibile, l’obbligo ad essi imposto di comunicare le informazioni sul contributo delle decisioni di investimento agli obiettivi di investimento sostenibile (comunicazione ex-post nelle relazioni periodiche) e sulle modalità di allineamento della strategia di investimento agli obiettivi di investimento sostenibile (comunicazione ex-ante nei documenti precontrattuali e contrattuali).

Il presente regolamento riguarda le opzioni d’intervento a), b), c) e d). L’opzione d’intervento a) è coperta dalla modifica alla direttiva (UE) 2016/2341 che conferisce alla Commissione la facoltà di adottare i rispettivi atti delegati.

I contributi dei portatori di interessi hanno evidenziato che un approccio chiaro e coerente all’integrazione dei rischi ESG avrebbe i seguenti impatti economici. Innanzitutto, gli investitori finali avrebbero maggiori informazioni sulle modalità di integrazione dei rischi ESG da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari nei loro processi decisionali o di consulenza in materia di investimenti. I rischi ESG sarebbero presi in considerazione in maniera più sistematica nella modellazione finanziaria, portando a un equilibrio ottimale tra rischio e rendimento per lo meno nel lungo termine e promuovendo così l’efficienza del mercato. Ciò incoraggerà i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari a essere innovativi nelle strategie di investimento o nelle loro raccomandazioni grazie alla considerazione di una più vasta gamma di fattori, di natura finanziaria e non finanziaria, creando le condizioni per attirare nuovi investitori, e incrementerà in ultima analisi la concorrenza, incentivando i soggetti ad adottare standard ESG elevati.

I contributi dei portatori di interessi hanno inoltre messo in evidenza che i costi associati all’ambito ESG fanno parte dei costi complessivi interni e organizzativi correlati alla gestione del rischio e al monitoraggio di determinate esposizioni. Di fatto, i compiti supplementari imposti ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari coperti dalla presente iniziativa sarebbero integrati nelle esistenti procedure organizzative e operative.

L’informativa obbligatoria aumenterebbe la trasparenza complessiva, riducendo l’asimmetria delle informazioni tra investitori finali e soggetti finanziari. Essa aumenterebbe inoltre la granularità delle informazioni a disposizione degli investitori finali. Le informazioni raggiungerebbero con efficacia il mercato, e sarebbero più funzionali all’obiettivo generale di ridurre i costi per la ricerca a carico degli investitori finali.

Alcuni portatori di interessi hanno fatto presente che i costi più significativi sarebbero originati dal riesame dei documenti precontrattuali e contrattuali (ad esempio 40 000 EUR circa per ciascun prospetto, un costo una tantum). Tuttavia, secondo le previsioni tali costi sarebbero limitati qualora fosse previsto un periodo di transizione, come suggerito con l’opzione preferita. Essi hanno inoltre dichiarato che il prospetto in ogni caso deve essere rivisto periodicamente; pertanto, il costo connesso all’aggiunta di informazioni sui fattori ESG dovrebbe rappresentare soltanto una frazione di tali costi. Vi sono inoltre vantaggi in termini di ritorno d’immagine per i soggetti finanziari derivanti dalla comunicazione delle informazioni, nonché la riduzione dei costi sostenuti dagli investitori finali per la ricerca di prodotti e/o servizi finanziari e per prendere decisioni di investimento corrispondenti alle loro preferenze in materia di sostenibilità.

Un mercato più competitivo ed efficiente in termini di prodotti e servizi ESG combinato alla domanda crescente di tali prodotti e servizi da parte degli investitori finali, favorita dalla riduzione dei costi per la ricerca, dovrebbe in ultima istanza portare alla crescita di tale mercato.

Diritti fondamentali

La proposta promuove i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali (“Carta”). Essa ha un impatto sull’integrazione di un livello elevato di protezione ambientale (articolo 37 della Carta) e su vari diritti sociali (ad esempio articoli 25 e 26 della Carta), come pure sulla coesione sociale (articolo 36 della Carta), poiché il suo obiettivo principale è promuovere l’integrazione dei fattori di sostenibilità da parte degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi e fornire un quadro normativo in materia di informativa per quanto riguarda l’integrazione e l’impatto degli investimenti sull’economia reale e la loro capacità di stimolare e fornire i giusti incentivi per la transizione verso un’economia “verde”, a basse emissioni di carbonio ed efficiente in termini di risorse.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna per la Commissione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Una valutazione del presente regolamento verrà effettuata entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento, ossia gli obblighi di trasparenza dei partecipanti ai mercati finanziari, degli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di prodotti di investimento assicurativi (“IBIP”) e delle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari) per quanto riguarda l’integrazione dei rischi per la sostenibilità nel processo decisionale o, se del caso, nel processo di consulenza relativo agli investimenti e la trasparenza dei prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, compresa la riduzione delle emissioni di carbonio.

