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Document 52016PC0683

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società

COM/2016/0683 final - 2016/0336 (CNS)

Strasburgo, 25.10.2016

COM(2016) 683 final

2016/0336(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società

{SWD(2016) 341 final}
{SWD(2016) 342 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 16 marzo 2011 la Commissione ha proposto una direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB). La proposta, ancora all’esame del Consiglio, costituisce una delle iniziative REFIT della Commissione e mira a fornire alle imprese un insieme unico di norme in materia di imposta sulle società per operare in tutto il mercato interno. La proposta CCCTB del 2011 consentirebbe pertanto alle imprese di considerare l’Unione come un mercato unico ai fini dell’imposta sulle società, facilitando in tal modo la loro attività transfrontaliera e promuovendo scambi e investimenti.

Di recente la comunità internazionale si è resa conto che le norme vigenti in materia di tassazione delle società non sono più adatte al contesto attuale. Di norma il reddito delle società è tassato a livello nazionale, ma il contesto economico è divenuto più globalizzato, digitale e mobile. I modelli aziendali e le strutture societarie sono più complessi, il che rende più facile trasferire gli utili 1 . Inoltre nell’ultimo decennio le divergenze tra i regimi nazionali di imposta sulle società hanno consentito alla pianificazione fiscale aggressiva di prosperare. Pertanto, quando le norme nazionali sono elaborate senza tener conto della dimensione transfrontaliera delle attività imprenditoriali, possono sorgere asimmetrie nell’interazione tra i diversi regimi nazionali di imposta sulle società. Tali asimmetrie creano rischi di doppia imposizione e di doppia non imposizione e, di conseguenza, falsano il funzionamento del mercato interno. In tale contesto è sempre più difficile per gli Stati membri contrastare efficacemente, attraverso misure unilaterali, le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva 2 al fine di proteggere dall’erosione le basi imponibili nazionali e di evitare il trasferimento degli utili.

Poiché una delle priorità attuali dell’Europa è promuovere la crescita sostenibile e gli investimenti all’interno di un mercato equo e meglio integrato, occorre un nuovo quadro per una tassazione equa ed efficiente dei profitti delle imprese. In tale contesto la CCCTB rappresenta uno strumento efficace per attribuire il reddito dove è creato il valore, mediante una formula basata su tre fattori cui è assegnata la medesima ponderazione (ossia attività, lavoro e fatturato). Poiché sono connessi al luogo in cui un’impresa realizza i suoi profitti, questi fattori sono più resistenti alle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva rispetto ai metodi ampiamente diffusi di determinazione dei prezzi di trasferimento per l’assegnazione dei profitti.

Oltre alla funzione antielusione della CCCTB, il progetto rilanciato ne conserverebbe anche le caratteristiche di regime di imposta sulle società che favorisce gli scambi e gli investimenti transfrontalieri nel mercato interno. Attualmente, infatti, le imprese che operano a livello transfrontaliero devono rispettare fino a 28 diversi regimi di imposizione societaria. Si tratta di un processo oneroso dal punto di vista del tempo e delle risorse economiche, che distoglie dall’obiettivo principale di svolgere l’attività economica. Il rilancio della CCCTB continuerebbe a offrire i vantaggi della proposta del 2011 in quanto gruppi di imprese presenti a fini fiscali in almeno uno Stato membro sarebbero soggetti a un insieme unico di norme per calcolare la propria base imponibile in tutta l’Unione europea (UE) e, di conseguenza, dovrebbero rispondere a una sola amministrazione fiscale (“sportello unico”). La compensazione transfrontaliera delle perdite sarebbe ancora un risultato automatico del consolidamento e le norme sui prezzi di trasferimento non si applicherebbero all’interno del gruppo, in quanto i ricavi a livello del gruppo sarebbero distribuiti mediante la formula di ripartizione.

La differenza rispetto alla proposta del 2011 consiste nel fatto che l’iniziativa rilanciata stabilisce norme obbligatorie per i gruppi al di sopra di una determinata dimensione, al fine di rafforzare la resilienza del sistema contro le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Ciò premesso, sarebbe importante anche che le norme venissero messe a disposizione, come opzione, a entità soggette all’imposta sulle società nell’Unione, ma che non soddisfano i criteri per essere soggette al quadro comune.

La via da seguire per la CCCTB

I dibattiti svoltisi in Consiglio dal 2011 hanno dimostrato che è improbabile che la proposta di CCCTB, che è un progetto molto ambizioso, sia adottata integralmente senza l’attuazione di un approccio graduale. Vari elementi (in particolare, il consolidamento fiscale) hanno infatti dato luogo a un dibattito acceso e potrebbero frenare i progressi su altri elementi fondamentali del regime. Nel tentativo di rimediare a tali ritardi e di realizzare progressi, la Commissione, nel suo piano d’azione del giugno 2015, ha auspicato un approccio graduale alla CCCTB. Tale approccio prevede di rinviare i lavori sul consolidamento fino a quando sia raggiunto un accordo su una serie di norme vincolanti relative alla base comune, ossia la base imponibile comune per l’imposta sulle società. Questo non modifica tuttavia il fatto che la Commissione presenterà le due proposte, quella riguardante una base imponibile comune per l’imposta sulle società e quella relativa a una CCCTB, simultaneamente e come parte di un’unica iniziativa. La proposta di CCCTB del 2011, attualmente all’esame del Consiglio, sarà ritirata nel momento in cui la Commissione adotterà le nuove proposte. A tale riguardo è fondamentale che il consolidamento fiscale rimanga un elemento essenziale dell’iniziativa CCCTB, dal momento che i principali ostacoli fiscali incontrati dalle imprese nell’Unione possono essere affrontati più efficacemente nell’ambito di un gruppo consolidato.

La presente proposta di direttiva verte sul cosiddetto “secondo passo” dell’approccio graduale, da intraprendere dopo che sarà raggiunto un accordo politico sugli elementi della base comune. Fino ad allora, la proposta di CCCTB rimarrà all’esame del Consiglio. La CCCTB stabilisce le condizioni per partecipare a un gruppo, definisce le possibili forme che un gruppo può assumere e comprende norme sugli aspetti tecnici del consolidamento. Oltre a prevedere le modifiche necessarie per entrare a far parte di un gruppo o lasciare un gruppo, il testo verte sulle riorganizzazioni tra imprese, con particolare attenzione alle specificità dei gruppi transfrontalieri e, più precisamente, al trattamento delle perdite e delle plusvalenze non realizzate. Sono inoltre previste disposizioni sulle operazioni tra il gruppo e altre entità, che riguardano principalmente il trattamento delle ritenute alla fonte e il credito d’imposta per doppia imposizione. Uno degli elementi principali della proposta è la formula di ripartizione, ossia il meccanismo di ponderazione applicato per l’allocazione della base imponibile consolidata del gruppo agli Stati membri ammissibili. Mentre secondo le regole sulla base comune le società possono continuare ad applicare, in linea di massima, le rispettive norme nazionali per gestire le imposte dovute, la CCCTB richiede uno specifico quadro amministrativo adeguato alle strutture dei gruppi transfrontalieri.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il rilancio della proposta sulla CCCTB è al centro della comunicazione della Commissione che propone un piano d’azione per un regime equo ed efficace per l’imposta societaria nell’Unione europea, adottata il 17 giugno 2015, che individua 5 settori principali d’intervento 3 . Il piano d’azione esamina le politiche vigenti nell’Unione in materia di tassazione delle società e pone l’obiettivo di istituire un regime di imposta societaria nell’UE in base al quale i profitti d’impresa siano tassati nella giurisdizione in cui il valore è effettivamente creato. La CCCTB è presentata come iniziativa globale che potrebbe rappresentare uno strumento estremamente utile per conseguire gli obiettivi di una tassazione più equa ed efficace.

Inoltre, la proposta rilanciata di CCCTB comprende norme per realizzare alcune delle azioni chiave dell’iniziativa dell’OCSE sull’erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS). Questi elementi sono ora stati incorporati, sotto forma di norme minime, nella direttiva 2016/1164/UE del Consiglio 4 adottata di recente (nota anche come direttiva antielusione (ATAD)). La CCCTB dovrebbe infatti integrare gli elementi antielusione della ATAD, ma nel nuovo contesto giuridico. In particolare, le norme dovrebbero fare parte di un regime di imposta sulle società comune a tutta l’UE e avere valore assoluto, anziché configurarsi come norme minime.

La presente iniziativa di rilancio della CCCTB occupa un posto di primo piano tra i progetti previsti dalla Commissione per una fiscalità più equa. Essa dovrebbe essere presentata al pubblico lo stesso giorno di una proposta di direttiva sui disallineamenti da ibridi che interessano paesi terzi (che modificherà la direttiva ATAD) e di una direttiva sulla risoluzione delle controversie. La proposta si basa inoltre su progetti fiscali recentemente adottati: oltre alla direttiva ATAD, si tratta delle revisioni della direttiva sulle società madri e figlie (DSMF) (2014 e 2015) e della proposta di rifusione della direttiva su interessi e canoni (IRD) (2011). L’iniziativa sulla DSMF e alcune delle modifiche discusse in relazione all’IRD rispecchiano le attuali priorità politiche finalizzate a rafforzare la normativa fiscale dell’UE contro le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

La CCCTB rientra nell’ambito delle iniziative della Commissione per una tassazione più equa e contribuirebbe all’eliminazione degli ostacoli che creano distorsioni e impediscono il corretto funzionamento del mercato interno. Essendo basata su tale premessa, essa è in gran parte complementare alla normativa europea in materia di diritto societario e sostanzialmente in linea con progetti come l’unione dei mercati dei capitali e le diverse iniziative di trasparenza fiscale, lo scambio di informazioni e la lotta al riciclaggio di denaro.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta rientra nell’ambito dell’articolo 115 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il testo prevede che le misure di ravvicinamento in virtù di tale articolo abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato interno.

Il rilancio dell’iniziativa CCCTB mira a facilitare le attività economiche nell’UE assoggettando i contribuenti a un codice unico di norme sull’imposta societaria da applicare in tutto il mercato interno, e anche a rendere il sistema più robusto e resiliente alla pianificazione fiscale aggressiva. Entrambi gli obiettivi hanno un impatto significativo e diretto sul mercato interno, proprio in quanto mirano a eliminare distorsioni nel suo funzionamento.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente iniziativa rispetta il principio di sussidiarietà.

Anche se i problemi e le motivazioni dell’intervento, come illustrato nelle precedenti sezioni, hanno origini diverse, sembra che i loro effetti nocivi possano essere affrontati in modo efficace solo con una soluzione comune: il ravvicinamento dei regimi di imposta sulle società nell’Unione attenuerebbe le distorsioni del mercato, creando un contesto fiscale più equo e coerente per l’attività delle imprese. È evidente che per realizzare questo obiettivo è necessario agire a livello dell’Unione, e non degli Stati membri, che interverrebbero in modo separato e non coordinato. Iniziative programmate e attuate individualmente dai singoli Stati membri non farebbero che perpetuare, o addirittura aggravare, l’attuale situazione in quanto i contribuenti si troverebbero ancora una volta ad avere a che fare con 28 regimi fiscali diversi e talvolta in conflitto fra loro.

Il previsto rilancio della CCCTB mira a rispondere all’esigenza di una maggiore crescita e occupazione nel mercato interno e, al tempo stesso, a contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Tutti questi obiettivi puntano essenzialmente a risolvere problemi che vanno al di là di un singolo Stato membro e che quindi, per la loro stessa natura, richiedono un approccio comune. Alla luce di quanto precede, le misure potrebbero essere efficaci solo se le norme fossero applicate uniformemente in tutto il mercato interno. In caso contrario, il panorama della tassazione societaria resterebbe frammentario, con la conseguente moltiplicazione degli ostacoli fiscali e delle pratiche di concorrenza fiscale sleale.

Attualmente le pratiche di elusione fiscale sono principalmente istituite in un contesto transfrontaliero. È proprio l’interazione tra i diversi regimi fiscali che genera la possibilità di abusi o rende più facile trarre vantaggio dalle asimmetrie esistenti tra le norme nazionali in materia di imposta sulle società. Inoltre, il fatto che l’Unione sia un mercato interno con un elevato grado di integrazione presuppone una maggiore attività transfrontaliera, il che evidenzia l’importanza di concordare soluzioni coordinate.

Considerando la portata e gli effetti del previsto rilancio, i suoi obiettivi, ossia limitare le distorsioni risultanti dall’attuale interazione tra 28 regimi fiscali diversi e creare condizioni più favorevoli per gli investimenti transfrontalieri nel mercato unico, sarebbero meglio conseguiti a livello dell’Unione.

La maggior parte degli elementi fondamentali del regime CCCTB potrebbe essere realizzata soltanto mediante un’azione collettiva. Ad esempio, le asimmetrie nella qualificazione giuridica di entità o pagamenti che comportano una doppia imposizione o una doppia non imposizione sarebbero eliminate nei rapporti tra imprese applicando norme comuni in materia di imposta sulle società. Nella migliore delle ipotesi, singole azioni attuate dagli Stati membri si limiterebbero a risolvere tali questioni bilateralmente. Per definizione, la compensazione delle perdite transfrontaliere potrebbe funzionare più efficacemente se tutti gli Stati membri si impegnassero a concederla, anche se l’approccio bilaterale potrebbe essere accettato come seconda soluzione alternativa. Inoltre, l’esenzione fiscale in caso di ristrutturazione interna di gruppi, l’eliminazione di prezzi di trasferimento complessi all’interno dello stesso gruppo nonché la ripartizione dei ricavi mediante una formula a livello di gruppo presentano una dimensione transfrontaliera e potrebbero essere realizzati soltanto in un contesto di regolamentazione comune.

Proporzionalità

Le misure previste sono idonee e necessarie per raggiungere l’obiettivo auspicato. Esse si limitano ad armonizzare la base imponibile delle società, condizione essenziale per eliminare gli ostacoli individuati che creano distorsioni nel mercato interno. Inoltre la CCCTB rilanciata non limita la sovranità degli Stati membri nel determinare l’importo del gettito fiscale auspicato al fine di soddisfare i rispettivi obiettivi di politica di bilancio. A tale riguardo non pregiudica il diritto degli Stati membri di stabilire le proprie aliquote d’imposta sul reddito delle società.

Anche se la Commissione ribadisce costantemente la necessità di coordinare le pratiche fiscali nazionali, è chiaro che tale coordinamento non sarebbe da solo sufficiente per eliminare le distorsioni fiscali nel mercato interno. L’esperienza ha dimostrato che il coordinamento è un processo lento e i risultati di precedenti esercizi sono stati finora modesti. Inoltre il coordinamento fiscale tratta generalmente solo questioni specifiche e mirate e non può risolvere la vasta gamma di problemi incontrati dalle imprese nel mercato interno, che richiede una soluzione olistica.

È previsto che l’ambito di applicazione obbligatorio della CCCTB rilanciata sia definito in modo da riguardare soltanto determinate categorie di contribuenti, ossia i gruppi di imprese che superano determinate dimensioni. Questo è dovuto al fatto che i gruppi ad alto reddito generalmente possiedono risorse sufficienti da permettere loro di attuare strategie di pianificazione fiscale aggressiva.

Ne consegue che le disposizioni previste non andrebbero al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno.

