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Document 52013PC0430
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL On enhanced co-operation between Public Employment Services (PES)
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)
/* COM/2013/0430 final - 2013/0202 (COD) */
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) /* COM/2013/0430 final - 2013/0202 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
La presente proposta legislativa rappresenta una misura di
incentivazione a termini dell'articolo 149 del TFUE ed è intesa a rafforzare la
cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego (nel seguito denominati
"SPI") degli Stati membri. Compito degli SPI è attuare politiche
attive del mercato del lavoro ed erogare servizi per l'impiego nell'interesse
pubblico. Tali servizi fanno capo a ministeri, enti pubblici o società (senza
scopo di lucro) di diritto pubblico. I servizi erogati dagli SPI a lavoratori e
datori di lavoro includono informazioni relative al mercato del lavoro,
sostegno alla ricerca dell'impiego, collocamento e sostegno alla mobilità
professionale e geografica. Gli SPI sono spesso responsabili dei sistemi di
collocamento e di altri aspetti della previdenza sociale. La loro efficienza
costituisce un fattore di cruciale importanza per il successo delle politiche
occupazionali. Il rafforzamento della cooperazione tra gli
SPI nell'Unione è stato riconosciuto quale elemento decisivo per raggiungere
gli obiettivi in tema di occupazione stabiliti dalla Strategia Europa 2020[1]. La Commissione si è spesso
dichiarata favorevole a modernizzare le modalità di erogazione dei servizi da
parte degli SPI, a costituire una partnership tra questi ultimi ed altri
servizi per l'occupazione ed a trasformare gli SPI in "agenzie di gestione
della transizione" che offrano una nuova combinazione di politiche
occupazionali "attive" e "passive"[2]. Nel contesto dell'erogazione
di sistemi di garanzia per i giovani il Consiglio ha recentemente chiesto di
costituire partnership tra servizi per l'impiego pubblici e privati, datori di
lavoro, parti sociali ed organizzazioni giovanili[3]. Gli SPI sono inoltre
direttamente citati nelle attuali linee guida europee per le politiche degli
Stati membri a favore dell'occupazione, i cosiddetti "orientamenti in
materia di occupazione"[4]. La contrazione dei bilanci pubblici e la necessità di rendere gli SPI
più efficaci in termini di costi hanno incentivato alcuni Stati membri ad
intraprendere riforme degli SPI fondendoli con erogatori di prestazioni per la
disoccupazione, esternalizzando i servizi a fornitori privati, regionalizzando
e municipalizzando i servizi per l'impiego e potenziando l'erogazione dei
servizi mediante le TIC e strumenti self-service. La spesa degli SPI (ad
esclusione delle indennità di disoccupazione) è inoltre in costante evoluzione:
una ricerca condotta periodicamente su tali servizi[5] ha rilevato un aumento della
spesa tra il 2007 ed il 2010, mentre nel 2011 si è generalmente ridotta. Le più
recenti proiezioni di bilancio indicano come la maggior parte degli SPI preveda
per il 2013 un incremento della spesa rispetto all'anno precedente.
Per via delle diversità che gli SPI presentano a livello nazionale in
termini di modelli aziendali, strumenti, condizioni del mercato del lavoro e
quadro giuridico, gli SPI stessi sono caratterizzati da diversi livelli di
efficacia nell'esecuzione dei programmi relativi al mercato del lavoro. Benché
gli Stati membri conservino le proprie competenze in materia di organizzazione,
dotazione di organico e gestione dei rispettivi SPI, la presente proposta
giuridica prevede la costituzione di una rete europea dei servizi pubblici per
l'impiego, vale a dire una piattaforma che renda possibile confrontarne le
prestazioni a livello europeo, individuando buone pratiche e favorendo
l'apprendimento reciproco per rafforzare la capacità e l'efficienza dei
servizi. Le esperienze pregresse dimostrano che gli Stati membri non sono
sufficientemente attivi nel campo dell'apprendimento reciproco e della
definizione di parametri di riferimento.
La collaborazione tra SPI risale al 1997, anno in cui la Commissione ha
istituito un gruppo consultivo informale composto da rappresentanti di questi
servizi per promuovere la cooperazione, lo scambio di informazioni e
l'apprendimento reciproco tra le organizzazioni partecipanti[6] e per raccogliere informazioni
specialistiche sulle iniziative da prendere nel settore dell'occupazione.