L’articolo 2 stabilisce i termini e le definizioni utilizzati ai fini del presente regolamento, in particolare, tra gli altri, “partecipante ai mercati finanziari”, “prodotto finanziario” e “investimenti sostenibili”. In particolare, con “partecipante ai mercati finanziari” si intende un’impresa di assicurazione che rende disponibile un IBIP, un gestore di un fondo di investimento alternativo (“GEFIA”), un’impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio, un ente pensionistico aziendale o professionale (“EPAP”), una società di gestione di OICVM, un gestore di un fondo per il venture capital qualificato o un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale. Poiché a norma del regolamento (UE) 2015/760 27 la gestione dei fondi di investimento europei a lungo termine (“ELTIF”) è consentita soltanto ai GEFIA, i GEFIA che gestiscono ELTIF rientrano nella definizione di partecipante ai mercati finanziari e sono pertanto tenuti a rispettare gli obblighi di trasparenza imposti dal presente regolamento riguardo agli ELTIF. Per includere le polizze di assicurazione sulla vita di gruppo tra i componenti di investimento che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, ai fini del presente regolamento gli IBIP comprendono gli IBIP come definiti all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014 28 e i prodotti di investimento assicurativi resi disponibili agli investitori professionali.

A norma dell’articolo 3 i partecipanti ai mercati finanziari sono tenuti a pubblicare politiche scritte sull’integrazione dei rischi per la sostenibilità nel processo decisionale relativo agli investimenti. Essi devono inoltre pubblicarle sui rispettivi siti web e aggiornarle. Tale obbligo si estende anche ai consulenti finanziari.

L’articolo 4 stabilisce che i partecipanti ai mercati finanziari devono includere nell’informativa precontrattuale informazioni sulle modalità di integrazione dei rischi per la sostenibilità da parte di partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari. Tale obbligo va ad aggiungersi agli obblighi già imposti dalle norme settoriali applicabili (direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 e (UE) 2016/2341 e regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013). I partecipanti ai mercati finanziari devono fornire descrizioni delle procedure e delle condizioni applicate per integrare i rischi per la sostenibilità nelle decisioni di investimento, indicare in che misura i rischi per la sostenibilità avranno secondo le previsioni un impatto sul rendimento dei prodotti finanziari offerti e precisare in che modo le politiche di remunerazione dei partecipanti ai mercati finanziari tengono conto dell’integrazione dei rischi per la sostenibilità e degli investimenti sostenibili. Ai consulenti finanziari sono imposti i medesimi obblighi, adattati al processo di consulenza.

L’articolo 5 stabilisce le norme in materia di trasparenza precontrattuale sugli investimenti sostenibili. I partecipanti ai mercati finanziari devono includere informazioni sul modo in cui è assicurato il conseguimento dell’obiettivo relativo agli investimenti sostenibili, ossia se è stato designato un indice come parametro di riferimento, e una spiegazione del perché la ponderazione e i componenti del parametro di riferimento differiscono da un indice generale di mercato. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che rendono disponibili informazioni sull’impatto sociale positivo assunto come obiettivo da un determinato fondo in conformità alle metodologie di cui al regolamento (UE) n. 346/2013 possono impiegare tali informazioni ai fini dell’articolo 5. L’articolo 5 stabilisce le specifiche norme di informativa per i prodotti finanziari che mirano a ridurre le emissioni di carbonio. Per standardizzare e razionalizzare l’informativa precontrattuale, tale articolo autorizza la Commissione a adottare norme tecniche di regolamentazione. I progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbero essere sviluppati congiuntamente, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (“comitato congiunto”), dall’Autorità bancaria europea (ABE), dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (“ESMA”).

L’articolo 6 introduce l’obbligo per i partecipanti ai mercati finanziari di pubblicare sui rispettivi siti web, in aggiunta alle informazioni da fornire in conformità all’articolo 5 e all’articolo 7, una descrizione dell’obiettivo di investimento sostenibile, nonché informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare l’efficacia degli investimenti. Per standardizzare e razionalizzare l’informativa precontrattuale, tale articolo prevede inoltre una delega di potere per l’elaborazione di norme tecniche di regolamentazione. I progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbero essere sviluppati congiuntamente, tramite il comitato congiunto, dall’ABE, dall’EIOPA e dall’ESMA.