Scelta dell’atto giuridico

Le distorsioni del mercato interno indicate sopra possono essere affrontate soltanto mediante norme giuridiche vincolanti e un quadro legislativo comune. Strumenti normativi non vincolanti rappresenterebbero una scelta rischiosa, in quanto gli Stati membri potrebbero decidere di non applicarli o di applicarli in modo frammentario. Un tale risultato sarebbe estremamente indesiderabile. Si rischierebbe di creare incertezza giuridica per i contribuenti e di pregiudicare gli obiettivi di un regime di imposta societaria coordinato e coerente nel mercato interno. Inoltre, poiché l’architettura della base imponibile comune dovrebbe incidere sui bilanci nazionali, in particolare mediante la formula di ripartizione, è fondamentale che le norme che ne definiscono la composizione siano applicate in modo coerente ed efficace. È molto più probabile che tale obiettivo sia conseguito tramite norme vincolanti.

In virtù dell’articolo 115 del TFUE, “il Consiglio, deliberando all’unanimità ..., stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato interno”. Il trattato prescrive pertanto che nel campo dell’imposizione diretta l’intervento normativo assuma esclusivamente la forma di direttive. In virtù dell’articolo 288 del TFUE, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La direttiva dovrebbe pertanto rimanere di carattere generale, in quanto gli aspetti tecnici e i dettagli dovrebbero essere lasciati alla decisione degli Stati membri.

3.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha organizzato una consultazione pubblica al fine di coinvolgere tutti i portatori di interessi e offrire agli interessati la possibilità di fornire il loro contributo al rilancio della CCCTB. A questo processo di consultazione hanno contribuito 175 partecipanti. La maggior parte delle risposte è pervenuta da società registrate (37%), seguite da imprese singole (32%), principalmente PMI; questo evidenzia l’interesse delle imprese più piccole per la proposta.

A seconda del tipo di rispondente, divergono i punti di vista sul fatto che la CCCTB sia lo strumento appropriato per risolvere il problema del trasferimento degli utili e ridurre gli oneri amministrativi. Anche se la proposta è in generale considerata positiva, le ONG e gli enti pubblici pongono l’accento soprattutto sull’impatto della CCCTB sulle attività di pianificazione fiscale. Le imprese sottolineano invece l’importanza di ridurre i costi di conformità e creare un clima favorevole per gli investimenti. Esse sottolineano tuttavia anche i rischi di incorrere in costi amministrativi più elevati se le norme contro l’elusione fiscale dominano il regime.

I contributi ricevuti nel quadro della consultazione pubblica sono sintetizzati nella valutazione d’impatto, che li cita in diverse parti e in un apposito allegato.

Assunzione e uso di perizie

La valutazione d’impatto comprende i risultati di tre studi.

1. Lo studio CORTAX fornito dal Centro comune di ricerca della Commissione europea. Il modello CORTAX è un modello di equilibrio generale ideato per valutare gli effetti della riforma dell’imposta sulle società nei 28 paesi dell’UE, utilizzando dati dettagliati provenienti da diverse fonti di dati. 

2. Studio del Centro per la ricerca economica europea (ZEW) sugli effetti delle riforme fiscali con riguardo alla distorsione a favore del debito rispetto al capitale e alle aliquote fiscali effettive. Lo studio è incentrato sull’entità attuale della propensione per il debito delle imprese nei regimi fiscali degli Stati membri dell’UE28 ed esamina se diverse opzioni di riforma potrebbero in linea di principio riuscire a affrontare la distorsione a favore del debito e promuovere gli investimenti.

3. Studio del Centro per la ricerca economica europea (ZEW) sull’impatto della pianificazione fiscale sulle aliquote fiscali effettive. Lo studio calcola aliquote d’imposta effettive medie e marginali tenendo conto della possibilità di strategie sofisticate di pianificazione fiscale da parte delle società multinazionali, compreso l’uso di regimi fiscali preferenziali.

Valutazione d’impatto

La principale opzione considerata è una proposta di base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società. Una scelta fondamentale da compiere riguarda l’ambito di applicazione di tale base imponibile, ossia a chi si applicherebbe. Le principali opzioni prese in considerazione prevedono di rendere la CCCTB obbligatoria per tutte le imprese o solo per un sottogruppo di imprese. È stata esaminata una serie di opzioni per affrontare la distorsione a favore del debito indotta dai regimi fiscali attuali. Sono possibili due linee d’intervento principali: consentire la deducibilità dei costi di finanziamento tramite debito e tramite equity o non consentire la deducibilità di nessuno dei due. Per quanto riguarda gli incentivi alla R&S, l’opzione centrale considera una riduzione d’imposta per i costi destinati a investimenti di R&D con diversi gradi di generosità.

La valutazione delle diverse opzioni ha portato a sceglierne una: una CCCTB obbligatoria per le imprese di grandi dimensioni, con una deduzione per la crescita e gli investimenti e una deduzione per i costi di R&S. L’indennità per la crescita e gli investimenti prevede limiti per la concessione di deduzioni per i costi di finanziamento di debito e capitale onde evitare abusi e pianificazione fiscale. La deduzione per i costi di R&S mira a mantenere almeno gli incentivi fiscali attuali. L’analisi dimostra che la CCCTB presenta chiari vantaggi rispetto all’alternativa, che non prevede alcun tipo di azione.

L’attuazione dell’opzione prescelta dovrebbe aumentare l’equità dei regimi fiscali e creare condizioni di parità grazie all’eliminazione effettiva degli incentivi alla pianificazione fiscale aggressiva nell’Unione. Questo consentirebbe di garantire che le società paghino la loro giusta quota dell’onere fiscale e di rafforzare la fiducia dei contribuenti. Permetterebbe inoltre di rimuovere efficacemente gli ostacoli fiscali transfrontalieri all’interno dell’Unione. Le distorsioni nelle decisioni di finanziamento delle imprese sono ridotte con una deduzione per la crescita e gli investimenti, che pone il finanziamento tramite capitale e il finanziamento tramite debito in condizioni paragonabili. Gli incentivi fiscali alla R&S sono non solo mantenuti, ma anche migliorati e razionalizzati.

I benefici economici attesi della proposta sono positivi. Una base imponibile comune consolidata con una deduzione per la crescita e gli investimenti porterebbe a un aumento degli investimenti e dell’occupazione pari, rispettivamente, al 3,4% e allo 0,6%. Nel complesso la crescita aumenterebbe fino all’1,2%. I costi di adeguamento alla normativa dovrebbero diminuire (10% per i tempi e 2,5% per i costi di adeguamento). I costi per la costituzione di una società figlia si ridurrebbero fino al 67%, rendendo più agevole per le imprese (in particolare le PMI) operare all’estero.

L’opzione prescelta non comporta un impatto ambientale significativo. Anche l’impatto sociale sarà limitato.

Efficienza normativa e semplificazione

I costi di adempimento fiscale rappresentano un onere significativo per le imprese e la loro riduzione sarà un vantaggio fondamentale dell’attuazione della CCCTB. I costi di conformità stimati per le grandi imprese rappresentano circa il 2% delle imposte versate, mentre per le PMI la stima era di circa il 30% delle imposte versate. I costi di conformità dovrebbero aumentare con l’attività transfrontaliera e con la proliferazione del numero di società controllate. Dai dati sulla riforma fiscale emerge che numerose riforme della tassazione dei redditi delle società hanno avuto luogo dopo la crisi e numerose misure erano dirette a rafforzare il quadro internazionale antiabuso. Alla luce di questi elementi, la riduzione dei costi di conformità per la costituzione di una nuova società figlia rimane uno dei vantaggi principali. I costi in termini di tempo per costituire una nuova società figlia in uno Stato dovrebbero ridursi del 62-67%. Concentrandosi sui costi ricorrenti, ossia ignorando i costi una tantum di cambiamento, la valutazione d’impatto prevede una diminuzione del tempo dedicato alle attività di conformità dell’8% dopo l’attuazione della CCCTB. Sulla base di tali riduzioni si potrebbe calcolare in modo approssimativo l’entità dei risparmi complessivi che deriverebbero dalla CCCTB. Se il 5% delle imprese di medie dimensioni si espande all’estero, si potrà prevedere un risparmio di costi una tantum pari a circa 1 miliardo di EUR. Se tutte le entità multinazionali applicano la CCCTB, i costi di conformità ricorrenti potranno ridursi di circa 0,8 miliardi di EUR.

Le amministrazioni fiscali trarranno vantaggio in quanto dovranno trattare un numero ridotto di questioni relative ai prezzi di trasferimento e un numero inferiore di casi nella misura in cui la situazione fiscale di un gruppo di società sarà gestita principalmente dall’amministrazione dello Stato membro in cui è stabilita la società madre. Se invece la CCCTB non sarà resa obbligatoria per tutte le imprese, le amministrazioni nazionali dovranno sostenere ulteriori costi di conformità dovuti alla necessità di mantenere due sistemi paralleli.

Per conseguire l’obiettivo di migliorare l’equità del sistema fiscale in modo proporzionato, l’opzione prescelta per la CCCTB prevede di renderla obbligatoria solo per un sottogruppo di imprese, in base alle loro dimensioni. Le microimprese e le piccole e medie imprese sono pertanto esentate dall’applicazione obbligatoria della CCCTB. Limitando l’applicazione obbligatoria a gruppi con un fatturato consolidato superiore a 750 milioni di EUR si potrà colpire la maggior parte (circa il 64%) del fatturato generato da gruppi, riducendo nel contempo il rischio di includere gruppi puramente nazionali. La soglia è coerente con l’approccio adottato in altre iniziative dell’Unione intese a lottare contro l’elusione fiscale. Allo stesso tempo, la proposta offre alle società per le quali l’applicazione della CCCTB non è obbligatoria la possibilità di optare per questo regime. Si offre così la massima flessibilità alle PMI e alle microimprese, consentendo loro di beneficiare dei vantaggi della CCCTB senza renderla obbligatoria per questo gruppo di imprese.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta di direttiva non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione europea.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione riesaminerà l’applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenterà al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Cfr. il considerando 18.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta rappresenta il “secondo passo” di un approccio graduale inteso a realizzare un regime di imposta societaria a livello dell’Unione con il consolidamento transfrontaliero dei risultati fiscali tra membri dello stesso gruppo.

Portata: a differenza della proposta del 2011, che prevedeva un sistema facoltativo per tutti, la presente proposta è obbligatoria per i gruppi di imprese di dimensioni superiori a una certa soglia. Il criterio per la fissazione di una soglia relativa alle dimensioni si riferisce ai ricavi consolidati complessivi del gruppo che redige bilanci consolidati e a cui appartiene un’impresa. Le norme comuni sono inoltre disponibili come opzione a una vasta gamma di gruppi le cui dimensioni non raggiungono la soglia stabilita.

Definizione di gruppo (non modificata rispetto alla proposta del 2011): l’ammissibilità al gruppo con base imponibile consolidata è determinata in esito all’applicazione di due criteri: i) il controllo (più del 50% dei diritti di voto) e ii) la proprietà (più del 75% delle azioni) o i diritti ai profitti (più del 75% dei diritti ai profitti). Le due soglie relative al controllo e alla proprietà o ai diritti ai profitti devono essere rispettate durante tutto l’esercizio fiscale; in caso contrario, la società che non le rispetta deve immediatamente lasciare il gruppo. È inoltre introdotto un obbligo minimo di nove mesi consecutivi per determinare l’appartenenza al gruppo.

Riorganizzazioni tra imprese e tassazione delle perdite e delle plusvalenze non realizzate (norma non modificata rispetto alla proposta del 2011): il quadro proposto verte principalmente sul trattamento delle perdite e delle plusvalenze non realizzate al momento di entrare a far parte del gruppo e di lasciarlo.

Se una società entra in un gruppo, le perdite di gestione precedenti al consolidamento sono riportate agli esercizi successivi per essere compensate a fronte della percentuale assegnatale. Se una società lascia il gruppo non le viene assegnata alcuna perdita subita nel periodo del consolidamento. La presente proposta perfeziona la regola del 2011: in caso di riorganizzazioni più estese, in cui più di una società deve lasciare un gruppo in perdita, viene fissata una soglia per determinare a quali condizioni le società non potranno più lasciare un gruppo senza perdite, ma vi sarà invece una ripartizione delle perdite nell’ambito del gruppo consolidato.

Sono previste norme per trattare le plusvalenze non realizzate che sono state acquisite in attività immobilizzate in caso di cessione delle attività poco dopo l’entrata in un gruppo o l’uscita da un gruppo. Uno Stato membro (in caso di entrata in un gruppo) o il gruppo stesso (in caso di uscita dal gruppo) acquista il diritto di tassare le plusvalenze sottostanti nella misura in cui sono state create nel suo territorio. Inoltre, il trattamento fiscale delle plusvalenze insite in attività immateriali autoprodotte richiede un approccio adeguato alle esigenze che implica una loro valutazione sulla base di un parametro adeguato, vale a dire relativo a costi di ricerca e sviluppo o di marketing e pubblicità, calcolati per un determinato periodo.

Ritenute alla fonte (norma non modificata rispetto alla proposta del 2011): i proventi delle ritenute alla fonte imposte sui pagamenti di interessi e di canoni effettuati dal contribuente sono ripartiti secondo la formula dell’esercizio fiscale in corso. Le ritenute alla fonte imposte sui dividendi non sono ripartite poiché, a differenza degli interessi e dei canoni, i dividendi sono distribuiti al netto dell’imposta e non danno luogo a una precedente deduzione da parte di tute le società del gruppo.

Prevenzione dell’elusione delle esenzioni fiscali (norma non modificata rispetto alla proposta del 2011): l’esenzione a favore della cessione di azioni non è consentita se è estesa in modo illegittimo alle vendite di attività diverse dalle azioni. Ciò accade se le attività sono traslocate all’interno del gruppo, senza implicazioni fiscali, a un membro del gruppo che poi è venduto al di fuori del gruppo. In seguito le attività beneficiano, sotto la copertura della vendita di una società, dell’esenzione fiscale prevista per le cessioni di azioni. Un trattamento analogo è previsto per i trasferimenti intragruppo di attività che sono poi vendute al di fuori del gruppo nell’esercizio fiscale corrente o nel successivo. In tal caso viene apportata una modifica per trattare l’attività come se avesse lasciato il gruppo dallo Stato membro in cui era situata inizialmente, ossia prima del trasferimento intragruppo.

Formula di ripartizione (non modificata rispetto alla proposta del 2011): comprende tre fattori cui è assegnata la medesima ponderazione (lavoro, attività e vendite in funzione della destinazione). La combinazione dei fattori riflette un approccio equilibrato alla ripartizione dei profitti tassabili tra gli Stati membri ammissibili. Il fattore lavoro è diviso tra monte retribuzioni e numero di dipendenti (ognuno dei due elementi vale la metà) per tenere conto delle differenze tra i livelli di stipendi nell’ambito dell’Unione e consentire una ripartizione più equa. Il fattore attività comprende tutte le attività materiali immobilizzate. Le attività immateriali e finanziarie sono escluse dalla formula a causa delle loro fluttuazioni e dei rischi di aggiramento del regime. Tali fattori e ponderazioni devono garantire che i profitti siano tassati dove sono effettivamente realizzati. In via di eccezione, una clausola di salvaguardia prevede un metodo alternativo di allocazione del reddito qualora il risultato della ripartizione non rappresenti correttamente la portata della corrispondente attività economica.

