EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0430

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)

/* COM/2013/0430 final - 2013/0202 (COD) */

52013PC0430

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) /* COM/2013/0430 final - 2013/0202 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta legislativa rappresenta una misura di incentivazione a termini dell'articolo 149 del TFUE ed è intesa a rafforzare la cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego (nel seguito denominati "SPI") degli Stati membri. Compito degli SPI è attuare politiche attive del mercato del lavoro ed erogare servizi per l'impiego nell'interesse pubblico. Tali servizi fanno capo a ministeri, enti pubblici o società (senza scopo di lucro) di diritto pubblico. I servizi erogati dagli SPI a lavoratori e datori di lavoro includono informazioni relative al mercato del lavoro, sostegno alla ricerca dell'impiego, collocamento e sostegno alla mobilità professionale e geografica. Gli SPI sono spesso responsabili dei sistemi di collocamento e di altri aspetti della previdenza sociale. La loro efficienza costituisce un fattore di cruciale importanza per il successo delle politiche occupazionali.

Il rafforzamento della cooperazione tra gli SPI nell'Unione è stato riconosciuto quale elemento decisivo per raggiungere gli obiettivi in tema di occupazione stabiliti dalla Strategia Europa 2020[1]. La Commissione si è spesso dichiarata favorevole a modernizzare le modalità di erogazione dei servizi da parte degli SPI, a costituire una partnership tra questi ultimi ed altri servizi per l'occupazione ed a trasformare gli SPI in "agenzie di gestione della transizione" che offrano una nuova combinazione di politiche occupazionali "attive" e "passive"[2]. Nel contesto dell'erogazione di sistemi di garanzia per i giovani il Consiglio ha recentemente chiesto di costituire partnership tra servizi per l'impiego pubblici e privati, datori di lavoro, parti sociali ed organizzazioni giovanili[3]. Gli SPI sono inoltre direttamente citati nelle attuali linee guida europee per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, i cosiddetti "orientamenti in materia di occupazione"[4].

La contrazione dei bilanci pubblici e la necessità di rendere gli SPI più efficaci in termini di costi hanno incentivato alcuni Stati membri ad intraprendere riforme degli SPI fondendoli con erogatori di prestazioni per la disoccupazione, esternalizzando i servizi a fornitori privati, regionalizzando e municipalizzando i servizi per l'impiego e potenziando l'erogazione dei servizi mediante le TIC e strumenti self-service. La spesa degli SPI (ad esclusione delle indennità di disoccupazione) è inoltre in costante evoluzione: una ricerca condotta periodicamente su tali servizi[5] ha rilevato un aumento della spesa tra il 2007 ed il 2010, mentre nel 2011 si è generalmente ridotta. Le più recenti proiezioni di bilancio indicano come la maggior parte degli SPI preveda per il 2013 un incremento della spesa rispetto all'anno precedente.

Per via delle diversità che gli SPI presentano a livello nazionale in termini di modelli aziendali, strumenti, condizioni del mercato del lavoro e quadro giuridico, gli SPI stessi sono caratterizzati da diversi livelli di efficacia nell'esecuzione dei programmi relativi al mercato del lavoro. Benché gli Stati membri conservino le proprie competenze in materia di organizzazione, dotazione di organico e gestione dei rispettivi SPI, la presente proposta giuridica prevede la costituzione di una rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, vale a dire una piattaforma che renda possibile confrontarne le prestazioni a livello europeo, individuando buone pratiche e favorendo l'apprendimento reciproco per rafforzare la capacità e l'efficienza dei servizi. Le esperienze pregresse dimostrano che gli Stati membri non sono sufficientemente attivi nel campo dell'apprendimento reciproco e della definizione di parametri di riferimento.       

La collaborazione tra SPI risale al 1997, anno in cui la Commissione ha istituito un gruppo consultivo informale composto da rappresentanti di questi servizi per promuovere la cooperazione, lo scambio di informazioni e l'apprendimento reciproco tra le organizzazioni partecipanti[6] e per raccogliere informazioni specialistiche sulle iniziative da prendere nel settore dell'occupazione. Nonostante i progressi compiuti negli anni l'attuale modello di cooperazione presenta limiti notevoli.    

