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Document 52014DC0494

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei Fondi strutturali e d'investimento europei a una sana gestione economica conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 1303/2013

/* COM/2014/0494 final */

Bruxelles, 30.7.2014

COM(2014) 494 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l'efficacia dei Fondi strutturali e d'investimento europei a una sana gestione economica conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 1303/2013


Indice

1.Introduzione

2.Contesto delle revisioni degli accordi di partenariato e dei programmi a norma dellarticolo 23

3.Riesame e tipi di modifiche agli accordi di partenariato e ai programmi nellambito dellarticolo 23

4.Azioni effettive in risposta a una richiesta di riprogrammazione della Commissione

5.Circostanze che possono dar luogo alla sospensione dei pagamenti

6.Criteri per determinare i programmi da sospendere e il livello della sospensione

CONCLUSIONE



1.Introduzione

Nel periodo 2014-20 il sostegno dei Fondi strutturali e di investimento europei ("fondi ESI") 1 è strettamente legato al rispetto della governance economica dellUE. In passato le condizioni di accesso al sostegno dei fondi erano limitate a un solo fondo, vale a dire il Fondo di coesione (articolo 4 del regolamento (CE) 1084/2006) 2 , e a una sola procedura di governance economica, vale a dire la procedura per i disavanzi eccessivi.

Questo legame è stato notevolmente rafforzato. Esso è costruito sul potenziamento e ampliamento della portata della governance economica in risposta alla crisi economica e finanziaria, nonché sullobiettivo di aumentare lefficacia della spesa dellUE in un contesto di ristrettezze di bilancio. Larticolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) 3 in merito ai cinque fondi ESI, stabilisce le disposizioni che collegano lefficacia dei fondi a una robusta governance economica.

A differenza del precedente periodo di programmazione, tutti i cinque fondi ESI sono ora subordinati al rispetto delle procedure di governance economica. Tale condizionalità si applica per mezzo di due meccanismi distinti:

un primo filone, riguardante in particolare i paragrafi da 1 a 8 dell’articolo 23, in base al quale la Commissione può chiedere a uno Stato membro di riprogrammare parte dei finanziamenti quando ciò è giustificato dalle sfide economiche e occupazionali individuate nell’ambito di varie procedure di governance economica; e

un secondo filone, riguardante in particolare i paragrafi da 9 a 11 dell’articolo 23, in base al quale la Commissione è tenuta a proporre una sospensione dei fondi ESI quando sono raggiunte determinate fasi delle varie procedure di governance economica.

Quando il regolamento è stato adottato, la Commissione ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"La Commissione conferma che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento sulle disposizioni comuni, emetterà orientamenti sotto forma di una comunicazione della Commissione nella quale spiegherà come prevede che siano applicate le disposizioni relative alle misure per collegare l’efficacia dei Fondi ESI a una sana gestione economica di cui all’articolo 23 dell’RDC. Gli orientamenti interesseranno, in particolare, i seguenti elementi:

in relazione al paragrafo 1, la nozione di ‘revisione’ e i tipi di ‘modifiche’ degli accordi di partenariato e dei programmi che potrebbero essere richieste dalla Commissione, nonché un chiarimento su cosa possa costituire ‘un’azione efficace’ ai fini del paragrafo 6;

in relazione al paragrafo 6, unindicazione delle circostanze che possono dare luogo alla sospensione dei pagamenti, compresi i criteri che possono risultare pertinenti nel determinare i programmi che potrebbero essere sospesi o il livello di sospensione dei pagamenti". 4

La presente comunicazione fa seguito all’impegno assunto dalla Commissione e fornisce orientamenti sull’applicazione delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi 1 e 6 dell’articolo 23 del regolamento. Pertanto, il suo campo di applicazione è limitato al primo filone. Lo scopo degli orientamenti è quello di fornire maggiore certezza sulle modalità di attuazione di alcune disposizioni specifiche dell’articolo 23.