Poiché gli attuali obblighi di informativa stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea non prevedono la comunicazione di tutte le informazioni necessarie a informare adeguatamente gli investitori finali in merito all’impatto dei loro investimenti in termini di sostenibilità, i partecipanti ai mercati finanziari devono quindi a norma dell’articolo 7 fornire in relazioni periodiche la descrizione particolareggiata degli impatti degli investimenti sostenibili per mezzo di indicatori di sostenibilità pertinenti. I gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale che rendono disponibili informazioni sull’esito generale in ambito sociale e sui metodi correlati impiegati in conformità al regolamento (UE) n. 346/2013 possono utilizzare tali informazioni ai fini dell’articolo 7. Qualora sia stato designato un indice come parametro di riferimento, i partecipanti ai mercati finanziari sono inoltre tenuti a includere un raffronto tra l’impatto del portafoglio con il parametro di riferimento e un indice generale di mercato in termini di ponderazione, componenti e indicatori di sostenibilità. Le descrizioni dovrebbero essere aggiunte agli obblighi di informativa a carico dei partecipanti ai mercati finanziari previsti dalle direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE, (UE) 2016/2341 e dai regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013. Per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi, la direttiva 2009/138/CE non impone obblighi di informativa annuale alle imprese di assicurazione. Pertanto, l’articolo 7 assicura che le rispettive informative siano rese disponibili su base annua e in conformità all’articolo 185, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, vale a dire per iscritto e in una lingua ufficiale come determinato in conformità a tale direttiva. L’articolo 7 assicura inoltre che le imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio divulghino le informazioni nelle relazioni periodiche di cui all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE. Per ottemperare agli obblighi di informativa, i partecipanti ai mercati finanziari possono utilizzare le informazioni contenute nelle relazioni sulla gestione conformemente all’articolo 19 o le dichiarazioni di carattere non finanziario conformemente all’articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE. Per standardizzare e razionalizzare l’informativa, tale articolo prevede inoltre una delega di potere per l’elaborazione di norme tecniche di regolamentazione. I progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbero essere sviluppati congiuntamente, tramite il comitato congiunto, dall’ABE, dall’EIOPA e dall’ESMA.

L’articolo 8 impone ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di mantenere aggiornate tutte le informazioni pubblicate sui loro siti web, includendo una spiegazione chiara delle eventuali modifiche apportate alle informazioni pubblicate.

L’articolo 9 impone ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di fare in modo che le comunicazioni di marketing non contraddicano le informazioni divulgate a norma del presente regolamento, salvo quando la normativa settoriale, in particolare le direttive 2009/65/CE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 e il regolamento (UE) n. 1286/2014 preveda norme più stringenti. L’articolo 9 conferisce inoltre alla Commissione il potere di attuare norme tecniche. I progetti di norme tecniche di attuazione dovrebbero essere sviluppati congiuntamente, tramite il comitato congiunto, dall’ABE, dall’EIOPA e dall’ESMA.

L’articolo 10 modifica la direttiva (UE) 2016/2341. La modifica autorizza la Commissione a invocare con atti delegati, a norma dell’articolo 290 TFUE, il principio della “persona prudente” per quanto concerne la considerazione dei rischi ambientali, sociali e di governance e l’inclusione dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle decisioni di investimento interne e nei processi di gestione del rischio. Poiché le norme in materia di governance e di gestione del rischio di cui alla direttiva (UE) 2016/2341 già si applicano alle decisioni di investimento e alle valutazioni dei rischi, anche in relazione alle condizioni ambientali, sociali e di governance, le attività e i processi sottostanti degli EPAP dovrebbero essere definiti in modo da essere conformi agli atti delegati. Gli atti delegati dovrebbero assicurare la coerenza, ove pertinente, con gli atti delegati adottati a norma delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE.

L’articolo 11 stabilisce l’obbligo di effettuare una valutazione dell’applicazione del presente regolamento al più tardi 60 mesi dopo la sua entrata in vigore.

L’articolo 12 prevede che il presente regolamento si applichi 12 mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, i poteri previsti all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 10 diventano effettivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre, per assicurare che le prime relazioni annuali contenenti le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, riguardino l’intero anno di calendario, l’applicazione dell’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, è posticipata al 1° gennaio dell’anno successivo alla data di cui al secondo comma del presente articolo.

2018/0179 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea 29 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 30 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente in termini di risorse e circolare è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. L’accordo di Parigi sul clima (COP21), ratificato dall’Unione il 5 ottobre 2016 31 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, si propone di rafforzare la risposta al cambiamento climatico, tra l’altro rendendo i flussi finanziari compatibili con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente dal punto di vista climatico.

(2)La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 32 , la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 33 , la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 34 , la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 35 , la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 , la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 , il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 e il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 hanno l’obiettivo comune di agevolare l’accesso alle attività degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), delle imprese di assicurazione, delle imprese di investimento, degli intermediari assicurativi, degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), dei gestori di fondi per il venture capital qualificati (gestori di EuVECA) e dei gestori dei fondi qualificati per l’imprenditoria sociale (gestori di EuSEF), nonché l’esercizio di tali attività. Tali direttive e regolamenti assicurano una protezione più uniforme degli investitori finali e facilitano l’accesso di questi ultimi a un’ampia gamma di prodotti e servizi finanziari, prevedendo nel contempo norme che consentono loro di prendere decisioni di investimento consapevoli. Anche se tali obiettivi sono stati ampiamente realizzati, l’informativa destinata agli investitori finali sull’integrazione dei rischi per la sostenibilità e degli obiettivi di investimento sostenibile nel processo decisionale relativo agli investimenti da parte delle società di gestione degli OICVM, dei GEFIA, delle imprese di assicurazione, delle imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio, degli EPAP, degli enti pensionistici, dei gestori di EuVECA e dei gestori di EuSEF (partecipanti ai mercati finanziari) e l’informativa destinata agli investitori finali sull’integrazione dei rischi per la sostenibilità nei processi di consulenza da parte degli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi (IBIP) e delle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari) non sono sufficientemente sviluppate perché non ancora soggette a obblighi armonizzati.