Nonostante i progressi compiuti negli anni l'attuale modello di cooperazione
presenta limiti notevoli.
La partecipazione degli SPI nazionali a queste attività rimane su base
volontaria, fatto che ostacola le possibilità d'individuare rapidamente livelli
di prestazione modesti e potenziali problemi strutturali del mercato del lavoro
che ne risultino . Manca inoltre un meccanismo di rendicontazione, il che
significa che i legislatori a livello nazionale e di UE non sono informati in
maniera sistematica dei risultati delle attività di definizione di parametri di
riferimento e di apprendimento reciproco.
I tentativi di rendere più comparabile l'attività degli SPI
raggruppandoli secondo modelli aziendali non hanno finora avuto esito positivo.
I rapporti tra la definizione di parametri di riferimento e l'apprendimento
reciproco sono deboli ed incoerenti e gli elementi concreti a sostegno
dell'attuale programma di apprendimento reciproco mancano di solide basi
scientifiche. La partecipazione a tale attività di apprendimento è limitata ad
esigui gruppi di SPI e gli effetti non sono, di conseguenza, sufficientemente
diffusi. Per poter diventare "organizzazioni
discenti" e contribuire ai lavori del comitato per l'occupazione gli SPI
devono adeguare modelli organizzativi, strategie aziendali e processi ad una
realtà in costante evoluzione. Nel suo recente documento sulla politica per i
servizi pubblici per l'impiego nella UE 2020[7],
la rete degli SPI ha stabilito la necessità di apportare i seguenti cinque
cambiamenti cruciali per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020,
vale a dire: i) una maggiore attenzione alla domanda; ii) adozione di un ruolo
guida mediante attività di cooperazione/partnership; iii) elaborazione di
azioni incentrate sulle competenze; iv) perseguimento di una politica di
attivazione che dia risultati sostenibili; v) miglioramento delle carriere. La presente proposta legislativa mira ad
ampliare, rafforzare e consolidare le iniziative in corso, a beneficio di tutti
gli SPI. Una proposta di cooperazione rafforzata tra gli SPI pone le basi per
un'azione concertata intesa a modernizzare i servizi in questione e consentir
loro di operare in modo compatto e proficuo nell'attuale crisi economica. Una rete europea di SPI dotata di solide basi
giuridiche consentirebbe di aumentare le attività concertate e integrate e
legittimare l'attività della rete. Una struttura formalizzata costituisce il
prerequisito per migliorare il potenziale della rete di contribuire a
sviluppare provvedimenti di attuazione innovativi e basati su elementi
concreti, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Tale struttura consentirà
inoltre di attuare i progetti concernenti il mercato del lavoro finanziati dal
Fondo sociale europeo (FSE). L'iniziativa proposta potrebbe contribuire a
migliorare l'efficacia in termini di costi. Le iniziative realizzate dalla rete di SPI
costituita in forza della presente decisione assumeranno la forma di misure di
incentivazione intese a promuovere la cooperazione tra Stati membri nel campo
dell'occupazione. Tali iniziative vanno ad aggiungersi alla cooperazione tra
SPI nell'ambito di EURES prevista dagli articoli 45 e 46 del trattato. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO
Stante l'esigenza di definire politiche basate
su elementi concreti, la presente proposta prende l'avvio da diversi studi di
valutazione e consultazioni delle parti interessate. Di
particolare rilievo sono stati: gli studi sui modelli aziendali degli SPI[8], sui sistemi di misurazione del
rendimento degli SPI e sulla mobilità geografica dei lavoratori[9], sul ruolo degli SPI riguardo
alla "flessicurezza"[10], sul ruolo degli
SPI nel giocare d'anticipo rispetto alle qualifiche professionali richieste e
nel preparare le persone a nuovi lavori[11].