La partecipazione degli SPI nazionali a queste attività rimane su base volontaria, fatto che ostacola le possibilità d'individuare rapidamente livelli di prestazione modesti e potenziali problemi strutturali del mercato del lavoro che ne risultino . Manca inoltre un meccanismo di rendicontazione, il che significa che i legislatori a livello nazionale e di UE non sono informati in maniera sistematica dei risultati delle attività di definizione di parametri di riferimento e di apprendimento reciproco.        

I tentativi di rendere più comparabile l'attività degli SPI raggruppandoli secondo modelli aziendali non hanno finora avuto esito positivo. I rapporti tra la definizione di parametri di riferimento e l'apprendimento reciproco sono deboli ed incoerenti e gli elementi concreti a sostegno dell'attuale programma di apprendimento reciproco mancano di solide basi scientifiche. La partecipazione a tale attività di apprendimento è limitata ad esigui gruppi di SPI e gli effetti non sono, di conseguenza, sufficientemente diffusi.

Per poter diventare "organizzazioni discenti" e contribuire ai lavori del comitato per l'occupazione gli SPI devono adeguare modelli organizzativi, strategie aziendali e processi ad una realtà in costante evoluzione. Nel suo recente documento sulla politica per i servizi pubblici per l'impiego nella UE 2020[7], la rete degli SPI ha stabilito la necessità di apportare i seguenti cinque cambiamenti cruciali per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020, vale a dire: i) una maggiore attenzione alla domanda; ii) adozione di un ruolo guida mediante attività di cooperazione/partnership; iii) elaborazione di azioni incentrate sulle competenze; iv) perseguimento di una politica di attivazione che dia risultati sostenibili; v) miglioramento delle carriere.

La presente proposta legislativa mira ad ampliare, rafforzare e consolidare le iniziative in corso, a beneficio di tutti gli SPI. Una proposta di cooperazione rafforzata tra gli SPI pone le basi per un'azione concertata intesa a modernizzare i servizi in questione e consentir loro di operare in modo compatto e proficuo nell'attuale crisi economica.

Una rete europea di SPI dotata di solide basi giuridiche consentirebbe di aumentare le attività concertate e integrate e legittimare l'attività della rete. Una struttura formalizzata costituisce il prerequisito per migliorare il potenziale della rete di contribuire a sviluppare provvedimenti di attuazione innovativi e basati su elementi concreti, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Tale struttura consentirà inoltre di attuare i progetti concernenti il mercato del lavoro finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE). L'iniziativa proposta potrebbe contribuire a migliorare l'efficacia in termini di costi.        

Le iniziative realizzate dalla rete di SPI costituita in forza della presente decisione assumeranno la forma di misure di incentivazione intese a promuovere la cooperazione tra Stati membri nel campo dell'occupazione. Tali iniziative vanno ad aggiungersi alla cooperazione tra SPI nell'ambito di EURES prevista dagli articoli 45 e 46 del trattato.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO          

Stante l'esigenza di definire politiche basate su elementi concreti, la presente proposta prende l'avvio da diversi studi di valutazione e consultazioni delle parti interessate.

Di particolare rilievo sono stati: gli studi sui modelli aziendali degli SPI[8], sui sistemi di misurazione del rendimento degli SPI e sulla mobilità geografica dei lavoratori[9], sul ruolo degli SPI riguardo alla "flessicurezza"[10], sul ruolo degli SPI nel giocare d'anticipo rispetto alle qualifiche professionali richieste e nel preparare le persone a nuovi lavori[11]. Sono stati inoltre presi in considerazione gli esiti del programma di apprendimento reciproco degli SPI[12], del questionario sulla risposta degli SPI alla crisi nel periodo 2009-2013[13], nonché dell'attuale progetto di definizione di parametri di riferimento per gli SPI[14] cofinanziato dalla Commissione.