(3)In mancanza di norme dell’Unione armonizzate in materia di informativa sulla sostenibilità destinata agli investitori finali, in tutta probabilità continueranno a essere adottate misure divergenti a livello nazionale e potrebbero persistere approcci differenti nei diversi settori dei servizi finanziari. Tali misure e approcci divergenti continuerebbero a causare significative distorsioni della concorrenza, dando origine a importanti differenze delle norme in materia di informativa. Inoltre, lo sviluppo parallelo di prassi basate sul mercato che si fondano su priorità di natura commerciale in grado di produrre risultati divergenti, sta attualmente generando un’ulteriore e inutile frammentazione del mercato e potrebbe addirittura compromettere ulteriormente il funzionamento del mercato interno in futuro. La divergenza degli standard di informativa e delle prassi basate sul mercato rende estremamente difficile comparare prodotti e servizi finanziari differenti, creando condizioni non eque tra tali prodotti e servizi e tra i canali di distribuzione, oltre a innalzare ulteriori barriere al mercato interno. Tali divergenze possono inoltre creare confusione per gli investitori finali e distorcerne le decisioni di investimento. È probabile che gli Stati membri, al fine di rispettare l’accordo di Parigi sul clima, adottino misure nazionali divergenti che potrebbero creare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno e danneggiare i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari. Inoltre, la mancanza di norme armonizzate in materia di trasparenza rende difficoltoso per gli investitori finali comparare con efficacia prodotti e servizi finanziari diversi nei vari Stati membri dal punto di vista dei rischi ambientali, sociali e di governance, nonché degli obiettivi di investimento sostenibile. Pertanto è necessario rimuovere gli ostacoli esistenti al funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgenza di nuovi ostacoli.

(4)Per assicurare un’applicazione coerente del presente regolamento, nonché l’applicazione chiara e uniforme degli obblighi di informativa che esso stabilisce da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, è necessario stabilire una definizione armonizzata di “investimenti sostenibili”.

(5)Le politiche di remunerazione dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari dovrebbero essere coerenti con l’integrazione dei rischi per la sostenibilità e, ove pertinente, con gli obiettivi di investimento sostenibile, e dovrebbero essere concepite per contribuire alla crescita sostenibile a lungo termine. L’informativa precontrattuale dovrebbe quindi comprendere informazioni sul modo in cui le politiche di remunerazione dei soggetti interessati sono coerenti con l’integrazione dei rischi per la sostenibilità e sono allineate, se del caso, con gli obiettivi di investimento sostenibile dei prodotti e servizi finanziari che i partecipanti ai mercati finanziari mettono a disposizione o in merito ai quali i consulenti finanziari forniscono consulenza.

(6)Poiché i parametri di riferimento della sostenibilità servono come punti di riferimento standard rispetto ai quali misurare gli investimenti sostenibili, gli investitori finali dovrebbero essere informati per mezzo dell’informativa precontrattuale sull’adeguatezza dell’indice designato, nello specifico sull’allineamento di tale indice all’obiettivo di investimento sostenibile. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero inoltre comunicare le ragioni delle differenze in termini di ponderazione e componenti dell’indice designato rispetto a un indice generale di mercato. Per promuovere ulteriormente la trasparenza, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero inoltre indicare dove è possibile reperire la metodologia utilizzata per il calcolo dell’indice designato e dell’indice generale di mercato, affinché gli investitori finali possano disporre delle necessarie informazioni su come le attività sottostanti sono state selezionate e ponderate, su quali attività sono state escluse e per quale ragione, su come gli impatti correlati alla sostenibilità delle attività sottostanti sono stati misurati oppure su quali fonti di dati sono state impiegate. Tale informativa deve consentire una comparazione effettiva e contribuire allo sviluppo di una corretta percezione degli investimenti orientati alla sostenibilità. Qualora non sia stato designato un indice come parametro di riferimento, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero spiegare in che modo sono conseguiti gli obiettivi di investimento sostenibile.