2.Contesto delle revisioni degli accordi di partenariato e dei programmi a norma dell’articolo 23

Nel corso del 2014 gli Stati membri stanno negoziando con la Commissione programmi e accordi di partenariato che determineranno la strategia pluriennale per lo stanziamento della quota annuale dei cinque fondi ESI nell’arco dei sette anni del periodo di programmazione (2014-20). La Commissione prevede di approvare gli accordi di partenariato e la maggior parte dei programmi nel corso del 2014, in linea con gli articoli 16 e 29 dell’RDC.

Gli Stati membri e la Commissione devono concentrarsi sulla definizione delle priorità sin dall’inizio del periodo. Ciò richiede che le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese (RSP), nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio o nel contesto dei programmi di aggiustamento macroeconomico siano affrontate in modo adeguato e sostenute da appropriati livelli di finanziamento che tengano conto degli stanziamenti finanziari assegnati a ciascuno Stato membro. Nel corso dei negoziati la Commissione vigila quindi a che i nuovi programmi siano elaborati tenendo conto delle pertinenti RSP e raccomandazioni del Consiglio per ogni Stato membro e, se del caso, del memorandum d’intesa nel caso di un programma di aggiustamento macroeconomico.

Una riprogrammazione nell’ambito dell’articolo 23 è possibile solo a partire dal 2015 e fino al 2019, e andrebbe utilizzata unicamente nei casi in cui potrebbe avere un’incidenza maggiore rispetto all’attuale stanziamento dei fondi per l’attuazione delle RSP e delle raccomandazioni del Consiglio pertinenti o per i programmi di aggiustamento economico. I fondi ESI sostengono di norma strategie d’investimento pluriennali che richiedono un certo grado di certezza e di continuità delle azioni. Una frequente riprogrammazione andrebbe evitata poiché potrebbe perturbare la prevedibilità della gestione dei fondi e minare la credibilità degli accordi di partenariato e dei programmi adottati. Inoltre le RSP sono aggiornate annualmente, mentre le problematiche di fondo degli Stati membri sono di natura a lungo termine e non cambiano in maniera sostanziale da un anno all’altro. Ecco perché i poteri di riprogrammazione concessi alla Commissione saranno utilizzati con cautela e perché andrebbe preferita la stabilità a una riprogrammazione troppo frequente.

A norma dell’articolo 23, paragrafo 1, la Commissione può richiedere una riprogrammazione:

a sostegno dellattuazione di RSP 5 (comprese quelle legate al braccio preventivo della procedura per gli squilibri macroeconomici) e di raccomandazioni del Consiglio a condizione che siano pertinenti nel quadro dei Fondi ESI;

a sostegno dellattuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate a uno Stato membro nellambito del braccio correttivo della procedura per gli squilibri macroeconomici 6 , purché tale riprogrammazione sia ritenuta necessaria per contribuire a correggere gli squilibri macro-economici e

per massimizzare limpatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi ESI negli Stati membri che beneficiano di assistenza finanziaria nellambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria 7 , del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti 8 , del Fondo europeo di stabilità finanziaria o del meccanismo europeo di stabilità 9 . Negli ultimi due casi, lassistenza finanziaria deve essere accompagnata da un programma di aggiustamento macroeconomico.

Una richiesta di riprogrammazione può essere inoltrata nell’ambito dei singoli fondi ESI o attraverso fondi strutturali (FESR e FSE). In entrambi i casi vi sono comunque importanti limitazioni giuridiche per gli importi che possono essere oggetto di un esercizio di riprogrammazione.