Poiché il sistema generale della formula di ripartizione non può tenere conto delle specificità di determinate imprese, sono previste norme sull’adeguamento delle formule in modo da sopperire meglio alle esigenze di settori come i servizi finanziari e le imprese assicurative, petrolio e gas, spedizioni e trasporto aereo.

Procedure amministrative: a differenza che nella proposta del 2011, le procedure amministrative comuni sono limitate al gruppo consolidato. In linea di massima i singoli contribuenti, che scelgono di applicare le regole previste per la “prima fase”, rimangono soggetti alle rispettive disposizioni amministrative nazionali.

I gruppi tratteranno invece con un’unica amministrazione tributaria (“autorità tributaria principale”) nell’UE, secondo il principio dello “sportello unico”. Essa sarà basata nello Stato membro in cui la società madre del gruppo (“contribuente principale”) risiede a fini fiscali. Gli audit sono avviati e coordinati dall’autorità tributaria principale. Le autorità di qualunque Stato membro in cui i profitti di un membro del gruppo sono soggetti a imposizione possono chiedere l’avvio di un audit.

L’autorità competente dello Stato membro nel quale un membro del gruppo è residente o stabilito può impugnare una decisione presa dall’autorità tributaria principale riguardo alla notifica dell’esistenza di un gruppo o un accertamento rettificato. A questo scopo viene proposto un ricorso dinanzi ai giudici dello Stato membro dell’autorità tributaria principale. Le controversie tra i contribuenti e le autorità tributarie sono esaminate da un organismo amministrativo competente per i ricorsi di primo grado conformemente alla normativa dello Stato membro dell’autorità tributaria principale.

2016/0336 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 5 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 6 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Le imprese che intendono operare su base transfrontaliera all’interno dell’Unione incontrano seri ostacoli e distorsioni di mercato derivanti dalla presenza e dall’interazione di 28 regimi diversi di tassazione delle società. Inoltre le strutture di pianificazione fiscale sono diventate sempre più sofisticate in quanto si sviluppano tra varie giurisdizioni e sfruttano a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali allo scopo di ridurre il debito d’imposta delle società. Sebbene tali situazioni evidenzino carenze di natura completamente diversa tra loro, entrambe creano ostacoli che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno. Un’azione volta a correggere tali problemi dovrebbe quindi tener conto di entrambi questi tipi di carenze del mercato.

(2)Per sostenere il corretto funzionamento del mercato interno, il contesto di imposizione fiscale delle imprese nell’Unione dovrebbe essere configurato secondo il principio secondo cui le società pagano la loro giusta quota di imposte nelle giurisdizioni in cui generano i loro profitti. È pertanto necessario prevedere meccanismi che scoraggino le imprese dallo sfruttare a proprio vantaggio le asimmetrie tra i sistemi fiscali nazionali per ridurre il loro debito d’imposta. È altrettanto importante stimolare la crescita e lo sviluppo economico nel mercato interno facilitando gli scambi transfrontalieri e gli investimenti delle imprese. A tal fine è necessario eliminare la doppia imposizione e la doppia non imposizione nell’Unione annullando le disparità nell’interazione dei regimi nazionali di imposta sulle società. Al tempo stesso le imprese hanno bisogno di un quadro giuridico e fiscale facilmente attuabile per sviluppare la loro attività commerciale ed espandersi nell’Unione al di là delle loro frontiere nazionali. In tale contesto dovrebbero essere eliminati i casi restanti di discriminazione.

(3)Come sottolineato nella proposta di direttiva del Consiglio del 16 marzo 2011 relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB) 7 , un sistema di tassazione delle imprese che consideri l’Unione come un mercato unico ai fini del calcolo della base imponibile per l’imposta sulle società agevolerebbe le attività transfrontaliere delle imprese residenti nell’Unione e promuoverebbe l’obiettivo di rendere l’Unione un luogo più competitivo per gli investimenti internazionali. La proposta del 2011 di una CCCTB era incentrata sull’obiettivo di facilitare l’espansione dell’attività commerciale delle imprese all’interno dell’Unione. Oltre che di tale obiettivo, si dovrebbe anche tenere conto del fatto che una CCCTB può essere estremamente efficace nel migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando i meccanismi di elusione fiscale. In tale ottica è opportuno rilanciare l’iniziativa relativa a una CCCTB in modo da trattare su un piano di parità sia l’aspetto di agevolazione delle attività imprenditoriali, sia la funzione di lotta all’elusione fiscale. Tale approccio sarebbe il più idoneo per raggiungere l’obiettivo di eliminare le distorsioni nel funzionamento del mercato interno.

(4)Considerando la necessità di agire rapidamente per garantire il buon funzionamento del mercato interno rendendolo, da un lato, più favorevole agli scambi e agli investimenti, e, dall’altro, più resiliente ai meccanismi di elusione fiscale, è necessario suddividere l’ambiziosa iniziativa in materia di CCCTB in due proposte distinte. In una prima fase dovrebbero essere stabilite le norme su una base imponibile comune per l’imposta sulle società prima di passare, in una seconda fase, all’aspetto del consolidamento.

(5)In un contesto transfrontaliero sono osservabili numerose strutture di pianificazione fiscale aggressiva, il che implica che i gruppi di società partecipanti devono disporre di un minimo di risorse. Sulla base di tale premessa, per motivi di proporzionalità, le norme sulla CCCTB dovrebbero essere obbligatorie solo per i gruppi di società di dimensioni considerevoli. A tal fine si dovrebbe fissare una soglia per le dimensioni basata sui ricavi consolidati complessivi di un gruppo che redige bilanci consolidati. Inoltre, per meglio conseguire l’obiettivo di facilitare gli scambi e gli investimenti nel mercato interno, le norme sulla CCCTB dovrebbero essere disponibili come opzione anche ai gruppi le cui dimensioni non raggiungono la soglia stabilita.

(6)L’ammissibilità al gruppo con base imponibile consolidata dovrebbe essere determinata in esito all’applicazione di due criteri: i) il controllo (più del 50% dei diritti di voto) e ii) la proprietà (più del 75% delle azioni) o i diritti ai profitti (più del 75% dei diritti ai profitti). Tali criteri assicurerebbero un alto livello di integrazione economica tra i membri del gruppo. Per garantire l’integrità del sistema, è opportuno che le due soglie relative al controllo e alla proprietà o ai diritti ai profitti siano rispettate durante tutto l’esercizio fiscale; la società che non li rispetta dovrebbe immediatamente lasciare il gruppo. Per impedire che i risultati fiscali siano manipolati mediante l’entrata di una società in un gruppo e la sua uscita dal gruppo a breve distanza di tempo, è inoltre opportuno fissare un obbligo minimo di nove mesi consecutivi per determinare l’adesione a un gruppo.

(7)Le norme sulla riorganizzazione dei gruppi dovrebbero garantire che l’effetto di tali riorganizzazioni sui diritti esistenti degli Stati membri in materia di imposizione fiscale rimanga minimo. Ogni volta che una società entra a far parte di un gruppo, gli Stati membri in cui gli altri membri del gruppo risiedono a fini fiscali o sono situati non dovrebbero sostenere i costi aggiuntivi delle perdite subite dall’impresa secondo le regole di un altro regime di imposta societaria che si applicava a tale impresa prima dell’entrata in vigore delle disposizioni della direttiva. Le perdite di gestione subite da una società che entra a far parte del gruppo prima del consolidamento dovrebbero quindi essere riportate agli esercizi successivi per essere compensate a fronte della percentuale assegnata alla società. Di conseguenza, le perdite subite da un membro del gruppo nel periodo di consolidamento non dovrebbero essere assegnate esclusivamente a quel membro del gruppo ma ripartite all’interno del gruppo. In caso di riorganizzazioni più estese, in cui più di una società lasci un gruppo in perdita, è essenziale fissare una soglia per determinare a quali condizioni una società non possa più lasciare un gruppo in perdita senza che le vengano assegnate eventuali perdite da riportare. È opportuno introdurre un analogo aggiustamento per le plusvalenze in caso di cessione di determinate attività poco tempo dopo che tali attività entrano nel gruppo o ne escono insieme a una società che entra nel gruppo o ne esce. In tal caso, lo Stato membro o gli Stati membri in cui tali plusvalenze sono acquisite dovrebbero avere il diritto di tassarle, a prescindere dal fatto che le attività siano o non siano più nella sua giurisdizione fiscale. Il trattamento fiscale delle plusvalenze insite in attività immateriali autoprodotte richiede un approccio adeguato, poiché spesso tali attività non sono registrate nella contabilità di una società e non risulta esistere un modo per calcolarne precisamente il valore. Occorre quindi che le plusvalenze acquisite siano valutate sulla base di un parametro adeguato, vale a dire i costi di ricerca e sviluppo e di marketing e pubblicità calcolati per un determinato periodo.

(8)I ricavi delle ritenute alla fonte imposte sui pagamenti di interessi e di canoni dovrebbero essere ripartiti secondo la formula di ripartizione della base imponibile consolidata dell’esercizio fiscale nel quale è dovuta la ritenuta alla fonte, per compensare il fatto che i pagamenti di interessi e di canoni avrebbero dato luogo a una precedente deduzione e che il vantaggio sarebbe stato condiviso dal gruppo. Non è invece opportuno ripartire il ricavo delle ritenute alla fonte sui dividendi: a differenza dei pagamenti di interessi e di canoni, i dividendi sono distribuiti da profitti che sono stati già soggetti a una tassazione societaria e pertanto la ripartizione dei dividendi non comporta, per i membri del gruppo, alcun vantaggio consistente in una deduzione di costi connessi all’attività d’impresa.

(9)Per impedire l’elusione dell’esenzione fiscale dei proventi di cessioni di azioni, questo trattamento di esenzione fiscale non dovrebbe essere consentito laddove sia esteso in modo illegittimo alla vendita di attività diverse dalle azioni. Tale situazione si configura se le attività sono trasferite mediante operazioni intragruppo, senza implicazioni fiscali, a un membro del gruppo con l’intenzione di vendere in seguito le azioni di tale membro del gruppo e includere le attività nella vendita. In tal caso le attività beneficerebbero in realtà, sotto la copertura della vendita di azioni, dell’esenzione fiscale che si applica alla cessione di azioni. Di conseguenza occorre anche tener conto dei trasferimenti intragruppo di attività che sono poi vendute fuori dal gruppo entro un periodo non superiore a due anni. In particolare, è opportuno introdurre una modifica per trattare un’attività come se avesse lasciato il gruppo dallo Stato membro in cui era situata inizialmente, ossia prima del trasferimento intragruppo, e in tal modo scoraggiare il trasferimento artificiale intragruppo di attività (diverse dalle azioni) verso Stati membri con regimi fiscali favorevoli alle plusvalenze derivanti da cessioni di attività.

(10)È opportuno che la formula di ripartizione della base imponibile consolidata comprenda tre fattori cui è attribuita la medesima ponderazione: lavoro, attività e vendite in funzione della destinazione. Tali fattori con la stessa ponderazione dovrebbero riflettere un approccio equilibrato alla ripartizione dei profitti tassabili tra gli Stati membri ammissibili e garantire che i profitti siano tassati dove sono effettivamente maturati. Il lavoro e le attività dovrebbero quindi essere assegnati allo Stato membro in cui il lavoro viene svolto o le attività sono situate, attribuendo un peso adeguato agli interessi dello Stato membro di origine, mentre le vendite dovrebbero essere assegnate allo Stato membro di destinazione dei beni o dei servizi. Per tenere conto delle differenze tra i livelli di stipendi nell’ambito dell’Unione e consentire così un’equa ripartizione della base imponibile consolidata, è opportuno che il fattore lavoro comprenda sia il monte distribuzioni che il numero di dipendenti (e che ognuno dei due elementi valga la metà). Il fattore attività dovrebbe da parte sua comprendere tutte le attività materiali immobilizzate, ma non le attività immateriali e finanziarie, a causa delle loro fluttuazioni e dei conseguenti rischi di aggiramento delle disposizioni della direttiva. Qualora eccezionalmente il risultato della ripartizione non rappresenti correttamente la portata della corrispondente attività economica, una clausola di salvaguardia dovrebbe prevedere un metodo alternativo di allocazione del reddito.

(11)Per le loro specificità alcuni settori, come i servizi finanziari e assicurativi, il settore del petrolio e del gas e quello delle spedizioni e del trasporto aereo, necessitano di una formula adeguata di ripartizione della base imponibile consolidata.

(12)Per ottimizzare i vantaggi derivanti dal disporre di un insieme unico di norme in materia di imposta sulle società in tutta l’UE per calcolare la base imponibile consolidata dei gruppi, è opportuno che i gruppi possano trattare con un’unica amministrazione tributaria (“autorità tributaria principale”). In linea di massima, l’autorità tributaria principale dovrebbe essere basata nello Stato membro in cui la società madre del gruppo (“contribuente principale”) risiede a fini fiscali. È essenziale, in tale contesto, stabilire regole procedurali comuni per la gestione del regime.

(13)È opportuno che in linea di massima gli audit siano avviati e coordinati dall’autorità tributaria principale, ma dato che la prima fase, consistente nel calcolo della base imponibile, è eseguita a livello locale, è opportuno che l’avvio di un audit possa essere chiesto anche dalle autorità nazionali di qualunque Stato membro in cui i profitti di un gruppo sono soggetti a imposizione. Di conseguenza, per proteggere la base imponibile nazionale, occorre che l’autorità competente dello Stato membro nel quale è residente a fini fiscali o stabilito in via permanente un membro del gruppo possa contestare una decisione dell’autorità tributaria principale sulla notifica della creazione di un gruppo o una decisione sulla rettifica di un accertamento di imposta dinanzi a un giudice dello Stato membro dell’autorità tributaria principale. Le controversie tra i contribuenti e le autorità tributarie dovrebbero essere esaminate in primo grado da un organismo amministrativo, per ridurre il numero di casi aditi dinanzi a un giudice. Tale organismo, competente per i ricorsi in primo grado, dovrebbe essere strutturato e funzionare secondo le leggi dello Stato membro dell’autorità tributaria principale.

(14)La presente direttiva si basa sulla direttiva 2016/xx/UE del Consiglio relativa a una base imponibile per l’imposta sulle società (che stabilisce una serie di norme comuni per il calcolo della base imponibile delle società) e verte sul consolidamento dei risultati fiscali all’interno del gruppo. Occorre pertanto gestire l’interazione tra i due strumenti legislativi e permettere la transizione di alcuni elementi della base imponibile nel nuovo quadro del gruppo. Fra tali elementi figurano, in particolare, la norma relativa ai limiti sugli interessi, la clausola di switch-over e la normativa sulle società estere controllate, nonché i disallineamenti da ibridi.

(15)Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 . Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in applicazione della presente direttiva deve essere conforme anche alle norme nazionali applicabili in materia di protezione dei dati che attuano la direttiva 95/46/CE 9 , che sarà sostituita dal regolamento (UE) 2016/679 10 , e il regolamento (CE) n. 45/2001 11 .

(16)Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo ai seguenti aspetti: i) tenere conto delle modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri riguardanti le forme societarie e le imposte sul reddito delle società e modificare di conseguenza gli allegati I e II; ii) stabilire definizioni aggiuntive; iii) completare la norma sulla limitazione della deducibilità degli interessi con norme antiframmentazione, per combattere meglio i rischi di elusione fiscale che possono emergere all’interno di un gruppo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(17)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti: i) l’adozione annuale di un elenco di forme societarie di paesi terzi che sono simili alle forme di società di cui all’allegato I; ii) l’adozione di atti che stabiliscono norme dettagliate sul calcolo dei fattori lavoro, attività e fatturato, sull’allocazione dei dipendenti e del monte retribuzioni, delle attività e del fatturato al rispettivo fattore e sulla valutazione delle attività; iii) l’adozione di un atto che introduca un modulo standard per la notifica della creazione di un gruppo; iv) l’adozione di norme sulla presentazione elettronica della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi del singolo contribuente e sulla documentazione di supporto richiesta. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 .