(7)Qualora un prodotto o un servizio finanziario abbia come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio, l’informativa precontrattuale dovrebbe comprendere l’esposizione a basse emissioni di carbonio da conseguire come obiettivo. Nelle situazioni in cui non è disponibile un indice armonizzato dell’Unione per il carbonio, l’informativa dovrebbe includere una spiegazione dettagliata del modo in cui è assicurato il perseguimento costante dell’obiettivo.

(8)Per migliorare la trasparenza e informare gli investitori finali, l’accesso alle informazioni sul modo in cui i rischi per la sostenibilità sono integrati dai partecipanti ai mercati finanziari nei processi decisionali relativi agli investimenti e dai consulenti finanziari nei processi di consulenza dovrebbe essere regolamentato imponendo a tali soggetti di pubblicare tali informazioni sui rispettivi siti web.

(9)Gli attuali obblighi di informativa stabiliti dalla normativa dell’Unione non prevedono l’obbligo di comunicare tutte le informazioni necessarie per informare correttamente gli investitori finali in merito all’impatto dei loro investimenti correlato alla sostenibilità. È quindi opportuno stabilire obblighi di informativa più specifici riguardo agli investimenti sostenibili. Ad esempio, l’impatto complessivo dei prodotti finanziari correlato alla sostenibilità dovrebbe essere comunicato regolarmente tramite indicatori pertinenti per l’obiettivo di investimento sostenibile prescelto. Qualora sia stato designato un indice appropriato come parametro di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere fornite anche per l’indice designato e un indice generale di mercato per consentire il raffronto. Si dovrebbero comunicare anche le informazioni su tutti i componenti dell’indice designato e dell’indice generale di mercato, insieme alle rispettive ponderazioni, per fornire ulteriori informazioni sul modo in cui sono conseguiti gli obiettivi di investimento sostenibile. Qualora rendano disponibili informazioni sull’impatto sociale positivo assunto come obiettivo da un determinato fondo, sull’esito sociale complessivo realizzato e sui metodi correlati impiegati in conformità al regolamento (UE) n. 346/2013, i gestori di EuSEF possono, se del caso, utilizzare tali informazioni ai fini dell’informativa di cui al presente regolamento.

(10)La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 40 impone obblighi di trasparenza riguardo agli aspetti sociali, ambientali e di governo societario nelle relazioni di carattere non finanziario. La forma e la presentazione richieste, stabilite da tali direttive, non sono però idonee all’impiego diretto da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari nelle loro interazioni con gli investitori finali. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero avere la possibilità di utilizzare le informazioni nelle relazioni sulla gestione e nelle dichiarazioni di carattere non finanziario in conformità alla direttiva 2013/34/UE ai fini del presente regolamento, ove appropriato.

(11)Per assicurare l’affidabilità delle informazioni pubblicate sui siti web dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari, tali informazioni dovrebbero essere aggiornate ed eventuali riesami o modifiche dovrebbero essere spiegati con chiarezza.

(12)Per specificare come gli EPAP prendono le decisioni di investimento e valutano i rischi al fine di tenere conto dei rischi ambientali, sociali e di governance, il potere di adottare atti in conformità all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione nella direttiva (UE) 2016/2341. Le norme in materia di governance e di gestione del rischio già si applicano alle decisioni di investimento e alle valutazioni dei rischi per assicurare la continuità e la regolarità nell’esecuzione delle attività degli EPAP. L’adozione delle decisioni di investimento e la valutazione dei rischi pertinenti, compresi i rischi ambientali, sociali e di governance, dovrebbero garantire la conformità agli interessi degli aderenti e dei beneficiari. Le attività e i processi sottostanti degli EPAP dovrebbero assicurare la realizzazione dello scopo degli atti delegati. Gli atti delegati dovrebbero assicurare la coerenza, ove pertinente, con gli atti delegati adottati a norma delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE. Inoltre, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contestualmente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(13)L’Autorità bancaria europea (“ABE”), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (“EIOPA”) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (“ESMA”) (note collettivamente come “AEV”) istituite rispettivamente con il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 , il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 e il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 dovrebbero sviluppare, tramite il comitato congiunto, norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni in merito agli obiettivi di investimento sostenibile da comunicare nei documenti precontrattuali, nelle relazioni periodiche e sui siti web dei partecipanti ai mercati finanziari in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento n. 1093/2010, del regolamento n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare tali norme tecniche di regolamentazione.

(14)La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare norme tecniche di attuazione sviluppate dalle AEV tramite il comitato congiunto, attraverso atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE e in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per stabilire la presentazione standard degli investimenti sostenibili nelle comunicazioni di marketing.

(15)Poiché le relazioni periodiche riassumono in teoria i risultati commerciali per interi anni di calendario, l’applicazione delle disposizioni sugli obblighi di trasparenza nelle relazioni periodiche dovrebbe essere posticipata al [UP: inserire la data corrispondente al 1° gennaio dell’anno successivo alla data di cui all’articolo 12, secondo comma].