Il futuro della definizione di parametri di riferimento per gli SPI è stato affrontato più volte nel 2012 e nel 2013 in seno all'attuale gruppo consultivo sugli SPI. Il gruppo è stato consultato sui principali elementi della presente proposta nel marzo e nel maggio 2013; i membri sono stati altresì invitati a formulare commenti sui potenziali obiettivi, iniziative e opzioni operative della presente proposta.

Nel gennaio 2013 il gruppo ha pubblicato un documento di riflessione intitolato: "Verso un'iniziativa di apprendimento comparativo integrato tra i servizi pubblici per l'impiego". Tale documento è stato oggetto di discussione durante l'incontro informale del Consiglio dei ministri del lavoro e degli affari sociali ("Consiglio informale EPSCO") e del comitato per l'occupazione (EMCO). Durante la sessione informale il Consiglio EPSCO ha riconosciuto che una cooperazione tra gli SPI più stretta e mirata consentirebbe di condividere in modo più proficuo le pratiche ottimali ed ha richiesto una proposta dettagliata per un'iniziativa di "riferimento nel campo dell'apprendimento".[15]

Le consultazioni e gli studi citati confermano il consenso di massima esistente tra le parti interessate in merito alla necessità di avviare una cooperazione rafforzata tra SPI. Tutti i servizi sono tenuti a partecipare attivamente alla rete. E' emerso inoltre un deciso sostegno all'ampliamento del campo di applicazione del meccanismo per la definizione di parametri di riferimento ed all'interconnessione tra tale attività e quella di apprendimento reciproco.

Durante la fase di preparazione che ha preceduto l'annuncio della presente decisione gli SPI sono stati altresì coinvolti in modo tempestivo e trasparente nel programma di lavoro della Commissione per il 2013-14 e nella preparazione più approfondita della presente proposta. Le loro opinioni sono state raccolte sia per iscritto sia tramite riunioni di consultazione aperta e sono state valutate in relazione ad elementi decisivi di loro diretto interesse, vale a dire: iniziative/attività della rete; struttura operativa della rete; ruolo della Commissione; cooperazione con altri prestatori di servizi per l'impiego e cooperazione con il Consiglio, e in particolare con il comitato per l'occupazione (EMCO).

Poiché la proposta legislativa avrà in larga misura effetti indiretti ed i principali elementi della iniziative per la definizione di parametri di riferimento e per l'apprendimento reciproco saranno oggetto di un atto delegato non si è ritenuto opportuno effettuare una valutazione di impatto. La presente proposta non avrà inoltre alcuna incidenza sul bilancio.           

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA   

Il diritto di intervenire discende dall'articolo 149 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale recita che "Il Parlamento europeo e il Consiglio .......... possono adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. .......".

L'iniziativa dell'Unione è inoltre giustificata in quanto la proposta legislativa in materia di cooperazione rafforzata tra gli SPI contribuirà al conseguimento degli obiettivi del trattato, tra cui figura la promozione della piena occupazione (articolo 3 del TUE).

L'intera proposta relativa ad una cooperazione rafforzata tra gli SPI costituisce una misura di incentivazione a termini dell'articolo 149. Vista la sua natura la scelta dello strumento giuridico, ossia una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, risulta la più idonea.

Il rafforzamento della cooperazione, che consiste nell'incoraggiare gli SPI ad operare di concerto su iniziative specifiche, soddisfa il principio di sussidiarietà se ed in quanto cerca di supportare gli Stati membri nel modernizzare i rispettivi servizi pubblici per l'impiego nel contesto della attuale crisi economica, così da raggiungere l'obiettivo fissato dalla strategia Europa 2020 in materia di occupazione.