In primo luogo, una riprogrammazione non può alterare i massimali annui stabiliti dal quadro finanziario pluriennale o le rate annuali delle dotazioni dei programmi impegnati negli anni che precedono quello di adozione della riprogrammazione. In secondo luogo, possono esservi trasferimenti tra fondi ESI soltanto tra il FESR e l’FSE, e tali trasferimenti devono rispettare quote minime dell’FSE (articolo 92, paragrafo 4 dell’RDC). In terzo luogo, un’eventuale riprogrammazione tra fondi o al loro interno dovrà rispettare le quote dei requisiti di concentrazione tematica fissate per i diversi fondi ESI. La riprogrammazione deve anche tener conto dell’ambiziosa volontà di dedicare almeno il 20% del bilancio dell’Unione agli obiettivi relativi al cambiamento climatico. In quarto luogo, qualsiasi trasferimento di risorse tra fondi strutturali o al loro interno deve rispettare la dotazione finanziaria per ciascuna categoria di regione. In ultimo luogo, l’articolo 23 non si applica ai programmi nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea.

3.Riesame e tipi di modifiche agli accordi di partenariato e ai programmi nell’ambito dell’articolo 23

Il regolamento non stabilisce un termine entro il quale la Commissione deve presentare una richiesta di riprogrammazione. Nei casi in cui una richiesta di riprogrammazione viene attivata nel contesto del semestre europeo, il termine sarà il più ravvicinato possibile dopo l’adozione delle RSP pertinenti da parte del Consiglio e, in ogni caso, entro quattro mesi dall’adozione da parte del Consiglio. Questo sarà compatibile con i termini di riprogrammazione indicati ed eviterà interferenze con la serie di RSP successiva. In caso di richieste di riprogrammazione relative alle raccomandazioni del Consiglio nel contesto di squilibri macroeconomici eccessivi, la Commissione considererà termini simili. Per quanto concerne le richieste di riprogrammazione adottate per massimizzare l’impatto dei programmi di aggiustamento macroeconomico sulla crescita e sulla competitività, la Commissione le adotterà il prima possibile dopo la firma del memorandum di intesa o del memorandum di intesa supplementare, a seconda del caso.

La richiesta di riprogrammazione della Commissione dovrà essere debitamente motivata. Essa farà riferimento alla RSP o alla raccomandazione del Consiglio pertinente (o alla misura del memorandum di intesa nel caso degli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico) che ha innescato la richiesta e fornirà le ragioni sulle quali è basata. Essa spiegherà il motivo per cui vi è la necessità di un intervento a livello dell’UE, in che modo il finanziamento dell’UE può contribuire ad affrontare le sfide strutturali individuate e le ragioni per cui la ripartizione dei Fondi in atto è insufficiente, e farà inoltre riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità previste dall’RDC e dai pertinenti regolamenti specifici sui singoli fondi.

In ogni eventuale richiesta di riprogrammazione la Commissione chiederà a uno Stato membro di riesaminare il suo accordo di partenariato e i suoi programmi. Ciò consentirà di rispondere adeguatamente alle sfide economiche e occupazionali individuati nella RSP, nella raccomandazione del Consiglio o nel memorandum di intesa pertinenti (nel caso degli Stati membri che beneficiano di un’assistenza finanziaria), in linea con la sostanza della richiesta di riprogrammazione. Il contenuto della richiesta di riprogrammazione è ulteriormente specificato di seguito.

Il regolamento non specifica quanto debba essere dettagliata la richiesta, vale a dire se dovrebbe menzionare i programmi e le priorità che sarebbero influenzate positivamente o negativamente da essa.

Come regola generale, quando la RSP o la raccomandazione del Consiglio pertinente che dà origine alla richiesta di riprogrammazione viene trattata al meglio per mezzo di un’ulteriore concentrazione dei fondi ESI, la Commissione indicherà i programmi e le priorità che dovrebbero essere rafforzati lasciando alla discrezione dello Stato membro i programmi e le priorità da ridurre di conseguenza. Tuttavia, in caso di mancata o insufficiente reazione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione definirà i programmi e le priorità che dovrebbero essere ridotti. Inoltre, nella propria richiesta la Commissione può indicare i programmi o le priorità di importanza fondamentale da non sottoporre a ridimensionamento. La Commissione può altresì, in alcuni casi, indicare nella sua richiesta di riprogrammazione anche i programmi e le priorità che dovrebbero essere ridotti, nel qual caso essa fornirà le motivazioni di fondo.