(18)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia migliorare il funzionamento del mercato interno contrastando le pratiche di elusione fiscale internazionale e facilitare l’espansione delle imprese oltre le frontiere all’interno dell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono singolarmente e in modo eterogeneo, essendo necessaria un’azione coordinata per conseguire questi obiettivi, ma possono, a motivo del fatto che la direttiva affronta inefficienze del mercato interno scaturite dall’interazione tra normative fiscali nazionali diverse che hanno un impatto sul mercato interno e scoraggiano le attività transfrontaliere, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, soprattutto considerando che il suo ambito di applicazione obbligatorio è limitato ai gruppi che superano determinate dimensioni.

(19)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 13 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(20)La Commissione dovrebbe essere tenuta a riesaminare l’applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e a presentare al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE
E DEFINIZIONI

Articolo 1
Oggetto

1.    La presente direttiva stabilisce un sistema per il consolidamento delle basi imponibili, di cui alla direttiva 2016/xx/UE del Consiglio, 14 di società che siano membri di un gruppo e stabilisce regole sul modo in cui una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società debba essere assegnata agli Stati membri e amministrata dalle autorità tributarie nazionali.

2.    Una società che applica le norme della presente direttiva cessa di essere soggetta al diritto nazionale in materia di imposta sul reddito delle società per quanto riguarda tutte le questioni disciplinate dalla presente direttiva, salvo altrimenti stabilito.

Articolo 2
Campo di applicazione

1.Le norme della presente direttiva si applicano alle società costituite in base al diritto di uno Stato membro, e alle loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, se la società soddisfa tutte le seguenti condizioni:

(a)riveste una delle forme di cui all’allegato I;

(b)è soggetta a una delle imposte sul reddito delle società di cui all’allegato II o ad un’imposta analoga introdotta successivamente;

(c)appartiene a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria con ricavi consolidati complessivi che sono stati superiori a 750 000 000 EUR nell’esercizio finanziario precedente l’esercizio finanziario pertinente;

(d)è da considerare una società madre o una società figlia qualificata ai sensi dell’articolo 5 della presente direttiva e/o ha una o più stabili organizzazioni ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2016/xx/UE.

2.La presente direttiva si applica anche alle società costituite in base al diritto di un paese terzo con riguardo alle stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri se la società soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d).

Al fine di soddisfare la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), è sufficiente che la società di un paese terzo abbia una forma simile ad una delle forme societarie di cui all’allegato I. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la Commissione adotta ogni anno un elenco delle forme societarie di paesi terzi che sono simili alle forme di società di cui all’allegato I. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 77, paragrafo 2. Il fatto che una forma societaria di un paese terzo non sia inclusa in tale elenco non preclude l’applicazione della presente direttiva a tale forma.

3.Una società che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), ma che non soddisfa le condizioni di cui alla lettera c) di detto paragrafo, può decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva anche alle proprie stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, per un periodo di cinque esercizi fiscali. Tale termine è automaticamente prorogato per periodi successivi di cinque esercizi fiscali, a meno che non sia trasmessa una notifica di rinuncia ai sensi dell’articolo 47, secondo comma. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), devono essere soddisfatte ogni volta che la proroga entra in vigore.

4.Le norme della presente direttiva non si applicano a una società di navigazione nell’ambito di un regime fiscale speciale. Una società di navigazione nell’ambito di un regime fiscale speciale deve essere considerata ai fini della determinazione delle società che sono membri dello stesso gruppo di cui agli articoli 5 e 6.

5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 75 per modificare gli allegati I e II al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri riguardanti le forme societarie e le imposte sul reddito delle società.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1)“contribuente”, il contribuente ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2016/xx/UE;

(2)“singolo contribuente”, una società non soggetta alle norme della presente direttiva ma che ha scelto di applicare la direttiva 2016/xx/UE;

(3)“non contribuente”, il non contribuente ai sensi dell’articolo 4, punto 2, della direttiva 2016/xx/UE;

(4)“contribuente residente”, il contribuente residente ai sensi dell’articolo 4, punto 3, della direttiva 2016/xx/UE;

(5)“contribuente non residente”, il contribuente non residente ai sensi dell’articolo 4, punto 4, della direttiva 2016/xx/UE;

(6)“ricavi”, i ricavi ai sensi dell’articolo 4, punto 5, della direttiva 2016/xx/UE;

(7)“costi”, i costi ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della direttiva 2016/xx/UE;

(8)“esercizio fiscale”, l’esercizio fiscale ai sensi dell’articolo 4, punto 7, della direttiva 2016/xx/UE;

(9)“profitto”, il profitto ai sensi dell’articolo 4, punto 8, della direttiva 2016/xx/UE;

(10)“perdita”, la perdita ai sensi dell’articolo 4, punto 9, della direttiva 2016/xx/UE;

(11)“contribuente principale”,

(a)un contribuente residente che formi un gruppo con le sue società figlie qualificate, con una o più delle sue stabili organizzazioni ubicate in un altro Stato membro o in altri Stati membri o con una o più stabili organizzazioni di una società figlia qualificata residente in un paese terzo;

(b)il contribuente residente designato dal gruppo qualora quest’ultimo sia composto unicamente da due o più contribuenti residenti che siano società figlie qualificate dirette della stessa società madre residente in un paese terzo;

(c)un contribuente residente che sia la società figlia qualificata di una società madre residente in un paese terzo qualora tale contribuente residente costituisca un gruppo unicamente con una o con più stabili organizzazioni della sua società madre;

(d)una stabile organizzazione designata da un contribuente non residente che costituisca un gruppo unicamente con riferimento alle sue stabili organizzazioni ubicate in due o più Stati membri;

(12)“gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria”, il gruppo ai sensi dell’articolo 4, punto 10, della direttiva 2016/xx/UE;

(13)“ricerca e sviluppo”, le attività di cui all’articolo 4, punto 11, della direttiva 2016/xx/UE;

(14)“oneri finanziari”, gli oneri ai sensi dell’articolo 4, punto 12, della direttiva 2016/xx/UE;

(15)“oneri finanziari eccedenti”, gli oneri ai sensi dell’articolo 4, punto 13, della direttiva 2016/xx/UE;

(16)“valore a fini fiscali”, il valore ai sensi dell’articolo 4, punto 17, della direttiva 2016/xx/UE;

(17)“valore di mercato”, il valore ai sensi dell’articolo 4, punto 18, della direttiva 2016/xx/UE;

(18)“attività immobilizzate”, le attività ai sensi dell’articolo 4, punto 19, della direttiva 2016/xx/UE;

(19)“attività finanziarie”, le attività ai sensi dell’articolo 4, punto 20, della direttiva 2016/xx/UE;

(20)“proprietario economico”, il proprietario ai sensi dell’articolo 4, punto 28, della direttiva 2016/xx/UE;

(21)“impresa finanziaria”, l’impresa ai sensi dell’articolo 4, punto 29, della direttiva 2016/xx/UE;

(22)“membro del gruppo”, qualsiasi contribuente appartenente allo stesso gruppo quale definito agli articoli 5 e 6. Qualora il contribuente mantenga una presenza a fini fiscali in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è residente a fini fiscali, ciascuna presenza a fini fiscali è trattata come membro del gruppo;

(23)“base imponibile consolidata”, il risultato della somma delle basi imponibili di tutti i membri di un gruppo calcolate conformemente alla direttiva 2016/xx/UE;

(24)“operazione intragruppo”, un’operazione tra parti che sono membri dello stesso gruppo nel momento in cui viene realizzata l’operazione e in cui sono contabilizzati i ricavi e i costi ad esse connessi;

(25)“percentuale assegnata”, la quota della base imponibile consolidata di un gruppo che è assegnata a un membro del gruppo conformemente al capo VIII;

(26)“autorità competente”, l’autorità designata da ciascuno Stato membro per gestire tutte le questioni inerenti all’applicazione della presente direttiva;

(27)“autorità tributaria principale”, l’autorità competente dello Stato membro in cui il contribuente principale risiede a fini fiscali o, qualora si tratti di una stabile organizzazione di un contribuente non residente, lo Stato membro in cui è situata detta stabile organizzazione;

(28)“legislazione nazionale sull’imposizione del reddito delle società”, la legislazione ai sensi dell’articolo 4, punto 32, della direttiva 2016/xx/UE.

La Commissione può adottare atti delegati conformemente all’articolo 75 al fine di definire ulteriori concetti.

CAPO II

NORME SULLA RESIDENZA E SULLA TERRITORIALITÀ

Articolo 4
Residenza fiscale

1.Una società che ha sede legale, luogo di costituzione o di direzione effettiva in uno Stato membro e non è, in base ai termini di un accordo concluso da tale Stato membro con un paese terzo, considerata come residente fiscale in tale paese terzo è considerata residente a fini fiscali in tale Stato membro.

2.Una società che è residente a fini fiscali in più di uno Stato membro è considerata residente nello Stato membro nel quale è situato il posto di direzione effettiva.

3.Se il posto di direzione effettiva di un membro di un gruppo che opera nei settori del trasporto marittimo o del trasporto su vie d’acqua interne è su una nave o su una barca, lo si considera residente a fini fiscali nello Stato membro del porto di origine della nave o della barca o, in caso di assenza di un porto di origine, nello Stato membro di residenza a fini fiscali dell’operatore della nave o della barca.

4.Un contribuente residente è soggetto all’imposta sul reddito delle società su tutti i redditi derivanti da qualsiasi fonte, sia all’interno che all’esterno dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali.

5.Un contribuente non residente è soggetto all’imposta sul reddito delle società su tutti i redditi derivanti da un’attività svolta tramite una stabile organizzazione in uno Stato membro.

CAPO III

CONSOLIDAMENTO

Articolo 5
Società madre e società figlie qualificate

1.Sono società figlie qualificate tutte le società figlie, siano esse dirette o no, in cui la società madre detiene i seguenti diritti:

(a)il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto, e

(b)un diritto di proprietà su oltre il 75% del capitale della società figlia oppure oltre il 75% dei diritti sui profitti.

2.Ai fini del calcolo delle soglie di cui al paragrafo 1 in relazione alle società figlie di livello inferiore, si applicano le seguenti regole:

(a)una volta raggiunta la soglia dei diritti di voto rispetto a una società figlia, si considera che la società madre detiene il 100% di tali diritti;

(b)i diritti sui profitti e la proprietà del capitale sono calcolati moltiplicando gli interessi detenuti, direttamente e indirettamente, nelle società figlie a ciascun livello. Nel calcolo sono considerati anche i diritti di proprietà pari o inferiori al 75% detenuti direttamente o indirettamente dalla società madre, compresi i diritti nelle società residenti in un paese terzo.

Articolo 6
Gruppi

1.Il gruppo di un contribuente residente è costituito da:

(a)tutte le sue stabili organizzazioni ubicate in uno Stato membro;

(b)tutte le stabili organizzazioni ubicate in uno Stato membro appartenenti alle sue società figlie qualificate residenti a fini fiscali in un paese terzo;

(c)tutte le sue società figlie qualificate residenti a fini fiscali in uno Stato membro, comprese le stabili organizzazioni di tali società figlie se tali stabili organizzazioni sono ubicate in uno Stato membro;

(d)altri contribuenti residenti, comprese le loro stabili organizzazioni ubicate in uno Stato membro, se detti contribuenti residenti sono tutti società figlie qualificate di un non contribuente che è residente a fini fiscali in un paese terzo, riveste una forma simile a una delle forme societarie di cui all’allegato I e rispetta la condizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

2.Il gruppo di un contribuente non residente è costituito da tutte le sue stabili organizzazioni ubicate in uno o più Stati membri e da tutte le sue società figlie qualificate residenti a fini fiscali in uno Stato membro, comprese le stabili organizzazioni di queste ultime se ubicate in uno o più Stati membri.

3.    Una società in stato di insolvenza o di liquidazione non può diventare membro di un gruppo. Un contribuente rispetto al quale vi sia una dichiarazione di insolvenza o che è liquidato lascia il gruppo immediatamente.

Articolo 7
Effetto del consolidamento

1.Le basi imponibili di tutti i membri di un gruppo si sommano in una base imponibile consolidata.

2.Quando la base imponibile consolidata è negativa, la perdita è riportata e compensata a fronte della base imponibile consolidata positiva seguente. Quando la base imponibile consolidata è positiva, è ripartita conformemente al capo VIII.

Articolo 8
Regole temporali

1.Un contribuente che sia membro di un gruppo deve rispettare le soglie di cui all’articolo 5, ininterrottamente, nel corso dell’intero esercizio fiscale.

2.Un contribuente diventa membro di un gruppo alla data in cui sono raggiunte le soglie di cui all’articolo 5. Le soglie devono essere rispettate per almeno nove mesi consecutivi; in caso contrario il contribuente è trattato come se non fosse mai diventato membro del gruppo.

3.Un contribuente cessa di essere membro di un gruppo il giorno dopo non aver più rispettato le soglie di cui all’articolo 5.

Articolo 9
Eliminazione delle operazioni intragruppo

1.Fatta eccezione per i casi di cui all’articolo 42, secondo comma, e all’articolo 43, i profitti e le perdite derivanti da operazioni intragruppo sono ignorati ai fini del calcolo della base imponibile consolidata.

2.I gruppi applicano un metodo uniforme e adeguatamente documentato per registrare le operazioni intragruppo. I gruppi possono cambiare il metodo solo per valide ragioni commerciali e solo all’inizio di un esercizio fiscale.

3.Il metodo per registrare le operazioni intragruppo permette di identificare tutti i trasferimenti e le vendite intragruppo al costo più basso, per le attività non soggette ad ammortamento, o al valore a fini fiscali, per le attività ammortizzabili.

4.I trasferimenti intragruppo non cambiano lo statuto delle attività immateriali autoprodotte.

Articolo 10
Ritenute alla fonte e altri tipi di tassazione alla fonte

Sulle operazioni intragruppo non vengono applicate ritenute alla fonte o altri tipi di tassazione alla fonte.

CAPO IV

INGRESSO NEL GRUPPO E USCITA DAL MEDESIMO

Articolo 11
Trattamento delle attività immobilizzate al momento dell’adesione al gruppo

1.Qualora un contribuente, alla data di adesione al gruppo, sia il proprietario economico di attività immobilizzate non ammortizzabili o ammortizzabili individualmente e una o più di queste attività siano cedute entro cinque anni a decorrere da tale data, si procede all’adeguamento della percentuale assegnata al membro del gruppo che deteneva la proprietà economica di queste attività alla data di adesione, aggiungendo i proventi di tale cessione a detta percentuale e deducendone i costi relativi alle attività non ammortizzabili e il valore a fini fiscali delle attività ammortizzabili. L’adeguamento avviene nell’esercizio fiscale durante il quale ha avuto luogo la cessione delle attività.

2.L’adeguamento di cui al paragrafo 1 è effettuato anche per le attività finanziarie, ad eccezione delle azioni proprie e delle partecipazioni che danno luogo a redditi esenti da imposta.