(16)Le norme in materia di informativa contenute nel presente regolamento dovrebbero integrare le disposizioni delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE e (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 e dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 e applicarsi in aggiunta ad esse.

(17)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

(18)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la protezione per gli investitori finali e migliorare l’informativa a loro destinata, incluso nel caso di acquisti transfrontalieri per gli investitori finali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione in ragione della necessità di stabilire obblighi di informativa uniformi a livello dell’Unione, l’Unione può adottare provvedimenti, in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza che devono essere applicate dai partecipanti ai mercati finanziari, dagli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni per quanto riguarda gli IBIP e dalle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti per quanto riguarda l’integrazione dei rischi per la sostenibilità nel processo decisionale o nel processo di consulenza relativi agli investimenti e la trasparenza dei prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, compresa la riduzione delle emissioni di carbonio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(a)“partecipante ai mercati finanziari”:

i)un’impresa di assicurazione che rende disponibile un IBIP, un GEFIA, un’impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio, un EPAP o un fornitore di un prodotto pensionistico;

ii)un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013;

iii)un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013;

iv)una società di gestione di OICVM;

(b)“impresa di assicurazione”: un’impresa di assicurazione autorizzata conformemente all’articolo 18 della direttiva 2009/138/CE;

(c)“IBIP”:

i)un prodotto di investimento assicurativo come definito all’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 ;

ii)un prodotto assicurativo, reso disponibile a un investitore professionale, che presenta una scadenza o un valore di riscatto che è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;

(d)“GEFIA”: un GEFIA come definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;

(e)“impresa di investimento”: un’impresa di investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;

(f)“gestione del portafoglio”: la gestione del portafoglio come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE;

(g)“EPAP”: un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato o registrato conformemente all’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/2341;

(h)“prodotto pensionistico”:

i)un prodotto pensionistico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

ii)un prodotto pensionistico individuale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

(i)“società di gestione di OICVM”: una società di gestione come definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o una società di investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della medesima direttiva;

(j)“prodotto finanziario”: una gestione di portafoglio, un FIA, un IBIP, un prodotto pensionistico, uno schema pensionistico o un OICVM;

(k)“FIA”: un FIA come definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

(l)“schema pensionistico”: uno schema pensionistico come definito all’articolo 6, punto 2, della direttiva (UE) 2016/2341;

(m)“OICVM”: un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato conformemente all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE;

(n)“consulenza in materia di investimenti”: la consulenza in materia di investimenti come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE;

(o)“investimenti sostenibili”: tutti i seguenti investimenti o una combinazione dei seguenti investimenti:

i)gli investimenti in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, compresi gli investimenti ecosostenibili come definiti all’articolo 2 del [UP: inserire il riferimento al regolamento sull’istituzione di un quadro che faciliti gli investimenti sostenibili;

ii)gli investimenti in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare gli investimenti che contribuiscono alla lotta contro la disuguaglianza, gli investimenti che promuovono la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali e gli investimenti in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate;

iii) gli investimenti in imprese che rispettano prassi di buona governance, in particolare le imprese le cui strutture di gestione, relazioni con il personale e remunerazioni del personale e il cui comportamento in termini di adempimento degli obblighi fiscali sono solidi;

(p)“investitore al dettaglio”: un investitore che non è un investitore professionale;

(q)“investitore professionale”: un cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/65/UE;

(r)“intermediario assicurativo”: un intermediario assicurativo come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2016/97;

(s)“consulenza in materia di assicurazioni”: la consulenza come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva (UE) 2016/97.

Articolo 3

Trasparenza delle politiche in materia di rischio per la sostenibilità

1.I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web politiche scritte sull’integrazione dei rischi per la sostenibilità nel processo decisionale relativo agli investimenti.

2.Gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni per quanto riguarda gli IBIP e le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti pubblicano sui loro siti web politiche scritte sull’integrazione dei rischi per la sostenibilità nella consulenza in materia di investimenti o nella consulenza in materia di assicurazioni.

Articolo 4

Trasparenza dell’integrazione dei rischi per la sostenibilità

1.I partecipanti ai mercati finanziari includono la descrizione di quanto segue nelle informazioni precontrattuali:

(a)le procedure e le condizioni applicate per integrare i rischi per la sostenibilità nelle decisioni di investimento;

(b)in che misura i rischi per la sostenibilità avranno secondo le previsioni un impatto significativo sul rendimento dei prodotti finanziari resi disponibili;

(c)in che modo le politiche di remunerazione dei partecipanti ai mercati finanziari sono coerenti con l’integrazione dei rischi per la sostenibilità e sono in linea, se del caso, con l’obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario.