Sono stati inoltre presi in considerazione gli esiti del programma di
apprendimento reciproco degli SPI[12],
del questionario sulla risposta degli SPI alla crisi nel periodo 2009-2013[13], nonché dell'attuale progetto
di definizione di parametri di riferimento per gli SPI[14] cofinanziato dalla
Commissione. Il futuro della definizione di parametri di
riferimento per gli SPI è stato affrontato più volte nel 2012 e nel 2013 in
seno all'attuale gruppo consultivo sugli SPI. Il gruppo è stato consultato sui
principali elementi della presente proposta nel marzo e nel maggio 2013; i
membri sono stati altresì invitati a formulare commenti sui potenziali
obiettivi, iniziative e opzioni operative della presente proposta. Nel gennaio 2013 il gruppo ha pubblicato un
documento di riflessione intitolato: "Verso un'iniziativa di apprendimento
comparativo integrato tra i servizi pubblici per l'impiego". Tale
documento è stato oggetto di discussione durante l'incontro informale del
Consiglio dei ministri del lavoro e degli affari sociali ("Consiglio
informale EPSCO") e del comitato per l'occupazione (EMCO). Durante la
sessione informale il Consiglio EPSCO ha riconosciuto che una cooperazione tra
gli SPI più stretta e mirata consentirebbe di condividere in modo più proficuo
le pratiche ottimali ed ha richiesto una proposta dettagliata per un'iniziativa
di "riferimento nel campo dell'apprendimento".[15] Le consultazioni e gli studi citati confermano
il consenso di massima esistente tra le parti interessate in merito alla
necessità di avviare una cooperazione rafforzata tra SPI. Tutti i servizi sono
tenuti a partecipare attivamente alla rete. E' emerso inoltre un deciso
sostegno all'ampliamento del campo di applicazione del meccanismo per la
definizione di parametri di riferimento ed all'interconnessione tra tale
attività e quella di apprendimento reciproco. Durante la fase di preparazione che ha
preceduto l'annuncio della presente decisione gli SPI sono stati altresì
coinvolti in modo tempestivo e trasparente nel programma di lavoro della
Commissione per il 2013-14 e nella preparazione più approfondita della presente
proposta. Le loro opinioni sono state raccolte sia per iscritto sia tramite
riunioni di consultazione aperta e sono state valutate in relazione ad elementi
decisivi di loro diretto interesse, vale a dire: iniziative/attività della
rete; struttura operativa della rete; ruolo della Commissione; cooperazione con
altri prestatori di servizi per l'impiego e cooperazione con il Consiglio, e in
particolare con il comitato per l'occupazione (EMCO). Poiché la proposta legislativa avrà in larga
misura effetti indiretti ed i principali elementi della iniziative per la
definizione di parametri di riferimento e per l'apprendimento reciproco saranno
oggetto di un atto delegato non si è ritenuto opportuno effettuare una
valutazione di impatto. La presente proposta non avrà inoltre alcuna incidenza
sul bilancio.
3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA
Il diritto di intervenire discende
dall'articolo 149 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale
recita che "Il Parlamento europeo e il Consiglio .......... possono
adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra
Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante
iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori
prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere
approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare
mediante il ricorso a progetti pilota. .......". L'iniziativa dell'Unione è inoltre
giustificata in quanto la proposta legislativa in materia di cooperazione
rafforzata tra gli SPI contribuirà al conseguimento degli obiettivi del
trattato, tra cui figura la promozione della piena occupazione (articolo 3 del
TUE). L'intera proposta relativa ad una cooperazione
rafforzata tra gli SPI costituisce una misura di incentivazione a termini
dell'articolo 149. Vista la sua natura la scelta dello strumento giuridico,
ossia una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, risulta la più
idonea. Il rafforzamento della cooperazione, che
consiste nell'incoraggiare gli SPI ad operare di concerto su iniziative
specifiche, soddisfa il principio di sussidiarietà se ed in quanto cerca di
supportare gli Stati membri nel modernizzare i rispettivi servizi pubblici per
l'impiego nel contesto della attuale crisi economica, così da raggiungere
l'obiettivo fissato dalla strategia Europa 2020 in materia di occupazione. Nel complesso un intervento dell'Unione
relativo alle attività degli SPI conferisce maggior valore alle iniziative dei
singoli Stati membri. I servizi pubblici per l'impiego sono incaricati di
perseguire interessi e priorità nazionali; solitamente non interagiscono in un
contesto europeo. Le attività di definizione di parametri di riferimento e di
apprendimento reciproco a livello di Unione risultano più valide di iniziative