Di converso, quando la RSP o la raccomandazione del Consiglio pertinente che fa scattare la richiesta di riprogrammazione viene trattata al meglio attraverso una diminuzione della dotazione dei fondi ESI in un settore specifico, la richiesta della Commissione indicherà in modo chiaro i programmi e le priorità che dovrebbero essere ridotti lasciando alla discrezione dello Stato membro i programmi e le priorità che dovrebbero beneficiare di maggiori risorse. Conformemente all’articolo 18 dell’RDC e alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentreranno il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto, tra l’altro, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e delle raccomandazioni del Consiglio adottate a norma degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Nel caso in cui la richiesta di riprogrammazione venga innescata da una combinazione delle due situazioni sopra esposte, essa indicherà sia i programmi e/o le priorità che dovrebbero essere influenzati positivamente (e quindi beneficiare di maggiori risorse) e quelli che dovrebbero essere influenzati negativamente (e quindi essere ridotti).

Il numero di programmi e priorità oggetto di una riprogrammazione dovrebbe di regola essere limitato allo stretto indispensabile.

Per quanto riguarda la natura delle modifiche, la Commissione indicherà non solo i programmi e le priorità che dovrebbero essere oggetto di una riprogrammazione, ma anche il contenuto minimo delle modifiche da apportare da parte dello Stato membro e gli (specifici) obiettivi da conseguire. Si indicheranno inoltre la natura e gli esempi di interventi da finanziare mediante le risorse supplementari derivanti dalla riprogrammazione.

Nella propria richiesta di riprogrammazione la Commissione fornirà inoltre un’indicazione delle incidenze finanziarie previste. Esso terrà conto degli importi disponibili per la riprogrammazione, della fase del periodo di programmazione e della capacità dello Stato membro di assorbire fondi riprogrammati.

Lo Stato membro interessato dovrebbe, alla luce della richiesta della Commissione, svolgere un esame approfondito del proprio accordo di partenariato e dei programmi menzionati nella richiesta, valutando come modificarli in modo da soddisfare al meglio la richiesta della Commissione. Una volta effettuato tale esame, lo Stato membro dovrebbe presentare le modifiche al suo accordo di partenariato e ai relativi programmi. Per l’accordo di partenariato, queste dovrebbero comprendere come minimo:

per ogni fondo ESI interessato, una revisione della dotazione indicativa del sostegno dell’Unione per obiettivo tematico a livello nazionale;

per ogni fondo ESI interessato, una revisione della sintesi dei risultati principali attesi per obiettivo tematico;

una revisione dell’elenco dei programmi che indichi, per fondo ESI e per anno, le dotazioni indicative rivedute tenendo conto delle modifiche proposte; e

una tabella finanziaria che indichi, per fondo ESI, la revisione delle dotazioni indicative per i programmi modificati.

Per quanto riguarda i pertinenti programmi influenzati (positivamente o negativamente) dalla richiesta della Commissione, lo Stato membro dovrà presentare modifiche, come minimo, riguardanti:

la strategia relativa al contributo del programma stesso al conseguimento delle sfide individuate dalla RSP o raccomandazione del Consiglio pertinente in modo da riflettere i risultati attesi del programma modificato;

la giustificazione per la scelta delle priorità e degli obiettivi tematici riveduti (sia di quelli che sono stati rafforzati che di quelli che sono stati ridimensionati) e il modo in cui affrontano le sfide strutturali all’origine della richiesta di riprogrammazione;

una giustificazione della revisione delle dotazioni finanziarie;

la descrizione delle priorità pertinenti, precisando, per ciascuna delle priorità interessate, le modifiche agli obiettivi specifici e la descrizione del nuovo scenario di riferimento, ove applicabile, e dei risultati attesi;

una descrizione del tipo e degli esempi di interventi da sostenere nel quadro della priorità rivedute e la previsione del loro contributo;

il quadro di riferimento dei risultati, in particolare le tappe e obiettivi per ciascun indicatore (finanziari, di output e di risultato, se del caso) per ogni priorità oggetto di riprogrammazione, dimostrando al contempo il rispetto del requisito secondo cui gli indicatori di output e le principali fasi di attuazione stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati corrispondono a più del 50% della dotazione finanziaria per la priorità;

il piano di finanziamento del programma.