Nel complesso un intervento dell'Unione relativo alle attività degli SPI conferisce maggior valore alle iniziative dei singoli Stati membri. I servizi pubblici per l'impiego sono incaricati di perseguire interessi e priorità nazionali; solitamente non interagiscono in un contesto europeo. Le attività di definizione di parametri di riferimento e di apprendimento reciproco a livello di Unione risultano più valide di iniziative simili svolte su scala ridotta, che vedono un numero ristretto di SPI nazionali impegnati in una cooperazione volontaria a livello di Unione.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto viene presentata sotto forma di misura di incentivazione per i servizi pubblici per l'impiego e, come stabilito dal Consiglio, ha durata limitata al periodo di applicabilità della strategia Europa 2020.  

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione di un quadro finanziario pluriennale include una proposta di 958,19 milioni di EUR a favore di un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (PSCI) per il periodo 2014-2020. I finanziamenti per la cooperazione rafforzata tra SPI proverranno dalla sezione occupazione del programma PSCI/ PROGRESS. Per la misura di incentivazione sopra descritta è previsto un importo indicativo annuo pari a 4 milioni di EUR. Sono previsti circa 3 milioni di EUR per la definizione di parametri di riferimento e per l'apprendimento reciproco; a tal scopo saranno pubblicati diversi bandi di gara. Un importo massimo di 1 milione di EUR sarà destinato agli incontri tra i membri della rete ed agli studi scientifici sugli SPI.

La presente proposta legislativa non incide sul bilancio e non richiede ulteriori risorse umane. Il personale della Commissione attualmente impiegato nella DG EMPL nel settore degli SPI (vale a dire 2,5 unità ETP) andrà a costituire il segretariato della rete degli SPI.  

5.           ATTI DELEGATI   

La proposta legislativa dispone tra l'altro di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati. Questa prerogativa riguarderà principalmente un atto delegato inteso a definire il quadro generale per attuare le iniziative per la definizione di parametri di riferimento e di apprendimento reciproco.  

La scelta dell'atto delegato quale strumento giuridico è giustificata se ed in quanto tale strumento andrà a completare l'atto di base con elementi non essenziali e più dettagliati, nel caso specifico il quadro generale per attuare le iniziative di definizione di parametri di riferimento e di apprendimento reciproco.  

Il quadro generale comprenderà gli aspetti tecnici dei sistemi di definizione di parametri di riferimento come la metodologia, gli indicatori quantitativi e qualitativi di base per la valutazione dei rendimenti, dei risultati, dell'impatto e dei costi dei diversi modelli aziendali degli SPI, dei processi, delle prestazioni e degli strumenti, nonché altri criteri per individuare le pratiche ottimali. Definirà inoltre le condizioni alle quali gli SPI dovranno trasmettere dati con cadenza mensile e/o annuale, gli strumenti del programma integrato di apprendimento reciproco quali seminari, revisioni tra pari, assistenza tecnica, visite di studio, ed i criteri di partecipazione alle attività di definizione di parametri di riferimento e di apprendimento reciproco.   

E' previsto che si esternalizzino la raccolta dati e l'analisi dell'esercizio per la definizione di parametri di riferimento. Gli SPI saranno coinvolti in questo processo per garantire la proprietà dei risultati di tale esercizio.        

Previo accordo da parte degli SPI è prevista la possibilità di usare numerosi elementi degli attuali progetti volontari nel campo della definizione di parametri di riferimento. Sono disponibili diverse serie temporali per diversi indicatori che misurano le varie fasi di transizione delle persone in cerca di lavoro verso l'occupazione, quali transizione occupazione/disoccupazione, la transizione all'occupazione prima che la disoccupazione diventi di lungo corso e la transizione attività di formazione/occupazione. Diversi indicatori misureranno inoltre l'accesso alle offerte di lavoro e la corrispondenza dei candidati a tali offerte, oltre al livello di soddisfazione delle persone in cerca di lavoro e dei datori di lavori per i servizi forniti.  

E' necessario definire indicatori supplementari e variabili di contesto per valutare l'interdipendenza tra diversi modelli aziendali ed i processi rispetto ai risultati.

Il quadro generale contemplerà gran parte degli elementi delle iniziative per la definizione di parametri di riferimento e per l'apprendimento reciproco. I dettagli tecnici che possano costituire oggetto di variazione nel corso del tempo saranno inclusi nel programma di lavoro annuale della rete degli SPI.