simili svolte su scala ridotta, che vedono un numero ristretto di SPI nazionali
impegnati in una cooperazione volontaria a livello di Unione. La proposta è conforme al principio di
proporzionalità in quanto viene presentata sotto forma di misura di
incentivazione per i servizi pubblici per l'impiego e, come stabilito dal
Consiglio, ha durata limitata al periodo di applicabilità della strategia
Europa 2020.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta della Commissione di un quadro
finanziario pluriennale include una proposta di 958,19 milioni di EUR a favore
di un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale
(PSCI) per il periodo 2014-2020. I finanziamenti per la cooperazione rafforzata
tra SPI proverranno dalla sezione occupazione del programma PSCI/ PROGRESS. Per
la misura di incentivazione sopra descritta è previsto un importo indicativo
annuo pari a 4 milioni di EUR. Sono previsti circa 3 milioni di EUR per la
definizione di parametri di riferimento e per l'apprendimento reciproco; a tal
scopo saranno pubblicati diversi bandi di gara. Un importo massimo di 1 milione
di EUR sarà destinato agli incontri tra i membri della rete ed agli studi
scientifici sugli SPI. La presente proposta legislativa non incide sul
bilancio e non richiede ulteriori risorse umane. Il personale della Commissione
attualmente impiegato nella DG EMPL nel settore degli SPI (vale a dire 2,5
unità ETP) andrà a costituire il segretariato della rete degli SPI.
5. ATTI DELEGATI
La proposta legislativa dispone tra l'altro di
conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati. Questa
prerogativa riguarderà principalmente un atto delegato inteso a definire il
quadro generale per attuare le iniziative per la definizione di parametri di
riferimento e di apprendimento reciproco.
La scelta dell'atto delegato quale strumento
giuridico è giustificata se ed in quanto tale strumento andrà a completare
l'atto di base con elementi non essenziali e più dettagliati, nel caso
specifico il quadro generale per attuare le iniziative di definizione di
parametri di riferimento e di apprendimento reciproco.
Il quadro generale comprenderà gli aspetti
tecnici dei sistemi di definizione di parametri di riferimento come la
metodologia, gli indicatori quantitativi e qualitativi di base per la
valutazione dei rendimenti, dei risultati, dell'impatto e dei costi dei diversi
modelli aziendali degli SPI, dei processi, delle prestazioni e degli strumenti,
nonché altri criteri per individuare le pratiche ottimali. Definirà inoltre le
condizioni alle quali gli SPI dovranno trasmettere dati con cadenza mensile e/o
annuale, gli strumenti del programma integrato di apprendimento reciproco quali
seminari, revisioni tra pari, assistenza tecnica, visite di studio, ed i
criteri di partecipazione alle attività di definizione di parametri di
riferimento e di apprendimento reciproco.
E' previsto che si esternalizzino la raccolta
dati e l'analisi dell'esercizio per la definizione di parametri di riferimento.
Gli SPI saranno coinvolti in questo processo per garantire la proprietà dei
risultati di tale esercizio.
Previo accordo da parte degli SPI è prevista la possibilità di usare
numerosi elementi degli attuali progetti volontari nel campo della definizione
di parametri di riferimento. Sono disponibili diverse serie temporali per
diversi indicatori che misurano le varie fasi di transizione delle persone in
cerca di lavoro verso l'occupazione, quali transizione
occupazione/disoccupazione, la transizione all'occupazione prima che la
disoccupazione diventi di lungo corso e la transizione attività di
formazione/occupazione. Diversi indicatori misureranno inoltre l'accesso alle
offerte di lavoro e la corrispondenza dei candidati a tali offerte, oltre al
livello di soddisfazione delle persone in cerca di lavoro e dei datori di
lavori per i servizi forniti.
E' necessario definire indicatori supplementari e variabili di contesto
per valutare l'interdipendenza tra diversi modelli aziendali ed i processi
rispetto ai risultati.
Il quadro generale contemplerà gran parte
degli elementi delle iniziative per la definizione di parametri di riferimento
e per l'apprendimento reciproco. I dettagli tecnici che possano costituire
oggetto di variazione nel corso del tempo saranno inclusi nel programma di
lavoro annuale della rete degli SPI. 2013/0202 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO su una cooperazione rafforzata tra i servizi
pubblici per l'impiego (SPI) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 149, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[16],
visto il parere del Comitato delle regioni[17], deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo[18] ha approvato la proposta della
Commissione per una strategia Europa 2020 per l'occupazione e una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva[19].