3.L’adeguamento di cui al paragrafo 1 non è effettuato qualora il contribuente che entra nel gruppo provenga da un altro gruppo che era soggetto alle disposizioni della presente direttiva.

4.Se, a seguito di una riorganizzazione tra imprese, il contribuente cessa di esistere o di avere una stabile organizzazione nello Stato membro nel quale era residente a fini fiscali alla data di adesione al gruppo, si considera che abbia una stabile organizzazione in detto Stato membro ai fini dell’applicazione del presente articolo.

Articolo 12
Trattamento dei contratti a lungo termine al momento dell’adesione al gruppo

1.I ricavi e i costi che, conformemente all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2016/xx/UE, sono considerati acquisiti o sostenuti prima che le disposizioni della presente direttiva divengano applicabili al contribuente, ma che non erano ancora stati inclusi nella base imponibile a norma della legislazione nazionale sull’imposizione del reddito delle società applicabile precedentemente al contribuente, sono aggiunti alla percentuale assegnata al membro del gruppo interessato o da essa dedotti conformemente alle regole temporali previste in materia dal diritto nazionale.

2.I ricavi che sono stati tassati a norma della legislazione nazionale sull’imposizione del reddito delle società prima che le disposizioni della presente direttiva divenissero applicabili al contribuente, per un importo superiore a quello che sarebbe stato incluso nella base imponibile a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2016/xx/UE, sono dedotti dalla percentuale assegnata a tale membro del gruppo nel primo esercizio fiscale di applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

3.Qualora la percentuale assegnata a un membro del gruppo in un esercizio fiscale non sia sufficiente a compensare pienamente gli importi deducibili di cui ai paragrafi 1 e 2, gli importi non dedotti sono riportati ai futuri esercizi finché non siano compensati a fronte della percentuale assegnata a tale membro del gruppo.

Articolo 13
Trattamento di accantonamenti, entrate e deduzioni al momento dell’adesione al gruppo

1.Gli accantonamenti e le deduzioni per crediti irrecuperabili di cui agli articoli 23 e 25 della direttiva 2016/xx/UE sono deducibili solo nella misura in cui derivino da attività o operazioni svolte dopo che le norme della presente direttiva sono divenute applicabili al contribuente.

2.I ricavi che, a norma dell’articolo 16 della direttiva 2016/xx/UE, sono considerati acquisiti prima che il contribuente diventi soggetto alle norme della presente direttiva, ma che non erano ancora stati inclusi nella base imponibile a norma della legislazione nazionale sull’imposizione del reddito delle società applicabile precedentemente al contribuente, sono aggiunti alla percentuale assegnata a tale membro del gruppo conformemente alle regole temporali previste dalla legislazione nazionale sull’imposizione del reddito delle società.

3.I costi sostenuti dopo che le norme della presente direttiva sono divenute applicabili al contribuente, ma in relazione ad attività o operazioni svolte prima e per le quali non era stata fatta alcuna deduzione a norma della legislazione nazionale sull’imposizione del reddito delle società, sono deducibili solo a fronte della percentuale assegnata al membro del gruppo interessato, a meno che siano stati sostenuti più di cinque anni dopo l’adesione del contribuente al gruppo.

I costi sostenuti a norma della legislazione nazionale sull’imposizione del reddito delle società che non erano stati ancora dedotti quando le disposizioni della presente direttiva sono divenute applicabili al contribuente sono deducibili solo a fronte della percentuale assegnata al membro del gruppo interessato, quale calcolata conformemente alla presente direttiva, in importi uguali ripartiti su cinque anni. I costi che comprendono oneri finanziari sono deducibili conformemente all’articolo 13 della direttiva 2016/xx/UE.

Qualora la percentuale assegnata a un membro del gruppo in un esercizio fiscale non sia sufficiente a compensare pienamente gli importi deducibili di cui al primo e al secondo comma, gli importi non dedotti sono riportati ai futuri esercizi finché non siano compensati a fronte della percentuale assegnata a tale membro del gruppo.

4.Gli importi dedotti prima che le disposizioni della presente direttiva diventino applicabili al contribuente non possono essere nuovamente dedotti.

Articolo 14
Regole temporali per l’ammortamento al momento dell’adesione al gruppo o dell’uscita dal gruppo

L’ammortamento delle attività di un contribuente che entra in un gruppo o ne esce nel corso di un esercizio fiscale è calcolato in proporzione al numero di mesi di calendario durante i quali il contribuente è appartenuto al gruppo nel corso dell’esercizio fiscale.

Articolo 15
Perdite precedenti all’ingresso

Le perdite non compensate sostenute da un membro del gruppo a norma della legislazione nazionale sull’imposizione del reddito delle società o della direttiva 2016/xx/UE prima che le disposizioni della presente direttiva diventassero applicabili a detto membro del gruppo possono essere compensate a fronte della percentuale assegnata a detto membro del gruppo se e nella misura in cui ciò è previsto dalla legislazione nazionale applicabile sull’imposizione del reddito delle società o dalla direttiva 2016/xx/UE.

Articolo 16
Scioglimento di un gruppo

L’esercizio fiscale di un gruppo termina quando il gruppo si scioglie. La base imponibile consolidata ed eventuali perdite non compensate del gruppo sono allocate a ciascun membro del gruppo conformemente al capo VIII, sulla base dei fattori di assegnazione applicabili nell’esercizio fiscale dello scioglimento.

Articolo 17
Ammortamento allo scioglimento di un gruppo

Quando un gruppo si scioglie, l’ammortamento delle sue attività nell’esercizio fiscale dello scioglimento è calcolato in proporzione al numero di mesi di calendario per cui il gruppo ha operato in tale esercizio fiscale.

Articolo 18
Perdite dopo lo scioglimento del gruppo

Dopo lo scioglimento del gruppo, le perdite di tale gruppo sono trattate come segue:

(a)le perdite di un contribuente che sceglie di applicare le norme della direttiva 2016/xx/UE sono riportate e compensate conformemente all’articolo 41 di tale direttiva;

(b)le perdite di un contribuente che aderisce a un altro gruppo sono riportate e compensate a fronte della percentuale assegnata al membro del gruppo interessato, fatte salve le restrizioni di cui all’articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2016/xx/UE;

(c)le perdite di un contribuente che ritorna alla legislazione nazionale sull’imposta del reddito delle società sono riportate e compensate conformemente alla legislazione nazionale sull’imposizione del reddito delle società che diviene applicabile, come se quelle perdite fossero emerse mentre il contribuente era soggetto a tale legislazione.

Articolo 19
Trattamento delle attività immobilizzate al momento dell’uscita dal gruppo

Se attività immobilizzate non ammortizzabili o ammortizzabili individualmente, ad eccezione di quelle che hanno dato origine ad un’esenzione ridotta conformemente all’articolo 24, sono cedute entro tre anni dall’uscita dal gruppo del contribuente che detiene la proprietà economica di tali attività, i proventi sono aggiunti nell’anno della cessione alla base imponibile consolidata del gruppo. I costi relativi ad attività immobilizzate non ammortizzabili e il valore a fini fiscali di attività immobilizzate ammortizzabili individualmente sono dedotti dalla base imponibile.

La stessa regola si applica alle attività finanziarie, ad eccezione delle azioni proprie e delle partecipazioni che danno luogo a redditi esenti da imposta.

I proventi delle cessioni che sono aggiunti alla base imponibile consolidata del gruppo non sono altrimenti tassabili.

Articolo 20
Attività immateriali autoprodotte

Qualora un contribuente che è il proprietario economico di una o più attività immateriali autoprodotte lasci il gruppo, un importo pari ai costi sostenuti con riferimento a tali attività per la ricerca, lo sviluppo, la commercializzazione e la pubblicità nei precedenti cinque anni è aggiunto alla base imponibile consolidata in essere alla fine dell’esercizio fiscale. L’importo aggiunto non supera tuttavia il valore delle attività al momento dell’uscita del contribuente dal gruppo. Tali costi sono attribuiti al contribuente uscente e sono trattati conformemente alla legislazione nazionale sull’imposizione del reddito delle società che diventa successivamente applicabile al contribuente o, se tale contribuente aderisce a un altro gruppo, tali costi sono assegnati nell’esercizio fiscale in cui il contribuente ha aderito all’altro gruppo.

Articolo 21
Trattamento delle perdite al momento dell’uscita dal gruppo

Al membro di un gruppo che esce dal gruppo non è attribuita alcuna perdita.

CAPO V

RIORGANIZZAZIONI TRA IMPRESE

Articolo 22
Riorganizzazioni tra imprese all’interno di un gruppo

1.Una riorganizzazione tra imprese all’interno di un gruppo o il trasferimento della sede legale di un contribuente non dà origine a profitti o perdite ai fini della determinazione della base imponibile consolidata.

2.Qualora, a seguito di una riorganizzazione tra imprese o di una serie di operazioni tra membri del gruppo nell’arco di un periodo di due anni, sostanzialmente tutte le attività di un contribuente siano trasferite a un altro Stato membro, e il fattore attività ne risulti sostanzialmente modificato, le attività trasferite sono attribuite al fattore attività del contribuente che procede al trasferimento per un periodo massimo di cinque anni dal trasferimento, fintantoché un membro del gruppo continui a essere il proprietario economico delle attività.

3.Ai fini dell’applicazione del presente articolo, se il contribuente che procede al trasferimento di cui al paragrafo 2 cessa di esistere o di avere una stabile organizzazione nello Stato membro dal quale sono state trasferite le attività, si considera che abbia una stabile organizzazione in detto Stato membro.

Articolo 23
Trattamento delle perdite in caso di riorganizzazione tra imprese

di due o più gruppi

1.Qualora, a seguito di una riorganizzazione tra imprese, uno o più gruppi, o due o più membri di un gruppo, diventino parte di un altro gruppo, eventuali perdite non compensate del gruppo o di gruppi preesistenti sono allocate a ciascuno dei membri di questi ultimi, conformemente al capo VIII e sulla base dei fattori applicabili alla fine dell’esercizio fiscale nel quale ha luogo la riorganizzazione. Eventuali perdite non compensate del gruppo o dei gruppi preesistenti sono riportate a esercizi successivi.

Qualora due o più membri di gruppi diventino parte di un altro gruppo, nessuna perdita non compensata del primo gruppo è allocata conformemente al primo comma, purché il valore congiunto del fattore attività e del fattore lavoro dei membri che lasciano il gruppo sia inferiore al 20% del valore di questi due fattori per l’intero primo gruppo.

2.Qualora due o più contribuenti principali procedano a una fusione ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2009/133/CE del Consiglio 15 , eventuali perdite non compensate di un gruppo sono allocate ai suoi membri conformemente al capo VIII sulla base dei fattori applicabili alla fine dell’esercizio fiscale nel quale ha luogo la fusione. Eventuali perdite non compensate sono riportate a esercizi successivi.

CAPO VI

OPERAZIONI TRA IL GRUPPO ED ALTRE ENTITÀ

Articolo 24
Esclusione dell’esenzione per le cessioni di azioni

1.Qualora, a seguito della cessione di azioni, un contribuente lasci il gruppo e abbia acquisito, nell’ambito dell’esercizio fiscale corrente o del precedente, in un’operazione intragruppo una o più attività immobilizzate diverse dalle attività ammortizzate in un paniere, è escluso dall’esenzione di cui all’articolo 8, lettera c), della direttiva 2016/xx/UE un importo corrispondente a tali attività a meno che sia dimostrato che le operazioni intragruppo sono state eseguite per ragioni commerciali valide.

2.L’importo escluso dall’esenzione di cui al paragrafo 1 è il valore di mercato dell’attività o delle attività immobilizzate al momento in cui il contribuente lascia il gruppo, meno il valore a fini fiscali delle attività immobilizzate o i costi di cui all’articolo 19 della direttiva 2016/xx/UE.

3.Se il proprietario beneficiario delle azioni cedute è un non contribuente o un contribuente non residente e tali azioni sono assegnate alla sua sede centrale o alla sua stabile organizzazione di un paese terzo, si considera che il valore di mercato dell’attività o delle attività al momento della cessione delle azioni meno il valore a fini fiscali sia stato ricevuto dal contribuente che deteneva le attività prima dell’operazione intragruppo di cui al paragrafo 1.

Articolo 25
Credito d’imposta

1.Il credito d’imposta di cui all’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2016/xx/UE è ripartito tra i membri del gruppo conformemente al capo VIII.

2.Il credito d’imposta di cui al paragrafo 1 è calcolato separatamente per ciascuno Stato membro o paese terzo nonché per ciascun tipo di reddito. Esso non supera l’importo derivante dall’assoggettamento del reddito attribuito a un contribuente o ad una stabile organizzazione all’aliquota dell’imposta sul reddito delle società dello Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali o è ubicata la stabile organizzazione.

Articolo 26
Ritenuta d’imposta

Gli interessi e i canoni versati da un membro di un gruppo a un destinatario all’esterno del gruppo possono essere soggetti a una ritenuta d’imposta secondo le regole applicabili della legislazione nazionale, e conformemente a eventuali convenzioni applicabili in materia di doppia imposizione, nello Stato membro in cui il membro del gruppo è residente a fini fiscali o ubicato, a seconda dei casi. La ritenuta d’imposta è ripartita tra gli Stati membri conformemente al capo VIII, in base alla formula applicabile nell’esercizio fiscale nel quale l’imposta è applicata.

CAPO VII

ENTITÀ TRASPARENTI

Articolo 27
Regole per determinare la trasparenza nel caso di entità di paesi terzi

Il trattamento di un’entità situata in un paese terzo in cui almeno due membri del gruppo detengono un interesse è determinato di comune accordo tra gli Stati membri interessati. Se non vi è accordo, decide l’autorità tributaria principale.

CAPO VIII

RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE CONSOLIDATA COMUNE PER L’IMPOSTA SULLE SOCIETA’

Articolo 28
Disposizioni generali

1.La base imponibile consolidata è ripartita tra i membri di un gruppo in ogni esercizio fiscale sulla base di una formula. La formula per determinare la percentuale assegnata al membro A di un gruppo, nella quale si dà pari peso ai fattori del fatturato, del lavoro e delle attività, si presenta come segue:

2.La base imponibile consolidata di un gruppo è ripartita solo quando è positiva.

3.I calcoli per la ripartizione della base imponibile consolidata sono realizzati alla fine dell’esercizio fiscale del gruppo.

4.Un periodo pari o superiore a 15 giorni in un mese civile è considerato come un intero mese.

5.Nel determinare la percentuale assegnata a un membro di un gruppo, si dà pari peso ai fattori del fatturato, del lavoro e delle attività.

Articolo 29
Clausola di salvaguardia

In deroga alla regola di cui all’articolo 28, se il contribuente principale o un’autorità competente ritiene che la percentuale della base imponibile consolidata assegnata a un membro del gruppo non rappresenti correttamente la portata dell’attività economica di quest’ultimo, può chiedere l’uso di un metodo alternativo per il calcolo della percentuale di imposte di ciascun membro del gruppo. Il metodo alternativo può essere utilizzato solo se, dopo consultazioni tra le autorità competenti e, se del caso, discussioni svoltesi conformemente agli articoli 77 e 78, tutte queste autorità lo accettano. Lo Stato membro dell’autorità tributaria principale informa la Commissione in merito al metodo alternativo utilizzato.