Se del caso, la Commissione presenterà le sue osservazioni entro un mese per la risposta iniziale fornita dallo Stato membro. In seguito lo Stato membro presenterà la propria proposta di modifica dell’accordo di partenariato e dei relativi programmi entro due mesi dalla risposta. La Commissione, qualora ritenga soddisfacente la risposta fornita dallo Stato membro, approverà le relative modifiche.

4.Azioni effettive in risposta a una richiesta di riprogrammazione della Commissione

Se lo Stato membro non intraprende un’azione effettiva entro i termini fissati dall’articolo 23, paragrafi 3 e 4, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta di sospensione parziale o totale dei pagamenti relativi ai programmi o alle priorità in questione. L’RDC non fornisce criteri espliciti per valutare l’effettività di un’azione. Per realizzare tale valutazione la Commissione terrà conto di diversi criteri.

Il primo caso lampante di mancata adozione di azioni effettive si verifica quando uno Stato membro si limita a non presentare — entro il termine previsto dal regolamento — una risposta preliminare o una proposta di modifica del proprio accordo di partenariato e dei programmi relativi. Ignorando la richiesta di riprogrammazione della Commissione lo Stato membro in questione si colloca in una situazione di mancata adozione di azioni effettive.

Qualora uno Stato membro abbia presentato i documenti necessari entro i termini, la Commissione, tenendo conto della sua richiesta di riprogrammazione, effettuerà un controllo qualitativo delle modifiche proposte. Il controllo qualitativo sarà basato su criteri quali:

Le modifiche proposte assegnano finanziamenti maggiori o minori (a seconda del caso) a tutti i programmi e priorità indicati nella richiesta della Commissione?

L’entità dell’aumento/riduzione dei programmi e delle priorità è in linea con la valutazione della Commissione nella riprogrammazione richiesta?

Le ragioni, gli obiettivi specifici e i risultati attesi di tali modifiche sono spiegati in maniera sufficiente?

Le modifiche necessarie sono correttamente rispecchiate nelle pertinenti priorità dei programmi, e nelle pertinenti sezioni dell’accordo di partenariato?

Le modifiche proposte sono coerenti? La strategia riveduta del programma è coerente con il contributo atteso al conseguimento delle sfide identificate dalla RSP, raccomandazione del Consiglio o memorandum di intesa pertinente che ha motivato la richiesta?

Il quadro di riferimento dei risultati è stato riveduto ed è coerente con le modifiche proposte ai programmi e alle priorità?

I programmi e le priorità riveduti sono coerenti con le attuali esigenze di programmazione specifiche di ciascun fondo?

Data la natura piuttosto vincolante della richiesta di riprogrammazione e la possibilità per lo Stato membro di migliorare la sua proposta nel corso di questo processo, qualora la risposta fornita dallo Stato membro sia considerata soddisfacente in base ai criteri sopra illustrati la Commissione si limiterà a constatare l’esistenza di azioni effettive .

Se uno Stato membro non adotta azioni effettive la Commissione può proporre al Consiglio la sospensione dei pagamenti, e giustificherà la propria proposta spiegando perché le modifiche o revisioni alle dotazioni proposte nell’ambito di tutti i programmi e le priorità non sono sufficienti o in linea per conseguire gli obiettivi fissati nella RSP, nella raccomandazione del Consiglio o nel memorandum di intesa pertinente che ha dato luogo alla richiesta.