2013/0202 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 149,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[16],

visto il parere del Comitato delle regioni[17],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo[18] ha approvato la proposta della Commissione per una strategia Europa 2020 per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva[19]. Il Consiglio europeo si è pronunciato per una piena mobilitazione degli strumenti e delle politiche dell'UE a sostegno del raggiungimento degli obiettivi comuni e ha invitato gli Stati membri a intensificare l'azione coordinata. I servizi pubblici per l'impiego (SPI) svolgono un ruolo cruciale per raggiungere l'obiettivo in materia di occupazione fissato dalla strategia Europa 2020, vale a dire un tasso di impiego del 75% tra donne e uomini di età compresa tra i 20 ed i 64 anni.

(2) L'articolo 45 del trattato garantisce la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dell'Unione, mentre l'articolo 46 stabilisce le relative misure di attuazione, prevedendo in particolare una stretta cooperazione tra SPI. Oltre a prendere in esame diversi aspetti generali relativi alla mobilità geografica, la rete di SPI costituita in forza della presente decisione verte su un'ampia gamma di obiettivi ed iniziative sotto forma di misure di incentivazione intese a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri nel campo dell'occupazione. L'articolo 149 del trattato costituisce pertanto la base giuridica adeguata per la presente decisione.

(3) In conformità dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il 21 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato alcuni orientamenti in materia di occupazione. Tali orientamenti integrati forniscono agli Stati membri indicazioni per definire i rispettivi programmi di riforma nazionali ed attuare le riforme in oggetto. Gli orientamenti in materia di occupazione costituiscono la base per raccomandazioni specifiche per ogni paese che il Consiglio rivolge agli Stati membri a norma dell'articolo 148, paragrafo 4 del TFUE. Negli ultimi anni tra queste vi sono state anche raccomandazioni specifiche sul funzionamento e sulla capacità degli SPI e sull'efficacia di politiche attive del mercato del lavoro negli Stati membri.

(4) Tali raccomandazioni risulterebbero più efficaci se supportate da una base fattuale più solida e da reazioni all'esito dell'attuazione delle politiche e della cooperazione tra gli SPI degli Stati membri. A tal fine la rete degli SPI istituita in forza della presente decisione dovrà prendere iniziative concrete quali, ad esempio, costituire sistemi comuni per la definizione di parametri di riferimento basati su elementi concreti, avviare corrispondenti attività di apprendimento reciproco, assicurare l'assistenza reciproca tra i membri della rete ed attuare interventi di ampia portata per la modernizzazione degli SPI. Le conoscenze specifiche della rete e dei suoi singoli membri dovranno altresì essere impiegate per fornire elementi a sostegno dello sviluppo di politiche in materia di occupazione su richiesta del Consiglio occupazione, politica sociale, salute e consumatori (Consiglio EPSCO) e del comitato per l'occupazione (EMCO).

(5) Durante la sessione informale del Consiglio EPSCO è stato riconosciuto che una cooperazione tra gli SPI più stretta e mirata consentirebbe di migliorare la condivisione di pratiche ottimali ed è stata richiesta una proposta dettagliata per una iniziativa di "riferimento nel campo dell'apprendimento".[20]

(6) La rete di SPI istituita a norma della presente decisione dovrà operare in stretta cooperazione con l'EMCO, secondo quanto stabilito dall'articolo 150 del TFUE, e contribuire ai lavori di quest'ultimo fornendo concreti elementi di prova e rapporti sull'attuazione delle politiche in questo campo. I contribuiti da parte della rete degli SPI al Consiglio saranno inviati tramite l'EMCO. I decisori a livello nazionale e di Unione possono in particolare avvalersi delle conoscenze congiunte della rete di SPI sulla realizzazione di politiche in materia di occupazione e sull'analisi comparativa degli SPI per valutare e definire le politiche in materia di occupazione.