2.Gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni per quanto riguarda gli IBIP e le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti includono la descrizione di quanto segue nelle informazioni precontrattuali:

(a)le procedure e le condizioni applicate per integrare i rischi per la sostenibilità nella consulenza in materia di investimenti e nella consulenza in materia di assicurazioni;

(b)in che misura i rischi per la sostenibilità avranno secondo le previsioni un impatto significativo sul rendimento dei prodotti finanziari per i quali viene fornita la consulenza;

(c)in che modo le politiche di remunerazione delle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti e degli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni per quanto riguarda gli IBIP sono coerenti con l’integrazione dei rischi per la sostenibilità e sono in linea, se del caso, con l’obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario per il quale viene fornita la consulenza.

3.Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate nel modo seguente:

(a)per i GEFIA, nelle informazioni agli investitori di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE;

(b)per le imprese di assicurazione, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;

(c)per gli EPAP, nelle informazioni da fornire di cui all’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/2341;

(d)per i gestori di fondi per il venture capital qualificati, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013;

(e)per i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013;

(f)per i fornitori di prodotti pensionistici, per iscritto in tempo utile prima che un investitore al dettaglio sia vincolato da un contratto relativo a un prodotto pensionistico;

(g)per le società di gestione degli OICVM, nel prospetto di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE;

(h)per le imprese d’investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE;

(i)per gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni per quanto riguarda gli IBIP, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97.

Articolo 5

Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali

1.Se un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili o investimenti con caratteristiche simili ed è stato designato un indice come parametro di riferimento, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, sono accompagnate:

(a)da informazioni che indicano in che modo l’indice designato è in linea con l’obiettivo;

(b)dalla spiegazione del perché la ponderazione e i componenti dell’indice designato in linea con l’obiettivo differiscono da un indice generale di mercato.

2.Se un prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili o investimenti con caratteristiche simili e non è stato designato alcun indice come parametro di riferimento, le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, includono la spiegazione del modo in cui è raggiunto l’obiettivo.

3.Se un prodotto finanziario ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio, le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, includono l’esposizione a basse emissioni di carbonio da conseguire come obiettivo.

In deroga al paragrafo 2, se non è disponibile un [indice dell’UE di basse emissioni di carbonio] o un [indice di impatto positivo in termini di carbonio] in conformità del regolamento (UE) 2016/1011, le informazioni di cui all’articolo 4 includono una spiegazione dettagliata del modo in cui è assicurato lo sforzo costante per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio.

4.Nelle informazioni da comunicare a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, i partecipanti ai mercati finanziari indicano dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici di cui al paragrafo 1 e i parametri di riferimento di cui al paragrafo 3, secondo comma.

5.L’Autorità bancaria europea (ABE), l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (“comitato congiunto”), progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni da comunicare a norma del presente articolo.

6.L’ABE, l’EIOPA e l’ESMA trasmettono alla Commissione detti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 6

Trasparenza degli investimenti sostenibili sui siti web

1.Per ciascun prodotto finanziario di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web le seguenti informazioni:

(a)la descrizione dell’obiettivo di investimento sostenibile;

(b)le informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare l’impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, compresi le fonti dei dati, i criteri di vaglio per le attività sottostanti e i pertinenti indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare l’impatto sostenibile complessivo del prodotto finanziario;

(c)le informazioni di cui all’articolo 5;

(d)le informazioni di cui all’articolo 7.

Le informazioni da comunicare a norma del primo comma sono pubblicate in modo chiaro e in una sezione ben visibile del sito web.

2.L’ABE, l’EIOPA e l’ESMA elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i dettagli della presentazione e del contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

L’ABE, l’EIOPA e l’ESMA trasmettono alla Commissione detti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7

Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche

1.Se rendono disponibile un prodotto finanziario di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari includono nelle relazioni periodiche la descrizione di quanto segue:

(a)l’impatto complessivo del prodotto finanziario in relazione alla sostenibilità mediante indicatori di sostenibilità pertinenti;

(b)se è stato designato un indice come parametro di riferimento, il raffronto tra l’impatto complessivo del prodotto finanziario con l’indice designato e un indice generale di mercato in termini di ponderazione, componenti e indicatori di sostenibilità.

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate nel modo seguente:

(a)per i GEFIA nella relazione annuale di cui all’articolo 22 della direttiva 2011/61/UE;

(b)per le imprese di assicurazione, ogni anno per iscritto in conformità dell’articolo 185, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE;

(c)per gli EPAP, nel prospetto delle prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 38 della direttiva (UE) 2016/2341 e nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 43 della direttiva (UE) 2016/2341;

(d)per i gestori di fondi per il venture capital qualificati, nella relazione annuale di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 345/2013;

(e)per i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, nella relazione annuale di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 346/2013;

(f)per i fornitori di prodotti pensionistici, per iscritto almeno nelle relazioni annuali o nelle relazioni presentate in conformità del diritto nazionale;

(g)per le società di gestione degli OICVM o le società di investimento OICVM, nelle relazioni semestrali e annuali di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE;

(h)per le imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio, nelle relazioni periodiche di cui all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE.