Il Consiglio europeo si è pronunciato per una piena mobilitazione degli
strumenti e delle politiche dell'UE a sostegno del raggiungimento degli
obiettivi comuni e ha invitato gli Stati membri a intensificare l'azione
coordinata. I servizi pubblici per l'impiego (SPI) svolgono un ruolo cruciale
per raggiungere l'obiettivo in materia di occupazione fissato dalla strategia
Europa 2020, vale a dire un tasso di impiego del 75% tra donne e uomini di età
compresa tra i 20 ed i 64 anni. (2)
L'articolo 45 del trattato garantisce la libera
circolazione dei lavoratori nell'ambito dell'Unione, mentre l'articolo 46
stabilisce le relative misure di attuazione, prevedendo in particolare una
stretta cooperazione tra SPI. Oltre a prendere in esame diversi aspetti
generali relativi alla mobilità geografica, la rete di SPI costituita in forza
della presente decisione verte su un'ampia gamma di obiettivi ed iniziative
sotto forma di misure di incentivazione intese a promuovere la cooperazione tra
gli Stati membri nel campo dell'occupazione. L'articolo 149 del trattato
costituisce pertanto la base giuridica adeguata per la presente decisione. (3)
In conformità dell'articolo 148, paragrafo 4, del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea il 21 ottobre 2010 il Consiglio
ha adottato alcuni orientamenti in materia di occupazione. Tali orientamenti integrati forniscono agli Stati membri
indicazioni per definire i rispettivi programmi di riforma nazionali ed attuare
le riforme in oggetto. Gli orientamenti in materia di occupazione costituiscono
la base per raccomandazioni specifiche per ogni paese che il Consiglio rivolge
agli Stati membri a norma dell'articolo 148, paragrafo 4 del TFUE. Negli
ultimi anni tra queste vi sono state anche raccomandazioni specifiche sul
funzionamento e sulla capacità degli SPI e sull'efficacia di politiche attive
del mercato del lavoro negli Stati membri. (4)
Tali raccomandazioni risulterebbero più efficaci se
supportate da una base fattuale più solida e da reazioni all'esito
dell'attuazione delle politiche e della cooperazione tra gli SPI degli Stati
membri. A tal fine la rete degli SPI istituita in forza della presente
decisione dovrà prendere iniziative concrete quali, ad esempio, costituire
sistemi comuni per la definizione di parametri di riferimento basati su
elementi concreti, avviare corrispondenti attività di apprendimento reciproco,
assicurare l'assistenza reciproca tra i membri della rete ed attuare interventi
di ampia portata per la modernizzazione degli SPI. Le conoscenze specifiche
della rete e dei suoi singoli membri dovranno altresì essere impiegate per
fornire elementi a sostegno dello sviluppo di politiche in materia di
occupazione su richiesta del Consiglio occupazione, politica sociale, salute e
consumatori (Consiglio EPSCO) e del comitato per l'occupazione (EMCO). (5)
Durante la sessione informale del Consiglio EPSCO è
stato riconosciuto che una cooperazione tra gli SPI più stretta e mirata
consentirebbe di migliorare la condivisione di pratiche ottimali ed è stata
richiesta una proposta dettagliata per una iniziativa di "riferimento nel
campo dell'apprendimento".[20]
(6)
La rete di SPI istituita a norma della presente
decisione dovrà operare in stretta cooperazione con l'EMCO, secondo quanto
stabilito dall'articolo 150 del TFUE, e contribuire ai lavori di quest'ultimo
fornendo concreti elementi di prova e rapporti sull'attuazione delle politiche
in questo campo. I contribuiti da parte della rete degli SPI al Consiglio
saranno inviati tramite l'EMCO. I decisori a livello nazionale e di Unione
possono in particolare avvalersi delle conoscenze congiunte della rete di SPI
sulla realizzazione di politiche in materia di occupazione e sull'analisi
comparativa degli SPI per valutare e definire le politiche in materia di
occupazione. (7)
La rete di SPI dovrà contribuire all'attuazione di
iniziative strategiche nel settore dell'occupazione, come disposto dalla
raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani[21]. La rete potrà inoltre
sostenere iniziative intese ad agevolare la transizione dall'istruzione e dalla
formazione all'occupazione, anche migliorando la trasparenza di competenze e
qualifiche. (8)
La rete degli SPI dovrà rafforzare la cooperazione
tra i suoi membri, sviluppare iniziative congiunte per lo scambio di
informazioni e pratiche ottimali in ogni area di competenza degli SPI,
l'analisi comparativa e attività di consulenza nonché la promozione di approcci