Articolo 30
Adesione al gruppo e uscita dal medesimo

La percentuale assegnata a un contribuente che aderisce a un gruppo o ne esce nel corso di un esercizio fiscale è calcolata in proporzione al numero di mesi civili durante i quali il contribuente è appartenuto al gruppo nell’esercizio fiscale.

Articolo 31
Entità trasparenti

I fattori utilizzati nel calcolo della percentuale assegnata a un membro del gruppo che detenga un interesse in un’entità trasparente includono il fatturato, il lavoro e le attività dell’entità trasparente, in proporzione alla partecipazione del contribuente ai profitti e alle perdite di tale entità.

Articolo 32
Composizione del fattore lavoro

1.Il fattore lavoro è composto, per metà, dal monte retribuzioni di un membro del gruppo al numeratore e dal monte retribuzioni del gruppo al denominatore e, per l’altra metà, dal numero di dipendenti di un membro del gruppo al numeratore e dal numero di dipendenti del gruppo al denominatore. Qualora un singolo dipendente sia incluso nel fattore lavoro di un membro del gruppo, il monte retribuzioni di tale dipendente è anch’esso allocato al fattore lavoro dello stesso membro del gruppo.

2.Il numero di dipendenti è calcolato al termine dell’esercizio fiscale.

3.La definizione di dipendente è determinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro nel quale è esercitata l’attività lavorativa.

Articolo 33
Allocazione dei dipendenti e del monte retribuzioni

1.I dipendenti sono inclusi nel fattore lavoro del membro del gruppo dal quale ricevono la retribuzione.

2.In deroga al paragrafo 1, qualora i dipendenti esercitino fisicamente la propria attività lavorativa sotto il controllo e la responsabilità di un membro del gruppo diverso da quello dal quale ricevono la retribuzione, tali dipendenti e il monte retribuzioni ad essi relativo sono inclusi nel fattore lavoro del primo.

Questa regola si applica soltanto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)l’attività lavorativa dura per un periodo ininterrotto di almeno tre mesi;

(b)i dipendenti interessati rappresentano almeno il 5% del numero complessivo di dipendenti del membro del gruppo dal quale ricevono la remunerazione.

3.Rientrano tra i dipendenti le persone che, per quanto non assunte direttamente dal membro del gruppo, eseguono compiti simili a quelli svolti dai dipendenti.

4.    Il monte retribuzioni include tutti i costi di salari, stipendi, bonus e altre forme di compenso dei dipendenti, compresi i relativi costi di pensione e previdenza sociale a carico del datore di lavoro, nonché le spese del datore di lavoro corrispondenti al costo delle persone di cui al paragrafo 3.

5.I costi inerenti alle retribuzioni sono valutati pari all’importo dei costi trattati come deducibili dal datore di lavoro in un esercizio fiscale.

Articolo 34
Composizione del fattore attività

1.Il fattore attività è composto dal valore medio di tutte le attività materiali immobilizzate di proprietà, in affitto o in leasing di un membro del gruppo al numeratore e dal valore medio di tutte le attività materiali immobilizzate di proprietà, in affitto o in leasing del gruppo al denominatore.

2.Nei cinque anni che seguono l’adesione di un contribuente a un gruppo esistente o nuovo, il suo fattore attività include anche l’importo totale dei costi sostenuti dal contribuente per la ricerca, lo sviluppo, la commercializzazione e la pubblicità nei sei anni precedenti il suo ingresso nel gruppo.

Articolo 35
Allocazione delle attività

1.Fatto salvo l’articolo 22, paragrafi 2 e 3, un’attività è inclusa nel fattore attività del suo proprietario economico. Se è impossibile identificare il proprietario economico, l’attività è inclusa nel fattore attività del proprietario giuridico.

Tuttavia, l’attività non effettivamente utilizzata dal suo proprietario economico è inclusa nel fattore del membro del gruppo che usa effettivamente tale attività, purché l’attività rappresenti più del 5% del valore a fini fiscali di tutte le attività materiali immobilizzate del membro del gruppo che la usa effettivamente.

2.Eccetto nel caso di leasing tra membri del gruppo, le attività in leasing sono incluse nel fattore attività del membro del gruppo che è il locatore o il locatario dell’attività. Lo stesso vale per le attività affittate.

Articolo 36
Valutazione

1.I terreni e le altre attività materiali immobilizzate non ammortizzabili sono valutate al loro costo originario.

2.Un’attività materiale immobilizzata ammortizzabile individualmente è valutata alla media del suo valore a fini fiscali all’inizio e al termine dell’esercizio fiscale.

Qualora, a seguito di una o più operazioni intragruppo, un’attività materiale immobilizzata ammortizzabile individualmente è inclusa nel fattore attività di un membro del gruppo per meno di un esercizio fiscale, il valore da prendere in considerazione è calcolato tenendo conto del numero di mesi in cui l’attività è stata inclusa nel fattore attività di tale membro del gruppo.

3.Il paniere di attività immobilizzate di cui all’articolo 37 della direttiva 2016/xx/UE è valutato alla media del suo valore a fini fiscali all’inizio e al termine dell’esercizio fiscale.

4.Il locatore o il locatario di un’attività che non ne sia il proprietario economico valuta le attività prese in affitto o in leasing otto volte il canone annuo netto di affitto o leasing dovuto, meno eventuali importi derivanti da subaffitti o subleasing.

Il membro del gruppo che dà in affitto o in leasing un’attività senza esserne il proprietario economico valuta l’attività data in affitto o in leasing otto volte il canone annuo netto di affitto o leasing dovuto.

5.Un’attività venduta da un membro del gruppo a una persona al di fuori del gruppo a seguito di un trasferimento intragruppo nello stesso o nel precedente esercizio fiscale è inclusa nel fattore attività del membro del gruppo che effettua il trasferimento per il periodo che intercorre tra il trasferimento intragruppo e la vendita alla persona al di fuori del gruppo, tranne se i membri del gruppo interessati dimostrano che il trasferimento intragruppo ha avuto luogo per ragioni puramente commerciali.

Articolo 37
Composizione del fattore fatturato

1.Il fattore fatturato è composto dal fatturato totale assegnato a un membro del gruppo (comprese le stabili organizzazioni ritenute esistenti in virtù dell’articolo 22, paragrafo 3) al numeratore e dal fatturato totale del gruppo al denominatore.

2.Per fatturato si intendono i proventi di tutte le vendite di beni e le prestazioni di servizi al netto di sconti e restituzioni, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto e di altri tributi e prelievi. I ricavi, gli interessi, i dividendi, i canoni e i proventi della cessione di attività immobilizzate esenti non sono inclusi nel fattore fatturato, a meno che si tratti di ricavi derivanti dal normale esercizio dell’attività economica. Non sono incluse nel fattore fatturato le vendite di beni e le prestazioni di servizi intragruppo.

3.Il fatturato è valutato conformemente all’articolo 20 della direttiva 2016/xx/UE.

Articolo 38
Attribuzione delle vendite in funzione della destinazione

1.Le vendite di beni sono incluse nel fattore fatturato del membro del gruppo situato nello Stato membro dove si conclude la spedizione o il trasporto dei beni all’acquirente. Se è impossibile identificare questo luogo, le vendite di beni sono attribuite al membro del gruppo situato nello Stato membro dove è stato possibile per l’ultima volta localizzare i beni.

2.Le prestazioni di servizi sono incluse nel fattore fatturato del membro del gruppo situato nello Stato membro dove sono stati prestati fisicamente o effettivamente forniti i servizi.

3.I ricavi, gli interessi, i dividendi e i canoni esenti e i proventi della cessione di attività immobilizzate inclusi nel fattore fatturato sono attribuiti al beneficiario di tali ricavi, interessi, dividendi, canoni e proventi.

4.Se non vi è alcun membro del gruppo nello Stato membro dove sono consegnati i beni o prestati i servizi, o se i beni sono consegnati o i servizi sono prestati in un paese terzo, le vendite di beni e le prestazioni di servizi sono incluse nel fattore fatturato di tutti i membri del gruppo in proporzione ai loro fattori lavoro e attività.

5.Se vi è più di un membro del gruppo nello Stato membro dove sono consegnati i beni o prestati i servizi, le vendite sono incluse nel fattore fatturato di tutti i membri del gruppo situati in tale Stato membro in proporzione ai loro fattori lavoro e attività.

Articolo 39
Regole dettagliate sul calcolo dei fattori

La Commissione può adottare atti che stabiliscono regole dettagliate sul calcolo dei fattori lavoro, attività e fatturato, sull’allocazione dei dipendenti e del monte retribuzioni, delle attività e del fatturato al rispettivo fattore e sulla valutazione delle attività. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 77, paragrafo 2.

Articolo 40
Calcolo dei fattori fatturato e vendite per gli enti finanziari

1.Il fattore attività di un ente finanziario di cui all’articolo 4, punto 29, lettere a), d), e), f), g), h) e i), della direttiva 2016/xx/UE è pari al 10% del valore delle attività finanziarie, ad eccezione di azioni proprie e di partecipazioni che danno luogo a redditi esenti da imposta. Le attività finanziarie includono le attività detenute a fini di negoziazione di cui all’articolo 21 della direttiva 2016/xx/UE. Le attività finanziarie sono incluse nel fattore attività del membro del gruppo nei cui libri erano registrate quando esso è diventato membro del gruppo.

2.Il fattore fatturato di un ente finanziario di cui all’articolo 4, punto 29, lettere a), d), e), f), g), h) e i), della direttiva 2016/xx/UE è pari al 10% dei suoi ricavi in forma di interessi, spese, commissioni e proventi di titoli, a esclusione dell’imposta sul valore aggiunto e di altri tributi e prelievi. Non sono incluse le vendite intragruppo. Ai fini dell’articolo 38, paragrafo 2, i servizi finanziari sono considerati prestati, nel caso di un prestito garantito, nello Stato membro nel quale è situata la garanzia o, se è impossibile identificare tale Stato membro, nello Stato membro nel quale è registrata la garanzia. Gli altri servizi finanziari sono considerati prestati nello Stato membro del mutuatario o della persona che paga le spese, le commissioni o altre competenze. Se è impossibile identificare il mutuatario o la persona che paga le spese, le commissioni o altre competenze o se è impossibile identificare lo Stato membro nel quale la garanzia è situata o registrata, le vendite sono attribuite a tutti i membri del gruppo in proporzione ai loro fattori lavoro e attività.

Articolo 41
Calcolo dei fattori fatturato e vendite per le imprese di assicurazione

1.Il fattore attività delle imprese di assicurazione di cui all’articolo 4, punto 29, lettere b) e c), della direttiva 2016/xx/UE è pari al 10% del valore delle attività finanziarie di cui all’articolo 40, paragrafo 1.

2.Il fattore fatturato delle imprese di assicurazione di cui all’articolo 4, punto 29, lettere b) e c), della direttiva 2016/xx/UE ammonta al 10% di tutti i premi acquisiti, al netto della riassicurazione, i rendimenti degli investimenti allocati trasferiti dal conto non tecnico, altri ricavi tecnici, al netto della riassicurazione, e i proventi degli investimenti, le spettanze e le commissioni, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, di altri tributi e prelievi. Ai fini dell’articolo 38, paragrafo 2, i servizi di assicurazione sono considerati prestati nello Stato membro del contraente. Le altre vendite sono attribuite a tutti i membri del gruppo in proporzione ai loro fattori lavoro e attività.

Articolo 42
Petrolio e gas

In deroga all’articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, il fatturato di un membro del gruppo che esercita la sua attività principale nel settore della prospezione o della produzione di petrolio o gas è attribuito al membro del gruppo residente nello Stato membro dove il petrolio o il gas sono estratti o prodotti.

In deroga all’articolo 38, paragrafi 4 e 5, se non vi è alcun membro del gruppo nello Stato membro di prospezione o produzione del petrolio e del gas o la prospezione o la produzione ha luogo in un paese terzo dove il membro del gruppo che effettua la prospezione o la produzione di petrolio e gas non mantiene una stabile organizzazione, il fatturato è attribuito a tale membro del gruppo.

Articolo 43
Spedizione marittima, trasporto su vie d’acqua interne e trasporto aereo

I ricavi, i costi e le altre voci deducibili di un membro del gruppo la cui principale attività è l’esercizio di navi o aerei nel traffico internazionale o l’esercizio di navi impiegate nel trasporto su vie d’acqua interne sono esclusi dalla base imponibile consolidata e non sono ripartiti conformemente alle regole di cui all’articolo 28. Tali ricavi, costi e altre voci deducibili sono invece assegnati a tale membro del gruppo in base a ogni singola operazione e sono soggetti all’aggiustamento dei prezzi conformemente all’articolo 56 della direttiva 2016/xx/UE.

Le partecipazioni nel membro del gruppo o del membro del gruppo sono prese in considerazione al fine di determinare se esista un gruppo ai sensi degli articoli 5 e 6.

Articolo 44
Voci deducibili dalla percentuale assegnata

Dalla percentuale assegnata sono dedotte le voci seguenti:

(a)le perdite non compensate sostenute da un contribuente prima di diventare soggetto alle norme della presente direttiva, come previsto all’articolo 15;

(b)le perdite non compensate sostenute a livello del gruppo, come previsto all’articolo 15 in combinato disposto con l’articolo 18, lettera b), e l’articolo 23;

(c)gli importi relativi alla cessione di attività immobilizzate di cui all’articolo 11, i ricavi e i costi relativi ai contratti a lungo termine di cui all’articolo 12 e i costi futuri di cui all’articolo 13, paragrafo 3;

(d)nel caso delle imprese di assicurazione, le riserve tecniche facoltative di cui all’articolo 28, lettera d), della direttiva 2016/xx/UE;

(e)doni e donazioni a enti caritativi deducibili in base alla legislazione nazionale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2016/xx/UE;

(f)le prestazioni pensionistiche deducibili in base alla legislazione nazionale ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 2016/xx/UE.

Articolo 45
Imposta dovuta

L’imposta dovuta da ciascun membro del gruppo è calcolata applicando l’aliquota d’imposta nazionale alla percentuale assegnata, corretta conformemente all’articolo 44, al netto delle detrazioni previste all’articolo 25.

CAPO IX

AMMINISTRAZIONE E PROCEDURE

Articolo 46
Notifica della creazione di un gruppo

1.Il contribuente principale notifica la creazione di un gruppo all’autorità tributaria principale per conto degli altri membri del gruppo, almeno tre mesi prima dell’inizio dell’esercizio fiscale nel quale il gruppo inizia ad applicare le disposizioni della presente direttiva.

2.La notifica di cui al paragrafo 1 riguarda tutti i membri del gruppo, tranne le compagnie di trasporto marittimo di cui all’articolo 2, paragrafo 4.

3.L’autorità tributaria principale trasmette immediatamente la notifica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri nei quali i membri del gruppo sono residenti a fini fiscali o situati in forma di stabile organizzazione. Tali autorità possono presentare all’autorità tributaria principale, entro un mese dalla trasmissione, i loro pareri e tutte le informazioni rilevanti sulla validità e sulla portata della notifica.

4.Se non viene trasmessa alcuna notifica, l’autorità tributaria principale emette un accertamento entro sei mesi dalla scoperta dell’omissione di una notifica, per gli esercizi fiscali durante i quali si considera che il gruppo sia esistito. Tale accertamento non può in alcun caso andare oltre i cinque esercizi fiscali precedenti.