(7) La rete di SPI dovrà contribuire all'attuazione di iniziative strategiche nel settore dell'occupazione, come disposto dalla raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani[21]. La rete potrà inoltre sostenere iniziative intese ad agevolare la transizione dall'istruzione e dalla formazione all'occupazione, anche migliorando la trasparenza di competenze e qualifiche.

(8) La rete degli SPI dovrà rafforzare la cooperazione tra i suoi membri, sviluppare iniziative congiunte per lo scambio di informazioni e pratiche ottimali in ogni area di competenza degli SPI, l'analisi comparativa e attività di consulenza nonché la promozione di approcci innovativi nell'organizzazione di servizi per l'impiego. L'istituzione di questa rete renderà possibile un confronto integrato di tutti gli SPI fondato su elementi concreti e orientato alle prestazioni, in modo da individuare le pratiche ottimali. Grazie a tali risultati i membri della rete saranno posti in grado di definire la forma e l'organizzazione dei servizi per l'impiego nell'ambito delle rispettive responsabilità. Le iniziative condotte dalla rete miglioreranno l'efficacia degli SPI e l'efficienza della spesa.

(9) Nell'intento di definire un quadro generale per attuare le iniziative per la definizione di parametri di riferimento e per l'apprendimento reciproco il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sarà delegato alla Commissione per quanto attiene alla definizione degli elementi tecnici dei sistemi di definizione di parametri di riferimento e delle iniziative di apprendimento reciproco. In questo ambito rientrano la metodologia, gli indicatori quantitativi e qualitativi di base per valutare le prestazioni degli SPI, gli strumenti di apprendimento del programma integrato di apprendimento reciproco e le condizioni di partecipazione a queste iniziative. . È di particolare importanza che, nel corso dei lavori preparatori, la Commissione conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti,e più specificamente esperti degli SPI. In fase di preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrà provvedere alla contestuale, tempestiva ed appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(10) In ragione della varietà dei modelli, dei compiti e delle forme di erogazione dei servizi da parte degli SPI, spetta a ciascuno Stato membro nominare un membro per il consiglio direttivo della rete di SPI, da reperire fra i dirigenti dei rispettivi servizi pubblici dell'impiego. Ove applicabile, in seno al consiglio il membro dovrà rappresentare gli altri servizi pubblici per l'impiego dello Stato membro di origine. I membri nominati avranno facoltà di prendere decisioni per conto delle rispettive organizzazioni di appartenenza. Al fine di garantire che tutti gli SPI siano coinvolti nei lavori della rete le attività saranno aperte a partecipanti ad ogni livello.

(11) La rete di SPI dovrà prendere le mosse dal lavoro già svolto e sostituire il gruppo consultivo informale UE/SEE/SPI, che la Commissione sostiene dal 1997. I pareri di tale gruppo sono stati presi in considerazione all'atto di elaborare la presente decisione.

(12) I settori chiave d'azione individuati dal gruppo informale di esperti nel documento "Strategia 2020 per gli SPI "[22] dovranno servire da orientamento per attuare il previsto piano di modernizzazione e rafforzamento degli SPI.

(13) La rete di SPI fornirà assistenza ai suoi membri e contribuirà a far si che si sostengano fra di loro nel modernizzare le strutture organizzative e nell'erogare i servizi di loro competenza, migliorando la cooperazione con specifico riferimento al trasferimento delle conoscenze, a visite di studio e scambi di personale.

(14) La rete di SPI e le sue iniziative saranno finanziate tramite la sezione occupazione/PROGRESS del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, nei limiti degli stanziamenti stabiliti dall'autorità di bilancio.

(15) Per i progetti sviluppati dalla rete o formulati nell'ambito delle attività per l'apprendimento reciproco e successivamente attuati nei singoli SPI, gli Stati membri avranno accesso ad un finanziamento da parte del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di sviluppo regionale (FESR) e di Orizzonte 2020.

(16) La Commissione adotterà i necessari provvedimenti amministrativi per istituire la rete.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Istituzione

E' istituita una rete europea di servizi pubblici per l'impiego (SPI), nel seguito denominata "la rete", per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2020. La rete condurrà le iniziative di cui all'articolo 3.