innovativi nell'organizzazione di servizi per l'impiego. L'istituzione di
questa rete renderà possibile un confronto integrato di tutti gli SPI fondato
su elementi concreti e orientato alle prestazioni, in modo da individuare le
pratiche ottimali. Grazie a tali risultati i membri della rete saranno posti in
grado di definire la forma e l'organizzazione dei servizi per l'impiego
nell'ambito delle rispettive responsabilità. Le iniziative condotte dalla rete
miglioreranno l'efficacia degli SPI e l'efficienza della spesa. (9)
Nell'intento di definire un quadro generale per
attuare le iniziative per la definizione di parametri di riferimento e per
l'apprendimento reciproco il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sarà delegato alla
Commissione per quanto attiene alla definizione degli elementi tecnici dei
sistemi di definizione di parametri di riferimento e delle iniziative di
apprendimento reciproco. In questo ambito rientrano la metodologia, gli
indicatori quantitativi e qualitativi di base per valutare le prestazioni degli
SPI, gli strumenti di apprendimento del programma integrato di apprendimento
reciproco e le condizioni di partecipazione a queste iniziative. . È di
particolare importanza che, nel corso dei lavori preparatori, la Commissione
conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti,e più specificamente
esperti degli SPI. In fase di preparazione ed elaborazione degli atti delegati
la Commissione dovrà provvedere alla contestuale, tempestiva ed appropriata
trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (10)
In ragione della varietà dei modelli, dei compiti e
delle forme di erogazione dei servizi da parte degli SPI, spetta a ciascuno
Stato membro nominare un membro per il consiglio direttivo della rete di SPI,
da reperire fra i dirigenti dei rispettivi servizi pubblici dell'impiego. Ove
applicabile, in seno al consiglio il membro dovrà rappresentare gli altri
servizi pubblici per l'impiego dello Stato membro di origine. I membri nominati
avranno facoltà di prendere decisioni per conto delle rispettive organizzazioni
di appartenenza. Al fine di garantire che tutti gli SPI siano coinvolti nei
lavori della rete le attività saranno aperte a partecipanti ad ogni livello. (11)
La rete di SPI dovrà prendere le mosse dal lavoro
già svolto e sostituire il gruppo consultivo informale UE/SEE/SPI, che la
Commissione sostiene dal 1997. I pareri di tale gruppo sono stati presi in
considerazione all'atto di elaborare la presente decisione. (12)
I settori chiave d'azione individuati dal gruppo
informale di esperti nel documento "Strategia 2020 per gli SPI "[22] dovranno servire da
orientamento per attuare il previsto piano di modernizzazione e rafforzamento
degli SPI. (13)
La rete di SPI fornirà assistenza ai suoi membri e
contribuirà a far si che si sostengano fra di loro nel modernizzare le
strutture organizzative e nell'erogare i servizi di loro competenza, migliorando
la cooperazione con specifico riferimento al trasferimento delle conoscenze, a
visite di studio e scambi di personale. (14)
La rete di SPI e le sue iniziative saranno
finanziate tramite la sezione occupazione/PROGRESS del programma per il
cambiamento e l'innovazione sociale, nei limiti degli stanziamenti stabiliti
dall'autorità di bilancio. (15)
Per i progetti sviluppati dalla rete o formulati
nell'ambito delle attività per l'apprendimento reciproco e successivamente
attuati nei singoli SPI, gli Stati membri avranno accesso ad un finanziamento
da parte del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di sviluppo regionale
(FESR) e di Orizzonte 2020. (16)
La Commissione adotterà i necessari provvedimenti
amministrativi per istituire la rete. HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1
Istituzione E' istituita una rete europea di servizi
pubblici per l'impiego (SPI), nel seguito denominata "la rete", per
il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2020. La rete condurrà le iniziative di
cui all'articolo 3. Della rete fanno parte: (a)
i servizi pubblici per l'impiego designati dagli
Stati membri, e (b)
la Commissione. Gli Stati membri in cui siano presenti servizi
pubblici per l'impiego regionali autonomi sono tenuti a garantire che questi
siano adeguatamente rappresentati nelle specifiche iniziative della rete. Articolo 2
Obiettivi Tramite la rete la misura di incentivazione
prevista nel presente dispositivo contribuisce a: (a)
attuare la strategia Europa 2020 per l'occupazione