Articolo 47
Durata dell’applicazione del regime da parte di un gruppo

1.    La presente direttiva inizia ad applicarsi a un gruppo un mese dopo il ricevimento della notifica della creazione del gruppo di cui all’articolo 46, paragrafo 3, da parte delle autorità competenti di tutti gli Stati membri nei quali i membri del gruppo risiedono a fini fiscali o sono situati in forma di stabile organizzazione. L’autorità tributaria principale ne informa il contribuente principale.

2.    Un gruppo applica le norme della presente direttiva nella misura in cui rimane soggetto a essa conformemente all’articolo 2, paragrafi 1 e 2. Il contribuente principale trasmette una notifica di rinuncia all’autorità tributaria principale se il gruppo a cui appartiene non rispetta più nel suo insieme le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, per l’applicazione delle norme della presente direttiva.

3.    Se un contribuente non è più soggetto alle norme della presente direttiva, può scegliere di continuare ad applicare tali norme purché rispetti le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Tale contribuente può anche scegliere di applicare le disposizioni della direttiva 2016/xx/UE se non rispetta la condizione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

4.    Il contribuente principale che ha scelto di applicare le disposizioni della presente direttiva conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, e che decide di cessare di applicarle, lo notifica all’autorità tributaria principale al termine di cinque esercizi fiscali.

5.    Il contribuente principale di un gruppo che ha scelto di applicare le disposizioni della presente direttiva conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, e che decide di estendere tale applicazione al termine di cinque esercizi fiscali presenta all’autorità fiscale principale la prova del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Articolo 48
Informazioni nella notifica della creazione di un gruppo

La notifica della creazione di un gruppo contiene le seguenti informazioni:

(a)l’identità dei membri del gruppo;

(b)la prova del rispetto dei criteri di cui agli articoli 5 e 6;

(c)informazioni sulle eventuali imprese consociate di cui all’articolo 56 della direttiva 2016/xx/UE;

(d)la forma giuridica, la sede legale e il luogo di direzione effettiva dei contribuenti;

(e)l’esercizio fiscale della creazione del gruppo.

La Commissione può adottare un atto che introduca un modulo standard per la notifica della creazione di un gruppo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 77, paragrafo 2.

Articolo 49
Esame della notifica della creazione di un gruppo

1.L’autorità fiscale principale cui la notifica della creazione di un gruppo è validamente presentata esamina se, sulla base delle informazioni contenute nella notifica, il gruppo rispetta i requisiti della presente direttiva. La notifica si considera accettata se non è respinta dall’autorità fiscale principale entro tre mesi dal suo ricevimento.

2.Purché il contribuente abbia comunicato tutte le informazioni di cui all’articolo 48, l’eventuale successiva constatazione che l’elenco dei membri del gruppo pubblicato non è corretto non invalida la notifica della creazione di un gruppo. Un’eventuale notifica scorretta viene corretta, e sono adottate tutte le altre misure necessarie, a partire dall’inizio dell’esercizio fiscale nel quale è stato constatato l’errore.

3.Qualora non siano state comunicate tutte le informazioni richieste, l’autorità tributaria principale, d’accordo con le altre autorità competenti interessate, può invalidare la notifica originaria, nel qual caso vengono emesse rettifiche di accertamenti delle imposte dovute dal gruppo o dai membri del gruppo entro i termini di cui all’articolo 56.

Articolo 50
Esercizio fiscale

1.Tutti i membri di un gruppo hanno lo stesso esercizio fiscale.

2.Nell’anno in cui aderisce a un gruppo, un contribuente allinea il proprio esercizio fiscale a quello del gruppo. La percentuale assegnata al contribuente per tale esercizio fiscale è calcolata proporzionalmente al numero di mesi civili durante i quali la società è appartenuta al gruppo.

3.La percentuale assegnata a un contribuente per l’anno nel quale lascia un gruppo è calcolata proporzionalmente al numero di mesi civili durante i quali la società è appartenuta al gruppo.

Articolo 51
Dichiarazioni dei redditi e accertamenti di imposta

1.Il contribuente principale presenta la dichiarazione dei redditi consolidata del gruppo all’autorità tributaria principale.

2.La dichiarazione dei redditi consolidata è trattata come un accertamento dell’imposta dovuta da ciascun membro del gruppo (“accertamento di imposta”). Qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che una dichiarazione dei redditi abbia lo status legale di un accertamento di imposta e debba essere trattata come uno strumento che consente la riscossione dei debiti fiscali, la dichiarazione dei redditi consolidata ha lo stesso effetto per un membro del gruppo soggetto a imposta in tale Stato membro.

3.Qualora la dichiarazione dei redditi consolidata non abbia lo status legale di un accertamento di imposta ai fini della riscossione di un debito fiscale, l’autorità competente di uno Stato membro può, con riferimento a un membro del gruppo ivi residente a fini fiscali o ivi situato in forma di stabile organizzazione, emanare uno strumento di diritto nazionale che autorizzi la riscossione nello Stato membro. Tale strumento include i dati della dichiarazione dei redditi consolidata riguardanti il membro del gruppo. I ricorsi contro lo strumento sono consentiti esclusivamente per ragioni di forma e non in relazione all’accertamento dell’imposta sottostante. La procedura è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.

4.Il contribuente principale è responsabile di tutti gli obblighi procedurali riguardanti la tassazione delle stabili organizzazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, o all’articolo 22, paragrafo 3.

5.La dichiarazione dei redditi consolidata è presentata all’autorità tributaria principale nei nove mesi seguenti la fine dell’esercizio fiscale.

Articolo 52
Contenuto della dichiarazione dei redditi consolidata

La dichiarazione dei redditi consolidata comprende le seguenti informazioni:

(a)l’identità del contribuente principale;

(b)l’identità di tutti i membri del gruppo;

(c)l’identità delle eventuali imprese consociate di cui all’articolo 56 della direttiva 2016/xx/UE;

(d)l’esercizio fiscale al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi;

(e)il calcolo della base imponibile di ciascun membro del gruppo;

(f)il calcolo della base imponibile consolidata;

(g)il calcolo della percentuale assegnata a ciascun membro del gruppo;

(h)il calcolo dell’imposta dovuta da ciascun membro del gruppo.

Articolo 53
Notificazione di errori nella dichiarazione dei redditi consolidata

Il contribuente principale informa l’autorità tributaria principale di eventuali errori contenuti nella dichiarazione dei redditi consolidata. L’autorità tributaria principale emette, laddove appropriato, un accertamento di imposta rettificato conformemente all’articolo 56, paragrafo 3.

Articolo 54
Omessa presentazione di una dichiarazione dei redditi

Qualora il contribuente principale ometta di presentare una dichiarazione dei redditi consolidata, l’autorità tributaria principale emette un accertamento di imposta sulla base di una stima tenendo conto delle informazioni disponibili. Il contribuente principale può ricorrere contro tale accertamento.

Articolo 55
Presentazione elettronica delle dichiarazioni, dichiarazioni dei redditi e documentazione di supporto

La Commissione può adottare atti che stabiliscano regole sulla presentazione elettronica della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi consolidata, sul modulo della dichiarazione dei redditi del singolo contribuente e sulla documentazione di supporto richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 77, paragrafo 2.

Articolo 56
Rettifica degli accertamenti di imposta

1.L’autorità tributaria principale verifica che la dichiarazione dei redditi consolidata rispetti i requisiti di cui all’articolo 52.

2.Se necessario, l’autorità tributaria principale emette un accertamento di imposta rettificato entro tre anni a decorrere dalla data finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi consolidata o, in caso di omessa presentazione di una dichiarazione prima di tale data, entro tre anni dall’emissione di un accertamento di imposta conformemente all’articolo 54.

Un accertamento di imposta rettificato non può essere emesso per lo stesso gruppo più di una volta in un periodo di dodici mesi.

3.Il paragrafo 2 non si applica qualora un accertamento di imposta rettificato sia emesso in ottemperanza a una sentenza del giudice dello Stato membro dell’autorità tributaria principale conformemente all’articolo 65, o in seguito ad un mutuo accordo o ad una procedura di arbitrato con un paese terzo. Tali accertamenti di imposta rettificati sono emessi entro dodici mesi dalla sentenza del giudice dell’autorità tributaria principale o dal completamento del mutuo accordo o della procedura di arbitrato.

4.In deroga al paragrafo 2, un accertamento di imposta rettificato può essere emesso entro sei anni dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi consolidata qualora ciò sia giustificato da errori commessi dal contribuente deliberatamente o per grave negligenza, o entro dodici anni da tale termine qualora gli errori siano oggetto di un procedimento penale. Tale accertamento di imposta rettificato è emesso entro dodici mesi dalla scoperta dell’errore, a meno che un periodo più lungo sia obiettivamente giustificato dalla necessità di ulteriori inchieste o indagini. Accertamenti di imposta rettificati di questo tipo riguardano esclusivamente l’oggetto degli errori.

5.Prima di emettere un accertamento di imposta rettificato, l’autorità tributaria principale consulta le autorità competenti degli Stati membri nei quali un membro del gruppo è residente a fini fiscali o situato in forma di stabile organizzazione. Tali autorità possono esprimere il loro parere entro un mese dalla consultazione.

L’autorità competente di uno Stato membro nel quale un membro del gruppo è residente a fini fiscali o situato in forma di stabile organizzazione può chiedere all’autorità tributaria principale di emettere un accertamento di imposta rettificato. Se entro tre mesi da tale invito l’autorità tributaria principale omette di notificare all’autorità competente che intende emettere tale accertamento di imposta rettificato, ciò viene considerato un rifiuto.

6.Un accertamento di imposta rettificato non può essere emesso per correggere la base imponibile consolidata se la differenza tra la base imponibile consolidata dichiarata e la base imponibile consolidata corretta non supera 5 000 EUR o l’1% della base imponibile consolidata, se inferiore.

Un accertamento di imposta rettificato non può essere emesso per correggere il calcolo delle percentuali assegnate se dà luogo ad una correzione del totale delle percentuali assegnate ai membri del gruppo residenti o stabiliti in uno Stato membro inferiore allo 0,5%.

Articolo 57
Banca dati centrale

La dichiarazione dei redditi consolidata e i documenti di supporto presentati dal contribuente principale sono conservati in una banca dati centrale alla quale hanno accesso tutte le autorità competenti. La banca dati centrale è aggiornata periodicamente con tutte le nuove informazioni e i nuovi documenti e tutte le decisioni e le notifiche emesse dall’autorità tributaria principale.

Articolo 58
Cambiamento del contribuente principale

Il contribuente principale non può essere modificato a meno che non cessi di soddisfare i criteri di cui all’articolo 3, punto 11. In tal caso il gruppo designa un nuovo contribuente principale.

In circostanze eccezionali le autorità tributarie competenti degli Stati membri nei quali i membri di un gruppo sono residenti o hanno una stabile organizzazione possono decidere di comune accordo, entro sei mesi dalla notifica di cui all’articolo 46 o entro sei mesi da una riorganizzazione riguardante il contribuente principale, che un contribuente diverso dal contribuente designato dal gruppo è il contribuente principale.

Articolo 59
Conservazione delle registrazioni

Ciascun membro del gruppo conserva le registrazioni e i documenti di supporto in modo sufficientemente completo da consentire la corretta applicazione della presente direttiva e l’esecuzione di audit conformemente all’articolo 64, paragrafo 2.

Articolo 60
Trasmissione delle informazioni alle autorità competenti

Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro nel quale è residente o è situata la sua stabile organizzazione, un contribuente fornisce tutte le informazioni prevedibilmente pertinenti per la determinazione dell’imposta da lui dovuta. Su richiesta dell’autorità tributaria principale, il contribuente principale fornisce inoltre tutte le informazioni pertinenti per la determinazione della base imponibile consolidata o dell’imposta dovuta da qualsiasi membro del gruppo.

Articolo 61
Richiesta di un parere all’autorità competente

1.Un contribuente può chiedere un parere all’autorità competente dello Stato membro nel quale è residente o nel quale ha una stabile organizzazione in merito all’applicazione della presente direttiva a una specifica operazione o a una serie di operazioni che prevede di svolgere. Un contribuente può altresì chiedere un parere in merito alla proposta di composizione di un gruppo. L’autorità competente adotta tutti i provvedimenti possibili per rispondere alla richiesta entro un periodo di tempo ragionevole.

Il parere emesso dall’autorità competente è vincolante se sono comunicate tutte le informazioni pertinenti riguardanti l’operazione o la serie di operazioni prevista, a meno che i giudici dello Stato membro dell’autorità tributaria principale decidano altrimenti a norma dell’articolo 65. Se dissente dal parere, il contribuente può agire conformemente alla propria interpretazione ma deve richiamare l’attenzione su tale fatto nella dichiarazione dei redditi consolidata.

2.Qualora due o più membri di un gruppo in diversi Stati membri partecipino direttamente a una specifica operazione o serie di operazioni, o qualora la richiesta riguardi la composizione proposta di un gruppo, le autorità competenti di tali Stati membri concordano un parere comune.

Articolo 62
Comunicazione tra le autorità competenti

1.Le informazioni comunicate a norma della presente direttiva sono trasmesse, per quanto possibile, con mezzi elettronici, utilizzando la rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI).

2.Un’autorità competente che riceve una richiesta di collaborazione o scambio d’informazioni riguardante un membro di un gruppo conformemente alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio 16 risponde entro i termini fissati all’articolo 7 di tale direttiva.

Articolo 63
Clausola di segretezza

1.Tutte le informazioni che uno Stato membro abbia ottenuto in virtù della presente direttiva sono coperte dal segreto d’ufficio in tale Stato membro e beneficiano della tutela accordata a informazioni simili dalla legislazione nazionale di detto Stato membro. Tali informazioni:

(a)possono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alle operazioni di accertamento di imposta o di controllo amministrativo dell’accertamento di imposta;

(b)possono inoltre essere rese note solo in occasione di un procedimento giudiziario o di un procedimento amministrativo che comporti l’applicazione di sanzioni, avviate ai fini o in relazione con la preparazione o la revisione di un accertamento di imposta e unicamente alle persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; tali informazioni possono tuttavia essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze, qualora l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni non vi si opponga;

(c)non possono essere utilizzate in nessun caso per fini diversi da quelli fiscali o ai fini di un procedimento giudiziario o di un procedimento amministrativo che comporti l’applicazione di sanzioni avviati ai fini o in relazione con la preparazione o la revisione di un accertamento di imposta.

Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che le informazioni di cui al primo comma siano usate per accertare altri contributi, dazi e imposte di cui all’articolo 2 della direttiva 2011/16/UE.

2.Con l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della direttiva 2011/16/UE e soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell’autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni ricevute a norma della direttiva 2011/16/UE possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Tale autorizzazione è concessa se le informazioni possono essere utilizzate per fini analoghi nello Stato membro dell’autorità competente che comunica le informazioni.

Articolo 64
Audit

1.L’autorità tributaria principale può avviare e coordinare l’audit dei membri di un gruppo. Un audit può essere avviato anche su richiesta di un’autorità competente.

L’autorità tributaria principale e le altre autorità competenti interessate determinano congiuntamente la portata e il contenuto di un audit e quali membri di un gruppo sottoporre ad audit.

2.Gli audit sono svolti conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro nel quale hanno luogo, fatti salvi gli aggiustamenti necessari per garantire la corretta attuazione della presente direttiva. Tali audit possono comprendere indagini, ispezioni o esami di qualunque tipo svolti per verificare se un contribuente rispetti la presente direttiva.