Della rete fanno parte:

(a) i servizi pubblici per l'impiego designati dagli Stati membri, e

(b) la Commissione.

Gli Stati membri in cui siano presenti servizi pubblici per l'impiego regionali autonomi sono tenuti a garantire che questi siano adeguatamente rappresentati nelle specifiche iniziative della rete.

Articolo 2 Obiettivi

Tramite la rete la misura di incentivazione prevista nel presente dispositivo contribuisce a:

(a) attuare la strategia Europa 2020 per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed il conseguimento dei suoi principali obiettivi, in particolar modo quelli relativi all'impiego;

(b) migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro nell'Unione;

(c) migliorare l'integrazione dei mercati del lavoro;

(d) incrementare la mobilità geografica e professionale;

(e) lottare contro l'esclusione sociale ed integrare le persone escluse dal mercato del lavoro.

Articolo 3 Iniziative della rete

1.           La rete in particolare:

(a) sviluppa ed attua tra i servizi pubblici per l'impiego a livello europeo sistemi per la definizione di parametri di riferimento basati su elementi concreti, che si fondino sull'uso di indicatori quantitativi e qualitativi per valutare le prestazioni degli SPI e raccogliere dati per individuare un idoneo veicolo di apprendimento reciproco. Essa partecipa inoltre attivamente all'attuazione di queste iniziative mediante la condivisione di dati, conoscenze e pratiche;

(b) fornisce assistenza reciproca, sotto forma di attività inter pares o di gruppo, tramite la cooperazione, lo scambio di informazioni, di esperienze e di personale tra i membri, incluso un sostegno all'attuazione delle raccomandazioni sugli SPI specifiche per paese formulate dal Consiglio;

(c) adotta ed attua un piano per modernizzare e rafforzare gli SPI in settori di importanza cruciale;

(d) redige rapporti nel settore dell'impiego, su richiesta del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa;

(e) contribuisce all'attuazione di iniziative nel campo dell'occupazione.

(f) La rete adotta ed attua un programma annuale che enunci i suoi metodi di lavoro, i risultati concreti da ottenere ed ulteriori dettagli relativi all'attuazione dei sistemi per la definizione di parametri di riferimento.

2.           La rete stabilisce un meccanismo di rendicontazione rispetto alle iniziative 3,1a e 3,1b. In forza della presente disposizione i membri della rete sono tenuti a presentare relazioni sulla loro attività con cadenza annuale.

Articolo 4 Cooperazione

La rete coopera con le parti sociali, inclusi altri prestatori di servizi per l'impiego, coinvolgendole nelle attività e negli incontri della rete e scambiando informazioni e dati.

Articolo 5 Funzionamento della rete

1.           La rete è retta da un consiglio direttivo per il quale ciascuno Stato membro dovrà nominare un membro proveniente dalla dirigenza dei rispettivi servizi pubblici per l'impiego nonché un supplente. La Commissione nomina un membro ed un supplente per il consiglio direttivo. I supplenti sostituiscono i membri ogniqualvolta ciò si renda necessario.

2.           Tra i membri degli SPI facenti parte del consiglio direttivo sono nominati un presidente e due vice-presidenti; il presidente rappresenta la rete. I supplenti sostituiscono il presidente ogniqualvolta ciò si renda necessario.

3.           Il consiglio direttivo adotta all'unanimità il regolamento interno che include, tra l'altro, disposizioni sulle modalità di decisione del consiglio direttivo e sulla nomina e durata dell'incarico del presidente e dei vice-presidenti della rete. Il consiglio direttivo decide a maggioranza il programma di lavoro annuale, che comprende la costituzione di gruppi di lavoro e la scelta del regime linguistico delle riunioni della rete ed adotta il rapporto annuale della rete, che dovrà essere pubblicato.

4.           Il consiglio direttivo è assistito da un segretariato garantito dalla Commissione e situato nei locali di quest'ultima. Il segretariato prepara, congiuntamente al presidente ed ai vice-presidenti, le riunioni del consiglio direttivo, il programma di lavoro annuale ed il rapporto annuale.