5.Circostanze che possono dar luogo alla sospensione dei pagamenti

A norma dell’articolo 23, paragrafo 6, la Commissione può proporre al Consiglio di sospendere in parte o in toto i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità in questione qualora lo Stato membro non intraprenda un’azione effettiva. Il regolamento non precisa quali siano i casi in cui la Commissione dovrebbe presentare una proposta di sospensione. La presente sezione spiega in quali casi la Commissione può prendere in considerazione una sospensione. Si potranno tuttavia prendere in considerazione, se del caso, circostanze eccezionali di uno Stato membro come la contrazione del PIL reale per i due o più anni consecutivi precedenti la richiesta di riprogrammazione.

La Commissione potrebbe considerare di proporre la sospensione in caso di "inazione", ossia se lo Stato membro non fornisce alcuna risposta preliminare alla richiesta della Commissione o alcuna proposta di modifica dell’accordo di partenariato e dei programmi entro i termini previsti dal regolamento. La Commissione non prenderebbe in considerazione la possibilità di proporre la sospensione qualora lo Stato membro presentasse la sua risposta preliminare entro il termine di cui all’articolo 23, paragrafo 3, ma la Commissione ritenesse che tale risposta non tratti la richiesta di riprogrammazione. Lo Stato membro ha ancora la possibilità di migliorare notevolmente la qualità della sua risposta, in particolare in base alle osservazioni che la Commissione presenta, se del caso, entro un mese dalla data di ricevimento della risposta preliminare. In questo caso la Commissione si limiterà a prendere in considerazione la possibilità di proporre la sospensione dopo aver effettuato un controllo di qualità della modifica formale dell’accordo di partenariato e dei programmi (articolo 23, paragrafo 4) presentata entro i termini previsti dal regolamento. Qualora constati che la proposta non tratta la richiesta di riprogrammazione o che le modifiche proposte non sono correttamente rispecchiate nell’accordo di partenariato e nei programmi, o non sono sufficientemente ambiziose, la Commissione può prendere in considerazione la sospensione dei pagamenti entro il periodo di tre mesi di cui all’articolo 23, paragrafo 6.

6.Criteri per determinare i programmi da sospendere e il livello della sospensione

Una sospensione nel contesto della prima parte delle misure (articolo 23, paragrafo 6 e paragrafo 7 dell’RDC) non è automatica e riguarda soltanto i pagamenti. L’effetto immediato è l’interruzione della liquidità allo Stato membro.

Nel proporre al Consiglio la sospensione dei pagamenti, la Commissione indicherà i programmi o le priorità in questione e gli importi interessati. L’articolo 23, paragrafo 7, stabilisce la competenza del Consiglio con la fissazione di un massimale per la sospensione al 50 % dei pagamenti di ciascuno dei programmi in questione. L’articolo 23, paragrafo 7, dispone che il livello di sospensione può essere aumentato fino al 100 % se lo Stato membro continua a omettere di adottare un’azione effettiva entro tre mesi dalla decisione del Consiglio di sospendere.

Oltre al massimale espresso come il 50 % dei pagamenti, l’articolo 23, paragrafo 7, stabilisce inoltre che "l’ambito e il livello della sospensione sono proporzionati ed effettivi e rispettano la parità di trattamento tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l’impatto della sospensione sull’economia dello Stato membro interessato".

La Commissione ritiene che la proporzionalità e l’effettività implichino che la sospensione verrà fissata all’importo necessario per fornire i giusti incentivi allo Stato membro perché questo soddisfi la richiesta della Commissione, tenendo conto anche della dimensione dello scarto tra questa e la proposta dello Stato membro. Questo aspetto sarà valutato caso per caso.

Si terrà conto delle dimensioni della sospensione in percentuale del PIL nazionale per garantire la parità di trattamento per tutti gli Stati membri impedendo che i maggiori beneficiari dei fondi ESI sopportino conseguenze indebitamente onerose rispetto agli Stati membri più sviluppati che ricevono meno finanziamenti ESI rispetto alla loro popolazione e le dimensioni della loro economia.