e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed il conseguimento
dei suoi principali obiettivi, in particolar modo quelli relativi all'impiego; (b)
migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro
nell'Unione; (c)
migliorare l'integrazione dei mercati del lavoro; (d)
incrementare la mobilità geografica e
professionale; (e)
lottare contro l'esclusione sociale ed integrare le
persone escluse dal mercato del lavoro. Articolo 3
Iniziative della rete 1. La rete in particolare: (a)
sviluppa ed attua tra i servizi pubblici per
l'impiego a livello europeo sistemi per la definizione di parametri di
riferimento basati su elementi concreti, che si fondino sull'uso di indicatori
quantitativi e qualitativi per valutare le prestazioni degli SPI e raccogliere
dati per individuare un idoneo veicolo di apprendimento reciproco. Essa
partecipa inoltre attivamente all'attuazione di queste iniziative mediante la
condivisione di dati, conoscenze e pratiche; (b)
fornisce assistenza reciproca, sotto forma di
attività inter pares o di gruppo, tramite la cooperazione, lo scambio di
informazioni, di esperienze e di personale tra i membri, incluso un sostegno
all'attuazione delle raccomandazioni sugli SPI specifiche per paese formulate
dal Consiglio; (c)
adotta ed attua un piano per modernizzare e
rafforzare gli SPI in settori di importanza cruciale; (d)
redige rapporti nel settore dell'impiego, su
richiesta del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa; (e)
contribuisce all'attuazione di iniziative nel campo
dell'occupazione. (f)
La rete adotta ed attua un programma annuale che
enunci i suoi metodi di lavoro, i risultati concreti da ottenere ed ulteriori
dettagli relativi all'attuazione dei sistemi per la definizione di parametri di
riferimento. 2. La rete stabilisce un
meccanismo di rendicontazione rispetto alle iniziative 3,1a e 3,1b. In forza
della presente disposizione i membri della rete sono tenuti a presentare
relazioni sulla loro attività con cadenza annuale. Articolo 4
Cooperazione La rete coopera con le parti sociali, inclusi
altri prestatori di servizi per l'impiego, coinvolgendole nelle attività e
negli incontri della rete e scambiando informazioni e dati. Articolo 5
Funzionamento della rete 1. La rete è retta da un
consiglio direttivo per il quale ciascuno Stato membro dovrà nominare un membro
proveniente dalla dirigenza dei rispettivi servizi pubblici per l'impiego
nonché un supplente. La Commissione nomina un membro ed un supplente per il
consiglio direttivo. I supplenti sostituiscono i membri ogniqualvolta ciò si
renda necessario. 2. Tra i membri degli SPI
facenti parte del consiglio direttivo sono nominati un presidente e due
vice-presidenti; il presidente rappresenta la rete. I supplenti sostituiscono
il presidente ogniqualvolta ciò si renda necessario. 3. Il consiglio direttivo adotta
all'unanimità il regolamento interno che include, tra l'altro, disposizioni
sulle modalità di decisione del consiglio direttivo e sulla nomina e durata
dell'incarico del presidente e dei vice-presidenti della rete. Il consiglio
direttivo decide a maggioranza il programma di lavoro annuale, che comprende la
costituzione di gruppi di lavoro e la scelta del regime linguistico delle
riunioni della rete ed adotta il rapporto annuale della rete, che dovrà essere
pubblicato. 4. Il consiglio direttivo è
assistito da un segretariato garantito dalla Commissione e situato nei locali
di quest'ultima. Il segretariato prepara, congiuntamente al presidente ed ai
vice-presidenti, le riunioni del consiglio direttivo, il programma di lavoro
annuale ed il rapporto annuale. Articolo 6
Sostegno finanziario per la presente misura di incentivazione Le risorse complessive da destinare
all'attuazione della presente decisione sono stabilite nel quadro del programma
per il cambiamento sociale e l'innovazione, i cui stanziamenti annuali sono
autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario. Articolo 7
Adozione di un quadro generale In
conformità dell'articolo 8 la Commissione è autorizzata ad adottare atti
delegati che definiranno un approccio generale per l'attuazione delle
iniziative per la definizione di parametri di riferimento e per l'apprendimento
reciproco di cui all'articolo 3.1, che comprendano la metodologia, gli
indicatori quantitativi e qualitativi di base per valutare le prestazioni degli
SPI, lo strumento di apprendimento del programma integrato di apprendimento
reciproco e le condizioni di partecipazione a queste iniziative.