Articolo 6 Sostegno finanziario per la presente misura di incentivazione

Le risorse complessive da destinare all'attuazione della presente decisione sono stabilite nel quadro del programma per il cambiamento sociale e l'innovazione, i cui stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 7 Adozione di un quadro generale

In conformità dell'articolo 8 la Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati che definiranno un approccio generale per l'attuazione delle iniziative per la definizione di parametri di riferimento e per l'apprendimento reciproco di cui all'articolo 3.1, che comprendano la metodologia, gli indicatori quantitativi e qualitativi di base per valutare le prestazioni degli SPI, lo strumento di apprendimento del programma integrato di apprendimento reciproco e le condizioni di partecipazione a queste iniziative.          

Articolo 8 Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           La delega di potere di cui all’articolo 7 è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione.

3.           La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato ovvero se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9 Riesame

Quattro anni dopo la sua entrata in vigore la Commissione presenta una relazione sull’attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Tale relazione dovrà stabilire in che misura la rete abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e se abbia assolto le sue funzioni.     

Articolo 10 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente

[1]               Comunicazione della Commissione intitolata "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010) 2020 final.

[2]               Comunicazione della Commissione intitolata "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro: un contributo europeo verso la piena occupazione, COM (2010) 682 final, Comunicazione della Commissione dal titolo "Verso una ripresa fonte di occupazione", COM(2012) 173 final.

[3]               Conclusioni del Consiglio EPSCO del 28 febbraio 2013

[4]               Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione

[5]               Questionario sulla risposta degli SPI alla crisi nel periodo 2010-2013, a cura dal laboratorio europeo per la mobilità professionale

[6]               Il gruppo include gli SPI degli Stati membri UE, oltre a Norvegia, Islanda e Liechtenstein (SEE)

[7]               Public Employment Services’ Contribution to EU 2020, PES 2020 Strategy Output Paper, 2012

[8]               Studio sui modelli aziendali degli SPI, Laboratorio europeo per la mobilità dei lavoratori, 2012

[9]               Sistemi di misurazione della performance degli SPI e mobilità geografica dei lavoratori, Ecorys 2012

[10]             Il ruolo dei servizi pubblici per l'impiego relativamente alla "Flessicurezza" nei mercati del lavoro europei, Istituto tecnologico danese, 2009

[11]             Prevedere il fabbisogno di competenze della forza lavoro e preparare le persone a nuovi lavori : qual è il ruolo dei servizi pubblici per l'impiego nell'individuare precocemente il fabbisogno di competenze e migliorare le qualifiche dei lavoratori? Istituto tecnologico danese, 2010

[12]             Il "Dialogo tra i servizi pubblici per l'impiego" è il programma di sostegno della Commissione Europea per l'apprendimento reciproco per i servizi pubblici per l'impiego. Ulteriori informazioni sono disponibili su:          http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=964&langId=it

[13]             Questionario sulla risposta degli SPI alla crisi nel periodo 2010-2013 redatto a cura del laboratorio europeo per la mobilità professionale,

[14]             Il progetto di definizione di parametri di riferimento per gli SPI costituisce un progetto condotto dagli SPI su base volontaria, cofinanziato da PROGRESS. Ulteriori informazioni sono disponibili su: http://www.pes-benchmarking.eu/english/about.asp?IdPageLv=1

[15]             Riunione informale dei ministri EPSCO, Dublino, 7-8 febbraio 2013

[16]             GU C […] del […], pag. […].

[17]             GU C […] del […], pag. […].

[18]             Num. EUCO 13/10 del 17 giugno 2010

[19]             Comunicazione della Commissione "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010

[20]             Riunione informale dei ministri EPSCO, Dublino, 7-8 febbraio 2013

[21]             Raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani (7123/13)

[22]             Public Employment Services’ Contribution to EU 2020, PES 2020 Strategy Output Paper, 2012.

Top