3.L’autorità tributaria principale compila i risultati di tutti gli audit.

Articolo 65
Disaccordo tra Stati membri

1.Qualora l’autorità competente dello Stato membro nel quale un membro di un gruppo è residente a fini fiscali o situato in forma di stabile organizzazione dissenta da una decisione presa dall’autorità tributaria principale, conformemente all’articolo 49 o all’articolo 56, paragrafi 2 o 4, o paragrafo 5, secondo comma, può impugnarla dinanzi ai giudici dello Stato membro dell’autorità tributaria principale entro un periodo di tre mesi.

2.L’autorità competente ha quanto meno gli stessi diritti procedurali di cui beneficia un contribuente a norma della legge di tale Stato membro in procedimenti di impugnazione di una decisione dell’autorità tributaria principale.

Articolo 66
Ricorsi

1.Un contribuente principale può impugnare, fra l’altro, i seguenti atti:

(a)una decisione di rigetto della notifica della creazione di un gruppo;

(b)una notifica della richiesta di comunicazione di documenti o informazioni;

(c)un accertamento di imposta rettificato;

(d)un accertamento in merito all’omessa presentazione di una dichiarazione dei redditi consolidata;

(e)l’invalidamento della notifica originaria della creazione di un gruppo da parte dell’autorità tributaria principale di cui all’articolo 49, paragrafo 2.

Il ricorso è presentato entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto contestato.

2.Il ricorso non ha un effetto sospensivo sul debito d’imposta del contribuente.

3.In deroga all’articolo 56, paragrafo 2, un accertamento di imposta rettificato può essere emesso per dare esecuzione al risultato di un ricorso.

Articolo 67
Ricorsi amministrativi

1.I ricorsi contro gli accertamenti di imposta rettificati o gli accertamenti di imposta di cui all’articolo 54 sono esaminati da un organismo amministrativo competente per i ricorsi di primo grado conformemente alla legge dello Stato membro dell’autorità tributaria principale. Tale organismo amministrativo è indipendente dalle autorità tributarie dello Stato membro dell’autorità tributaria principale. Se in tale Stato membro non vi è alcun organismo amministrativo competente, il contribuente principale può ricorrere direttamente al giudice.

2.Nella presentazione di documenti all’organismo amministrativo di cui al paragrafo 1, l’autorità tributaria principale agisce in stretta consultazione con le altre autorità competenti.

3.Laddove appropriato, l’organismo amministrativo di cui al paragrafo 1 può ordinare al contribuente principale e all’autorità tributaria principale di presentare elementi di prova sugli affari fiscali dei membri del gruppo e di altre imprese consociate e sulla legge e le pratiche degli altri Stati membri interessati. Le autorità competenti degli altri Stati membri interessati forniscono tutta l’assistenza necessaria all’autorità tributaria principale.

4.Qualora l’organismo amministrativo di cui al paragrafo 1 modifichi la decisione dell’autorità tributaria principale, la decisione modificata sostituisce la decisione originaria dell’autorità tributaria principale ed è considerata come la decisione di detta autorità tributaria principale.

5.L’organismo amministrativo di cui al paragrafo 1 decide in merito ai ricorsi entro sei mesi. Se entro tale periodo non viene comunicata al contribuente principale alcuna decisione, è considerata confermata la decisione dell’autorità tributaria principale.

6.Qualora la decisione sia confermata o modificata, il contribuente principale ha il diritto di ricorrere direttamente ai giudici dello Stato membro dell’autorità tributaria principale entro 60 giorni dal ricevimento della decisione dell’organismo amministrativo di cui al paragrafo 1.

7.Qualora la decisione sia annullata, l’organismo amministrativo di cui al paragrafo 1 rimette la questione all’autorità tributaria principale. L’autorità tributaria principale prende una nuova decisione entro 60 giorni dalla data alla quale le viene notificata la decisione dell’organismo amministrativo. Il contribuente principale può ricorrere contro la nuova decisione o conformemente al paragrafo 1 o direttamente dinanzi al giudice dello Stato membro dell’autorità tributaria principale entro 60 giorni dal ricevimento della decisione. Se l’autorità tributaria principale non prende una nuova decisione entro 60 giorni, il contribuente principale può impugnare la decisione originaria dell’autorità tributaria principale dinanzi al giudice dello Stato membro dell’autorità tributaria principale.

Articolo 68
Ricorsi giudiziari

1.Il ricorso giudiziario contro una decisione dell’autorità tributaria principale è disciplinato dalla legge dello Stato membro di tale autorità tributaria principale, fatto salvo il paragrafo 3.

2.Quando presenta documenti al giudice, l’autorità tributaria principale agisce in consultazione con le altre autorità competenti.

3.Il giudice nazionale può ordinare al contribuente principale e all’autorità tributaria principale di presentare elementi di prova sugli affari fiscali dei membri del gruppo e di altre imprese consociate e sulla legge e le pratiche degli altri Stati membri interessati. Le autorità competenti degli altri Stati membri interessati forniscono tutta l’assistenza necessaria all’autorità tributaria principale.

CAPO X

INTERAZIONE CON LA DIRETTIVA 2016/xx/UE

Articolo 69

Norma relativa ai limiti sugli interessi

1.Ai fini della presente direttiva, un gruppo è trattato come un singolo contribuente conformemente all’articolo 13 della direttiva 2016/xx/UE. Il gruppo è rappresentato dal contribuente principale.

2.Quando si applica il paragrafo 1, gli oneri finanziari eccedenti e l’EBITDA sono calcolati per l’intero gruppo e comprendono i risultati di tutti i membri del gruppo. L’importo di 3 000 000 EUR di cui all’articolo 13 della direttiva 2016/xx/UE è aumentato a 5 000 000.

3.La Commissione può adottare atti delegati conformemente all’articolo 75 per definire norme più dettagliate contro la frammentazione riguardo alla deducibilità degli oneri finanziari eccedenti.

Articolo 70
Valutazione

Ai fini della presente direttiva, l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2016/xx/UE non si applica a un gruppo se tutti i membri del gruppo sono ubicati in Stati membri che non hanno adottato l’euro (EUR); in tal caso il contribuente principale determina la valuta da applicare.

Articolo 71
Compensazione delle perdite con recupero

1.L’articolo 41 della direttiva 2016/xx/UE sulla compensazione delle perdite con recupero cessa automaticamente di applicarsi quando entra in vigore la presente direttiva.

2.Le perdite trasferite che non sono ancora state recuperate quando entra in vigore la presente direttiva rimangono assegnate al contribuente a cui sono state trasferite.

Articolo 72
Switch-over

Ai fini della presente direttiva, il riferimento all’aliquota legale dell’imposta sul reddito delle società cui il contribuente sarebbe stato soggetto conformemente all’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2016/xx/UE non si applica ed è sostituito dall’aliquota media dell’imposta sul reddito delle società applicabile in tutti gli Stati membri.

Articolo 73
Legislazione sulle società estere controllate

Ai fini della presente direttiva, la portata della normativa sulle società estere controllate ai sensi dell’articolo 59 della direttiva 2016/xx/UE è limitata alle relazioni tra membri di un gruppo ed entità che siano residenti a fini fiscali, o a stabili organizzazioni che siano situate, in un paese terzo.

Articolo 74
Disallineamento da ibridi

Ai fini della presente direttiva, la portata delle norme sul disallineamento da ibridi di cui all’articolo 61 della direttiva 2016/xx/UE è limitata alle relazioni tra membri del gruppo e non membri del gruppo che siano imprese consociate ai sensi dell’articolo 56 della direttiva 2016/xx/UE.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 5, all’articolo 3 e all’articolo 69, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

3.La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 5, all’articolo 3 e all’articolo 69, paragrafo 3, può essere revocata in ogni momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.

5.Un atto delegato adottato in conformità all’articolo 2, paragrafo 5, all’articolo 3 e all’articolo 69, paragrafo 3, entra in vigore solo se il Consiglio non solleva obiezioni entro un periodo di tre mesi dalla notifica dell’atto al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Articolo 76
Informazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è informato dell’adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di potere da parte del Consiglio.

Articolo 77
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 78
Consultazioni in merito all’articolo 29

Il comitato istituito dall’articolo 77 può altresì discutere l’applicazione dell’articolo 29 in un caso specifico.

Articolo 79
Riesame

La Commissione riesamina l’applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenta al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Tale relazione include in particolare un’analisi dell’impatto del meccanismo, di cui al capo VIII della presente direttiva, sulla ripartizione delle basi imponibili tra gli Stati membri.

Articolo 80
Attuazione

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 81
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 82
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Il documento di lavoro dei servizi della Commissione ( SWD(2015) 121 final ) fornisce un resoconto dettagliato dell’evoluzione storica e dei problemi e delle sfide attuali che pone la tassazione dei profitti delle multinazionali.
(2) “La pianificazione fiscale aggressiva consiste nell’approfittare degli aspetti tecnici di un regime fiscale o delle differenze fra due o più regimi fiscali allo scopo di ridurre il debito d’imposta” (raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva, C(2)8806 final ).
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Un regime equo ed efficace per l’imposta societaria nell’Unione europea: i 5 settori principali d’intervento”, COM (2015) 302 final del 17 giugno 2015.
(4) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).
(5) GU C [...] del [...], pag. [...].
(6) GU C [...] del [...], pag. [...].
(7) Proposta di direttiva del Consiglio del 3 ottobre 2011, relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (COM (2011) 121 definitivo/2).
(8) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(9) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(10) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(11) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(13) Dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14).
(14) [Direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (GU L [ ] del [ ], pag. [ ])].
(15) Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 34).
(16) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).
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Strasburgo, 25.10.2016

COM(2016) 683 final

ALLEGATI

della

Proposta di direttiva

relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)

{SWD(2016) 341 final}
{SWD(2016) 342 final}


ALLEGATO I

a)    La Società europea o Societas Europaea (SE) ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio 1 e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio 2 ;

b)    la Società europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio 3 e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio 4 ;

c)    le società di diritto belga denominate “naamloze vennootschap”/”société anonyme”, “commanditaire vennootschap op aandelen”/”société en commandite par actions”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”/”société privée à responsabilité limitée”, “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”/”société coopérative à responsabilité limitée”, “coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”/”société coopérative à responsabilité illimitée”, “vennootschap onder firma”/”société en nom collectif”, “gewone commanditaire vennootschap”/”société en commandite simple”, le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all’imposta sulle società in Belgio;

d)    le società di diritto bulgaro denominate: “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дружество с акции”, “кооперации”,”кооперативни съюзи”, “държавни предприятия” costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;

e)    le società di diritto ceco denominate: “akciová společnost”, “společnost s ručením omezeným”, “veřejná obchodní společnost”, “komanditní společnost”, “družstvo”;

f)    le società di diritto danese denominate “aktieselskab” e “anpartsselskab”. Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull’imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle “aktieselskaber”;

g)    le società di diritto tedesco denominate “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts”, e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all’imposta sulle società in Germania;

h)    le società di diritto estone denominate: “täisühing”, “usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”;

i)    le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell’”Industrial and Provident Societies Act”, le “building societies” registrate sotto il regime dei “Building Societies ACTS” e le “trustee savings banks” ai sensi del “Trustee Savings Banks Act” del 1989;

j)    le società di diritto greco denominate: “αvώvυμη εταιρεία”, “εταιρεία περιωρισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)”;

k)    le società di diritto spagnolo denominate “sociedad anónima”, “sociedad comanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad limitada” e gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;

l)    le società di diritto francese denominate “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “sociétés par actions simplifiées”, “sociétés d’assurances mutuelles”, “caisses d’épargne et de prévoyance”, “sociétés civiles” che sono soggette automaticamente all’imposta sulle società, ”coopératives”, “unions de coopératives”, e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all’imposta sulle società in Francia;

m)    le società di diritto croato denominate “dioničko društvo”, “društvo s ograničenom odgovornošću”, e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all’imposta croata sugli utili;

n)    le società di diritto italiano denominate “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità limitata”, “società cooperative”, “società di mutua assicurazione”, nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale;

o)    le società di diritto cipriota denominate: “εταιρείες” come definite nella legge relativa all’imposta sul reddito;

p)    le società di diritto lettone denominate: “akciju sabiedrība”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

q)    le società costituite in conformità della legislazione lituana;

r)    le società di diritto lussemburghese denominate “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “société coopérative”, “société coopérative organisée comme une société anonyme”, “association d’assurances mutuelles”, “association d’épargne-pension”, “entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all’imposta sulle società in Lussemburgo;

s)    le società di diritto ungherese denominate: “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “közhasznú társaság”, “szövetkezet”;

t)    le società di diritto maltese denominate: “Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata”, “Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”;

u)    le società di diritto olandese denominate “naamloze vennootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “open commanditaire vennootschap”, “coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “fonds voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag” e “vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt”, e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all’imposta sulle società nei Paesi Bassi;

v)    le società di diritto austriaco denominate “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”, “Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts”, “Sparkassen”, e altre società costituite in conformità della legislazione austriaca e soggette all’imposta sulle società in Austria;

w)    le società di diritto polacco denominate: “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, “spółdzielnia”, “przedsiębiorstwo państwowe”;

x)    le società commerciali o società di diritto civile di forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese;

y)    le società di diritto rumeno denominate: “societăţi pe acţiuni”, “societăţi în comandită pe acţiuni”, “societăţi cu răspundere limitată;

z)    le società di diritto sloveno denominate: “delniška družba”, “komanditna delniška družba”, “komanditna družba”, “družba z omejeno odgovornostjo”, “družba z neomejeno odgovornostjo”;

aa)    le società di diritto slovacco denominate: “akciová spoločnosť “, “spoločnosť s ručením obmedzeným”, “komanditná spoločnosť “, “verejná obchodná spoločnosť”, “družstvo”;

bb)    le società di diritto finlandese denominate “osakeyhtiö/aktiebolag”, “osuuskunta/andelslag”, “säästöpankki/sparbank” e “vakuutusyhtiö/ försäkringsbolag”;

cc)    le società di diritto svedese denominate “aktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”, “ekonomiska föreningar”, “sparbanker” e “ömsesidiga försäkringsbolag”;

dd)    le società registrate a norma del diritto del Regno Unito.

ALLEGATO II

België/Belgique

Vennootschapsbelasting/Impôt des sociétés

България

корпоративен данък

Česká republika

Daň z příjmů právnických osob

Danmark

Selskabsskat

Deutschland

Körperschaftsteuer

Eesti

Tulumaks

Éire/Ireland

Cáin chorparáide/Corporation Tax

Ελλάδα

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

España

Impuesto sobre sociedades

France

Ιmpôt sur les sociétés

Republika Hrvatska

Porez na dobit

Italia

Imposta sul reddito delle società

Κύπρος

Φόρος Εισοδήματος

Latvija

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Lietuva

Pelno mokestis

Luxembourg

Impôt sur le revenu des collectivités

Magyarország

Társasági adó

Malta

Taxxa fuq l-income

Nederland

Vennootschapsbelasting

Österreich

Körperschaftsteuer

Polska

Podatek dochodowy od osób prawnych

Portugal

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

România

Impozit pe profit

Slovenija

Davek od dobička pravnih oseb

Slovensko

Daň z príjmov právnických osôb

Suomi/Finland

Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

Sverige

Statlig inkomstskatt

United Kingdom

Corporation Tax

(1) Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).
(2) Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).
(3) Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).
(4) Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25).
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