Articolo 8
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega di potere di cui
all’articolo 7 è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a
decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione. 3. La delega di potere di cui
all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la
validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato a
norma dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato ovvero se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può
essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio. Articolo 9
Riesame Quattro anni dopo la sua entrata in vigore la
Commissione presenta una relazione sull’attuazione della presente decisione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni. Tale relazione dovrà stabilire in che misura la rete
abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e se
abbia assolto le sue funzioni.
Articolo 10
Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
Presidente [1] Comunicazione della Commissione intitolata "Europa
2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva", COM(2010) 2020 final. [2] Comunicazione della Commissione intitolata
"Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro: un contributo
europeo verso la piena occupazione, COM (2010) 682 final, Comunicazione della
Commissione dal titolo "Verso una ripresa fonte di occupazione",
COM(2012) 173 final. [3] Conclusioni del Consiglio EPSCO del 28 febbraio 2013 [4] Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre
2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore
dell’occupazione [5] Questionario sulla risposta degli SPI alla crisi nel
periodo 2010-2013, a cura dal laboratorio europeo per la mobilità professionale [6] Il gruppo include gli SPI degli Stati membri UE, oltre a
Norvegia, Islanda e Liechtenstein (SEE) [7] Public Employment Services’ Contribution to EU 2020, PES
2020 Strategy Output Paper, 2012 [8] Studio sui modelli aziendali degli SPI, Laboratorio
europeo per la mobilità dei lavoratori, 2012 [9] Sistemi di misurazione della performance degli SPI e
mobilità geografica dei lavoratori, Ecorys 2012 [10] Il ruolo dei servizi pubblici per l'impiego relativamente
alla "Flessicurezza" nei mercati del lavoro europei, Istituto
tecnologico danese, 2009 [11] Prevedere il fabbisogno di competenze della forza lavoro e
preparare le persone a nuovi lavori : qual è il ruolo dei servizi pubblici per
l'impiego nell'individuare precocemente il fabbisogno di competenze e
migliorare le qualifiche dei lavoratori? Istituto tecnologico danese, 2010 [12] Il "Dialogo tra i servizi pubblici per
l'impiego" è il programma di sostegno della Commissione Europea per
l'apprendimento reciproco per i servizi pubblici per l'impiego. Ulteriori
informazioni sono disponibili su:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=964&langId=it
[13] Questionario sulla risposta degli SPI alla crisi nel
periodo 2010-2013 redatto a cura del laboratorio europeo per la mobilità
professionale, [14] Il progetto di definizione di parametri di riferimento per
gli SPI costituisce un progetto condotto dagli SPI su base volontaria,
cofinanziato da PROGRESS. Ulteriori informazioni sono disponibili su: http://www.pes-benchmarking.eu/english/about.asp?IdPageLv=1 [15] Riunione informale dei ministri EPSCO, Dublino, 7-8
febbraio 2013 [16] GU C […] del […], pag. […]. [17] GU C […] del […], pag. […]. [18] Num. EUCO 13/10 del 17 giugno 2010 [19] Comunicazione della Commissione "Europa 2020 – Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva",
COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010 [20] Riunione informale dei ministri EPSCO, Dublino, 7-8
febbraio 2013 [21] Raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una
garanzia per i giovani (7123/13) [22] Public Employment Services’ Contribution to EU 2020, PES
2020 Strategy Output Paper, 2012.