3.Ai fini del paragrafo 1, i partecipanti ai mercati finanziari possono utilizzare le informazioni contenute nelle relazioni sulla gestione di cui all’articolo 19 della direttiva 2013/34/UE o le informazioni contenute nelle dichiarazioni di carattere non finanziario di cui all’articolo 19 bis della predetta direttiva, se del caso.

4.L’ABE, l’EIOPA e l’ESMA elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

L’ABE, l’EIOPA e l’ESMA trasmettono alla Commissione detti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Riesame delle informazioni comunicate

1.I partecipanti ai mercati finanziari provvedono affinché le informazioni pubblicate in conformità dell’articolo 3 o dell’articolo 6 siano aggiornate. Se un partecipante ai mercati finanziari modifica dette informazioni, sullo stesso sito web è pubblicata una spiegazione chiara della modifica apportata.

2.Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni per quanto riguarda gli IBIP e alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti per quanto riguarda le informazioni pubblicate in conformità dell’articolo 3.

Articolo 9

Comunicazioni di marketing

1.Fatta salva la normativa settoriale più stringente, in particolare la direttiva 2009/65/CE, la direttiva 2014/65/UE, la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1286/2014, i partecipanti ai mercati finanziari, gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni per quanto riguarda gli IBIP e le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti fanno in modo che le loro comunicazioni di marketing non contraddicano le informazioni comunicate a norma del presente regolamento.

2.L’ABE, l’EIOPA e l’ESMA possono elaborare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la presentazione standard delle informazioni sugli investimenti sostenibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 10

Modifiche della direttiva (UE) 2016/2341

La direttiva (UE) 2016/2341 è così modificata:

(1)all’articolo 19 è inserito il seguente paragrafo 9:

“9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 60 bis, misure volte ad assicurare che:

a)si tenga conto del principio della “persona prudente” in relazione alla considerazione dei rischi ambientali, sociali e di governance;

b)le decisioni di investimento interne e i processi di gestione del rischio includano i fattori ambientali, sociali e di governance.

Detti atti delegati tengono conto delle dimensioni, della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP e dei rischi inerenti a tali attività e garantiscono la coerenza con l’articolo 14 della direttiva 2009/65/CE, l’articolo 132 della direttiva 2009/138/CE e l’articolo 12 della direttiva 2011/61/UE.”;

(2)è inserito il seguente articolo 60 bis:

Articolo 60 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 19, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di potere di cui all’articolo 19, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato a norma dell’articolo 19, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”.

Articolo 11

Valutazione

Entro il [UP: inserire la data corrispondente a 60 mesi dopo la data di entrata in vigore], la Commissione effettua una valutazione dell’applicazione del presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea].

Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 6, paragrafo 2, l’articolo 7, paragrafo 4, l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10 si applicano a decorrere dal [UP: inserire la data di entrata in vigore] e l’articolo 7, paragrafi da 1 a 3, si applica a decorrere dal [UP: inserire la data corrispondente al 1° gennaio dell’anno successivo alla data di cui al secondo comma].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe L’azione europea a favore della sostenibilità (COM(2016) 739 final).
(2)    Un nuovo inizio per l’Europa: il mio programma per l’occupazione, la crescita, l’equità e il cambiamento democratico - Orientamenti politici per la prossima Commissione europea, Strasburgo, 15 luglio 2014.
(3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Un piano di investimenti per l’Europa (COM(2014) 0903 final).
(4)    Documento di lavoro dei servizi della commissione sul riesame della strategia europea per la bioeconomia del 2012 (SWD(2017) 374 final).
(5)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali (COM(2015)468 final).
(6)    La stima è un divario annuo di investimenti medio per il periodo 2021-2030, sulla base delle proiezioni del modello PRIMES utilizzato dalla Commissione europea nella valutazione d’impatto della proposta di direttiva sull’efficienza energetica (2016).
(7)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (COM(2018)097 final).
(8)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(9)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(10)    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
(11)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(12)    Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
(13)    Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
(14)    Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(15)    Regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
(16)    Regolamento (UE) n. 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).
(17)    Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
(18)    Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (GU L 132 del 20.5.2017, pag. 1).
(19)    Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).
(20)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(21)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali (COM(2015)468 final).
(22)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, 1094/2010, 1095/2010, 345/2013, 346/2013, 600/2014, 2015/760, 2016/1011, 2017/1129 (COM(2017) 536 final).
(23)    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(24)    Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(25)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(26)    Proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2017) 343 final).
(27)    Regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
(28)    Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(29)    GU C , del , pag. .
(30)    GU C , del , pag. .
(31)    Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).
(32)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(33)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(34)    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
(35)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(36)    Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
(37)    Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
(38)    Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
(39)    Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(40)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(41)    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(42)    Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(43)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(44)    Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
(45)    Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
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