Si terrà conto della situazione economica e sociale degli Stati membri prendendo in considerazione i fattori attenuanti simili a quelli contemplati per le sospensioni a norma dell’articolo 23, paragrafo 9. Questi fattori riducono la sospensione di un determinato coefficiente indicato all’allegato III dell’RDC sulla base del tasso di disoccupazione, della percentuale di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale o della contrazione del PIL dello Stato membro interessato.

Nella sua proposta di sospensione, la Commissione indicherà i programmi o le priorità in questione. Come regola generale, la Commissione proporrà di applicare la sospensione ai programmi o alle priorità che dovrebbero essere ridotte al fine di consentire una ulteriore concentrazione su programmi o priorità di importanza più cruciale. I programmi da ridurre saranno, a seconda dei casi, definiti dalla Commissione nella sua richiesta di riprogrammazione o attraverso le osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, o dallo Stato membro nella sua risposta iniziale o nella sua proposta di modifica agli accordi di partenariato e ai programmi.

Nei casi di programmi o priorità le cui risorse devono essere aumentate in seguito ad una richiesta di riprogrammazione, essi non dovrebbero essere interessati dalla sospensione, giacché sono considerati essenziali al momento dell’applicazione della sospensione. Ciò è in linea anche con le disposizioni dell’allegato III dell’RDC in base a cui una sospensione degli impegni nell’ambito del secondo filone non deve compromettere quei programmi o priorità le cui risorse devono essere aumentato a seguito di una richiesta di riprogrammazione nell’ambito del primo filone.

Nessuna specifica tempistica è prevista per l’adozione da parte della Commissione della proposta di revoca della sospensione dei pagamenti dopo che lo Stato membro ha intrapreso azioni effettive in conformità dell’articolo 23, paragrafo 8. In ogni caso, la Commissione adotterà la proposta immediatamente dopo l’approvazione del nuovo accordo di partenariato e dei programmi.

CONCLUSIONE

Lo stretto legame tra i fondi ESI e la governance economica dell’UE garantisce che l’efficacia della spesa dell’Unione europea si fonda su politiche economiche sane. Il sostegno dell’UE può, se necessario, essere riorientato per far fronte a nuove sfide economiche e sociali.

Nel 2014 la priorità degli accordi di partenariato e dei programmi sarà di affrontare in modo adeguato le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio per garantire fin dall’inizio un pieno allineamento con le procedure di governance economica. A breve termine ciò limiterà anche le possibilità di una riprogrammazione a norma dell’articolo 23. Dato che i fondi ESI sostengono le strategie di investimento a medio termine, la Commissione utilizzerà con prudenza i propri poteri di riprogrammazione a partire dal 2015. Saranno avviate richieste di riprogrammazione solo nei casi in cui un riesame dell’accordo di partenariato e dei programmi può avere un effetto migliorativo nell’affrontare le sfide strutturali individuate dalle pertinenti raccomandazioni del Consiglio nell’ambito dei programmi di aggiustamento macroeconomico.

La Commissione giustificherà debitamente eventuali richieste di riprogrammazione e fornirà dettagli sufficienti sui programmi e sulle priorità da rafforzare o ridurre in funzione del caso specifico, indicando anche l’incidenza finanziaria prevista. Ciò al fine di affrontare le sfide strutturali individuate nella RSP o nella raccomandazione del Consiglio pertinente o nelle misure nel quadro di un programma di aggiustamento macroeconomico.

Le azioni intraprese dallo Stato membro saranno valutate sulla base di criteri oggettivi. In caso di mancata adozione di azioni effettive, la Commissione spiegherà dettagliatamente perché le modifiche proposte dallo Stato membro sono considerate insufficienti. Ogni eventuale sospensione terrà conto dei fattori attenuanti. La Commissione non proporrà alcuna sospensione di quei programmi o priorità che devono essere rafforzati a seguito di una riprogrammazione o che sono considerati di importanza fondamentale.

(1) Si tratta del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione (FC), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
(2) Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94.
(3) Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
(4) Cfr. GU 2013/C 375/02.
(5) RSP adottate a norma dell’articolo 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(6) Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).
(7) Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.05.2013, pag. 1).
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